Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30308 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 30308 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1133-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE e REGIONE LAZIO;
– intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 74/2021 del RAGIONE_SOCIALE di ROMA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso;
letta memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con rituale ricorso proposto dinanzi al Commissario per gli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, l’RAGIONE_SOCIALE esponeva quanto segue:
con messaggio a mezzo pec del 9 agosto 2021 e diretto in via principale a RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -Unità progettazione e realizzazione impianti, l’RAGIONE_SOCIALE aveva rappresentato – in risposta a mail di detta società del 15 luglio 2021 (avente ad oggetto ‘Demolizione e ricostruzione sugli ingombri
dell’esistente impianto, per il tratto di elettrodotto a 132 KV ‘RAGIONE_SOCIALE -Palidoro’ ricompreso tra gli attuali sostegno 17 e 28′), con la quale era stato trasmesso uno studio di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. n. 357/1997 -che, insistendo il tratto di elettrodotto in questione su terreni appartenenti al demanio civico di essa RAGIONE_SOCIALE, un’utilizzazione degli stessi per finalità diverse dalla destinazione agro-silvo-pastorale prevista per i beni collettivi dall’art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017 avrebbe dovuto ritenersi condizionata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 12, comma 2, della legge n. 1766/1927, previa redazione di apposita perizia da parte di tecnico demaniale nominato per l’Ente, con previsione di congrua indennità da corrispondersi all’Ente titolare del demanio civico, salva comunque l’autorizzazione prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, siccome connessa alla rilevanza paesistica dei beni di uso civico contemplata dall’art. 142, comma 1, del medesimo d.lgs.
che nulla risultava essere stato posto in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE per sanare l’occupazione senza titolo delle suddette terre appartenenti al demanio collettivo di essa RAGIONE_SOCIALE;
tanto premesso, quest’ultima ricorreva al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana per l’accertamento e la dichiarazione, previa determinazione della ‘qualitas soli’, dell’abusività dell’occupazione delle citate terre appartenenti al suo demanio collettivo.
L’adito Commissario citava le suddette società RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio e, previo rigetto dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, ravvisando introdotta dall’art. 13 -bis della legge n. 34/2022 ‘una presunzione generale di compatibilità degli elettrodotti con gli usi civici’, invitava le parti a precisare subito le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Con ricorso regolarmente notificato l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentir affermata la sussistenza della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in ordine alla domanda così come innanzi riportata.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il formulato ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi, in relazione all’oggetto del giudizio come precedentemente riportato, che non è venuto meno, non essendosi sostituita allo stesso alcuna valutazione compiuta ‘ex ante’ da parte del legislatore, il potere giurisdizionale commissariale di accertare e dichiarare l’abusività dell’occupazione delle terre di demanio collettivo di essa RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’epoca precedente all’entrata in vigore della normativa rappresentata dai commi 1ter e 1quater dell’art. 13 -bis della legge n. 34 del 2022.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre, in via preliminare, osservare che, sul piano generale, non può ritenersi precluso l’accesso alla Corte di legittimità attraverso il ricorso al rimedio del regolamento preventivo alla parte che, avendo introdotto un giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, nel corso dello stesso, ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata in favore del giudice in concreto adito (cfr., tra le tante, SU n. 31029/2019 e SU n. 40953/2021).
Tuttavia, queste Sezioni unite hanno anche chiarito che il regolamento di giurisdizione si profila ‘ inammissibile per difetto dell’interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (v., ex multis , SU n. 3557/2017 e SU n. 1083/2022).
Orbene, rapportando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che si sia venuto a prospettare un ragionevole dubbio nei termini prima ricordati, dal momento che il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo , la quale -a ben vedere -non adduce alcun elemento idoneo a manifestare un ripensamento sulla giurisdizione adita, insistendo, al contrario, affinché essa sia riconosciuta e confermata, senza che le altre parti del processo abbiano messo in dubbio tale giurisdizione.
In altri termini, la giurisdizione commissariale è, nella specifica fattispecie, incontestata fra le parti in considerazione della necessità di accertare, quantomeno, secondo la
prospettazione, la compatibilità dell’elettrodotto con l’uso civico e l’applicabilità alla controversia pendente della norma sul mutamento della destinazione di cui all’art. 12 legge n. 1766, nonché la portata e l’efficacia del sopravvenuto disposto normativo di cui all’art. 13 bis legge n. 34 del 27 aprile 2022.
Ma quest’ultimo aspetto come tale conducente anch’esso all’esito dell’inammissibilità del ricorso formulato ai sensi dell’art. 41 c.p.c. integra chiaramente la prospettazione di una questione di merito.
La ricorrente ha, infatti, testualmente chiesto (v. pag. 10 del ricorso) nella sua domanda, come in via definitiva cristallizzata, ‘ che le SS.UU.CC. dichiarino che, in relazione all’oggetto di tale giudizio, non è venuto meno, non essendosi sostituita allo stesso alcuna valutazione compiuta ex ante da parte del legislatore, il potere giurisdizionale commissariale di accertare e dichiarare l’abusività dell’occupazione delle terre di demanio collettivo dell’U.A. di RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’epoca precedente l’entrata in vigore della normativa rappresentata dai commi 1-ter e 1quater dell’art. 13 bis della legge n. 34 del 2022 ‘.
A tal proposito si rileva che queste Sezioni unite hanno più volte ribadito che le questioni attinenti alla tutelabilità o meno delle posizioni giuridiche individuali dinanzi ad un’autorità giurisdizionale statale, sia pure con esse apparentemente denunciati motivi attinenti alla giurisdizione, riguardano il merito della controversia (cfr., per tutte, SU n. 18052/2010 e, da ultimo, SU n. 8675/2023).
E’, quindi, evidente che la questione relativa all’applicabilità della legge n. 34 del 27 aprile 2022, in quanto connessa alla tutelabilità o meno della posizione soggettiva conseguentemente alla modifica normativa, riguarda il merito della controversia, la cui cognizione spetta all’ambito giurisdizionale riservato al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana originariamente adito.
In definitiva, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c. va dichiarato inammissibile.
In difetto della costituzione di alcuna delle parti intimate non occorre adottare alcuna pronuncia sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Trattandosi di regolamento preventivo di giurisdizione non v’è luogo a provvedere sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data