Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28261 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28261 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi iscritto al n. 8223/2018 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocata COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocata COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1316/2017 depositata il 13/09/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la rimessione alla Prima AVV_NOTAIO ai fini di eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione di giurisdizione posta nel ricorso incidentale.
Uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1316/2017 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE depositata il 13 settembre 2017.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale articolato in otto motivi.
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorsi al ricorso principale ed al ricorso incidentale.
2. -Dai fatti esposti nella sentenza impugnata e negli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si apprende che NOME COGNOME e NOME COGNOME con citazione dell’11 dicembre 2007 convennero il RAGIONE_SOCIALE per sentirsi dichiarare proprietari per intervenuta usucapione dell’immobile sito nel Comune di RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, composto da piano terra, primo piano e suolo pertinenziale. Risulta che l’immobile per cui è causa è compreso in area di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, dove lo stesso ente consortile aveva realizzato una linea ferroviaria al servizio degli opifici ivi allocati e costruito altresì un fabbricato allo scopo di adibirlo a stazione di scalo merci e deposito RAGIONE_SOCIALE locomotive, con annessa abitazione del custode. La medesima area di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, comprensiva del fabbricato eretto, è stata poi oggetto di convenzioni, stipulate con atti del 1975, 1987 e 1994 e vigenti fino al 2003, per la concessione in gestione alla
RAGIONE_SOCIALE Sulla stessa area sono stati realizzati da parte della concessionaria nuovi impianti ferroviari, ed in particolare uno scalo che rendeva inutilizzabile la stazioncina inizialmente realizzata dal RAGIONE_SOCIALE, la quale venne perciò demolita, restando in loco soltanto la palazzina e il locale rimessa locomotori, consegnati alle RAGIONE_SOCIALE. Era stato inoltre stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE coniugato con NOME COGNOME, un contratto di locazione temporaneo per il periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1986 per esigenze abitative, avente ad oggetto il primo piano della palazzina. Alla scadenza pattuita, il COGNOME, che nel frattempo aveva occupato anche il piano terra e porzione del suolo circostante la palazzina e iniziato lavori di ristrutturazione, non rilasciò il bene.
Il convenuto RAGIONE_SOCIALE chiamò in causa RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la società, avendo il possesso dell’area in forza RAGIONE_SOCIALE convenzioni di concessione stipulate nel 1987 e nel 1994, era la ‘responsabile’ di quanto vantato dagli attori.
La terza chiamata RAGIONE_SOCIALE eccepì, fra l’altro la non usucapibilità del bene per la sua natura demaniale.
L’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 14 maggio 2012, affermò che il bene in contesa non fosse usucapibile in quanto parte del patrimonio indisponibile, e conseguentemente rigettò la domanda.
Proposero appello in via principale NOME COGNOME e NOME COGNOME ed in via incidentale la RAGIONE_SOCIALE, mentre il RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto dei gravami.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME della comproprietà dell’intero immobile sito nel Comune di RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO Lamasinata, composto da piano terra e primo piano con suolo pertinenziale.
I giudici di appello hanno affermato che: gli attori avevano ottenuto in locazione il solo primo piano del fabbricato e non l’intero alloggio per il periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1986; alla scadenza non avevano riconsegnato l’immobile; la locazione non si era rinnovata; le porzioni non comprese nell’iniziale contratto di locazione erano state occupate dagli attori con animus possidendi ; si trattava di ‘beni tutti, ormai abbandonati dal RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE che li avevano smantellati e dismessi, così distraendoli definitivamente dalla funzione originaria’; era integrato ‘per la sua durata pacificamente ultraventennale il presupposto dell’usucapione’; alla scadenza della locazione, infatti, ‘gli appellanti non si limitarono a non riconsegnare la porzione già locata, ma si comportarono uti domini rispetto all’intero immobile, iniziando in particolare onerosi lavori che lo resero effettivamente abitabile’, dotando lo stesso, come riferito dai testi assunti, ‘di un serbatoio per il gasolio da riscaldamento …, impermeabilizzando il lastrico, collocando infissi esterni e grate di protezione alle finestre e ai balconi, curandosi dell’autonoma concessione idrica e realizzando, anche in parte dell’area circostante, una recinzione che impediva l’accesso a terzi’; dall’anno 1986 sia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano omesso ogni intervento di ripristino della ‘originaria funzione pubblica di stazioncina’, secondo una ‘modalità di proprietà assente che poco si conforma a quella funzione sociale che l’art. 42 Cost. prevede per la proprietà privata, e a maggior ragione per quella pubblica’; si ebbe così l’interversione della detenzione in possesso, dovendosi desumere la ‘notifica al possessore dell’univoca intenzione di tenere la cosa come propria … non soltanto dal positivo rifiuto di riconsegna del bene e dal compimento di lavori straordinari decisivi per rendere realmente abitabile l’edificio (…), ma anche dalla collaborazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel consentire agli appellanti di servirsi del serbatoio per il gasolio da
riscaldamento da loro stessi procurato’; da tutti questi elementi può del pari ‘desumersi la sdemanializzazione tacita’, giacché la destinazione a stazioncina non era ‘più ripristinabile per fatto volontario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in quanto già prima dell’occupazione da parte degli appellanti dell’immobile, che pur faceva parte di un maggior comprensorio destinato a stazione, l’RAGIONE_SOCIALE realizzò un nuovo complesso dove il RAGIONE_SOCIALE trasferì lo scalo insieme a tutto il materiale e alle attrezzature, smantellando integralmente la stazioncina. Neppure ripristinando i binari e i macchinari asportati il complesso riprenderebbe la funzione originaria, essendo ormai separato dalla ferrovia da una strada, dall’area cosiddetta della squadra di rialzo, dalla INDIRIZZO, dallo Scalo Lamasinata, e non essendo più ricollegabile alla rete ferroviaria e agli opifici della zona industriale, il cui raccordo dista circa due chilometri’; rispetto alla domanda di usucapione, ricorreva ‘la concorrente titolarità passiva di R.F.I., che nel merito ha specificamente contestato la domanda attorea, così mostrando positivo interesse al suo rigetto’.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, chiedendo la rimessione gli atti al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite in ordine alla questione di giurisdizione posta nel ricorso incidentale.
I ricorrenti principale ed incidentale hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La memoria del RAGIONE_SOCIALE, giacché depositata sabato 8 giugno 2024, non ha osservato il termine minimo di dieci giorni prima dell’udienza, ex art. 378, comma 2, c.p.c., computato alla stregua dell’art. 155, comma 4, c.p.c. (cfr.
Cass. n. 21335 del 2017; n. 14767 del 2014; n. 7068 del 2020; n. 8496 del 2023; n. 29504 del 2023).
1.- Il primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE deduce la ‘i rricevibilità ed inammissibilità dell’atto di appello a firma dei coniugi COGNOMENOME per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 342 c.p.c.’ e la ‘assenza di pronunciato su eccezione ritualmente formulata dal RAGIONE_SOCIALE‘.
Questo motivo è infondato.
L’atto di appello notificato il 28 giugno 2013 da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel domandare la riforma della sentenza di primo grado e l’accoglimento della domanda di usucapione disattesa, chiedeva la revoca dell’ordinanza che aveva respinto le loro deduzioni istruttorie ed evidenziava la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della pretesa di acquisto a titolo originario. Tale atto risultava perciò conforme al moRAGIONE_SOCIALE legale di cui all’art. 342 c.p.c., in quanto conteneva una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confutava e contrastava le ragioni di fatto e di diritto addotte dal Tribunale, non occorrendo a tale fine l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Unite n. 27199 del 2017). Il ricorrente RAGIONE_SOCIALE neppure ha adempiuto all’onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. di riportare nel motivo del ricorso per cassazione l’illustrazione del contenuto rilevante RAGIONE_SOCIALE censure spiegate nell’atto di appello, così da rivelare che lo stesso gravame
non operasse una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L’omesso esame di una questione puramente processuale, infine, non integra comunque il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l’omesso esame di un’eccezione processuale possa dare luogo sia, per un verso, a pronuncia implicita, sia, d’altro verso, a nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in procedendo , ovvero dall’ error in iudicando de iure procedendi , la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
2. Il secondo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE deduce la ‘i rricevibilità ed inammissibilità dell’atto di appello a firma dei coniugi COGNOME per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 345 c.p.c. per manifesta proposizione di domande nuove e manifesta mutatio libelli ‘ e la ‘assenza di pronunciato su eccezione ritualmente formulata dal RAGIONE_SOCIALE‘.
Dall’esposizione della censura si comprende che la doglianza è riferita alla tardività della allegazione della ‘presunta, ma mai provata, sdemanializzazione tacita’.
Questo motivo è infondato, in quanto la domanda di acquisto della proprietà per usucapione appartiene al novero RAGIONE_SOCIALE azioni concernenti diritti cosiddetti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Nella specie, l’allegazione della avvenuta sdemanializzazione del bene del quale sia stato domandato in citazione l’accertamento dell’acquisto per usucapione attiene unicamente ad una deduzione
probatoria di un fatto costitutivo della pretesa originariamente introdotta in lite e perciò non viola il divieto di ” ius novorum “.
Quanto all’omesso esame di una questione puramente processuale vale quanto già affermato a proposito del primo motivo.
3. Il terzo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE denuncia l’omesso esame ‘circa la totale assenza di sdemanializzazione tacita e conseguente impossibilità di usucapione’ ed ancora la ‘assenza di pronunciato su eccezione ritualmente formulata dal RAGIONE_SOCIALE‘.
Il quarto motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE denuncia l’omesso esame circa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prove istruttorie e l’errata lettura e valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e RAGIONE_SOCIALE testimonianze’, quindi ancora la ‘assenza di pronunciato su eccezione ritualmente formulata dal RAGIONE_SOCIALE‘.
Le due censure, che possono esaminarsi congiuntamente, partono dalla premessa che ricorresse la condizione di demanialità del bene ai sensi dell’art. 822, comma 2, c.c. e che non si fosse verificata alcuna sdemanializzazione tacita per mancanza di attuale destinazione RAGIONE_SOCIALE stesso ad una funzione pubblica. Altrimenti, le censure sostengono in altre parti del ricorso che il bene controverso appartenesse al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE e non fosse mai transitato nel patrimonio disponibile, oppure fosse pertinenza del demanio ferroviario, ovvero ancora rientrasse nel patrimonio del RAGIONE_SOCIALE secondo il regime dell’art. 826 c.c. Si assume ancora che sia stata data per avvenuta l’interversione in possesso della detenzione degli iniziali conduttori per causa proveniente dalla terza R.F.I. Il quarto motivo, in particolare, osserva che gli attori non hanno provato in alcun modo, nel corso dei due gradi di giudizio, di aver posseduto ininterrottamente per vent’anni, in buona fede e non clandestinamente, quantomeno nei confronti del proprietario
RAGIONE_SOCIALE, l’immobile per cui è causa, avendo, anzi, le prove testimoniali dimostrato il contrario di quanto affermato nella sentenza.
3.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sviluppano una critica della sentenza impugnata formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, posti anche in rapporto di reciproca esclusione. Non di meno, in ragione della funzione del giudizio di legittimità, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, va ritenuta fondata la questione sollevata nel terzo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE, sia pure per la diversa ragione giuridica di seguito individuata, rimanendo assorbito il quarto motivo di ricorso, riguardante le prove.
3.2. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda di usucapione, evidenziando che si trattava di ‘beni tutti, ormai abbandonati dal RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE che li avevano smantellati e dismessi, così distraendoli definitivamente dalla funzione originaria’, potendo ‘desumersi la sdemanializzazione tacita’.
In realtà, la sentenza impugnata non ha preliminarmente accertato quale fosse la condizione giuridica dell’immobile oggetto di causa, e ciò comporta anche l’impossibilità di dare esatta risposta in diritto circa il regime di disponibilità RAGIONE_SOCIALE stesso, ove si tratti, cioè, di demanio eventuale, per appartenenza allo RAGIONE_SOCIALE o al Comune, oppure di beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio.
3.3. Sembra acclarato che la palazzina della quale si è chiesto l’acquisto per usucapione era compresa in area di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, concessa in gestione alla RAGIONE_SOCIALE in forza di più convenzioni vigenti fino al 2003.
In via di principio, deve allora premettersi che la sdemanializzazione di un bene pubblico, e tanto più la sottrazione di un bene patrimoniale indisponibile alla sua originaria destinazione, oltre che frutto di una esplicita determinazione, possono essere desunti unicamente dai comportamenti tenuti dall’Amministrazione proprietaria.
3.4. – In base a quanto disposto dall’art. 15, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE, i beni mobili ed immobili già dell’RAGIONE_SOCIALE sono stati sottratti all’originaria condizione giuridica propria del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non territoriali ed assoggettati ad un regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato, ancorché destinati all’esercizio del pubblico servizio (Cass. Sez. un. n. 4269 del 2006).
3.5. -Sembrerebbe, tuttavia, che si abbia qui riguardo ad un immobile che poteva essere qualificato come pertinenza della strada ferrata, appartenente al novero di quelli per i quali, se rientrante nella proprietà dapprima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE Regioni, sarebbe stato operante il regime del demanio pubblico accidentale ferroviario ex art. 822, comma 2, c.c., in forza del quale il semplice fatto della cessazione dell’esercizio di una linea ferroviaria non determina il passaggio dei relativi beni materiali dal demanio al patrimonio disponibile RAGIONE_SOCIALE stato, essendo sempre possibile il ripristino dell’esercizio, dovendosi, piuttosto, accertare una avvenuta sdemanializzazione (Cass. n. 14629 del 2023; n. 11402 del 2011). In particolare, fanno parte del demanio a norma dell’art. 822, comma 2, c.c. il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea, mentre fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., il materiale rotabile e gli
edifici, non inerenti alla strada ferrata, destinati al pubblico servizio ferroviario.
3.6. -Come tuttavia evidenzia lo stesso ricorrente principale, l’immobile oggetto della pretesa usucapione è stato sempre di proprietà del RAGIONE_SOCIALE e quindi non sarebbe mai rientrato nel demanio pubblico ferroviario. I consorzi per le aree di sviluppo industriale sono stati previsti dall’art. 50 del d.P.R. n. 1968 del 1978, e poi qualificati dall’art. 36, quarto comma, della legge n. 317 del 1991 come “enti pubblici economici”, senza, peraltro, immutarne la struttura, né i compiti e le attribuzioni, che attengono a funzioni pubblicistiche di interesse AVV_NOTAIO, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale, attinenti ai poteri inerenti alla localizzazione industriale, in particolare all’individuazione RAGIONE_SOCIALE imprese destinate ad operare nelle singole aree (Cass. Sez. Unite, n. 14293 del 2010; n. 781 del 1999).
3.7. -Ove, comunque, l’immobile si intendesse incluso nel piano per gli insediamenti produttivi e quindi entrato a far parte del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE, esso sarebbe soggetto al regime giuridico di cui all’art. 830, comma 2, c.c., sicché non potrebbe essere sottratto alla pubblica destinazione per effetto di usucapione di diritti reali incompatibili con essa da parte di terzi.
3.8. -In assenza dell’accertamento della ricomprensione dell’immobile nel demanio ferroviario, non rileverebbe, quindi, l’indagine espletata sulla sdemanializzazione del medesimo, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato “ad usucapionem”, la quale comunque supporrebbe comportamenti positivi della PA, inequivocamente rivolti alla dismissione della linea ferroviaria dalla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile (Cass. n.12796 del 2014; 2796 n. 4811 del 1992; n. 5835 del 1979).
3.9. – In ogni caso, a differenza di come è stato argomentato nella sentenza impugnata, la cessazione della demanialità o della concreta utilizzazione del bene patrimoniale indisponibile allo scopo destinato non coincide con il giorno della eventuale interversione della detenzione in possesso opposta dall’occupante, né essa è ravvisabile per il fatto del disuso del bene stesso e della inerzia dell’amministrazione competente, occorrendo dapprima accertare il momento del compimento di atti e fatti che evidenzino univocamente la volontà della stessa di sottrarre il bene alla sua destinazione ad uso pubblico, rinunciando definitivamente al ripristino di tale funzione, e poi da tale momento calcolare il tempo idoneo all’eventuale usucapione.
