SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1042 2026 – N. R.G. 00001651 2019 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G. per gli affari contenziosi dell’anno 2019 posta in deliberazione all’udienza collegiale del 18.09.2025, vertente
Tra
(
)
e
C.F.
(
entrambi elettivamente domiciliati in Forio (NA), C.F.
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li assiste e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in appello;
– Appellanti –
Contro
(
e
C.F.
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Ischia (INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li assiste e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione del giudizio in primo grado; C.F.
– Appellati –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2003 e
, affermatisi comproprietari di un immobile destinato a civile abitazione ubicato in Barano d’Ischia (NA), alla INDIRIZZO, evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia e per sentir accertare che il garage da questi ultimi recentemente realizzato, avente accesso dalla corte esterna comune agli istanti, occupasse illegittimamente parte della detta area e, per l’effetto, disporre a carico dei convenuti il ripristino dei luoghi oltre al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e per contestare la pretesa attorea sul presupposto della preesistenza da oltre sessant’anni dell’immobile oggetto di lite nell’attuale consistenza, invocando, in via subordinata, l’attribuzione in proprietà del suolo occupato ricorrendo le condizioni previste dall’art. 938 c.c..
I convenuti formulavano inoltre domanda riconvenzionale di condanna degli attori alla rimozione di un cordolo in muratura (‘pilastrino’), di un ciclomotore e di alcuni vasi realizzati e posti dalle controparti al di sopra del cortile poiché costituenti ostacolo alle manovre di ingresso e di uscita di mezzi dal garage, nonché di una persiana la cui apertura invadeva nella sua proiezione verticale la loro proprietà, insistendo infine per l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dai lavori in corso che avrebbero prodotto lesioni al loro garage, con vittoria di spese processuali.
Assunte le prove orali richieste dalle parti, espletata nel corso dell’istruttoria la C.T.U. e acquisito in atti l’elaborato tecnico, la causa era trattenuta in decisione e definita con la sentenza n. 2154/2019, resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in data 18.02.2019, con la quale il Tribunale adito rigettava la domanda attorea e accoglieva parzialmente la
domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3 e addebitando i residui 2/3 agli attori.
Il giudice monocratico, facendo proprie le risultanze della C.T.U. ritenuta condivisibile e congruamente motivata, dichiarava non sussistere alcuno sconfinamento sul cortile comune da parte del garage dei convenuti, rinvenuto nella stessa consistenza dell’epoca della sua realizzazione risalente agli anni ’50, evidenziando la difficoltà di determinare il denunciato avanzamento di appena cm. 20 del manufatto, data l’approssimazione delle mappe catastali.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ne veniva ravvisata la parziale fondatezza, avendo l’ausiliario confermato l’esistenza sul cortile:
a) di un basamento in muratura lungo il confine del fabbricato dell’attore che invade la proprietà comune;
b) di un ciclomotore e di alcuni vasi pacificamente appartenenti agli attori;
c) di una persiana apposta sulla parete dell’immobile di proprietà attorea in sostituzione di una preesistente cancellata in ferro, la quale, aprendosi all’esterno, avrebbe recato danno agli utenti del cortile, oltre a collocarsi in aderenza al prospetto frontale dell’adiacente garage.
Veniva infine rigettata la domanda di ristoro dei danni subiti dal garage di proprietà dei convenuti conseguenti ai lavori svolti nel fabbricato attoreo e valutata favorevolmente in parte motiva, ma rimasta priva di pronuncia in dispositivo, la richiesta risarcitoria dei danni subiti dalla proprietà dei convenuti, a favore dei quali era riconosciuta un’indennità di occupazione della proprietà comune quantificata in €. 125,00, oltre interessi legali dall’epoca della creazione del basamento fino a quella dello sgombero del suolo, in considerazione della modesta porzione della superficie invasa dai manufatti di pertinenza degli attori.
Il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale e il rigetto di quella attorea avrebbero giustificato la parziale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello e
, con atto di citazione notificato con modalità telematica ai sensi della L. n. 53/94 in data 29.03.2019 affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo venivano dedotte l’errata valutazione delle emergenze istruttorie e la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale accolto favorevolmente i rilevi svolti dal C.T.U., il quale, con logica meramente induttiva, aveva escluso l’abusiva occupazione lamentata nonostante fosse stata obiettivamente accertata la minore lunghezza dalla parete del fabbricato attoreo, adiacente alla parete di ingresso dell’autorimessa, rispetto alla distanza ricavabile dalla planimetria catastale, rilevando, per altro verso, l’affermata legittimità della veduta dotata di persiane, da ritenersi preesistente alla costruzione di proprietà dei convenuti posta a ridosso.
Con il secondo rilievo gli appellanti deducevano ulteriore errata valutazione delle prove acquisite e violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale ex adverso spiegata, in quanto il C.T.U. da un lato aveva escluso l’apposizione di vasi sul cortile comune, e dall’altro aveva valutato ininfluente la presenza del ciclomotore sull’esecuzione delle manovre di ingresso e di uscita di veicoli dal garage. Contestavano inoltre l’ordine di rimozione tanto del modesto basamento in muratura, stante l’incertezza del pregresso stato dei luoghi affermata dall’ausiliario, quanto della persiana realizzata sul prospetto del loro immobile antistante il cortile, poiché in esercizio da oltre trent’anni e con ridotta portata rispetto al passato, allorquando l’apertura della preesistente cancellata recava maggior ingombro sull’area esterna.
I concludevano quindi per l’accoglimento dell’appello e la contestuale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio e resistendo all’appello in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., oltreché infondato nel merito alla luce delle corrette indagini compiute dal C.T.U..
In particolare, ribadivano l’eccezione di prescrizione del diritto al mantenimento del manufatto ivi presente nella sua consistenza sin dagli anni ’50, altresì rilevando che la minima difformità dello stato dei luoghi rispetto alla planimetria catastale, avente comunque carattere sussidiario ai fini del relativo accertamento, sarebbe stata determinata dall’approssimazione degli strumenti di misurazione utilizzati nei tempi risalenti, avendo per altro verso i testi escussi provato quanto già documentalmente accertato riguardo al fatto che l’apertura sulla parete dell’immobile di proprietà degli appellanti antistante il cortile fosse in passato assicurata da un cancello chiuso per poi essere trasformata in una finestra dotata di persiane.
Gli appellati spiegavano appello incidentale per avere il Tribunale omesso di pronunciare la condanna degli appellanti al pagamento della somma accertata dal C.T.U. e determinata in €. 125,00 annui, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo per la permanente occupazione prodotta dal basamento in muratura collocato lungo la parete dell’immobile antistante il cortile, concludendo per il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento del gravame incidentale con vittoria di spese del grado.
All’udienza del 18.09.2025, celebrata nelle forme cartolari previste dall’art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa al AVV_NOTAIO e la tratteneva in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 com.1 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
*
Entrambe le impugnazioni tempestivamente spiegate in via principale e incidentale appaiono infondate e pertanto devono essere disattese.
In via preliminare, esclusa la possibilità di definire il giudizio, transitato in fase decisoria secondo la procedura ordinaria di trattazione, con il modello semplificato contemplato dall’art.348 bis cpc, va respinta l’eccezione formulata dagli appellati per protestare l’inammissibilità ex art.342 c.p.c. del gravame principale, promosso individuando in modo chiaro e inequivoco il ” quantum appellatum ” ed esprimendo compiutamente le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice a sostegno della decisione, della quale è stata invocata la revisione su aspetti specificamente determinati.
Nel merito, accertata l’appartenenza comune alle parti del cortile oggetto di disputa, confermata dal C.T.U. all’esito dell’esame del titolo di acquisto degli appellanti risalente al 30.12.1983, in atti, si rileva che le ragioni del gravame principale si incentrano su contestazioni delle risultanze delle indagini tecniche espletate, le quali, ancorché non sollevate in primo grado, sono utilmente deducibili per la prima volta in sede di appello (Cass.32965/2024 e Cass. SSUU 5624/2022).
Con la primo censura gli appellanti hanno lamentato l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e l’inosservanza dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale, in sede decisionale, fatte proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., inficiate dalla contraddittorietà derivante dalla lamentata e obiettivamente confermata minore lunghezza registrata dalla parete del fabbricato attoreo a quella di ingresso dell’autorimessa (mt. 2,75), rispetto alla stessa distanza desumibile dalla planimetria catastale (mt. 2,95), circostanza che avrebbe comprovato l’avanzamento del prospetto frontale del garage sul cortile comune.
E’ stata denunciata la genericità con cui il C.T.U. avrebbe giustificato e reputato ininfluente la difformità riscontrata, ascrivendola all’imprecisione dei sistemi di misurazione adottati nel passato nella redazione delle planimetrie catastali.
Orbene è principio consolidato che i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe planimetriche catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in sede istruttoria (‘ il catasto e’ preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può -in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti -essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi ‘; Cass.22339/2019), con la conseguenza che, in ipotesi di difformità dei dati rispetto al reale stato dei luoghi, occorrerà di volta in volta procedere alla valutazione di tutte le emergenze probatorie per verificare l’affidabilità delle risultanze cartolari.
Ebbene l’ausiliario incaricato dell’ispezione dei luoghi, preso atto delle modeste discrepanze emerse tra la tracciatura planimetrica della sagoma del fabbricato di proprietà e gli esiti dei rilevamenti eseguiti in situ , ha offerto due soluzioni: la prima, di natura tecnica, incentrata sul presupposto che i metodi utilizzati negli anni ’40, epoca in cui fu redatta la mappa catastale, prevedessero ‘che i rilievi topografici fossero eseguiti con l’ausilio di rollina metrica e squadro agrimensorio’, con margini di errore di misurazione pari a più o meno il 5%; la seconda, di ordine storico, secondo la quale è ‘impossibile mediante la documentazione fornita risalire con precisione all’epoca in cui il manufatto sia stato realizzato’ (pag. 9 relazione C.T.U. Ing. ).
Sulla questione gli attori odierni appellanti, sui quali incombeva ex art.2697 comma 1 c.c. il relativo onus probandi , non hanno offerto contributi utili a risolverla.
Il C.T.U. ha inoltre riferito che, a ulteriore conforto dell’ipotesi del mancato avanzamento della parete, milita la natura della muratura del corpo di fabbrica che, raffrontata con la situazione raffigurata in una fotografia d’epoca acquisita agli atti, mostra la tessitura dell’ordito murario, segnatamente individuato ‘alla quinta fila dei blocchi di tufo’, inequivocabilmente corrispondente a quello riscontrato all’attualità, con ciò escludendo l’avvenuto spostamento del setto del garage sulla corte comune.
Poiché non vi è alcun motivo per dubitare della validità degli accertamenti eseguiti dall’ausiliario incaricato, apparsi lineari, coerenti e logicamente strutturati, dunque dotati di elevato grado di attendibilità, in questa sede deve essere confermata la positiva valutazione probatoria della relazione peritale già riconosciuta dal giudice a quo .
Peraltro anche la deposizione resa dal teste all’udienza del 16.07.2018 ha confermato l’immutato stato dei luoghi negli ultimi cinquant’anni, mentre gli appellanti altro non hanno prodotto se non una perizia di parte fondata essenzialmente sulla discrepanza tra la misurazione attuale della parete del loro fabbricato e quella risultante dalla mappa planimetrica dell’epoca, senza null’altro allegare in forma argomentativa ovvero in termini di richieste probatorie.
