SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6094 2025 – N. R.G. 00016183 2024 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 16183/2024 R.G. promossa da:
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attori
contro
)
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CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori:
Nel merito, in via principale: 1. Accertare che il sig. , nato a Musile di Piave il DATA_NASCITA, residente in Musile di Piave INDIRIZZOVE) INDIRIZZO, INDIRIZZO, C.F. ed i sigg.ri , COGNOME. , nata a San Donà di Piave (VE) il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO, C.F. nato a San Donà di Piave (VE) il DATA_NASCITA, residente in Musile di Piave (VE), INDIRIZZO e C.F. , nata a San Donà di Piave (VE) il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO) in INDIRIZZO, in qualità di eredi del sig. (COGNOME.COGNOME. , possiedono in maniera piena ed esclusiva, continua ed ininterrotta, pacificamente, non clandestinamente e con animus possidendi da oltre vent’anni l’ente urbano censito al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Musile di Piave: catasto Fabbricati, Foglio 15, particella 4, mappali 64 e 65 e 4, 430 sub 1; Comune di Musile di Piave, catasto Terreni, Foglio 15, particelle 430 e 439, e che prima di loro detto bene è stato posseduto in maniera piena ed esclusiva, continua ed ininterrotta, pacificamente, non clandestinamente dal sig. , loro dante causa; RAGIONE_SOCIALE
convenuti
2. e per l’effetto dichiarare, per i motivi dedotti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1146, c. 2 c.c. e art. 1158 c.c. l’avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei beni immobili come già sopra individuati a favore dei sig.ri , nato a Musile di Piave il DATA_NASCITA, residente in Musile di Piave (VE) 30027, INDIRIZZO, C.F. e , C.F. , nata a San Donà di Piave (VE) il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO, C.F. nato a San Donà di Piave (VE) il DATA_NASCITA, residente in Musile di Piave (INDIRIZZO), INDIRIZZO , NOME.F. , nata a San Donà di Piave (VE9 il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO) in INDIRIZZO, in qualità di eredi del sig. (NOME.F. , per avere questi ultimi mantenuto il possesso di detti beni C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
in modo continuato, pacifico e non interrotto per oltre vent’anni e, conseguentemente;
ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili a favore dei medesimi.
rigettare, perché infondata e contraria al punto 7) all’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti, la domanda di condanna alle spese svolta dalla convenuta sig.ra .
In ogni caso: stante il comportamento processuale delle parti rimaste contumaci, dichiarare compensate le spese di lite.
In via istruttoria: (omissis)
Conclusioni d i :
-NEL MERITO accertare e dichiarare l’intervenuto usucapione e rigettare tutte le richieste di parti ricorrenti contrarie all’accordo di mediazione di data 28.03.2022;
Condannare le parti ricorrenti a sostenere tutte le spese, diritti ed onorari, anche relativi alla fase di mediazione, ivi comprese imposte, IVA ove dovuta e CPA, spese generali pari al 15%, rimborso forfetario, tassa di registrazione della sentenza, tutto interamente a carico di parti ricorrenti.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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della piena proprietà in proprio favore, per usucapione ventennale ai sensi dell’art. 1158 c.c., d egli immobili siti in INDIRIZZO PiaveINDIRIZZO.
Secondo l’assunto attore o, in particolare:
-e sono gli eredi, subentrando anche alla sorella deceduta nel 2021, di deceduto nel 1987, a sua volta erede di fu deceduto nel 1943;
-quest’ultimo, oltre ad , ebbe altri otto figli: , , , , e , tutti deceduti ed ai quali sono succeduti gli odierni convenuti (figli e/o nipoti); Per
–
fu era proprietario di alcuni immobili in INDIRIZZO, precisamente due immobili rustici disabitati e l’attuale abitazione di e della sua famiglia con i relativi terreni sui quali gli stessi insistono;
-i ricorrenti e prima di loro il padre hanno esercitato un possesso continuo ed indisturbato, per oltre un ventennio, sui suddetti immobili, estrinsecantesi nel pagamento delle imposte e delle utenze, negli interventi di pulizia, sistemazione e messa in sicurezza, possesso esclusivo delle chiavi, coltivazione del terreno adibito ad orto e vigneto;
–
avviata la mediazione, la procedura ha sortito esito positivo con riferimento ai sigg.ri
ed , , , e , , , e , i quali
tutti hanno sottoscritto apposito accordo con il quale riconoscono l’intervenuta usucapione in favore dei ricorrenti;
-non sono invece intervenuti nella procedura di mediazione i sigg.ri , nel frattempo deceduto, e donde la necessità della causa.
Si costituiva in giudizio solo la quale nulla opponeva alla richiesta pronuncia di usucapione, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese del giudizio.
Alla prima udienza veniva ordinato il rinnovo della notifica ai sigg.ri e .
Nelle more decedeva l’attore e si costituivano, in prosecuzione, i suoi eredi
,
e
instaurato il contraddittorio la causa, nella contumacia degli altri convenuti, veniva istruita mediante l’assunzione di prove testimoniali e , quindi, discussa all’udienza del 16.12.25, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate dalle parti costituite.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Quanto ai convenuti ed , , , e , e , e , e ,
gli stessi hanno espressamente riconosciuto l’intervenuta usucapione nell’accordo di conciliazione del 28.3.22 (all. 6 attoreo).
Ad ogni modo, ed anche con riferimento ai convenuti che non hanno sottoscritto il suddetto accordo, risultano provati in giudizio i fatti dedotti dagli attori a fondamento della domanda di usucapione degli immobili oggetto di causa, ovvero il potere di fatto sulla cosa esercitato in modo da escludere gli altri comproprietari (si veda, tra le più recenti in ordine all’usucapione della quota degli altri comproprietari,
Cass. n. 7091/24) prima dal padre poi dai ricorrenti e
, anche per gli effetti di cui all’art. 1146 c.c., protrattosi in modo continuati vo,
ininterrotto e indisturbato per oltre vent’anni, ed estrinsecantesi nella pulizia, manutenzione e messa in
sicurezza dei fabbricati, nella detenzione esclusiva delle chiavi, nel pagamento delle imposte, nella coltivazione del terreno adibito ad orto e vigneto, senza opposizione da parte di alcuno.
Circostanze, queste, suffragate dalla documentazione agli atti (all. 5 sul pagamento delle imposte e tasse) e concordemente confermate dai testi escussi (residente in una proprietà limitrofa), (dirimpettaio rispetto agli immobili per cui è causa),
Le anzidette circostanze rivelano, di per sé, l’ animus rem sibi habendi ed integrano il presupposto, unitamente al tempo trascorso, per la richiesta pronuncia dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione in favore di e degli eredi di .
Nel silenzio di questi ultimi, deve presumersi che la successione sia intervenuta per quote uguali, ovvero per 1/3 ciascuno.
Quanto alle spese può procedersi ad un’integrale compensazione con riferimento a tutti i convenuti considerate, da un lato, la mancata contestazione della domanda attorea, dall’altro, la natura di accertamento necessario della presente pronuncia e comunque, con riferimento ai convenuti che hanno sottoscritto l’accordo di conciliazione in sede di mediazione (ivi compresa ), l’espresso impegno colà assunto dagli odierni ricorrenti di accollarsi tutte le spe se dell’eventuale instauranda causa civile.
Gli stessi ricorrenti, d’altronde, non concludono per la rifusione delle spese.
È inaccoglibile la domanda di di rifusione delle spese in proprio favore, giacché, al di là di ogni ulteriore questione, i ricorrenti risultano integralmente vittoriosi nel merito (si veda, tra le molte, Cass. 18497/24).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-a ccerta e dichiara l’intervenuto acquisto, per usucapione ultraventennale
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della piena proprietà dei beni immobili così censiti al Comune di Musile di Piave: catasto Fabbricati, Foglio 15, particella 4, mappali 64 e 65 e 4, 430 sub 1; catasto Terreni, Foglio 15, particelle 430 e 439
-ordina al Conservatore dei RR.II. competente per territorio la trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
-compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti
Venezia, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME