Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4819  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1828/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOME -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché RAGIONE_SOCIALE
intimato avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  PALERMO  n.  1593/2020 depositata il 28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il  Tribunale di Marsala accolse la domanda di acquisto di un terreno per  usucapione  proposta  da  NOME  COGNOME  nei  confronti  della RAGIONE_SOCIALE  e  rigettò  la  domanda  di  risarcimento  danni  proposta  da quest’ultima contro il terzo chiamato in causa, la società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Palermo, adita  dalla  società  soccombente,  con sentenza del  28.10.2020,  in  riforma  della  sentenza  di  primo  grado, ribaltò l’esito della lite e rigettò la domanda del NOME perché non ritenne  integrata  la  prova  del  possesso ad  usucapionem dalla  mera coltivazione dei terreni, che, peraltro, non erano stati identificati dai testi escussi in giudizio. Dichiarò assorbite le censure sul rigetto della domanda di garanzia proposta contro l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso  tale  pronuncia  propone  ricorso  per  cassazione  NOME  sulla  base  di  quattro  motivi  contrastati  con  controricorso dal l’RAGIONE_SOCIALE ,  che  propone  a  sua  volta  ricorso  incidentale  sulla base di un unico motivo.
NOME  ha  resistito  con  ricorso  al  ricorso  incidentale  , mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il  ricorso  è  stato  avviato  alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il  primo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  la  violazione dell’art. 1158 c.c. e l’omesso esame del giudicato esterno costituito dalla ordinanza in sede cautelare del Tribunale di Marsala del 27.5.2008, nel quale si darebbe atto, in via incidentale, dell’avvenuta usucapione del terreno in favore del ricorrente. Si osserva inoltre che i testi escussi in quel
giudizio  avrebbero  confermato  sia  la  consistenza  dei  terreni  su  cui sarebbe stato esercitato il possesso, sia la loro estensione, considerato che nel tempo la situazione sarebbe rimasta immutata. Il motivo è inammissibile.
Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 24.7.2013, n.17931, nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art.360, comma 1 c.p.c. -il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. ( con riferimento all’art.112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
Nel  caso  in  esame,  il  ricorrente  lamenta  una  omessa  pronuncia  su una eccezione (di giudicato esterno) senza però denunciare la nullità della sentenza ma limitandosi ad argomentare sul vizio di motivazione o sulla violazione di legge.
In  ogni  caso, la  Corte  d’appello  ha  affrontato  la  questione  del giudicato  esterno  ed  ha  accertato  la  mancata  corrispondenza  delle aree oggetto dell’ordinanza con quelle oggetto del presente giudizio,
sia in relazione alla superficie sia in merito alla mancata identificazione  dei  lotti  oggetto  del  provvedimento  del  Tribunale  di Marsala così da poterli distinguere con quelli oggetti della domanda di usucapione (pag. 6 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione 115 c.p.c. e 116  c.p.c.  per  l’erronea  valutazione  delle  risultanze  istruttorie,  con riferimento  alle  dichiarazioni  dei  testi  sull’esercizio  del  possesso  da parte del ricorrente.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.260, comma 1, n.3 c.p.c., per erronea valutazione della prova testimoniale sull’estensione dei terreni I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 30/09/2020, n.20867, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza avente ad oggetto la valutazione delle prove proposte dalle parti, qualora il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c.
Quanto alla dedotta violazione dell’art.116 c.p.c., essa  è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione  normativa  –  secondo  il  suo  “prudente  apprezzamento”, pretendendo di attribuirle  un  altro  e  diverso  valore  oppure  il  valore
che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel  caso  in  esame  il  vizio  dedotto  non  ricorre  perché  i  motivi  sono volti a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
Con  il  terzo  motivo  di  ricorso,  si  deduce  la  violazione  dell’art.1158 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sotto il profilo del percorso argomentativo della Corte d’appello in ordine alla prova del possesso.
Il  motivo  è  inammissibile  ex  360  bis,  n.1  c.p.c.,  perché  la  Corte d’appello ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul valore della coltivazione del fondo in tema di usucapione e il ricorso non offe alcun elemento per mutare orientamento.
Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini dell’acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere uti dominus , ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l’esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr. Cass. N.4931/2022; Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020; Cass. 17376/2018; Cass. 18215/2013).
Il motivo, sotto lo schermo della violazione di legge, ancora una volta critica  la  valutazione  degli  elementi  istruttori  da  parte  della  Corte d’appello sull’inidoneità della mera coltivazione ai fini del possesso ad usucapionem e quindi non coglie nel segno.
Va, a questo punto, esaminato il ricorso incidentale.
Con l’unico motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai  sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla domanda  di rilascio dei terreni da parte dell’attore, già proposta con la domanda riconvenzionale e ritualmente riproposta con l’atto d’appello da parte della RAGIONE_SOCIALE Il motivo è fondato.
La società convenuta aveva spiegato in via riconvenzionale domanda di rilascio dei fondi (lo attesta stesso ricorso principale del NOME a pag. 4) ed aveva proposto uno specifico motivo di appello ribadendo la richiesta (v. pag. 19 ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE).
Ciononostante,  l a  Corte  d’appello  ha  omesso  di  pronunciare  sulla domanda  di  rilascio  dei  terreni,  dimenticandosi  letteralmente  della questione ad essa specificamente sottoposta. L’error in procedendo è evidente, non essendo assolutamente concepibile un rigetto implicito della domanda da parte del giudice di merito, come semplicisticamente dedotto dal ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando  queste  risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o
infondatezza (ex multis Cassazione  civile sez. III,  08/05/2023, n.12131).
Nel caso in esame, come è evidente, non sussiste nessuna incompatibilità tra il  rigetto  della  domanda  di  usucapione  e  la condanna al rilascio  dei  terreni  illegittimamente  occupati  dall’attore , ma anzi vi è stretta connessione tra le due pronunce.
Il  ricorso  incidentale  deve,  pertanto,  essere  accolto  e  la  sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione per l’esame della domanda tralasciata, l’individuazione esatta dei terreni (se necessario) e per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto
P.Q.M.
Rigetta  il  ricorso  principale;  accoglie  il  ricorso  incidentale,  cassa  la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente  principale  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto
Roma, 16 novembre  2023.                                Il Presidente