Quanto alla dedotta legittimità della veduta dotata di persiane posta sulla stessa parete oggetto di indagine, che gli appellanti hanno dichiarato preesistente alla costruzione del manufatto di proprietà degli , si osserva che tale circostanza, finalizzata a neutralizzare l’avversa domanda riconvenzionale con cui ne è stata invocata la rimozione, non è stata dimostrata.
Pertanto tale doglianza non appare condivisibile e non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducevano l’errata valutazione delle prove acquisite e la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale, lamentando l’omessa annotazione da parte del C.T.U. della collocazione di vasi sul cortile comune e l’impropria sottovalutazione della presenza in loco di un ciclomotore lasciato in sosta in posizione tale da rendere difficoltose le manovre di accesso e di uscita di veicoli dal garage. Contestavano altresì l’ordine di rimozione del modesto basamento in muratura, stante l’incertezza del pregresso stato dei luoghi affermata dall’esperto, e della persiana apposta sul prospetto dell’immobile di loro proprietà, la cui escursione risultava ridotta rispetto al passato allorquando esisteva un varco dotato di cancellata.
Tali obiezioni non si conciliano con i risultati dell’ispezione demandata al C.T.U., il quale ha dato conto della presenza ‘di un piccolo corpo in muratura delle dimensioni di circa 90x80x20 cm 3 sul quale sono stati disposti dei vasi con delle piante’ (pag. 7 della relazione), nonché di un ciclomotore parcheggiato il cui stato di conservazione ‘lasciava intendere che detto ciclomotore è fermo da diverso tempo’ (pag. 8), così confermando la rappresentazione dei luoghi fornita dai convenuti.
Ciò posto, occorre dare applicazione al principio secondo il quale quando un cortile è comune a due corpi di fabbrica e manca un titolo contrattuale vincolante che ne disciplini le modalità di godimento tra i comproprietari, l’uso del bene comune è assoggettato al regime definito dall’art. 1102 comma 1 c.c., in virtù del quale ciascun partecipante può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca in modo permanente il pari impiego agli altri consorti, da intendersi non
come utilizzo identico sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ma quale analoga fruizione potenziale .
In tale ottica è innegabile che, ancor prima dei vasi di fiori e del ciclomotore in stazionamento che, nonostante la loro agevole amovibilità, costituiscono in ragione del loro permanente posizionamento in loco una limitazione alla libera fruizione dell’area calpestabile cortilizia da essi impegnata con continuità, il piccolo corpo in muratura che si sviluppa in sporgenza lungo la parete esterna del fabbricato di proprietà dei in affaccio alla corte, rappresenti una stabile costruzione realizzata sullo spazio comune, non autorizzata dagli altri comproprietari del bene e senza dubbio eretta in violazione dell’art. 1102 c.c. poiché impedisce agli altri aventi diritto, benché per una superficie esigua, lo sfruttamento del suolo occupato dal manufatto.
Non risulta per altro verso che gli appellanti abbiano provato il fatto costitutivo del proprio diritto a mantenere il basamento addossato al muro perimetrale del loro edificio nello stato in cui si trova, l’epoca di realizzazione del quale è rimasta sostanzialmente incerta.
Quanto infine alla presenza da oltre trent’anni addietro di una persiana sulla parete del fabbricato di proprietà degli appellanti antistante il cortile, le indagini espletate hanno potuto confermare, con il sostegno di documentazione fotografica a corredo di un’istanza di condono edilizio, protocollata il 18.02.1982 agli atti del Comune di Barano d’Ischia con il n.NUMERO_DOCUMENTO, che in luogo della finestra attualmente presente vi fosse una cancellata in ferro.
