Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28009 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28009 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 22477/2020 R.G. proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente e controricorrente in via incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente in via incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
DI NOME COGNOME,
– intimata –
DI MEI NOME
– intimato-
avverso la sentenza n. 2993/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 19/06/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; Sostituto lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso:
-in relazione al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE per l’infondatezza dei motivi terzo, quarto e quinto e per l’inammissibilità del primo, secondo, sesto, settimo e ottavo;
-in relazione al ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’inammissibilità dei motivi primo, terzo e quarto e per l’infondatezza dei motivi secondo e quinto;
-in relazione al ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo;
infine, in relazione al ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, per l’assorbimento del primo ed unico motivo di doglianza.
Uditi, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per l’RAGIONE_SOCIALE, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per l’RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, e per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, i quali si sono riportati ai rispettivi atti.
Osserva
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorse al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici al fine di far accertare la natura demaniale civica di taluni appezzamenti di terreno (‘Tenuta di santa Severa’), le cui particelle avevan o formato oggetto di un decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva disposto il trasferimento dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 18/1994.
Il Commissario escluse la demanialità collettiva, non risultando essere stati denunciati usi civici ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 1766/1927, con la conseguente decadenza.
La decisione venne reclamato dal RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’appello di Roma, reclamò in via incidentale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in secondo grado. Nel medesimo giudizio intervenne l’RAGIONE_SOCIALE eccependo la nullità di quello di primo grado per difetto del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa.
La Corte d’appello, con la sentenza n. 5/2015 RAGIONE_SOCIALE Sezione speciale dichiarò la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio.
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE riassunsero il giudizio di primo grado e disposta consulenza tecnica, con la sentenza n. 78/2018 il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per il RAGIONE_SOCIALE, l’Umbria e la Toscana
dichiarò che il fondo era gravato da usi civici di pascolo in favore dei naturali di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, dichiarò la nullità di qualsiasi atto di disposizione o di concessione, non preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di destinazione d’uso. Stabilì, inoltre, il possesso e l’amministrazione in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose reclamo, l ‘RAGIONE_SOCIALE resistette, proponendo ricorso incidentale dolendosi RAGIONE_SOCIALE compensazione delle spese; il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di giurisdizione del Commissario e nel merito concluse per il rigetto del reclamo, inoltre, con doglianza incidentale, chiese che fosse affermato che la gestione spettasse al RAGIONE_SOCIALE, o, in subordine unitamente all’RAGIONE_SOCIALE.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, assumendo la qualità di litisconsorte necessario pretermesso in primo grado, rivend icando a sé l’appartenenza del demanio collettivo.
La Corte d’appello di Roma, rigettati tutti i reclami, confermò la decisione di primo grado.
Avverso la decisione d’appello ricorre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi. Ricorre del pari l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su due motivi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso, enunciando di proporre ricorso incidentale condizionat o, l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso nei confron ti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato due controricorsi. Il primo, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contro l’RAGIONE_SOCIALE, contro il RAGIONE_SOCIALE e nei confronti di altri. Il secondo, contro il RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE e di altri.
Hanno depositato memorie il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta essere stato avviato alla notifica per primo (1/9/2020), rispetto al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE (2/9/2020). Di conseguenza, il primo ricorso deve qualificarsi principale e il secondo incidentale. Vale, in materia il principio espresso da questa Corte, secondo il quale nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità RAGIONE_SOCIALE conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Sez. 5, n. 33809, 19/12/2019, Rv. 656495; conf. Cass. n. 25054/2013).
Si procede a riportare i motivi del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ., 17, r.d. n. 283/1934, 822-824 cod. civ.
Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d’appello aveva escluso che l’RAGIONE_SOCIALE avesse la qualità di litisconsorte necessaria ingiustamente pretermessa in primo grado, stante che trattavasi di <>. I beni in discorso, in altri termini, non potevano far parte di quelli demaniali di cui all’art. 822 cod. civ., bensì dovevano considerarsi <>.
7.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 1766/ 1927, per non avere la sentenza affermato l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda a causa RAGIONE_SOCIALE mancata denuncia dell’esistenza di usi civici ex art. 3, l. n. 1766/1927.
