Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33194 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35628/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME elett.te domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME,
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n.2262/2018 depositata il 16.11.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del marzo 2005 COGNOME NOME e COGNOME NOME, subentrati per successione al padre COGNOME NOME nel diritto di comproprietà per ¼ di un appezzamento di terreno in agro di Cefalù, INDIRIZZO (nel NCT a foglio 18, particelle 17 e 18, intestate a COGNOME NOME), dallo stesso acquistato insieme a COGNOME NOME, COGNOME NOME o COGNOME e COGNOME NOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n. 33793, racc. n. 9658, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese COGNOME NOME e COGNOME NOME per sentir dichiarare che erano legittimi comproprietari del terreno per giusto titolo e buona fede e che l’atto di acquisto del medesimo terreno da COGNOME NOME da parte dei convenuti, a rogito del AVV_NOTAIO COGNOME del 20.3.1995, era invalido, nullo, o inefficace, e per ottenere la condanna dei convenuti al rilascio ed alla restituzione del terreno ed al pagamento dei frutti di competenza dal 20.3.1995 alla sentenza.
Si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano il rigetto delle domande degli attori, ed in via riconvenzionale chiedevano che per effetto dell’accessione del loro possesso a quello del loro dante causa, COGNOME NOME, che nell’atto di vendita si era dichiarato proprietario per usucapione, si accertasse che erano comproprietari per usucapione del suddetto terreno.
Acquisiti i verbali di udienza e le testimonianze di altri due giudizi, in cui COGNOME NOME e COGNOME NOME, convenuti in rivendicazione da altri pretesi proprietari del fondo, avevano ottenuto nei confronti degli stessi l’accertamento in loro favore della maturata usucapione, con ordinanza del 9.10.2008 il Tribunale di Termini Imerese ordinava a COGNOME NOME e COGNOME NOME di integrare il contraddittorio, in relazione alla riconvenzionale di usucapione, nei confronti degli altri comproprietari del terreno risultanti dall’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 28.4.1964, che non partecipavano già al giudizio (ossia di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME o NOME).
Risultati negativi i tentativi di notifica compiuti per irreperibilità, o decesso dei destinatari, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano la revoca dell’ordinanza che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, ed il Tribunale di Termini Imerese il 30.3.2010 dichiarava l’interruzione del giudizio, per essere deceduti alcuni dei soggetti nei confronti dei quali si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio.
In considerazione della difficoltà di reperire gli eredi degli altri acquirenti del terreno per atto del AVV_NOTAIO del 28.4.1964, da tempo deceduti, con istanza congiunta del 9.2.2011 i legali delle parti costituite chiedevano la revoca dell’ordinanza del 9.1.2008 che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio e dell’ordinanza del 30.3.2010 che aveva dichiarato l’interruzione,
facendo presente che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano solo inteso eccepire l’usucapione del terreno oggetto di causa, e non proporre una vera e propria domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Termini Imerese, revocava quindi l’ordinanza di integrazione del contraddittorio, e fissava udienza per la prosecuzione del giudizio, respingendo in seguito la richiesta di prova testimoniale.
Con la sentenza n. 702/2013 del 7/12.11.2013 il Tribunale di Termini Imerese rigettava le domande di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione del terreno avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannando i COGNOME alle spese processuali.
Impugnata la sentenza di primo grado dai COGNOME, che oltre a riproporre le domande originarie, eccepivano, col secondo motivo di appello, la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 102 c.p.c., in quanto non erano stati convenuti nel giudizio del Tribunale di Termini Imerese tutti i comproprietari del terreno oggetto di causa, si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano il rigetto dell’appello.
Dichiarato interrotto il giudizio di secondo grado il 20.10.2017, per morte di COGNOME NOME, il 12.1.2018 i COGNOME depositavano ricorso per riassunzione, ed avendo la Corte d’Appello emesso decreto per la prosecuzione del giudizio all’udienza del 20.4.2018, provvedevano alla notifica del ricorso per riassunzione e del decreto al legale domiciliatario di COGNOME NOME, nonché a COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, depositando il certificato storico di famiglia di quest’ultimo, nel quale figuravano solo i figli destinatari della notifica.
Rimasti contumaci COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 2262/2018
del 2/16.11.2018, dopo avere escluso che vi fosse stata in primo grado rinuncia alla domanda riconvenzionale di usucapione del terreno da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e dopo avere conseguentemente ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione lamentato col primo motivo dagli appellanti, accoglieva il secondo motivo d’impugnazione.
La Corte dichiarava, pertanto, la nullità della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., con assorbimento degli altri motivi. Riteneva, infatti, la Corte d’Appello di Palermo, che fossero stati pretermessi i soggetti diversi dagli appellanti, che risultavano comproprietari del terreno oggetto di causa secondo l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n. 33793, racc. n. 9658, ritenendoli litisconsorti necessari.
COGNOME NOME e COGNOME NOME riassumevano quindi il giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese nei confronti di COGNOME NOME, e di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME.
Nel giudizio riassunto, si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, che facevano presente che non erano mai stati eredi del defunto COGNOME NOME, del quale non avevano accettato l’eredità.
Si costituiva, altresì, nel giudizio riassunto, NOME COGNOME NOME, che oltre a riservarsi d’impugnare davanti alla Suprema Corte, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.2262/2018, avendo eseguito accertamenti, appurava che COGNOME NOME era coniugato con COGNOME NOME (poi deceduta il 29.10.2019), che aveva nominato come unica sua erede col testamento pubblicato dal AVV_NOTAIO di Palermo il 16.1.2018, e quindi in data anteriore alle notifiche per la riassunzione del giudizio di appello.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 2262/2018 del 2/16.11.2018, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME il 13/21.11.2019, ed a COGNOME NOME e COGNOME NOME il 13/19.11.2019, COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi, e resistono con controricorso notificato il 31.12.2019 COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
NOME COGNOME NOME ha depositato memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c., rappresentando che nelle more il Tribunale di Termini Imerese, davanti al quale il giudizio é stato riassunto a seguito dell’annullamento con rinvio disposto ex art. 354 c.p.c. dalla Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 285/2023 dell’11/13.3.2023 ha dichiarato inammissibili le domande proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed ha dichiarato estinto il processo per non essere mai stato correttamente riassunto davanti alla Corte d’Appello di Palermo, né davanti al Tribunale di Termini Imerese, ma tale sentenza é stata impugnata dai COGNOME davanti alla Corte d’Appello di Palermo (proc. n. 752/2023 RG).
Anche i COGNOME hanno depositato memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c.
La causa é stata trattenuta a decisione nell’adunanza camerale del 24.11.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, che sostengono che dalla notifica della comparsa di riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese a seguito dell’annullamento con rinvio disposto ex art. 354 c.p.c. dalla Corte d’Appello di Palermo da loro effettuata nei confronti di COGNOME
NOME NOME il 14.2.2019, equiparabile alla notifica della sentenza impugnata, sarebbe decorso il termine breve d’impugnazione di 60 giorni previsto dall’art. 325 comma 2° c.p.c., entro il quale l’NOME avrebbe potuto proporre ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 2262/2018 del 2/16.11.2018 della Corte d’Appello di Palermo.
Ed invero, le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.25476 del 21.9.2021 hanno chiarito che la notifica dell’atto di riassunzione della causa, a seguito di annullamento con rinvio ex art. 354 c.p.c., può equivalere a conoscenza legale della sentenza di annullamento, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, solo nel caso in cui l’atto di riassunzione notificato contenga la trascrizione integrale della sentenza di annullamento (vedi nello stesso senso Cass. 24.9.2019 n. 23642). Nel caso di specie, invece, la comparsa di riassunzione del giudizio notificata dai COGNOME contiene solo il dispositivo della sentenza n.2262/2018 del 2/16.11.2018 della Corte d’Appello di Palermo, e non l’integrale motivazione della medesima, per cui non può essere equiparata alla notifica dell’impugnata sentenza, che é rimasta soggetta al termine lungo d’impugnazione dell’art. 327 c.p.c. (un anno nel caso di specie perché il giudizio di primo grado é stato introdotto a marzo 2005). Ne deriva, che essendo stata pubblicata la sentenza impugnata il 16.11.2018, la notifica del ricorso alla Suprema Corte richiesta da NOME il 13.11.2019 é stata tempestiva.
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli articoli 102 e 300 e seguenti c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello di Palermo, a seguito dell’interruzione del giudizio in data 20.10.2017 per morte dell’appellato COGNOME NOME (avvenuta il 24.7.2017) e della riassunzione da parte degli appellanti COGNOME nei confronti di
COGNOME NOME e COGNOME NOME quali asseriti eredi del defunto in data 23.1.2018, li abbia erroneamente dichiarati contumaci, senza effettuare alcuna verifica sulla correttezza della qualità di eredi attribuita ai destinatari della notifica. Deduce il ricorrente che in realtà, come emergente dalla documentazione depositata in sede di legittimità (doc. 5), il 16.1.2018 era stato pubblicato il testamento olografo di COGNOME NOME. Aggiunge il ricorrente che COGNOME NOME aveva nominato come unico erede la moglie, COGNOME NOME, e che nel verbale di pubblicazione del testamento COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie, rinunciando ad ogni azione di riduzione nei confronti della madre COGNOME NOME, che pur avendo un altro indirizzo anagrafico rispetto ai figli, riportato nel verbale di pubblicazione del testamento, non aveva ricevuto alcuna notifica.
Osserva il ricorrente che i COGNOME, pur potendolo fare, non si sono avvalsi della notifica della riassunzione agli eredi di COGNOME NOME collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto ex art. 303 comma 2° c.p.c., né hanno eseguito ricerche anagrafiche tramite agenzie investigative per rintracciare gli eredi di COGNOME NOME, essendosi limitati a produrre il certificato di famiglia storico alla data della morte di COGNOME NOME (24.7.2017), che non riportava la situazione precedente ed i pregressi domicili del defunto, mentre dal certificato di morte (doc. 4 prodotto in sede di legittimità) sarebbe emersa la presenza della vedova, COGNOME NOME, che nel certificato storico di famiglia non figurava.
Aggiunge conclusivamente il ricorrente, che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità, perché, anche a voler ritenere che il tempestivo deposito della riassunzione abbia impedito l’estinzione del giudizio di appello, l’omessa notifica della riassunzione all’unica erede di COGNOME NOME, COGNOME
NOME, avrebbe determinato la pronuncia della sentenza a contraddittorio non integro in violazione dell’art. 102 c.p.c..
Il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione del contraddittorio necessario in relazione ad una questione di fatto, quella della spettanza della qualità di erede di COGNOME NOME alla vedova COGNOME NOME, anziché ai figli dello stesso, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che figuravano nel certificato di famiglia storico alla data della morte di COGNOME NOME (24.7.2017) prodotto dai COGNOME nel giudizio di appello, é inammissibile. Si tratta, infatti, di una questione nuova, sollevata per la prima volta in sede di legittimità (vedi sull’inammissibilità di questioni giuridiche sollevate per la prima volta in sede di legittimità che implichino nuovi accertamenti in fatto Cass. ord. 1.10.2019 n. 24468; Cass. n.27568/2017; Cass. n. 1435/2013), per giunta da un soggetto diverso da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Corte d’Appello di Palermo, del resto, si é basata sul certificato storico di famiglia del defunto COGNOME NOME alla data della sua morte (24.7.2017), che era stato prodotto in appello dai COGNOME insieme alla notifica della riassunzione, e nel quale figuravano i figli del defunto COGNOME NOME e COGNOME NOME. Questi ultimi, inoltre, verosimilmente subentrati alla madre come eredi dopo il suo decesso, non si sono costituiti nel giudizio di appello, e per la verità neppure in sede di legittimità, per contestare, come sarebbe stato loro onere (vedi in tal senso Cass. 28.6.2019 n. 17445), in caso di difetto di legittimazione passiva, la loro qualità di eredi del padre COGNOME NOME, questione che per la sua natura sostanziale non può essere denunciata per la prima volta in sede di legittimità (vedi in tal senso Cass. 31.3.2011 n. 7517).
I chiamati all’eredità che abbiano ricevuto ed accettato la notifica dell’atto di riassunzione nella veste considerata, che di
certo non attribuisce loro per ciò solo anche la qualità di erede, hanno infatti l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto della legittimazione ad causam , e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l’effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede. L’eccezione attiene alla legittimazione a subentrare nel processo, e dunque, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito alla luce del principio ordinario sull’onere della prova governato dal principio di prossimità, che grava della dimostrazione dei fatti rilevanti in causa, la parte che ne dispone o quanto meno si trova nella condizione di averne conoscenza diretta, e non può essere denunciata per la prima volta con ricorso per cassazione (vedi in tal senso Cass. 31.3.2011 n. 7517).
Il ricorrente, inoltre, non ha indicato dove e quando sarebbero stati prodotti nel giudizio di appello il certificato di morte di COGNOME NOME, datato 29.10.2019, evidentemente successivo alla sentenza impugnata, ed il verbale di pubblicazione del testamento olografo di COGNOME NOME del 16.1.2018, (di appena sette giorni anteriore alla notifica da parte dei COGNOME della riassunzione a COGNOME NOME e COGNOME NOME), sicché il ricorso é inammissibile anche per difetto di autosufficienza.
Il ricorrente, anzi, ha espressamente affermato di avere reperito tali documenti, prodotti come documenti 4 e 5 nel giudizio di legittimità, a seguito di accertamenti da lui eseguiti dopo che il 4.4.2019, -e quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata -, COGNOME NOME e COGNOME NOME si erano costituiti nel giudizio riassunto davanti al Tribunale di Termini Imerese a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado disposto dalla Corte d’Appello di Palermo, rappresentando di non essere mai
stati eredi di COGNOME NOME, per cui si vorrebbe sottoporre alla Corte una questione giuridica nuova sulla base di documenti prodotti solo in sede di legittimità.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non avere dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello dei COGNOME, concernente la nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, che risultavano comproprietari del terreno oggetto di causa, ricavabili dall’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n. 33793, racc. n. 9658, per difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).
Assume il ricorrente, che i COGNOME avendo visto accolta in primo grado l’istanza, che congiuntamente alle altre parti avevano presentato, di revoca dell’ordinanza del 9.10.2008, con la quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che risultavano comproprietari del terreno oggetto di causa ricavabili dall’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n. 33793, racc. n. 9658, ormai deceduti, e di prosecuzione del giudizio senza la necessità di tale integrazione con successiva decisione nel merito, sarebbero stati vittoriosi sul punto e non soccombenti.
Sostiene il ricorrente, che in ragione dell’accoglimento dell’istanza congiunta delle parti, si sarebbe ormai formato il giudicato interno sulla questione relativa all’integrità del contraddittorio, per cui la Corte d’Appello di Palermo non avrebbe potuto tornare ad esaminare la questione. Il ricorrente richiama poi, ritenendola riferibile ad un caso analogo, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 20.10.2016 n. 21260), secondo la quale l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non é legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione
del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione.
Il secondo motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione addotta dall’impugnata sentenza. Tale sentenza ha escluso, sulla base del successivo comportamento processuale e delle conclusioni rassegnate dalle parti, che dopo l’istanza congiunta di revoca dell’ordinanza del 9.10.2008 formulata dai legali delle parti, vi sia stata una valida rinuncia di COGNOME NOME e COGNOME NOME alla domanda riconvenzionale di usucapione, e per tale ragione ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 702/2013 del 7/12.11.2013 con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.. La sentenza stessa ha escluso, quindi, che si fosse verificato il giudicato interno sull’integrità del contraddittorio al quale si riferisce il ricorrente. A ciò va aggiunto che essendo stata accolta la riconvenzionale di usucapione della controparte, i COGNOME risultavano soccombenti ed interessati ad impugnare in secondo grado la pronuncia a loro sfavorevole, anche per l’asserito vizio del difetto di integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado.
Del tutto ininfluente é poi il richiamo del ricorrente alla sentenza n.21260/2016 della Corte di Cassazione, che si riferisce ad un’ipotesi di difetto di giurisdizione lamentata in secondo grado dall’attore che in primo grado aveva visto respinta nel merito la sua domanda.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 102 c.p.c. e 1158 e seguenti cod. civ..
Deduce il ricorrente che l’impugnata sentenza abbia erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di usucapione di primo grado, in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, diversi dagli appellanti COGNOME (aventi causa per successione da COGNOME NOME), che
avevano acquistato quote del terreno oggetto di causa con l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n.33793, racc. n. 9658. In particolare il ricorrente osserva, che:
gli acquirenti per atto del AVV_NOTAIO del 1964 non avevano in alcun modo contestato il diritto di proprietà, né il possesso del fondo facente capo a COGNOME NOME e ad COGNOME NOME, già riconosciuti proprietari per usucapione del terreno oggetto di causa in altri giudizi;
che i medesimi acquirenti COGNOME NOME, COGNOME NOME o NOME e COGNOME NOME, da tempo deceduti, e dei quali si ignoravano perfino gli eredi, per omessa voltura catastale delle rispettive successioni, non risultavano più neppure intestatari catastali del terreno medesimo;
che successivamente al loro risalente acquisto, il terreno di causa era stato venduto da COGNOME NOME, definitosene proprietario per usucapione ordinaria ventennale, con atto a rogito del AVV_NOTAIO del 20.3.1995, proprio a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che al contrario risultavano intestatari catastali del terreno in questione.
Sulla base di questi rilievi il ricorrente sostiene che non esisteva alcuna esigenza di estendere il contraddittorio ai soggetti, diversi dagli appellanti COGNOME, aventi causa da COGNOME NOME, che avevano acquistato quote del terreno oggetto di causa con l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n.33793, racc. n.9658, e che ormai da lungo tempo non erano più proprietari, né intestatari catastali del fondo, del quale si erano sempre disinteressati.
Col quarto motivo, che qui si espone perché va esaminato congiuntamente al terzo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 102 c.p.c., 1158 e 1159 cod. civ..
Il ricorrente si duole che l’impugnata sentenza abbia annullato la sentenza di primo grado per difetto d’integrità del contraddittorio, nonostante i soggetti diversi da COGNOME NOME che avevano con lui acquistato quote del terreno oggetto di causa con l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO COGNOME del 28.4.1964, rep. n.33793, racc. n. 9658, indicati genericamente come litisconsorti necessari pretermessi, fossero tutti deceduti (COGNOME NOME il 2.8.1997, COGNOME NOME o COGNOME l’11.3.1975 e COGNOME NOME il DATA_NASCITA).
Deduce poi il ricorrente, che il reperimento degli eredi degli acquirenti per atto del AVV_NOTAIO del DATA_NASCITA fosse impossibile, oltre che inutile, evidenziando che la Suprema Corte ha affermato che l’azione con cui a qualsiasi titolo si rivendica una proprietà (tra esse anche l’azione di usucapione), debba essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene, o ne é proprietario all’atto della domanda (Cass. 4.10.2018 n. 24260), e quindi non dei soggetti che in quel momento non ne siano più proprietari, e sottolineando che la sentenza di usucapione é una sentenza di mero accertamento e non costitutiva.
I controricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo per difetto di autosufficienza, ed in quanto la Corte d’Appello di Palermo nel dichiarare la nullità contestata si é uniformata alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la domanda diretta all’accertamento dell’usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l’accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (vedi Cass. n. 8497/2013; Cass. n. 5559/1994; Cass. n. 1085/1976, alla quale si aggiunge Cass. n. 15619/2018).
Ritiene la Corte che non sia ravvisabile il denunciato difetto di autosufficienza, perché la documentazione relativa al decesso di COGNOME NOME, COGNOME NOME o NOME e COGNOME NOME, ed all’intestazione catastale del terreno, é stata depositata da NOME COGNOME NOME con la memoria ex art. 183 c.p.c. (vedi precisazione riportata agli allegati 13 e 14 del ricorso in Cassazione). Era pacifico che COGNOME NOME, COGNOME NOME o NOME e COGNOME NOME non erano possessori, o intestatari catastali, o proprietari del terreno alla data della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, né avevano contestato tale domanda. Era altresì pacifico che il terreno oggetto di causa, dopo essere stato venduto a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME o COGNOME e COGNOME NOME con l’atto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 28.4.1964, rep. n. 33793, racc. n. 9658, era stato venduto da COGNOME NOME, definitosene proprietario per usucapione ordinaria ventennale, col successivo atto a rogito del AVV_NOTAIO del 20.3.1995, proprio a COGNOME NOME e COGNOME NOME, e questi ultimi avevano anche documentato di essere stati riconosciuti proprietari del terreno per usucapione, a conclusione di altri giudizi di rivendica promossi nei loro confronti da parte di terzi diversi dai COGNOME.
La questione di diritto che la Corte d’Appello di Palermo era chiamata a risolvere ai fini delle sue determinazioni circa l’eventuale integrazione del contraddittorio, non era quindi se dovessero partecipare al giudizio i comproprietari attuali del terreno oggetto di causa, come pacifico secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, ma se dovessero parteciparvi tutti i soggetti che nel lontano 1964, oltre cinquanta anni prima, avevano acquistato la comproprietà del terreno, che però non ne erano più proprietari al momento della presentazione della domanda di usucapione, né figuravano tra gli intestatari catastali
dello stesso, e che neppure avevano contestato il possesso sul fondo da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ritiene la Corte che il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente -in quanto riguardanti la questione se dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti di soggetti che in passato erano stati proprietari del terreno oggetto della domanda di usucapione, ma più non lo erano, né vi esercitavano il possesso, e che non risultavano intestatari catastali, né avevano contestato il possesso di chi intendeva usucapire -siano fondati.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, ritiene che la domanda di usucapione debba essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio (vedi Cass. 17.6.2021 n. 17388; Cass. n.17270/2015), nei confronti di chi possiede il bene, o ne é proprietario all’atto della domanda di usucapione, ma non nei confronti dei precedenti danti causa, che non sono litisconsorti necessari (vedi in tal senso Cass. n.3086/2010; Cass. n. 20397/2004; Cass. n. 5335/2000), determinandosi altrimenti un’estensione illimitata e quasi infinita a tutti i precedenti acquirenti del bene, che renderebbe proibitivo l’esercizio del diritto di difesa di chi all’attualità eserciti il potere di fatto sul bene stesso, ed urterebbe anche contro il principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantita.
Del resto, la sentenza di usucapione é una sentenza di accertamento e non una sentenza costitutiva, e la trascrizione di essa nei registri immobiliari prevista dall’art. 2651 cod. civ. ha una finalità di pubblicità notizia volta a garantire la continuità delle trascrizioni, e non costitutiva.
All’annullamento dell’impugnata sentenza in ragione dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo segue il rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.11.2023