Orbene, a prescindere dall’inevitabile invasione dello spazio aereo del cortile provocato dall’apertura delle ante – costituenti sicuro ostacolo alle manovre di ingresso e di uscita di mezzi dall’attiguo garage di proprietà degli appellati l’esame dell’istanza edilizia e dei grafici ad essa allegati, da cui non risulta la richiesta di trasformazione del varco come ad oggi
rinvenuto, e la carenza di elementi probatori in grado di consentire l’esatta collocazione nel tempo della modifica apportata alla preesistente apertura, non consentono di accogliere l’eccezione di usucapione del diritto a mantenere la dotazione di serramenti delle vedute come riscontrate in sito, le quali dovranno, per l’effetto, essere dotate di chiusura priva di sporgenza verso l’esterno.
Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere in parte qua confermata.
A questo punto occorre procedere allo scrutinio dell’appello incidentale, con il quale gli originari convenuti si sono doluti dell’omessa condanna delle controparti al pagamento della somma, determinata dal C.T.U. in €. 125,00 annui oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni conseguiti alla permanente occupazione parziale del cortile comune, sul quale è stato apposto lo zoccolo in muratura (‘pilastro’) addossato alla parete dell’immobile degli istanti.
Sul punto va in primis rilevato che la valutazione operata dall’ausiliario non contempla un indennizzo annuo, bensì un’unica voce forfettaria calcolata in funzione di vari elementi, tra cui l’estensione dell’area sottratta al comune godimento (mq. 0,25) e il prezzo unitario, sul mercato locale, di un immobile di uguali caratteristiche (€. 500,00 al mq.).
Si osserva in secondo luogo che il pregiudizio derivante dalla parziale privazione del godimento del bene comune necessita di valida allegazione della concreta possibilità di perduta fruizione, escludendo ogni automatismo e imponendo la prova del danno-conseguenza.
Si rinvia in tal senso alla più recente elaborazione giurisprudenziale in ambito di violazione del contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cass.17758/2024), per cui si è giunti a sostituire il concetto di ‘danno in re ipsa ‘ con quella di ‘danno presunto’, incidente sul ‘ diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno
risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione ‘, prescrivendosi, per l’effetto, un nesso di causalità giuridica ‘ fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo ‘. La conclusione di tale approccio interpretativo ha condotto all’elaborazione del principio secondo cui, in ipotesi di violazione di diritti di proprietà o diritti reali, ‘ l’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi – che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno – dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore ‘.
Sulla scorta dell’enunciato orientamento è innegabile che gli appellati non abbiano fornito sul punto alcun elemento da porre in relazione non tanto al ridotto valore della loro quota di proprietà del bene, ricostituito per l’intero con l’esecuzione del provvedimento di ripristino, quanto invece alla limitazione del pieno godimento subito per tutto il tempo in cui i hanno mantenuto la costruzione, pur non consentita, dagli stessi realizzata.
Anche dall’esame delle istanze istruttorie formulate in primo grado non emerge alcuna richiesta finalizzata all’acquisizione di elementi probatori a sostegno della domanda risarcitoria proposta, risultata, all’esito, generica e dunque non dimostrata a prescindere dalla natura non redditizia dell’esiguo spazio esterno ingombrato dal manufatto e dalla tenuità della limitazione patita.
Non essendo emersa l’esistenza di un apprezzabile e concreto pregiudizio economico, né potendosi individuare un decremento del valore dell’area in comproprietà dei richiedenti, ai quali non si è negato il diritto a
riottenere la disponibilità del bene nella sua intera consistenza originaria, la censura sollevata non può trovare condivisione e deve, per l’effetto, essere respinta.
La reciproca soccombenza dei contendenti giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
Trattandosi di procedimento instaurato in data successiva al 28.12.2012, deve trovare applicazione la norma dettata dall’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art.1 comma 17 della L. 228/2012, in virtù del quale quando l’impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – VI Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull’appello principale promosso da e
nei confronti di e e sull’appello incidentale da costoro proposto avverso la sentenza n. 2154/2019, resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 18.02.2019, così provvede:
rigetta le impugnazioni e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
attesta che sussistono per le parti appellanti principali e appellanti incidentali i presupposti per il loro assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.01.2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente