SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4796 2025 – N. R.G. 00002891 2022 DEPOSITO MINUTA 07 08 2025 PUBBLICAZIONE 07 08 2025
(C.F.:
C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME dr NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME
Presidente rel.
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2891/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell’udienza del 2 6.09.2024, sostituita ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nato a Roma (RM) il 13.05.1959 (C.F.:
), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio de ll’ Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all’atto di citazione in appello ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata ad Albano Laziale (RM) il 10.12.1962
), nata ad Albano Laziale (RM) il 10.11.1989 (C.F.
C.F.
,
ambedue elettivamente domiciliate in Albano Laziale (RM), INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all’atto di costituzione e risposta ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
APPELLATE
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. 753/2022 del Tribunale di Velletri, pubblicata e notificata in data11.04.2024 -usucapione –
CONCLUSIONI PER L’APPELLANTE:
‘Voglia l’Ecc.mo Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame e per tutti i motivi esposti, riformare la sentenza impugnata n. 753/2022, emessa dal Tribunale di Velletri, sez. 1 civile, Got Dott. NOME COGNOME a definizione del giudizio R.g. 2300/2017, pubblicata e notificata in data 11/04/2022 e così disporre:
Rigettare la domanda riconvenzionale per usucapione come proposta dalle convenute e e, in accoglimento della domanda proposta dal sig. condannare
e di alla restituzione in favore della vettura Jaguar, modello E TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, telaio TARGA_VEICOLO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ‘.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita: 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 753/2022 del Tribunale di Velletri, e per l’effetto confermare la Sentenza di primo grado;
2) In via condizionata incidentale, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui trovasse accoglimento l’appello principale, dichiarare l’acquisto dell ‘ autovettura Jaguar, modello E TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, telaio TARGA_VEICOLO in favore della Sig.ra ai sensi dell’art. 1162 c.c. primo comma ovvero secondo comma, ordinando la trascrizione della emananda sentenza al Pubblico registro automobilistico;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato l ‘ 11.05.2022, ha impugnato la sentenza n. 753/2022 emessa dal Tribunale di Velletri e notificata in data 11.04.2022, che, rigettata la sua domanda di restituzione, ha accertato l’acquisto per usucapione della proprietà dell’autovettura Jaguar Type E Tg. AK 728 JW in favore d i e di , autorizzando la trascrizione della presente sentenza presso il competente Pubblico Registro Automobilistico con esonero da ogni
responsabilità.
Il giudizio definito dall’ordinanza impugnata ha avuto inizio con l’ atto di citazione proposto da che ha chiesto al Tribunale di Velletri di accertare che lo stesso è legittimo proprietario della vettura Jaguar, modello TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, telaio TARGA_VEICOLO e, per l’effetto , condannare e alla restituzione della vettura in suo favore, con contestuale condanna al risarcimento di tutti i danni risultanti.
In subordine, ha chiesto di accertare e di dichiarare che e sono illegittime detentrici dell’autovettura citata e, per l’effetto, di condannare le convenute alla restituzione della vettura in favore dell’attore, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, ha esposto :
di essere proprietario dell’autovettura sopra menzionata, in forza di un valido titolo d’acquisto dalla precedente proprietaria, datato 15.01.1999 e di essere stato in possesso del veicolo dal 1999 al 2006;
-di avere consegnato l’autovettura data 9.10.2006, a che ha dichiarato di avere ritirato il veicolo, titolare della società per venderla a terzi, specificando che, sino ad allora, ha avuto il possesso pieno ed ininterrotto del bene;
di avere perso ogni contatto dal 2007 con la società menzionata e con il relativo titolare, divenuto irreperibile;
di avere più volte, in un arco di tempo compreso tra la fine 2013 fino al 2014, a mezzo di un rappresentante legale incaricato anche di eseguire visure della società, inviato varie raccomandate presso la sede della società, al fine di avere notizia dell’autovettura, tutte ritornate al mittente essendo il destinatario sconosciuto o trasferito altrove;
-di avere spedito un’ulteriore raccomandata al questa volta tornata al mittente in quanto il destinatario ha rifiutato di riceverla;
-di avere denunciato la perdita del possesso dell’autovettura in data 25.03.2016;
di essere stato citato in giudizio nel settembre del 2016, in qualità di testimone nella causa R.G. 366/2012, promossa da e contro e , dove è venuto a conoscenza che la vettura era contesa tra le parti in causa in quanto finita tra i beni presenti nel compendio ereditario di tale , e che risulta tuttora nella disponibilità di e di , ben a conoscenza che la vettura fosse di sua proprietà, come risultante dal PRA.
I convenuti e non si sono costituiti, benché ritualmente notificati, e, conseguentemente sono stati dichiarati contumaci; e , dopo alcuni tentativi di notifica, si sono costituite in giudizio, contestando la domanda e deducendo che:
-il veicolo oggetto del contendere è stato acquistato da , allora convivente more uxorio di anche se la compravendita non è comprovabile documentalmente, stante l’anzianità dell’acquisto avvenuto nel 2006 ed il decesso del ;
la proprietà sarebbe comunque deducibile dall’ininterrotto possesso della vettura;
a fondamento della proprietà della vettura , di cui si sarebbe disinteressato per circa 7 anni , l’attore avrebbe dedotto circostanze non provate e comunque irrilevanti (pagamento del bollo), rivolgendo alle convenute una domanda di risarcimento che , viceversa, avrebbe dovuto essere rivolta alla società intermediaria;
-in via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare l’acquisto dell’autovettura ai sensi dell’art. 1162 c.c., commi 1 e 2, in forza di un possesso uti dominus esercitato per almeno tre anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, avvenuta in data 23.04.2007 e comunque per usucapione decennale, decorrente a partire dall’avvenuta trascrizione ed interrotta con l’atto di citazione regolarmente notificato soltanto nel 2018.
Il Tribunale di Velletri ha così deciso:
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, disattesa:
rigetta le domanda del Sig.
;
dichiara l’acquisto per usucapione della proprietà dell’autovettura Jaguar Type E Tg. AK 728 JW in favore delle Sigg.re e
, autorizzando la trascrizione della presente sentenza presso il competente Pubblico Registro Automobilistico con esonero da ogni responsabilità.;
compensa tra le parti le spese di lite.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale presentata dalle convenute sulla base della documentazione depositata, assumendo come prova decisiva il contratto di assicurazione stipulato nel 2006 e avente ad oggetto il veicolo conteso, il cui possesso sarebbe iniziato nello stesso anno. Inoltre, il Giudice ha ritenuto sussistere l’elemento soggettivo rilevante ai fini del decorso del tempo utile all’usucapione dall’essere state convenute nell’azione per la divisione della massa ereditaria facente capo al ed avere resistito nel giudizio. Infine, nessuna efficacia interruttiva è ricondotta alla deposizione testimoniale di nel giudizio di divisione innanzi al Tribunale di Velletri , poiché soltanto con l’esercizio dell’azione di rivendica e restituzione del bene, l’attore avrebbe manifestato una volontà rilevant e anche ai fini interruttivi del termine utile.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo, sulla base di due motivi, la totale riforma della stessa e concludendo nel senso riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite e , che hanno richiesto il rigetto dell’appello , previo riconoscimento della sua inammissibilità, con la conferma della sentenza di primo grado, proponendo, altresì, appello incidentale condizionato.
e , regolarmente citati, non si sono costituiti.
All’udienza del 26.09.2024 la Corte ha preso la causa in decisione ai sensi degli i artt. 127, terzo comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, opposta dalla parte appellata.
L’art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell’impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all’art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui i limiti di ammissibilità formale dell’atto di appello ‘vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019).
Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, sia le ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l’appello di è certamente ammissibile.
2. Con il primo motivo (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE -OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE -MOTIVAZIONE APPARENTE, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA), l’appellante ha contestato il malgoverno delle risultanze processuali ai fini dell’accertamento dei presupposti in fatto indispensabili per l’accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto dagli atti del giudizio non risulterebbe provato né l’acquisto del veicolo dalle controparti, né quei comportamenti tali da manifestare in modo inequivocabile l’intenzione di possedere il bene uti dominus e dunque la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ animus possidendi . Infatti, Il giudice di primo grado avrebbe accertato la proprietà dei convenuti sulla base di elementi meramente presuntivi e contraddetti da alcuni documenti acquisiti al giudizio, ma non considerati ai fini della decisione.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
‘La certificazione relativa all’immatricolazione e alla circolazione delle autovetture integra una presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tali certificati come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta ciò a dover fornire la prova contraria. (Cass., sez. III, 28.5.2015 n. 11124).
Sulla base di questo principio va ripartito l’onere probatorio tra le parti.
L’appellante ha provato documentalmente con la produzione del certificato cronologico del PRA (doc. 1 atto di citazione primo grado) di avere acquistato
l’autovettura in contesa da in data 23.9.1999 e che, poiché da tale data non risulta un successivo passaggio di proprietà, egli ne risulta tuttora l’intestatario.
A fronte di tale presunzione, le convenute non dispongono di un titolo valido opponibile, dal momento che sia il documento del 18.4.2007, che attesta l’esistenza di una procedura di trasferimento della proprietà dell’autovettura in capo a , sia la richiesta di passaggio della proprietà del 18.6.2009 avanzata da in relazione alla vettura in contestazione, non provano l’intervenuto passaggio di proprietà dal legittimo intestatario Neppure, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le convenute hanno fornito la prova di un possesso tale da costituire presupposto del l’acquisto per usucapione del bene medesimo, come chiedono le convenute nella domanda riconvenzionale agita in primo grado.
Ed invero, è provato e non contestato che l’attore abbia trasferito la detenzione del bene consentendone liberamente l’uso con esonero di responsabilità civile e penale alla società e per essa a tale (doc. 2 atto di citazione). La finalità dell’atto era la vendita dell’autoveicolo che, seppure non espressa con indicazione delle modalità e del prezzo, è tuttavia univocamente desumibile dal termine finale del regime di responsabilità concordato, coincidente con il ‘passaggio di proprietà’.
La consegna del duplicato della carta di circolazione del veicolo richiesto in data 11.4.2007, comprovata dal medesimo certificato cronologico, avvalora la prospettazione dell’appellante, secondo cui la nel 2007 ebbe a comunicargli la possibile cessione del bene a terzi.
E’ del tutto verosimile, per la piena coinc idenza temporale e per la identità del soggetto mediatore che l’aspirante acquirente fosse proprio , al quale consegnò l’autovettura, senza che il proprietario ne avesse consapevolezza né abbia ricevuto alcun corrispettivo.
Da tale momento è provato che la autovettura Jaguar, modello E TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, telaio TARGA_VEICOLO sia rimasta nella disponibilità di , ma le attività materiali provate (partecipazione a concorsi, spese manutentive, ecc.) non consentono di presumere la sussistenza dell’elemento soggettivo, posto che la disponibilità del bene è avvenuta in esecuzione di un atto riferibile al l’autosalone incaricato dal proprietario in vista di un perfezionamento dell’acquisto non più realizzato e, dunque, per una convenzione ad effetti obbligatori e non reali.
Ai fini dell’eccepita usucapione, in mancanza di un titolo valido di trasferimento, deve farsi riferimento al termine decennale di cui all’art. 1162, comma 2 c.c., come peraltro ritenuto dalla sentenza impugnata.
Tuttavia, la polizza assicurativa stipulata da per la durata di sei mesi nella pendenza della procedura di passaggio di proprietà mai definita, proprio in quanto esprime la garanzia di una utilizzazione del mezzo funzionale all’ esonero di responsabilità del proprietario, non può qualificarsi come espressiva di una signoria esercitata sul bene uti dominus, di cui possa giovarsi indicata nella polizza come mera ‘utilizzatrice autorizzata’ né in via diretta né in quanto erede succeduta nel possesso di .
Tanto più che dagli atti risulta provata una condotta da parte di di c.d. ‘possesso intenzionale’ ovvero “solo animo”, per la cui sussistenza è necessario che il possessore abbia la concreta possibilità’ di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quando lo voglia (tra le tante, Cass., 29.1.2016 n. 1723). Risultano provati, infatti, con il deposito delle raccomandate indirizzate alla società intermediaria, i tentativi di contatto con il soggetto a cui aveva trasferito la detenzione del bene, non
essendogli stata comunicata l’identità dell’aspirante acquirente, al quale, viceversa era nota la sua identità, per essere in possesso della carta di circolazione del veicolo. Risulta, altresì, dal certificato cronologico del PRA in atti che la condizione di possessore solo animo sia venuta a cessare soltanto al momento della dichiarazione formale di perdita di possesso del veicolo, registrata in data 25.3.2016 , con la quale ha denunciato lo spossessamento di cui era stato vittima.
Deve quindi essere valutato se, a prescindere dalle condotte di , abbia esercitato un potere di fatto sull’autovettura che possa dirsi espressivo di un animus possidendi, non pregiudicato dalla consapevolezza della titolarità altrui derivante dalle risultanze della carta di circolazione del veicolo, intestata a Infatti, ‘Per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà’. (Cass., Sez. 6 – 2, del 14.05.2021 n. 13153)
La prova del possesso di completato anche dalla sussistenza dell’elemento soggettivo , attraverso atti che esteriorizzano la sua volontà di comportarsi come proprietaria del bene, è consacrata nella partecipazione alla procedura di divisione, come rileva anche il giudice di primo grado, e che può essere temporalmente anticipato non oltre la data del 18.6.2009, con la richiesta di passaggio di proprietà riguardante la Jaguar assieme alle altre tre vetture d’epoca intestate al convivente.
Tale decorrenza, pur negando valore interruttivo tanto alle ricerche reiterate indirizzate alla società intermediaria da nel 2013 (all. ) tanto alla testimonianza resa nel giudizio di divisione, tanto alla sentenza definitiva di tale giudizio che ha escluso la Jaguar dall’asse ereditario, non essendo di proprietà del de cuius , bensì risalendo alla domanda di rivendicazione perfezionatasi con la notifica alla del 2018, non comporta il perfezionamento del termine decennale.
Ne consegue che la presunzione di proprietà fondata sul certificato cronologico del PRA non è vinta da alcuna prova idonea a fondare l’intervenuto acquisto per usucapione in capo a
3 . Dall’accoglimento del primo motivo di ap pello, nei termini sopraindicati risulta l’assorbimento del secondo motivo di appello e la reiezione dell’appello incidentale condizionato.
La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata , con l’accoglim ento della domanda di e l’ordine di restituzione dell’autovettura da parte delle convenute.
4.Attesa la piena soccombenza, le appellate in solido devono essere condannate a rifondere l’appellante delle spese di lite per ambedue i gardi di giudizio , secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione), spese da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l’obbligo del versamento, da parte dell’appellante incidentale, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l’appello proposto da e per l’effetto :
In riforma della sentenza impugnata n. 753/2022 del Tribunale di Velletri, notificata in data11.04.2024, condanna e alla restituzione in favore di della vettura Jaguar, modello E TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, telaio TARGA_VEICOLO, rigettata la domanda di usucapione dell’autoveicolo dalle medesime proposta;
Rigetta l’appello incidentale proposto da e da
Condanna e , in solido, al pagamento in favore dell’avvocato antistatario dell ‘appellante , avv. NOME COGNOME, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397 , oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge per il giudizio di primo grado e in € 3.966,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte delle appellanti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
NOME COGNOME