Il quinto motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE censura l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: ‘responsabilità della RAGIONE_SOCIALE‘ Si dice che ‘la domanda risarcitoria dei coniugi COGNOME, per quanto infondata e non provata, avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto unica responsabile degli eventi richiamati nel periodo in cui deteneva il possesso dell’immobile per cui è causa’. Il ricorrente principale spiega che si tratta della questione che aveva ‘determinato l’iniziale richiesta di chiamata in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in qualità di terzo ai sensi e per gli effetti dell’art.106 c.p.c.’ e che era poi stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. in appello.
4.1. RAGIONE_SOCIALE nel controricorso eccepisce che la domanda di accertamento della responsabilità in capo ad essa, terza chiamata in causa, doveva essere svolta in sede di gravame ‘nella prescritta forma dell’appello incidentale’.
L’eccezione non è fondata, giacché in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di
garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, n. 7700 del 2016).
4.2. Il quinto motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE è comunque inammissibile, in quanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte (nella specie, sulla domanda di garanzia riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.), la censura va svolta ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., recando univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, e non ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il quale è piuttosto relativo all’omesso esame di un “fatto storico” (Cass. Sez. Unite n. 17931 del 2013).
4.3. – Per effetto della inammissibilità del quinto motivo del ricorso principale, resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE per omessa pronuncia e violazione dell’art. 133, comma 1, lett. b), e dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 104/2010, ove si sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda rivolta dal RAGIONE_SOCIALE verso la stessa ricorrente incidentale. Il terzo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE è, peraltro, espressamente condizionato all’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale.
5. -Il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE per violazione degli artt. 106 e 132 c.p.c. è fondato. Esso attiene ‘al profilo riguardante l’asserita legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE‘, con riguardo al quale la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha
affermato: “icorre, infine, rispetto alla domanda di usucapione, la concorrente titolarità passiva di RAGIONE_SOCIALE, che nel merito ha specificamente contestato la domanda attorea, così mostrando positivo interesse al suo rigetto”.
L’azione con cui, come nel caso in esame, si rivendica una proprietà a titolo di usucapione, deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all’atto della domanda (Cass. n. 24260 del 2018; n. 5335 del 2000).
Alcuna legittimazione passiva aveva, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE rispetto alla domanda di usucapione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del proprietario del bene RAGIONE_SOCIALE.
La partecipazione al giudizio della RAGIONE_SOCIALE era piuttosto giustificata quale destinataria dell’azione di garanzia rivolta nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE, ora definita con la pronuncia di inammissibilità del quinto motivo del ricorso principale.
6. -Il secondo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese processuali subita in favore degli appellanti.
Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla inammissibilità della modifica della causa petendi operata nell’appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Anche il quinto motivo del ricorso incidentale lamenta una violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità per tardività della domanda dei coniugi NOME e NOME volta ad ottenere il riconoscimento del diverso diritto di uso o di abitazione sull’immobile oggetto di causa.
Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso incidentale denunciano poi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omessa valutazione di circostanze probatorie decisive e l’omesso esame circa fatto decisivi quanto all’usucapione dichiarata dai giudici di appello in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ed alla sdemanializzazione del bene.
6.1. Tutti questi motivi restano assorbiti.
Quello sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, in quanto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e la conseguente cassazione con rinvio della causa travolgono anche la statuizione accessoria sulle spese, dovendo provvedere a nuova liquidazione il giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. Si ha, invero, riguardo a causa ove si è verificata una chiamata in garanzia, e dunque un litisconsorzio necessario processuale, sicché l’impugnazione resta regolata dall’art. 331 c.p.c., permanendo tale regime anche nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, giudizio nel quale si impone la corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cfr. Cass. n. 975 del 2020).
Quelli inerenti al rapporto processuale con NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE si è già affermata l’estraneità di quest’ultima rispetto alla domanda di usucapione degli attori, senza che alcun interesse mantenga al riguardo la ricorrente incidentale neppure nella veste di chiamata in garanzia ad opera del RAGIONE_SOCIALE, stante la pronuncia di inammissibilità del quinto motivo del ricorso principale.
-Conseguono: l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, il rigetto del primo e del secondo motivo, l’inammissibilità del
quinto motivo e l’assorbimento del quarto motivo; l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE e l’assorbimento dei restanti motivi; la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti RAGIONE_SOCIALE censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il quinto motivo e assorbito il quarto motivo del ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, nei limiti RAGIONE_SOCIALE censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile