Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5533 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10950/2019 R.G. proposto da:
NOME NOME COGNOME, domiciliate ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
PRINCIPATO COGNOME.
– Intimato –
Avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 768/2018 depositata il 31/10/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Rilevato che:
NOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza n. 118/2017 emessa dal giudice di pace di Ferrara che, nel
Comunione
contraddittorio di NOME COGNOME aveva respinto la domanda delle attrici al fine di sentire accertare e dichiarare che il convenuto aveva illegittimamente occupato l’area cortiliva (in seguito: ‘cortile’) censita nel comune di Ostellato (foglio 48, mapp. 56, sub. 18), in violazione del diritto di comproprietà delle vicine impiantando, senza il loro preventivo consenso, una siepe in prossimità della linea di confine tra le due proprietà, nonché apponendo alberi, vasi e fioriere con supporti in legno per rampicanti nell ‘ area prospiciente l ‘ ingresso della propria abitazione e, conseguentemente, per ottenere la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi.
Il tribunale di Ferrara, nella resistenza dell ‘ appellato, ha respinto il gravame così articolando le ragioni della decisione: (i) la sentenza impugnata sussume correttamente la fattispecie concreta entro quella astratta dell’art. 1102 c.c., anziché entro quella dell’articolo 1120 in quanto le siepi collocate dal convenuto non costituiscono un’innovazione ; (ii) la consulenza d’ufficio ha chiarito che (pag. 5 della sentenza) «a posizione dei due tratti di siepe e la mancanza di continuità della stessa non impedisce la libera fruizione di tutta la corte da parte di tutti i comproprietari se non per l’area di sedi me, che come si evince dalle foto è del tutto trascurabile »; (iii) dette opere non costitui scono ‘innovazioni’ , né le siepi determinano alcuna suddivisione del cortile; (iv) il giudice di pace, interpretando correttamente la c.t.u., ha affermato che le siepi impiantate dal convenuto non alterano il pari uso della cosa comune da parte di ogni partecipante ; l’impianto della siepe -lo ha chiarito il consulente d’ufficio – consente il passaggio su tutta la corte e non ne altera la destinazione rendendola di uso esclusivo;
NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e, in prossimità dell’ udienza, hanno depositato una memoria con allegati;
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che:
preliminarmente, rileva il Collegio che, nella memoria da ultimo depositata, la difesa di parte ricorrente chiede di essere autorizzata alla produzione di fotografie scattate alla corte comune, foto dalle quali -si afferma nella memoria – si evincerebbe che la parte di corte comune occupata dai manufatti e piante del vicino è palesemente sottratta all’utilizzo degli altri comunisti.
L’istanza va disattesa, alla luce del principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, non è consentita la produzione di documenti (come quelli di cui è chiesta la produzione) relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall ‘ art. 372 comma 2 c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l ‘ ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell ‘ atto di rinuncia al ricorso (tra le altre, Cass. n. 2062/2024);
il primo motivo di ricorso è rubricato ‘falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti’.
Si lamenta l’erronea ricognizione delle fattispecie astratte disciplinate dagli artt. 1102 e 1120 c.c., e si mette in evidenza che la siepe posizionata dal convenuto realizza una vera e propria alterazione di destinazione e funge da linea di demarcazione e da confine tra le proprietà delle parti collocata sulla corte comune, come se le rispettive abitazioni fossero ‘a schiera’;
il secondo motivo denunci a l” erronea applicazione ‘ degli artt. 1120 e 1102 c.c.
Si allega che la collocazione sulla corte comune di siepi lunghe 4,30 e 3,90 m, congiunte da manufatti, che occupano un terzo dell’intera superficie in comproprietà, costituisce un’innovazione che
impedisce il pari uso degli altri partecipanti e che può assumere rilevanza ai fini dell’acquisto per usucapione della proprietà occupata dal vicino;
2.1. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati;
anzitutto, va richiamato il principio, enunciata dalla S.C. (tra le altre, Cass. nn. 18052/2012, 20712/2017, 3440/2022) nella limitrofa materia del condominio di edifici ed applicabile anche alla comunione, per il quale, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l ‘aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte.
È anche il caso di premettere che, in tema di ricorso per cassazione, il cosiddetto vizio di sussunzione, censurabile dal giudice di legittimità, può consistere o nell ‘ assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass. n. 10320/2018).
Venendo adesso all’esame dei motivi, reputa il Collegio che il tribunale di Ferrara, senza incorrere nel prospettato vizio di sussunzione, in base a un giudizio di fatto – il cui sindacato, di regola, non è consentito in sede di legittimità – ha ritenuto che la collocazione delle siepi, da parte del convenuto, non configuri un’innovazione ex art. 1120 c.c., la quale non può essere apportata senza il consenso degli altri comproprietari, ma integri un legittimo uso della cosa comune ad opera di uno dei partecipanti , ai sensi dell’art. 1102 c.c .
D’altra parte, l ‘ allegazione di un ‘ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all ‘ esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 18/04/2023, n. 10263).
Sotto altro profilo, la motivazione della decisione è sufficientemente chiara e non appare viziata da intrinseca contraddittorietà, dovendosi al riguardo ricordare che il vizio di motivazione apparente (nella cui ampia accezione rientra anche l’ipotesi della motivazione contraddittoria) ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( ex multis , Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 che, in motivazione , richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145);
il terzo motivo denuncia l”omesso esame circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio’.
La sentenza sarebbe viziata perché afferma che le proprietà dei contendenti sono liberamente accessibili, ma poi fa riferimento, in maniera contraddittoria, alla presenza delle opere apposte dal convenuto, il quale, in realtà, ha alterato la destinazione della corte comune e ha realizzato una ripartizione delle aree;
il quarto motivo , attinente alla ‘ erronea interpretazione della ctu’ , ascrive ai giudici di merito di avere deciso sulla base di una valutazione soggettiva e (appunto) erronea, che tralascia i dati oggettivi risultanti dalla consulenza d’ufficio , e si traduce nell’omesso esame di un punto decisivo della controversia;
4.1. il terzo e al quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibili e che perciò si prestano ad essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili: va, infatti, applicata la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., che, per l’ipotesi di c osiddetta doppia conforme, avendo (come nel caso di specie) il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della pronuncia del giudice di pace, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co mma 1 c.p.c.;
dunque, il ricorso è respinto; nulla occorre disporre sulle spese processuali poiché la parte vittoriosa è rimasta inerte in questa sede;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2025, nella camera di