Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14885 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23068/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
AURICCHIO NOME
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1113/2020 depositata il 19/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, esponendo che con atto a rogito del AVV_NOTAIO del 19.04.1991, registrato il 7.05.91 e trascritto il 6.05.1991, aveva acquistato da COGNOME NOME l’immobile sito in Adelfia alla INDIRIZZO (fl16, p.lla 2091) che aveva iniziato a possedere pacificamente. In data 29.11.2002, aveva ricevuto dallo studio legale RAGIONE_SOCIALE, per conto di RAGIONE_SOCIALE, lettera raccomandata con cui era stato informato che detta società, in data 10.10.02, aveva acquistato, con atto del AVV_NOTAIO, l’immobile in questione dai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME cui era pervenuto in forza della sentenza n. 423/99 resa dalla Corte di appello di Bari il 2.03- 4.05.1999, registrata il 24.08.2000 e trascritta l’8.02.01 a seguito di domanda di esecuzione in forma specifica contro il predetto venditore, COGNOME NOME, introdotta, innanzi al Tribunale di Trani, con atto di citazione trascritto il 3 marzo 1991.
L’attore c hiedeva, pertanto, valutati il possesso in buona fede del l’ ‘immobile per oltre un decennio e l’astratta idoneità del titolo, dichiararsi l’intervenuta usucapione, ex art. 1159 cc, in suo NOME del predetto immobile.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità dell’avversa domanda e spiegando domanda riconvenzionale
mirata ad ottenere il rilascio dell’immobile, in quanto detenuto sine titulo dall ‘ COGNOME nonché il risarcimento dei danni, quantificati in misura di € 1.000,00 al mese, dalla data di stipula dell’atto di acquisto (10.10.02) a quella di effettivo rilascio.
COGNOME‘ COGNOME veniva autorizzato a chiamare in causa, a titolo di manleva, il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che costituitasi respingeva ogni addebito, ascrivendo l’omessa indicazione della precedente trascrizione dell’atto di citazione ex art. 2932 cc unicamente alla conservatoria.
Il Tribunale rigettava la domanda dell’attore ed accoglieva la riconvenzionale di declaratoria di occupazione abusiva dell’immobile di INDIRIZZO, fissando la data del 30.03.2017 per il relativo rilascio. Il giudice di primo grado motivava in ordine alla mancanza del requisito dell’acquisto “a non domino” avendo l ‘ COGNOME acquistato da colui che all’epoca era ancora l’effettivo proprietario dell’immobile.
COGNOME NOME, in qualità di unica erede di COGNOME NOME, deceduto nelle more proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in appello e proponeva appello incidentale.
La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello principale ed in riforma della impugnata sentenza dichiarava, in NOME di COGNOME NOME, l’acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c., della proprietà dell’immobile sito in Adelfia INDIRIZZOBA) alla INDIRIZZO (in catasto al foglio 16, p.lla 2091), rigettava l’appello incidentale.
In particolare, la decisione si fondava sulla ritenuta esistenza del presupposto dell’acquisto a non domino da parte dell’COGNOME e
conseguentemente della ricorrenza dei presupposti dell’usucapione ‘breve’ ex art. 1159 c.c. in quanto la sentenza ex art. 2932 c.c. retroagiva alla data di trascrizione della domanda che era avvenuta anteriormente alla stipula del contratto di vendita da parte di NOME COGNOME che, dunque, a quel momento non poteva considerarsi proprietario. Dunque, poiché la vendita conclusa tra l’alienante COGNOME e l’acquirente COGNOME, con atto trascritto il 6.05.1991, era inefficace ricorreva il richiamato presupposto del l’ ‘acquisto a non domino, non potendo il dante causa disporre efficacemente del bene, per quanto ancora proprietario, a causa dell’effetto prenotativo derivante dalla disciplina delle trascrizioni.
Ricorrevano anche gli ulteriori presupposti del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e della buona fede di COGNOME al momento del l’ acquisto.
Restava assorbita la domanda di manleva avanzata dall’appellante, in via subordinata, nei confronti del AVV_NOTAIO e restava, altresì, assorbito l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE unicamente in punto di spese.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nelle sue richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.1159, 2932 e 2652 n.2 c.c.
La ricorrente deduce l’erroneità del la sentenza impugnata in quanto in contrasto, tra l’altro, con il principio consolidato stabilito dalla Suprema Corte (su tutte Cass. Civ., Sezioni Unite, 22.02.2010 n.4059), in virtù del quale la sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art.2932 c.c. ha efficacia ex nunc e la trascrizione della domanda giudiziaria ex art.2652 n.2 c.c., ha soltanto lo scopo di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non anticipa gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti fra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica.
Disattendendo tali consolidati principi, la Corte d’Appello di Bari, ha, invece, ritenuto la sentenza ex art.2932 c.c. avente efficacia ex tunc, ritenendo che gli effetti traslativi (anche diversi da quelli meramente relativi al conflitto tra le trascrizioni) retroagissero alla data della trascrizione della relativa domanda introduttiva ex art.2652 n.2 c.c . e di conseguenza ha ritenuto sussistessero i presupposti per l’usucapione decennale ex art.1159 c.c. dell’immobile, con particolare riferimento al presupposto dell’acquisto a non domino.
In realtà, al momento della vendita d ell’immobile del 19.04.1991, effettuata da COGNOME NOME NOME NOME di COGNOME NOMENOME NOME COGNOME era proprietario a tutti gli effetti.
Infatti, era pur presente, a quella data, una trascrizione pregiudizievole sul detto immobile, effettuata il 13.03.1991, relativa all’atto introduttivo di un’azione giudiziaria ex art.2932 c.c. introitata da COGNOME NOME (dante causa della RAGIONE_SOCIALE) contro COGNOME NOME per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare
di vendita; ma solo dal momento del passaggio in giudicato (19.06.2000) della sentenza che accoglieva la domanda del COGNOME, il COGNOME non poteva più essere considerato come proprietario dell’immobile e non prima.
1.1 Il motivo di ricorso è fondato.
Come hanno precisato le Sezioni Unite l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza ex art.2932 c.c. si produce solo dal momento del suo passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. Prima di tale momento il promittente venditore è proprietario e possessore. Ne consegue che non ricorre nella specie il presupposto dell’acquisto a non domino per l’applicazione dell’usucapione abbreviata ex art. 2932 c.c.
In proposito può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all’ art. 2932 cod. civ., purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia “ex nunc”, solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. (Sez. 2, Sentenza n. 2522 del 19/03/1999, Rv. 524305 – 01).
Di usucapione abbreviata può parlarsi, sussistendo gli altri requisiti, solo quando il trasferimento sia stato disposto da chi non era proprietario dell’immobile con titolo astrattamente idoneo, valido e debitamente trascritto. Di conseguenza, la sentenza della
C orte d’Appello ha fatto erronea applicazione dell’art.1 159 c.c. non essendo configurabile l’usucapione decennale in NOME di chi abbia acquistato un immobile dall’effettivo proprietario.
Nel caso di specie si è in presenza di una c.d. doppia alienazione con responsabilità del venditore (promittente) e se in mala fede anche dell’acquirente (promissario). D’altra parte, la COGNOME aveva chiamato in giudizio anche il AVV_NOTAIO che, per quanto si legge in sentenza, si era difeso affermando che la mancata comunicazione al ricorrente della trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. era da ascrivere ad un errore della conservatoria. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del ricorrente nei confronti del AVV_NOTAIO e il ricorrente aveva proposto appello anche avverso tale statuizione.
D’altra parte , l’errore nella indicazione della trascrizione può determinare un’indagine in ordine alla conseguente responsabilità per il danno cagionato all’acquirente che si vede opposto un titolo anteriormente trascritto ma non può comportare il prevalere del seco ndo titolo rimanendo sempre l’effetto prenotativo della prima trascrizione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che farà applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione