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Uso parziale servitù: si perde il diritto completo?

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esercizio di una servitù di passaggio in misura ridotta rispetto a quanto previsto dal titolo non comporta l’estinzione parziale del diritto per non uso. Nel caso specifico, un proprietario aveva ristretto la fascia di terreno soggetta a servitù, ma i titolari del fondo dominante avevano continuato a utilizzarla per accedere alla loro proprietà. La Corte ha applicato il principio secondo cui l’uso parziale servitù ne conserva l’interezza, ordinando la rimozione degli ostacoli e ripristinando la piena ampiezza del passaggio come da atto notarile.

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Pubblicato il 12 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Uso parziale servitù: quando il diritto si conserva per intero?

L’ordinanza n. 9195/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di diritti reali: cosa accade a una servitù di passaggio se viene utilizzata solo in parte per molto tempo? L’uso parziale servitù ne determina una riduzione permanente o il diritto si conserva nella sua interezza come stabilito nel titolo originario? Questa decisione offre chiarimenti fondamentali, consolidando un principio di diritto di grande importanza pratica per i proprietari di immobili.

I Fatti di Causa: Una Servitù Contesa

La vicenda ha origine dalla richiesta dei proprietari di un fondo intercluso (fondo dominante) di far cessare le turbative al loro diritto di passaggio su una striscia di terreno larga sei metri, di proprietà di un vicino (fondo servente). Tale diritto era stato costituito con un atto notarile decenni prima. Il proprietario del fondo servente, tuttavia, nel corso degli anni aveva realizzato diverse opere (un muretto, una siepe, alberi, una staccionata) che di fatto restringevano l’ampiezza del passaggio.

Il convenuto si difendeva sostenendo che la servitù, per la sua intera ampiezza di sei metri, non era mai stata concretamente utilizzata. A suo dire, il mancato esercizio del diritto per oltre vent’anni ne aveva causato l’estinzione parziale per prescrizione. Chiedeva, inoltre, di essere riconosciuto proprietario per usucapione del diritto a mantenere le opere realizzate.

La Decisione nei Gradi di Giudizio

Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente dato ragione al proprietario del fondo servente, dichiarando la parziale estinzione della servitù per non uso. La Corte d’Appello, tuttavia, ha ribaltato completamente la decisione. I giudici di secondo grado hanno affermato che il caso in esame non rientrava nell’ipotesi di estinzione per non uso (art. 1073 c.c.), bensì in quella dell’esercizio della servitù in modo da trarne un’utilità minore (art. 1075 c.c.). Poiché i proprietari del fondo dominante avevano sempre utilizzato il passaggio, seppur in misura ridotta, per accedere al loro terreno, il diritto si era conservato per intero.

L’Analisi della Cassazione e l’uso parziale servitù

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha confermato la sentenza d’appello, rigettando il ricorso del proprietario del fondo servente. L’analisi della Corte si è concentrata su tre motivi principali.

Primo Motivo: Uso Parziale o Non Uso? L’applicazione dell’art. 1075 c.c.

Il ricorrente insisteva sull’errata applicazione dell’art. 1075 c.c., sostenendo che la presenza di ostacoli fisici rendeva impossibile l’esercizio del passaggio per l’intera larghezza, configurando un’ipotesi di non uso parziale. La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando la sua giurisprudenza consolidata. Il principio chiave è che la servitù è un diritto unitario. L’uso parziale servitù, anche se protratto nel tempo e anche se finalizzato a trarre un’utilità minore rispetto a quella massima consentita dal titolo, è sufficiente a conservare il diritto nella sua interezza. La “maggiore quantità” del diritto (in questo caso, l’intera larghezza di sei metri) non è un diritto autonomo suscettibile di estinguersi, ma una componente dell’unico diritto di servitù. Pertanto, finché il passaggio viene esercitato, anche su una striscia più stretta, il diritto non si prescrive.

Secondo e Terzo Motivo: Questioni Processuali

Gli altri motivi del ricorso sono stati respinti per ragioni procedurali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato la specifica norma di diritto che assumeva violata. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi (come la larghezza di un ponte), è stato rigettato perché la Corte d’Appello aveva in realtà già valutato tali circostanze, ritenendole non decisive. Inoltre, la domanda riconvenzionale del convenuto era stata rigettata in primo grado e non era stata riproposta con un appello incidentale, rendendola inammissibile in Cassazione.

Le Motivazioni della Decisione

La ratio della decisione risiede nella natura stessa del diritto di servitù. Secondo la Corte, il diritto di servitù si estingue solo per totale non uso ventennale. L’esercizio del diritto, in qualunque modo avvenga, purché riconducibile al contenuto della servitù, ne impedisce la prescrizione. L’art. 1075 c.c. stabilisce espressamente che “la servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero”. Questa norma impedisce che il titolare del fondo servente possa trarre vantaggio da una situazione di parziale esercizio, magari indotta proprio dalle sue stesse azioni (come la costruzione di ostacoli), per ottenere una riduzione del diritto altrui.

Conclusioni: Cosa Implica questa Sentenza?

Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale a tutela del titolare di una servitù: l’esercizio, anche minimo, del proprio diritto è sufficiente a garantirne la conservazione integrale. Per il proprietario del fondo servente, ciò significa che non può fare affidamento sul mero decorso del tempo per limitare un diritto di passaggio se questo viene, in qualche modo, utilizzato. Qualsiasi limitazione fisica imposta al passaggio è illegittima e il titolare del fondo dominante può sempre chiederne la rimozione per ripristinare il pieno esercizio del suo diritto come previsto dall’atto costitutivo.

Se utilizzo solo una parte della mia servitù di passaggio per molti anni, perdo il diritto sulla parte non utilizzata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’esercizio della servitù in modo da trarne un’utilità minore rispetto a quella prevista dal titolo (ad esempio, passando su una striscia più stretta) è sufficiente a conservare il diritto per intero, come stabilito dall’art. 1075 del codice civile.

Cosa succede se il proprietario del terreno su cui passo costruisce degli ostacoli che limitano il mio passaggio?
Queste limitazioni sono illegittime. Il titolare della servitù può agire in giudizio per chiedere la rimozione di ogni opera che impedisca o limiti l’esercizio del suo diritto, anche se gli ostacoli sono presenti da molto tempo. Il fatto che la limitazione sia stata posta in essere dal proprietario del fondo servente non ha rilevanza ai fini della conservazione del diritto.

Il fatto che un percorso esterno alla servitù sia più stretto può limitare l’ampiezza del mio diritto di passaggio?
No. La Corte ha chiarito che le caratteristiche di percorsi esterni al fondo servente sono irrilevanti. Il titolare della servitù ha diritto di esercitarla con le modalità e nei limiti previsti dall’atto costitutivo, e una maggiore ampiezza del passaggio può avere un’utilità attuale (es. spazi di manovra) o futura.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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