Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29560 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29560 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28979 -2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA);
RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 3861/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 7/6/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata in data 13 dicembre 2007, NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo fosse dichiarato, in suo favore, l’acquisto per usucapione di una porzione immobiliare sita in RAGIONE_SOCIALE, consistente in un’area interclusa tra i numeri civici 57 e 59 di INDIRIZZO, identificata nel NCT al fgl 348 particella 659. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa pretesa, l’attore assunse di aver mantenuto il possesso RAGIONE_SOCIALE‘area da oltre trent’ anni in maniera pacifica, continuata ed ininterrotta, avendo adibito il terreno ad uso autorimessa di mezzi personali e RAGIONE_SOCIALEa propria impresa individuale e avendo realizzato a propria cura e spese, un magazzino e una tettoia e di aver provveduto alla pavimentazione stradale e alla recinzione.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE rilevò l’insussistenza di una situazione di possesso utile ad usucapire in ragione RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza del bene al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Con sentenza n. 14900 del 2012, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda.
Con sentenza n. 3861 del 2022 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME deceduto nel corso del giudizio e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE), chiamata in causa in grado di appello per istanza di NOME COGNOME, rigettò la domanda, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del Comune : ritenne infatti che il bene controverso insuscettibile di usucapione perché compreso nel patrimonio indisponibile del Comune in quanto vincolato per legge ad una pubblica funzione.
3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi; gli altri eredi, NOME, NOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è stato correttamente instaurato.
Il ricorso è stato, infatti, inizialmente notificato non alla PEC del difensore costituito in appello, indicata in atti, ma all’indirizzo generale «EMAIL.».
Deve allora considerarsi che l’indirizzo proprio del difensore co stituito per l’Ente non coincide con quello generale RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di appartenenza.
Lo ius postulandi RAGIONE_SOCIALE avvocati RAGIONE_SOCIALEo Stato, infatti, è organico, nel senso che non deriva da un mandato, ma direttamente dalla legge, dinanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono quello speciale (art. 1, comma 2, R.D. n. 1611/1933), perché il rapporto tra amministrazione difesa e Avvocatura erariale è un rapporto interno, non rilevante nel processo; lo ius postulandi del difensore RAGIONE_SOCIALE‘Ente territoriale, invece, anche quando sia stato istituito un u fficio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura, deriva dallo specifico mandato, sicché tutta l’attività difensiva svolta nel giudizio è riferibile soltanto alla persona RAGIONE_SOCIALE‘ avvocato costituito, non all’Avvocatura in sé.
Conseguentemente, deve ritenersi che anche per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il domicilio digitale, come previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in legge n. 114 del 2014, coincida con l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ciascun avvocato ha indicato al RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e che, per il
tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Elettronici (ReGIndE) gestito dal RAGIONE_SOCIALE; soltanto questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed è idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicch é la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti ugualmente dall ‘RAGIONE_SOCIALE) (in tal senso RAGIONE_SOCIALE di Stato, Sez.VI giurisdizionale, n. 3562 del 6/5/2021, che ha dichiarato nulla una notifica effettuata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come nella fattispecie, alla pec ).
La notifica del ricorso è stata poi rinnovata, per autonoma iniziativa del ricorrente, pure alla PEC indicata da ll’avvocato difensore, ma soltanto in data 26 giugno 2023 dopo un anno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (avvenuta in data 7/6/2023): anche questa notifica non è perciò valida, perché dopo un anno avrebbe dovuto essere effettuata all’indirizzo proprio RAGIONE_SOCIALE‘Ente , indicato per la notifica RAGIONE_SOCIALE atti giudiziari, non al suo difensore, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 cod. proc. civ., secondo cui , dopo un anno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma RAGIONE_SOCIALE articoli 137 e seguenti cod. proc. civ..
Ciononostante, questa Corte ritiene di non dover disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso all’indirizzo proprio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: per le ragioni di seguito esposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediti comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio; tra questi, rientrano
quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Sez. 1 – , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020).
Ciò precisato, con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione «RAGIONE_SOCIALE‘integrità RAGIONE_SOCIALEe parti nel processo, in particolare violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 111 comma 2 Cost. e 132 cod. proc. civ.» (così in ricorso), perché la Corte d’appello, pur avendo accolto l’istanza di chiamata in causa d ella RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in realtà non ha riportato la società né nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza né tanto meno nel dispositivo, nella statuizione sulle spese.
1.1. Il motivo è infondato. In disparte ogni considerazione sull’interes se alla proposizione di questa censura, deve rilevarsi che in motivazione la Corte ha esplicitamente fatto riferimento alla società chiamata e ne ha escluso la legittimazione passiva; ha, pertanto, pronunciato la decisione anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, pur non riportandone il nome in intestazione.
Per principio consolidato, invero, l’omessa o inesatta indicazione del nome di una RAGIONE_SOCIALEe parti nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto RAGIONE_SOCIALEa sentenza -come nella fattispecie – risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ. e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo RAGIONE_SOCIALEa lettura RAGIONE_SOCIALE‘intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la
decisione si riferisce (Sez. 6 – 3, n. 19437 del 18/07/2019; Sez. 1, n. 14106 del 23/05/2023).
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha invece prospettato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1975 n. 689 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 826 cod. civ. : la Corte d’ appello avrebbe ritenuto erroneamente che il bene si appartenesse al patrimonio indisponibile, sebbene manchi un atto amministrativo che lo destina ad uso pubblico e mancherebbe altresì la concreta utilizzazione del bene, cioè il secondo requisito per riconoscere l’indisponibilità.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non conferente alla ratio decidendi fondata correttamente su principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.
Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che il bene per cui è giudizio apparteneva all’ RAGIONE_SOCIALE, ente disciolto con legge 23 dicembre 1975, n. 698; allo scioglimento, il patrimonio immobiliare è stato trasferito dall’ art. 5 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge alle Province e ai Comuni «dove i beni sono ubicati in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4»; all’art. 3 era proprio previsto che «le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali» fossero attribuite ai Comuni per essere esercitate in forma singola o associata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 118, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Su queste premesse, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 1741 del 2018, la Corte d’appello ha escluso altresì che l’atto ricognitivo del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, in cui risultava il bene qui conteso, potesse avere efficacia costitutiva e modificare la natura
di bene patrimoniale indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘area per cui è giudizio; quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in materia di usucapione dei beni dei disciolti enti ospedalieri (Cass. Sez. 2, n. 30720 del 27/11/2018) , la Corte d’appello ha affermato che, nella specie, la circostanza dirimente per riconoscere la natura di patrimonio indisponibile di un bene fosse la scelta operata dal legislatore, senza che occorresse alcun ulteriore provvedimento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, ovvero un’effettiva destinazione al servizio pubblico nel momento del trasferimento del bene da un ente disciolto ad un altro per le medesime funzioni.
Così decidendo, la Corte romana ha correttamente applicato un principio consolidato, secondo cui la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario, postulando la cessazione tacita RAGIONE_SOCIALEa patrimonialità indisponibile, così come RAGIONE_SOCIALEa demanialità, che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all’uso RAGIONE_SOCIALEa collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo (Cass. Sez. 2, n. 2962 del 27/02/2012).
Il ricorso è perciò rigettato. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché nessuno RAGIONE_SOCIALE intimati ha svolto difese.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda