Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30953 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30953 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al R.G. N. 30840-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
CITTA ‘ METROPOLITANA DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti;
DI COGNOME ASSUNTA, DI COGNOME NOME, DI
NOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME ;
– intimata – avverso la sentenza n. 3536/2018 della CORTE DI APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di assorbimento dei restanti;
udito l ‘ AVV_NOTAIO per delega dell ‘ AVV_NOTAIO per la ricorrente, che ha insistito per l ‘ accoglimento del ricorso;
udito l ‘ AVV_NOTAIO, per delega dell ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha insistito per il rigetto dello stesso.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi RAGIONE_SOCIALE), per sentire
dichiarare l ‘ avvenuto acquisto a titolo di usucapione di alcuni beni immobili siti in RAGIONE_SOCIALE, posseduti da lui e prima ancora dal di lui padre da oltre 40 quarant ‘ anni. L ‘ attore aveva già promosso analogo giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che risultava proprietaria dei beni sulla scorta delle intestazioni catastali, ma questi erano risultati poi essere di proprietà della Provincia di RAGIONE_SOCIALE in favore della quale erano stati espropriati e successivamente trasferiti per legge al RAGIONE_SOCIALE e all ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La convenuta Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE (già Provincia di RAGIONE_SOCIALE) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito i beni – tra cui quelli oggetto del giudizio – all ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva in giudizio quest ‘ ultimo ente per eccepire l ‘ insussistenza dei presupposti dell ‘ usucapione e chiedere, in via riconvenzionale, la condanna del COGNOME al rilascio dei beni e ai danni per occupazione senza titolo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda attorea per mancanza di prova nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, per essere il possesso ventennale da parte dell ‘ attore stato interrotto dal trasferimento dell ‘ immobile dal patrimonio del RAGIONE_SOCIALE all ‘ RAGIONE_SOCIALE con atto dell ‘ 1.01.1995. Rigettava inoltre la domanda riconvenzionale di danni e condannava l ‘ attore al rilascio dei beni.
Avverso tale decisione proponeva appello il COGNOME, nella cui posizione processuale, essendo lo stesso deceduto nelle more del giudizio, subentravano successivamente i suoi eredi.
Si costituivano in giudizio entrambe le appellate. La Città Metropolitana ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva; l ‘ RAGIONE_SOCIALE spiegava appello incidentale avverso la
statuizione con la quale si ritenevano i beni non rientranti nel patrimonio indisponibile e contro la statuizione che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di danni per mancanza di prova.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza gravata, accoglieva parzialmente i motivi del gravame principale e dichiarava l ‘ avvenuto acquisto per usucapione da parte del dante causa degli appellanti dei beni oggetto del giudizio. Rigettava l ‘ appello incidentale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Hanno resistito con separati controricorsi la Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE e i sigg.ri COGNOME NOME, NOME e NOME.
NOME non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo ( così rubricato: ‘violazione dell’ art. 360 n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 822 e 826 e della legge n. 833/1978 – erroneo rigetto dell ‘ appello incidentale proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto i beni oggetto del giudizio appartenenti al patrimonio disponibile dell ‘ ente, ritenendoli suscettibili di acquisto per usucapione per difetto nella specie del requisito oggettivo della destinazione a un pubblico servizio, in violazione degli artt. 65 e 66 della L. 833/1978, che, all ‘ atto della istituzione delle USL, hanno disposto il trasferimento ai Comuni dei beni e delle attrezzature di una serie di soggetti (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari, province), con vincolo di destinazione sanitaria alle USL medesime.
Con il secondo motivo (‘ ulteriore violazione dell ‘ art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 822 e 826 c.c. e della legge n. 833/1978 ‘) la ricorrente taccia la sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che il requisito dell ‘ animus possidendi , necessario ad usucapire, non venga meno di fronte ad un atto di disposizione con il quale il proprietario non possessore dispone del bene trasferendolo a terzi e il possessore nulla obietti al riguardo.
Con il terzo motivo si lamenta, proposto ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1, n. 5, la violazione dell ‘ art. 2697 c.c. e dell ‘ art. 116 c.p.c., per avere erroneamente la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ritenuto provato il possesso ad usucapionem in capo a COGNOME.
Il quarto motivo (proposto ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) deduce la violazione dell ‘ art. 2697 c.c. e dell ‘ art. 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata respinto la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima da parte di COGNOME, che avrebbe dovuto essere ritenuto in re ipsa .
5. Il primo motivo è infondato.
Gli artt. 65 e 66 della L. 833/1978, ritenuti violati dalla ricorrente, distinguono notoriamente due ipotesi: 1) quella relativa ai beni mobili, immobili e alle attrezzature, destinati prevalentemente ai servizi sanitari, appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi (…) 2) e quella – che concerne il caso de quo – relativa ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti RAGIONE_SOCIALE e destinati ai servizi igienicosanitari, agli enti ospedalieri, agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e ai centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE di cui al settimo comma dell ‘ art. 64, nonché degli altri istituti di
prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti RAGIONE_SOCIALE.
In più occasioni, questa Suprema Corte ha chiarito che la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978, nell ‘ attribuire alle U.S.L. le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di altre amministrazioni, ha disposto il trasferimento dei beni e delle attrezzature di tali ultimi soggetti al patrimonio del RAGIONE_SOCIALE, con vincolo di destinazione alle U.S.L. medesime, secondo due diverse modalità operative, disciplinate rispettivamente dagli articoli 65 e 66 della legge citata, ossia: – o con decreto interministeriale da adottare con la regione interessata; – o ope legis , situazione questa in cui il passaggio al patrimonio del RAGIONE_SOCIALE dei beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri si è verificato per effetto immediato della previsione normativa (cfr. Cass. n. 1895/2017).
Questa Corte ha avuto anche modo di pronunziarsi sulla presenza o meno, nella normativa di riferimento, di una disposizione che preveda l ‘ attribuzione “ex novo” al patrimonio indisponibile delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tutti i beni degli enti ospedalieri, ovvero anche di quelli in precedenza non destinati ad un pubblico servizio.
Lo specifico profilo, rilevante ai fini del giudizio in esame, è stato specificamente analizzato da Cass., Sez. 2, n. 1957/2007, la quale -decidendo un ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE Locri contro la dichiarazione di avvenuta usucapione di terreni ad uso agricolo ha così argomentato: ‘ premesso che il vincolo di destinazione di cui si tratta riguarda le USL di cui è stata prevista la costituzione secondo le modalità stabilite dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 61; successivamente con il D.Lgs. 30.12.1992, n.502 (emanato sulla base della L. 23 ottobre 1992, n. 421 di delega per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) è stato realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle USL e l ‘ istituzione delle RAGIONE_SOCIALE, aventi natura di ‘ enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ‘ (art. 3, D.Lgs. citato); il successivo articolo 5 stabilisce poi che nel rispetto ‘ della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE e delle aziende ospedaliere…. ‘ . All ‘ interrogativo se la richiamata disciplina in materia sanitaria contenga una disposizione che preveda l ‘ attribuzione “ex novo” al patrimonio indisponibile delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così costituite di tutti i beni degli enti ospedalieri, ovvero anche di quelli in precedenza non destinati ad un pubblico servizio, la decisione così prosegue nella sua parte motiva: ‘s ulla base delle esposte premesse di carattere generale deve negarsi la sussistenza di una disposizione in tal senso, ed in particolare deve escludersi che la l. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 66, preveda il trasferimento al patrimonio del RAGIONE_SOCIALE in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle USL di tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri soppressi, posto che la norma sopra richiamata si limita a disporre il trasferimento al patrimonio del RAGIONE_SOCIALE in cui sono collocati, con il suddetto vincolo di destinazione, di beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ospedalieri (v. art. 66 citato, comma 2, lettera B), senza ulteriori specificazioni che possano legittimare un riferimento a tutti i beni degli enti ospedalieri anche a
prescindere dalla loro effettiva destinazione pregressa, e quindi anche in assenza di un qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle USL dalla stessa legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; anzi un elemento in senso contrario alla tesi sostenuta dalla ricorrente si desume dallo stesso art. 66 più volte menzionato nella parte in cui prevede l ‘ affidamento alle USL della gestione (soltanto) ‘ dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate ai servizi igienico-sanitari dei Comuni e all ‘ esercizio di tutte le funzioni dei Comuni e loro consorzi in materia igienico- sanitaria ‘ , così stabilendo sul piano gestionale un rapporto diretto esclusivamente tra le USL ed i beni e le attrezzature aventi tali specifiche destinazioni, cosicché una attribuzione al patrimonio indisponibile di esse di tutti i beni precedentemente appartenenti agli enti ospedalieri, in assenza di una espressa disposizione in tal senso, non appare ammissibile anche con riferimento alle finalità perseguite in proposito dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale ‘ .
In senso conforme si è espressa, tra altre, Cass. n. 7059/2010, la quale ha ribadito che ‘ essendosi la L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 2, lett. b) limitata a prevedere il trasferimento al patrimonio del RAGIONE_SOCIALE, in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., dei beni e delle attrezzature già appartenenti agli enti ospedalieri, deve escludersi che – in mancanza di una espressa previsione – la norma abbia inteso attribuire al patrimonio del RAGIONE_SOCIALE tutti i beni già appartenenti ai predetti enti indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa e in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; infatti, lo stesso art. 66 prevede l ‘ affidamento alle medesime unità sanitarie della gestione (soltanto) dei beni mobili
ed immobili e delle attrezzature destinate ai servizi igienico-sanitari e all ‘ esercizio di tutte le funzioni dei Comuni e dei loro consorzi in materia igienico-sanitaria (Cass. 1957/ 2007) ‘.
In buona sostanza, il vincolo di destinazione non è automatico perchè non riguarda tutti i beni oggetto del trasferimento, pur attuato ope legis , ma solo quelli destinati ai servizi igienico-sanitari in base all ‘ art. 66 L. 833/1978.
Immune da censure si prospetta, pertanto, la sentenza impugnata, la quale ha sostenuto che i beni di cui è causa sono usucapibili, in quanto – per l ‘ appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile -deve sussistere anche il requisito oggettivo dell ‘ effettiva destinazione dei beni al pubblico servizio, mancante nella specie perchè da decenni i beni di cui si discute hanno avuto una destinazione privata.
È il caso di precisare che la sentenza n. 18214/2017, citata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, riguarda un bene appartenente a un disciolto ente ospedaliero, mentre nel caso de quo emerge dalla lettura della pronuncia impugnata e dagli atti di causa, anche dal controricorso della Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, che i beni in questione, utilizzati con destinazione a civile abitazione, nel 2007 ancora formalmente intestati presso la Conservatoria dei RR.II. alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE all ‘ RAGIONE_SOCIALE (dunque, non ad un ente ospedaliero), erano stati espropriati dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE a favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE nel corso dell ‘ anno 1995, senza avere mai avuto una destinazione a servizio di tipo sanitario.
6. -Anche il secondo motivo è infondato.
Lo stesso non riesce a superare quanto affermato da questa Corte di legittimità riguardo alla tassatività degli atti interruttivi del termine ad usucapire, in forza del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943
c.c., che non ammette equipollenti (cfr., tra altre, Cass. n. 6029/2019; n. 14659/2012) e si scontra con il rilievo che l ‘ atto di disposizione con il quale i beni oggetto del giudizio furono trasferiti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all ‘ RAGIONE_SOCIALE, nonostante costituisca esercizio del diritto di proprietà, quale esplicazione della titolarità formale di questo diritto, non incide sul potere di fatto dell ‘ usucapiente (Cass. nn. 18095/2014; 2752/2018).
Correttamente pertanto il giudice di appello ha ritenuto tale atto non idoneo ad interrompere il termine utile ad usucapire di NOME COGNOME, anche se conosciuto dal possessore, non esercitando lo stesso alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell ‘ usucapione e ‘ rappresentando, rispetto al possessore, ‘ res inter alios acta ‘ , ininfluente sulla prosecuzione dell ‘ esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo ‘ (Cass. n. 2752/2018).
Il terzo motivo è inammissibile. Esso si risolve in una richiesta -non consentita in questa sede -di riesame dell ‘ accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, come comprovano le doglianze con le quali si insiste a ribadire l ‘ insufficienza della prova testimoniale ai fini della dimostrazione del possesso ad usucapionem (insufficienza peraltro sconfessata dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto riferimento, oltre che ai testi escussi, ‘ sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare ‘, anche sulle numerose prove documentali prodotte in giudizio).
-Il rigetto del primo motivo priva di immediata rilevanza decisoria il quarto mezzo di ricorso, che riguarda il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da occupazione, il quale deve essere dichiarato assorbito.
-Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, nei confronti dei soli controricorrenti NOME, NOME e NOME COGNOME.
Nessuna condanna alle spese deve essere pronunciata in favore della controricorrente Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, risultando inammissibile il controricorso da essa presentato, in quanto sul difetto di legittimazione passiva di tale parte processuale, riconosciuto dal primo giudice e confermato dalla decisione del giudice di seconde cure, si è formato il giudicato (come la stessa controricorrente riconosce).
-Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell ‘ impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei soli controricorrenti NOME, NOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda