Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29939 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29939 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17885-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE DI APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/01/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16.2.2015 NOME evocava in giudizio il Comune di Messina innanzi il Tribunale di Messina chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un immobile.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 896/2018, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 39/2021, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto dall’COGNOME avverso la decisione di prime cure, confermandola. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che l’COGNOME avesse instaurato la relazione con la res sulla base di un comodato, trattandosi di alloggio di servizio del quale egli aveva avuto la disponibilità in conseguenza della sua mansione di custode di un plesso scolastico comunale. Riteneva quindi non sussistente alcun possesso utile ai fini dell’usucapione, in assenza di atti idonei a costituire interversione nel possesso.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Messina.
Con istanza del 21.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 27.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30532/2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione
delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’incompatibilità, del consigliere redattore della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., a comporre il collegio che decide il ricorso a seguito di istanza di decisione presentata nel termine prescritto dalla legge.
All’esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1140, 1141 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, pcimo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il principio di non contestazione, in relazione all’individuazione del titolo originario in base al quale fu costituita la
relazione con la res , applicando di conseguenza in modo erroneo la presunzione di possesso ed il criterio di riparto dell’onere della prova.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe attribuito erroneamente valore di prova legale ad un documento promanante dalla Pubblica amministrazione, che l’COGNOME aveva specificamente contestato, senza condurre alcun prudente apprezzamento sul punto.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe omesso di specificare le ragioni per le quali avrebbe ritenuto preferibile considerare il contenuto di una nota interna agli uffici del Comune di Messina, rispetto ad altre evidenze di prova acquisite agli atti del giudizio di merito.
Con il quarto motivo, inoltre, viene denunziata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1803 e 1321 c.c., nonché del R.D. n. 2440 del 1923, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte siciliana avrebbe erroneamente ravvisato l’esistenza di un comodato, pur in assenza di prova scritta e di un provvedimento amministrativo di assegnazione del cespite oggetto della domanda di usucapione proposta dall’NOME.
Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto poiché attinenti, a vario titolo, alla valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito, sono infondate.
La Corte distrettuale, in particolare, ha ritenuto che l’NOME avesse cominciato a disporre dell’alloggio in virtù del suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione e che, dunque, fosse detentore della res . Ha poi
aggiunto che l’odierno ricorrente non aveva provato alcun atto di interversione del possesso, essendosi soltanto limitato a non restituire il bene al Comune di Messina alla fine del predetto rapporto di lavoro.
La statuizione è coerente con i precedenti di questa Corte, secondo cui il godimento di un immobile in comodato, per ragioni di servizio, non implica alcun possesso utile ad usucapionem , ma integra una mera relazione di detenzione; né vale a mutare tale detenzione in possesso la mancata restituzione della res al proprietario alla cessazione del titolo legittimante la detenzione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005, Rv. 581134 e Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 14593 del 04/07/2011, Rv. 618437). Non si configura, dunque, alcuna erronea applicazione del principio di non contestazione, avendo il giudice di merito condotto una complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, che il ricorrente contesta proponendo una lettura alternativa degli stessi, senza confrontarsi con il principio secondo cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,
Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Né si configura alcun profilo di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che ‘In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che ‘In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativasecondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui
vizi di motivazione’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360).
Poiché nel caso di specie non si configura alcuno dei profili di cui sopra, le censure mosse dalla parte ricorrente rimangono circoscritte all’accertamento del fatto ed all’apprezzamento della prova, e come tali sono inammissibili in sede di legittimità.
Con il quinto ed ultimo motivo, infine, la parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto generica e irrilevante la prova per testimoni che l’COGNOME aveva richiesto.
La censura è inammissibile, perché il ricorrente non riproduce i capitoli di prova articolati, dei quali lamenta la mancata ammissione, con conseguente difetto di specificità della doglianza. In ogni caso, anche la decisione sull’ammissione e la rilevanza delle istanze istruttorie, oltre a rientrare nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito, involge accertamenti di fatto, onde anche in relazione al presente motivo possono essere richiamate le considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio delle prime quattro censure.
Il ricorso, dunque, va respinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno inevitabilmente applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente
determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€. 5.000,00), nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda