Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32132 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8409/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 18/2019 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il 09.01.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME, proprietaria d’un immobile e comproprietaria insieme a NOME COGNOME dei lastrici solari di copertura dell’appartamento posto al primo piano, citò in giudizio quest’ultimo, chiedendo dichiararsi illegittima la costruzione sui lastrici di opere edili, in violazione degli artt. 1102 e 1127, chiedendone la demolizione, anche per violazione delle distanze legali, e la condanna al risarcimento dei danni.
Il convenuto propose domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi il suo diritto per intervenuta usucapione.
Il Tribunale accolse la domanda attorea e, pertanto, condannò il convenuto a demolire quanto edificato sul lastrico solare di copertura del suo appartamento e a risarcire il danno, quantificato in 9.000,00 euro.
La Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione di NOME COGNOME.
Appare utile riprendere, per quel che qui appare d’utile, il ragionamento della Corte locale.
L’intero fabbricato era stato di proprietà di NOME COGNOME, la quale nel 1956 e nel 1977 aveva disposto donazione in favore della NOME NOME COGNOME del <> e, successivamente, in favore del figlio NOME, <>. Successivamente, con atto del 1998 <>.
La Corte preso in rassegna il motivo, con il quale l’appellante aveva dedotto che con la donazione in suo favore del 1977 gli sarebbe stata assegnata la piena proprietà di tutti i lastrici e non
solo del 50%, lo giudica infondato poiché la donante nel 1956 aveva donato alla NOME NOME <>.
<>, prosegue la sentenza, <>.
Esaminando i titoli, posti a disposizione della Corte territoriale dalla parte ricorrente, si traeva che con l’atto del 1956 la COGNOME aveva donato alla NOME NOME <>. Nel 1977 la COGNOME, prosegue la sentenza d’appello, aveva donato al figlio NOME <> e alla NOME NOME <>.
Infine, si conclude, nel 1998 i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano venduto alla NOME NOME quanto ricevuto dalla donante.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME propone ricorso fondato su quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
La COGNOME resiste con controricorso.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Spiega il ricorrente che il titolo astrattamente idoneo previsto dalla norma di legge era pienamente sussistente, avendo la Corte d’appello erroneamente identificato lo stesso con la titolarità del bene del quale l’alienante dispone, ciò in contrasto con la disposizione la quale, appunto, è posta a sanare l’acquisto a ‘non domino’.
4.1. Il motivo è fondato per essere stato falsamente applicato l’art. 1159 cod. civ.
L’astratta idoneità del titolo, unitamente alla buona fede dell’acquirente, alla trascrizione e al decorso del decennio, costituiscono i requisiti, al concorrere dei quali si perfeziona l’acquisto a non domino ai sensi dell’art. 1159 cod. civ.
La non titolarità in capo all’alienante costituisce la ragione dell’istituto e non già requisito per il perfezionamento dello stesso, il quale sarebbe privo di utilità e senso ove fosse richiesto l’acquisto ‘a domino’.
L’idoneità del titolo deve intendersi come astratta attitudine del negozio posto in essere al trasferimento immobiliare, come
nell’ipotesi di compravendita, donazione, permuta, ecc. Dovendosi, per contro, escludersi titoli non idonei al trasferimento della proprietà, come nel caso di locazione, affitto, comodato, ecc.
In altri termini, la causa giuridica deve giustificare il trasferimento di proprietà, tuttavia operato ‘a non domino’.
Ovviamente, l’usucapione abbreviata si perfeziona concorrendo le altre condizioni previste dalla norma sopra richiamata. Inoltre occorre verificare che sia stato in effetti trasferito, sia pure a ‘non domino’ esattamente il diritto rivendicato ai sensi della norma in esame.
Condizioni e verifiche che spetterà al giudice del rinvio accertare.
Accolto il primo motivo, il secondo, e il quarto restano assorbiti, presupponendo la decisione in ordine alla dedotta usucapione abbreviata.
5.1. Invero, con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per essere stata negata l’usucapione ventennale, sul presupposto che non fosse stato provato il possesso ‘uti dominus’, ma solo ‘uti condominus’.
5.2. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1127 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza impugnata ordinata la demolizione del ‘torrino’ sulle scale, senza spiegarne la ragione.
Con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.
Assume il ricorrente la nullità della c.t.u., per avere il consulente reso chiarimenti <>, andando anche oltre il perimetro del chiesto e pronunciato.
6.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento.
Per un verso va evidenziato che il ricorrente, sotto l’usbergo della violazione di legge, nella sostanza, manifesta la propria non condivisione delle risultanze peritali, così in definitiva, invocando un improprio riesame di merito in sede di legittimità; per contro non si rinvengono le asserite nullità.
Per altro verso, le eccezioni di nullità relative al procedimento risultano disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ.
Avuto riguardo al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 27