Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36394 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36394 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24296/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’ avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.2249/2019 depositata il 31.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contratto preliminare del 27.6.1981 COGNOME NOME e COGNOME NOME promettevano di vendere a NOME NOME un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato, non ancora ultimato, in Comune di Costa di Rovigo, immettendola nella disponibilità dello stesso.
Il 13.3.1982 NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova NOME e COGNOME NOME per ottenere l’adempimento coattivo del preliminare ex art. 2932 cod. civ..
In pendenza di questo giudizio COGNOME NOME stipulava con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in data 19.5.1983 contratto di vendita del suddetto terreno con sovrastante fabbricato ultimato e dichiarato abitabile, con la condizione sospensiva che il Tribunale di Padova accogliesse la domanda ex art. 2932 cod. civ. della NOME e che la sentenza passasse in giudicato, ed i compratori venivano immessi nel godimento dell’immobile.
La domanda ex art. 2932 cod. civ. della NOME (alla quale avevano aderito, intervenendo nel giudizio di primo grado del Tribunale di Padova, COGNOME NOME e COGNOME NOME) veniva però respinta dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 672/1991, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n.1788/1997 a conclusione del giudizio in cui era intervenuto anche
COGNOME NOME, ed ulteriormente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9176/2000.
Nelle more di tale giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME promuovevano un giudizio per la reintegrazione nel possesso dell’immobile nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ma il ricorso veniva respinto nel 1984 dal Pretore di Rovigo, la cui sentenza veniva confermata in appello dal Tribunale di Rovigo nel 1990.
Nel 2002 COGNOME NOME e COGNOME NOME, avendo visto definitivamente respinta la domanda ex art. 2932 cod. civ. di COGNOME NOME, convenivano in giudizio quest’ultima davanti al Tribunale di Rovigo per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con lei concluso il 27.6.1981 e la conseguente sua condanna alla restituzione dell’immobile, ed in tale giudizio intervenivano COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 343/2005 dichiarava risolto il contratto preliminare del 27.6.1981 e condannava COGNOME NOME a rilasciare a COGNOME NOME e COGNOME NOME l’immobile, e tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1967/2010 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22905/2015.
Tralasciando le vicende dell’opposizione all’esecuzione per difetto di possesso dell’immobile e di opposizione agli atti esecutivi per vizi della procedura di rilascio forzoso e di opposizione all’esecuzione, rispettivamente proposte da COGNOME NOME, e da COGNOME NOME e COGNOME NOME, per contrastare i tentativi di COGNOME NOME e COGNOME NOME di ottenere il rilascio dell’immobile, che qui non rilevano, nell’ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e contestuale opposizione all’esecuzione del Tribunale di Rovigo COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avanzavano contro COGNOME NOME NOME COGNOME NOME anche domanda di usucapione
dell’immobile ex artt. 1158 e 1159 cod. civ., ed il Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 1092/2016, oltre ad accogliere l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione all’esecuzione, accoglieva la domanda di usucapione, condannando gli opposti alle spese di lite.
Contro tale sentenza proponevano appello COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, e la prima anche in proprio, chiedendo, per quanto qui rileva, col secondo motivo d’impugnazione, che fosse respinta la domanda di usucapione di COGNOME NOME e COGNOME NOME accolta in primo grado, in quanto la prescrizione acquisitiva a favore degli stessi era stata interrotta:
dalla domanda giudiziale di restituzione dell’immobile in conseguenza dell’invocata, e poi pronunciata risoluzione per inadempimento del contratto preliminare concluso con COGNOME RAGIONE_SOCIALE il 27.6.1981, domanda avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME nel 2002 nei confronti della COGNOME nel giudizio davanti al Tribunale di Rovigo, nel quale erano intervenuti anche COGNOME NOME e COGNOME NOME (efficacia interruttiva peraltro già riconosciuta nell’ordinanza di reclamo emessa il 18.11.2011 dal Tribunale di Rovigo);
dalla domanda giudiziale di restituzione dell’immobile avanzata contro COGNOME NOME e contro l’intervenuto COGNOME NOME, trascritta l’1.9.1992, che era stata proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’appello incidentale nel procedimento n. 683/1992 RG della Corte d’Appello di Venezia relativo all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova n.672/1991 (quella che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ. della NOME).
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2249/2019 dell’1.4/31.5.2019, dichiarava inammissibile l’appello relativamente all’impugnazione inerente all’opposizione agli atti esecutivi, mentre
in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, e del secondo motivo di appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenendo fondati i rilievi degli appellanti sulle due cause di interruzione della prescrizione acquisitiva sopra riportati, compensando tra le parti per giusti motivi le spese processuali.
Avverso tale sentenza, notificata il 5.6.2019, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, il 29.7.2019, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo, e resistono COGNOME NOME e COGNOME NOME con controricorso notificato l’8.10.2019.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 12.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1158, 948, 1165 e 2943 cod. civ., in quanto assumono che l’appello incidentale col quale COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno avanzato domanda di restituzione dell’immobile oggetto di causa nei confronti di COGNOME NOME e dell’intervenuto COGNOME NOME, trascritta nei registri immobiliari l’1.9.1992, nel procedimento n.683/1992 RG della Corte d’Appello di Venezia relativo all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova n.672/1991 (quella che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ. della NOME), non possa essere qualificato come azione di rivendica, o comunque come azione idonea ad interrompere il possesso ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.
Il motivo é inammissibile, innanzitutto perché l’impugnata sentenza ha rigettato la domanda di usucapione dell’immobile oggetto di causa, che era stata accolta in primo grado in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che lo avevano acquistato da RAGIONE_SOCIALE (che non é mai divenuta proprietaria) conseguendone il possesso il 19.5.1983, in quanto ha ritenuto che la prescrizione acquisitiva sia stata utilmente interrotta, prima del decorso del ventennio dal 19.5.1983, dai due atti interruttivi che sono stati riportati con i numeri 1) e 2) alle pagine 2 e 3 di questa ordinanza, ma i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia solo in riferimento all’atto interruttivo riportato col n. 2) alla pagina 3 di questa ordinanza, e non con riferimento all’atto interruttivo riportato col n. 1) alle pagine 2 e 3 di questa ordinanza.
Tale ultimo atto interruttivo, risalente al 2002, é comunque idoneo ad interrompere l’usucapione prima della maturazione del ventennio dal 19.5.1983, con la conseguenza che difetta l’interesse all’impugnazione dei ricorrenti, posto che la pronuncia di rigetto della domanda di usucapione per tempestiva interruzione della prescrizione acquisitiva, in forza della domanda giudiziale di restituzione dell’immobile avanzata nel 2002 da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e degli intervenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME, resisterebbe anche nell’ipotesi in cui fosse fondato il motivo d’impugnazione, fatto valere dai ricorrenti, solo contro l’altro atto interruttivo della prescrizione ravvisato nell’impugnata sentenza.
In secondo luogo, la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione – quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. -costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di
legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (vedi Cass. n. 23821/2010; Cass. n. 19359/2007).
Nel nostro caso i ricorrenti assumono, che l’impugnata sentenza abbia errato nell’attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’appello incidentale con richiesta di restituzione dell’immobile oggetto di causa, che era stato proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME nel procedimento n.683/1992 RG della Corte d’Appello di Venezia relativo all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova n.672/1991 (quella che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ. della NOME, dante causa dei ricorrenti, alla quale aveva aderito l’intervenuto COGNOME NOME), in quanto non avrebbe considerato che quell’appello incidentale era stato poi respinto in via definitiva con la sentenza n. 9176/2000 della Corte di Cassazione.
Tale rilievo é però infondato, in quanto la domanda giudiziale pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l’esito successivo del giudizio, e perfino quando la domanda sia dichiarata nulla, permanendo comunque l’effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza (vedi Cass. 2.10.2018 n. 23850; Cass. n. 18353/2013; Cass. n.22238/2007).
Ugualmente privo di pregio é il rilievo dei ricorrenti che la trascrizione non rientrerebbe tra gli atti interruttivi della prescrizione tassativamente elencati dall’art. 2943 cod. civ., richiamato dall’art. 1165 cod. civ. in materia di usucapione, posto che la sentenza impugnata ha attribuito efficacia interruttiva alla domanda giudiziale proposta con l’appello incidentale, e non alla sua trascrizione nei registri immobiliari. La giurisprudenza della Suprema Corte, del resto, ha riconosciuto che la domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello ha efficacia
interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 comma 2° cod. civ., e tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., non rilevando, ai fini dell’esclusione dell’effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto nuova, né il fatto che essa sia sottoscritta dal solo procuratore ad litem e non anche dalla parte personalmente (Cass. n. 255/2006; Cass. n. 696/2002).
Da ultimo, i ricorrenti sembrerebbero sostenere che non essendo qualificabile l’azione di restituzione, o rilascio, esercitata da COGNOME NOME e COGNOME NOME col rammentato appello incidentale, come azione di rivendica, in quanto basata sulla caducazione di un titolo convenzionale esistente tra essi e NOME NOME, non si tratterebbe di un atto ricompreso tra quelli aventi effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cod. civ..
Ma anche tale ultimo rilievo é infondato, e non rivela alcun errore giuridico dell’impugnata sentenza, in quanto questa Corte ha affermato che in tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall’art. 1165 cod. civ. all’art. 2943 cod. civ., gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente; sicchè ad interrompere il possesso non è l’esito positivo o negativo dell’azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un’azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio (Cass. n. 16234 del 2011; Cass. n. 13625 del 2009).
Purché si tratti di azione rivolta contro il possessore, ed intesa a recuperare il possesso del bene immobile nei confronti di chi pretenda di usucapire, può quindi valere, come atto interruttivo
della prescrizione, sia l’azione di rivendicazione basata sulla cosiddetta probatio diabolica della proprietà, sia un’azione recuperatoria che sia basata su un titolo negoziale, o sulla caducazione di un titolo negoziale (vedi in tal senso Cass. 27.12.2022 n.37837; 30.4.2019 n. 11476).
A conclusione del ricorso i ricorrenti, pur senza formulare un ulteriore motivo, hanno affermato che il ricorso dovrebbe essere accolto anche per motivi di giustizia sostanziale ex art. 111 della Costituzione, in quanto i controricorrenti sarebbero stati interamente pagati dall’originaria acquirente COGNOME, come emergente dall’offerta reale depositata, non avrebbero mai avuto il possesso dell’immobile, da loro mai rivendicato, e non potrebbero arricchirsi a danno dei terzi.
Premesso che non si tratta di un vero e proprio motivo autonomo di ricorso, va detto che l’art. 111 della Costituzione certamente non attribuisce alla Suprema Corte alcun potere di sindacato sulla giustizia sostanziale dei provvedimenti impugnati, dei quali essa é chiamata a verificare solo la conformità alla legge ed eventuali vizi di motivazione nei limiti tracciati dall’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., o per inesistenza, o mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna in solido COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.12.2023