7.3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 1766/1927, 2727-2729 e 2699 e segg. Cod. civ., anche in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il complesso motivo la ricorrente aggredisce l’intero ordito argomentativo RAGIONE_SOCIALE decisione.
Il principio ‘ubi feuda ibi demania’ riguardava solo le terre del Regno di Napoli. Non essendo rimasto dimostrato che l’uso civico era cessato anteriormente al 1800, sarebbe occorsa la prova documentale richiesta dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l. n. 1766/1927. La Corte d’appello non si era confrontata con la consulenza tecnica di parte, limitandosi a una adesione acritica alla consulenza d’ufficio. Inoltre, la presenza di un demanio non ne dimostra la sua universalità a riguardo dell’intero territorio. Il c.t.u. aveva a ssegnato significato improprio al termine ‘tenimento’, da intendersi una proprietà
fondiaria e non un feudo. Non era stata dimostrata, in altre parole, l’infeudazione.
7.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d ella l. n. 1766/1927, anche ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Con il motivo si contesta la circostanza che il c.t.u. aveva esaminato un fascicolo, risalente al 1707, contenente documentazione relativa ai diritti civici di cui qui si discute, rinvenuto presso la biblioteca del Senato RAGIONE_SOCIALE Repubblica; l’atto non provava gli usi civici, ma solo il fatto che i residenti li avessero rivendicati. Inoltre, l’impossibilità di un esame diretto del documento aveva impedito il vaglio critico da parte RAGIONE_SOCIALE Corte e, comunque, da esso si poteva solo trarre la concessione parziale RAGIONE_SOCIALE semina e del pascolo in concorrenza con gli affittuari.
7.5. Con il quinto motivo la regione RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 66, l. n. 833/1978, 5, d.lgs. n. 502/1992, 24, l. r. n. 18/1994, 1, l. r. n. 14/2008, 11 e 12, l. n. 1766/1927, 39-41 r.d. n. 332/1928. Chiarisce la ricorrente che la sentenza non aveva tenuto conto del vincolo apposto al bene dalle leggi di cui in premessa: trasferimento dapprima ai comuni per i servizi USL e poi alle neo-costituite RAGIONE_SOCIALE e, infine, alla regione RAGIONE_SOCIALE.
Si procede a riportare i motivi del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Con il primo motivo viene denunciata nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 24, co. 2 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 1766/1927, 822 e 824 cod. civ., 12 delle preleggi, 35 e 36 del r.d. 3/3/1934 n. 383, del r.d. 383/1934 nel suo complesso e dell’art. 310 cod. proc. civ.
La critica esposta con il motivo in esame è assimilabile a quella proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il suo primo motivo. l’uso civico spetta ai naturali del luogo e non può essere trasferito ad altra comunità per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE modifica territoriale fra
comuni, poiché quelle terre sono di proprietà di quelle popolazioni e non dell’ente pubblico. Nella specie il diritto spettava ai naturali di RAGIONE_SOCIALE, che avevano perciò instaurato contenzioso nel 1931 e la circostanza che il procedimento non fosse stato proseguito nel 1984 non assumeva rilievo, vertendosi in materia ove vige l’impulso officioso, non soggetto a estinzione e perché, in ogni caso, ai sensi dell’art. 310, co. 1, cod. proc. civ., l’estinzione del processo non estingue l’azione.
8.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 24, co. 2, Cost, 1, l. n. 1766/1927, 822 e 824 cod. civ., 12, preleggi, 35 e 36, r.d. 3/3/1934, n. 383, r.d. n. 383/1934 nel suo complesso e RAGIONE_SOCIALE l. n. 297/1894.
A integrazione del precedente motivo espone la ricorrente che la Corte d’appello aveva errato a reputare che la ridefinizione dei confini fra i due comuni concernesse anche le associazioni agrarie.
8.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 24, co. 2, Cost., 101, 344 e 404 cod. proc. civ.
La Corte d’appello aveva escluso il contraddittorio necessario attraverso considerazioni che riguardavano il merito, peraltro erronee, mentre non si era avveduta che la questione era di rito, mancando l’integrità del contraddittorio.
RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato il demanio collettivo in via esclusiva o in subordine con l’RAGIONE_SOCIALE e/o con il RAGIONE_SOCIALE, con denuncia del Commissario Prefettizio dell’RAGIONE_SOCIALE n. 64 del 18/3/1926. Proprio perciò la esponente aveva chiesto che la Corte d’appello dichiarasse la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza del Commissario del 2018, al quale il procedimento andava rimesso, ai sensi dell’art. 354, co. 1, cod. proc. civ.
8.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 24, co. 2, Cost., 101, 344, 359 e 404 cod. proc. civ.
Con il presente motivo, subordinato rispetto la precedente, si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per avere deciso ‘a sorpresa’ in ordine all’inammissibilità dell’intervento.
8.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24, co. 2, Cost., 81, 101, 183, co. 1, 344, 359, 4040 cod. proc. civ.
In via subordinata ai primi quattro motivi, viene prospettato che la Corte d’appello aveva negato che la ricorrente fosse contraddittore necessario senza verificare se sussistessero altri profili di legittimazione all’intervento in appello. Se avesse esercitato un tale potere officioso avrebbe verificato che l’espone patisce dalla decisione un pregiudizio anche solo potenziale, rilevante ai sensi dell’art. 404, co. 1, cod. proc. civ., e quindi, giustificante l’intervento ex art. 344 cod. proc. civ.
8.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24, co. 2, Cost, 1, 3, 5, 9, l. n. 1766/1927, 1, r.d. n. 302/1928, 81, 101, 183, co. 1, 344, 359, 404 cod. proc. civ..
In subordine ai primi cinque motivi con il motivo in rassegna la ricorrente contesta la ricostruzione storica fatta propria dalla sentenza impugnata, esponendone diffusamente le ragioni da pag. 43 a pag. 57 del ricorso.
8.7. Con il settimo motivo, posto in via di subordine rispetto agli altri, la ricorrente chiede correggersi la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai sensi dell’art. 384, co. 4, cod. proc. civ., nel senso che <>.
Risultano fondati i motivi con i quali la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si dolgono del difetto di contraddittorio in primo grado (primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, primo e terzo motivo dell’RAGIONE_SOCIALE).
9.1. Preliminarmente al vaglio RAGIONE_SOCIALE questione in esame va rigettato il ricorso incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima ha dedotto la tardività dell’intervento nel giudizio d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Non è controverso che il Presidente del Collegio RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello il 18/4/2019 rinviò all’udienza collegiale del 21/11/2019, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche; quest’ultima udienza venne rinviata d’ufficio al 3/12/2019 e, infine al 4/2/2020.
L’art. 352, co. 1, cod. proc. civ., al tempo vigente, dispone che, salvo il caso il giudice provveda a norma dell’art. 356, invita alla precisazione delle conclusioni e dispone lo scambio di memorie conclusionali e repliche ai sensi dell’art . 190 e la sentenza verrà depositata nei sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine del deposito delle memorie di replica. A sua volta l’art. 344 prevede che l’intervento in appello è ammesso solo per il terzo che potrebbe proporre opposizione e x art. 404 e l’art. 268 consente l’intervento del terzo sino <> (norma da intendersi richiamata in quanto applicabile dall’art. 359).
Nel caso di specie il Presidente del Collegio si limitò ad assegnare i termini per le ‘conclusionali’ e le ‘repliche’ e, nominato il relatore, rimise le parti all’udienza collegiale del 21/11/2019, che non si tenne, perché d’ufficio, fuori udienza, venne disposto rinvio al 3/12/2019, udienza, quest’ultima, nella quale si costituì l’ interveniente (come ammette la stessa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE). In ragione del carico del
ruolo del Relatore il Presidente rinviò ulteriormente al 4/2/2020. Udienza nella quale le parti esposero le proprie conclusioni.
Dall’iter sopra descritto emerge uno scostamento dal modello legale di cui all’art. 352 cod. proc. civ., il quale impone, esaurita l’eventuale attività istruttoria, l’invito alla precisazione delle conclusioni e lo scambio delle ‘conclusionali’ e ‘repliche’, con l’i ncameramento RAGIONE_SOCIALE causa per la sentenza; constando, per contro, l’anticipato scambio di quest’ultime in relazione a un’udienza che appare avere le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE vecchia udienza di discussione. Andata a vuoto l’udienza del 21/11/2019 (rinviata d’ufficio ‘sul ruolo’), all’udienza successiva del 3/12/2019 si costituì, a questo punto, ritualmente, l’RAGIONE_SOCIALE e la precisazione definitiva delle rispettive conclusioni venne resa all’udienza del 4/2/2020, alla quale il processo e ra stato ulteriormente rinviato.
9.2. La Corte d’appello ha reputato di negare il diritto vantato dall’RAGIONE_SOCIALE esaminandolo nel merito, giungendo a una tale conclusione sulla base RAGIONE_SOCIALE ridefinizione dei confini tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quello di RAGIONE_SOCIALE avvenuta negli anni Venti del secolo scorso.
Invece, sarebbe occorso affrontare la questione preliminare attinente alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE intervenuta. Nonostante la sentenza mostri piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE deliberazione del 1926 di cui si è detto, con la quale l’allora RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato il diritto sugli usi civici RAGIONE_SOCIALE tenuta, diritto esercitato con ricorso risalente al 14/3/1931 e coltivato fino all’udienza del 31/3/1984, all’esito del quale era stato sospeso, non s’avvede che così provvedendo negava a quest’ultima il diritto a contraddire in primo grado.
Reputa il Collegio che l’accertamento sullo ‘ius soli’ non poteva non coinvolgere l’intervenuta, stante che un tale accertamento deve riguardare tutti i soggetti rivendicanti, a
prescindere, ovviamente, dal fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa. Di conseguenza, all’RAGIONE_SOCIALE risulta essere stato ingiustamente negato il diritto di partecipare al giudizio di primo grado.
Trattasi, all’evidenza, di un diritto processuale che non può essere obliterato dall’avere il Giudice di secondo grado negato l a sussistenza del fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda sostanziale, eludendo il tema RAGIONE_SOCIALE lesione del contraddittorio davanti al Commissario.
A mente dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 1766 del 1927 la veste di parte nel procedimento riguardante la ‘qualitas soli’ davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici presuppone, quale condizione necessaria e sufficiente la denuncia di aver esercitato un uso civico. Denuncia che nella specie l’RAGIONE_SOCIALE (allora RAGIONE_SOCIALE) ebbe a formulare già con ricorso del 1931 davanti al Regio Commissario regionale per gli usi civici di Roma. La circostanza che il procedimento venne sospeso nel 1984 non incide affatto sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizione in parola.
Particolarmente significativo RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE materia risulta la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 46 del 1995, con la quale venne dichiarata <>.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: ‘ rivestono la qualità di contraddittori necessari nel giudizio
instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo di cui si tratti, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che possa assumere rilievo il termine decadenziale di sei mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge – salvo che non trattasi di terreni che non appartengono al demanio universale o comunale, ai sensi del combinato disposto del primo e del secondo comma dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1766 del 3/10/1927 – (per la inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE decadenza ai fondi appartenenti al demanio universale o comunale si veda Sez. 2, n. 10645, 26/10/1993; Sez. 2, n. 1663, 5/7/1963) ‘.
Di conseguenza il Giudice d’appello ha errato a non dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, alla quale avrebbe dovuto conseguire la restituzione degli atti al Commissario, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.
Pertanto, la sentenza d’appello deve essere cassata e gli atti rimessi al Commissario per la liquidazione per la liquidazione degli usi civici delle Regioni RAGIONE_SOCIALE, Umbria e Toscana.
Quanto deciso assorbe tutti gli altri motivi del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Restano, del pari, assorbiti i motivi del ricorso incidentale, con i quali il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lamenta plurime violazioni di legge per non essere stato individuato quale soggetto titolare del diritto e per non avere la Corte romana preso in esame i rilievi del proprio consulente di parte.
Il Giudice del merito regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; dichiara assorbiti gli altri motivi dei medesimi ricorsi; rigetta il ricorso incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE; dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio al Commissario per la liquidazione degli usi civici di RAGIONE_SOCIALE, Umbria e Toscana, in diversa composizione, al quale rimette la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.