Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1834 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25892/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, tutti n.q. di erede di NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, tutti n.q. di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, in proprio e n.q. di erede di COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3880/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, Sez. Usi Civici, depositata il 31/07/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, con sentenza n. 3880/2020, pubblicata in data 30.07.2020, ha respinto il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia del AVV_NOTAIO per la RAGIONE_SOCIALE degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, che aveva accolto le domande – proposte in separati giudizi poi riuniti – da COGNOME NOME e COGNOME NOME, volte all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura allodiale dei fondi da loro rispettivamente posseduti in Roma, località La Romanina, censiti nel catasto terreni al foglio 1001, particelle 761 e 695.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata, la Corte capitolina ha osservato: – che i terreni in questione erano stati trasferiti iure privatorum , con rogito del 1921, dalla RAGIONE_SOCIALE alla locale RAGIONE_SOCIALE, ed erano stati successivamente devoluti al RAGIONE_SOCIALE con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Nazionale del 1925, a seguito RAGIONE_SOCIALEo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; – che il titolo del 1921 non conteneva alcuna indicazione circa l’esercizio in atto di usi civic i; che la mera appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE non era valsa ad imprimere ai terreni natura demaniale civica, potendo l’ente collettivo possedere anche beni non destinati ad uso civico; – che la natura privata dei terreni era confermata, per un verso, dalla previsione, nel rogito del 1921, di un diritto di prelazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘alienante, incompatibile con l’esercizio di usi civici (in presenza dei quali, del resto, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto alcuna ragione di acquistare i fondi); per altro verso, era confermata dalla
circostanza che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva in seguito disposto liberamente dei terreni, concedendoli in affitto a cooperative agricole senza richiedere alcuna approvazione commissariale; – che la prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo esercizio di usi civici in atto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927 non poteva essere desunta dalle verifiche demaniali eseguite nella seconda metà del ‘900 ( perizie COGNOME), le quali si erano limitate a fondare la natura demaniale civica dei terreni sulla mera appartenenza degli stessi all’RAGIONE_SOCIALE, né vi era prova in atti RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEe suddette perizie ai singoli occupatori dei fondi; – che erano nuove ed inammissibili le allegazioni contenute nella comparsa conclusionale del reclamante, relative all’iscrizione nel catasto pontificio in vigore dal 01.01.1872 RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di usi civici sui terreni in contestazione.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
NOME, NOME, NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, primo comma, c.p.c., deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato a dichiarare inammissibili per novità le difese svolte dal RAGIONE_SOCIALE nella comparsa conclusionale depositata in seconde cure, riguardo all’iscrizione nel catasto pontificio del 1872 di usi civici sui terreni oggetto di causa a vantaggio RAGIONE_SOCIALEa popolazione di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di
argomentazioni che erano state sviluppate già nell’atto di reclamo, peraltro sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado, che aveva accertato la suddetta iscrizione;
con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denuncia, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme di diritto, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda e RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatto decisivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 397 del 1894; degli artt. 1, 25, 26 e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927; del R.D. n. 332 del 1928; RAGIONE_SOCIALEe leggi n. 5489 del 1888, n. 381 del 1891, n. 397 del 1894, nonché dei R.D. n. 6397 del 1889, n. 510 del 1891 e n. 518 del 1891.
In sintesi, il ricorrente deduce che:
indipendentemente dal regime giuridico anteriore, con l’acquisto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avvenuto nel 1921, nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 397 del 1894 sul riordino dei domini collettivi nelle province RAGIONE_SOCIALE‘ex Stato pontificio, i terreni, transitati nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente associativo, avrebbero assunto natura demaniale civica, essendo le RAGIONE_SOCIALE, nel sistema RAGIONE_SOCIALEa legge n. 397 del 1894, enti collettivi istituzionalmente destinati alla gestione di terre di uso civico, titolari di un patrimonio necessariamente collettivo. La natura demaniale civica RAGIONE_SOCIALEe terre appartenenti al patrimonio RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, del resto, avrebbe trovato conferma nella legge n. 168 del 2017, che qualifica espressamente come ‘beni collettivi’ ‘ le terre … derivanti dallo scioglimento di associazioni RAGIONE_SOCIALE ‘. La Corte d’Appello avrebbe pertanto errato a ritenere necessario un titolo che attestasse la
trasformazione dei fondi oggetto di causa in terre di uso civico, essendo a tal fine sufficiente l’acquisto fatto dall’RAGIONE_SOCIALE, con rogito del 1921, ‘ per gli scopi di sua istituzione ‘ , ovvero per destinare le terre ai bisogni RAGIONE_SOCIALEa popolazione rurale del luogo. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe potuto attribuire alcun rilievo alla previsione nel titolo di un diritto di prelazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘alienante, trattandosi di clausola nulla, in evidente contrasto con la natura collettiva dei terreni ed inidonea a mutarne il regime giuridico. D’altra parte, non avrebbe potuto essere sindacata la scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di procedere all’acquisto dei terreni, sebbene già gravati da diritti collettivi;
a seguito RAGIONE_SOCIALEo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, disposto con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Nazionale del 1925, e RAGIONE_SOCIALEa conseguente devoluzione dei suoi beni al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘ con la destinazione corrispondente cui essi appartenevano ed aperti agli usi di tutti i cittadini ‘, secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del R.D.L. n. 571 del 1924, non si era verificato alcun mutamento del regime giuridico dei fondi, né tale mutamento potevano aver prodotto le successive concessioni RAGIONE_SOCIALEe terre, in forza di delibere comunali assunte dal 1946 al 1948, in favore di RAGIONE_SOCIALE, ancorché disposte senza autorizzazione commissariale;
in ogni caso, il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare la documentazione in atti, attestante l’effettivo esercizio di usi civici sui terreni oggetto di causa al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927, mediante il sistema RAGIONE_SOCIALEa distribuzione a rotazione tra gli utenti RAGIONE_SOCIALEe terre. La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, inoltre, che la verifica
COGNOME, la quale aveva confermato la natura demaniale civica dei fondi, era stata notificata a tutti gli occupatori RAGIONE_SOCIALE‘epoca, tanto che gli stessi avevano successivamente presentato domanda di legittimazione.
Le censure, suscettibili di esame congiunto in ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca correlazione, sono fondate.
Si osserva, in primo luogo, che la consulenza tecnica d’ufficio espletata in prime cure, rimandando agli esiti RAGIONE_SOCIALEe verifiche COGNOME, ha dato effettivamente atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nel catasto pontificio del 1872 dei territori del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE oggi ubicati nell’agro romano , tra i quali si trovano i fondi ricompresi in località La Romanina; la circostanza risulta espressamente dedotta dall’ente municipale nel proprio atto di reclamo: le deduzioni articolate sul punto nella comparsa conclusionale del reclamante, pertanto, si sottraggono a qualsivoglia profilo di novità, costituendo argomentazioni difensive basate sulle risultanze acquisite al giudizio, il cui esame era stato ritualmente devoluto al giudice di secondo grado.
Tanto premesso, è incontroverso che i terreni oggetto di causa, già di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, vennero nel 1921 acquistati dall’RAGIONE_SOCIALE con la finalità di destinarli ai bisogni RAGIONE_SOCIALEa popolazione rurale del luogo. Orbene, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge sul riordinamento dei domini collettivi nelle province RAGIONE_SOCIALE‘ex Stato pontificio, n. 397 del 1894, ‘ Nelle provincie degli ex Stati pontificii e RAGIONE_SOCIALE‘Emilia le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto RAGIONE_SOCIALEa generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il
godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche ‘.
La disposizione in commento ha dunque riconosciuto collocazione pubblicistica alle uniRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (collocazione che sarebbe stata poi confermata dalla normativa di riordino degli usi civici, e in particolare dagli artt. 1, 11 e 25 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927), peraltro ammettendo espressamente la possibile sussistenza di diritti di uso civico – sulle terre da queste gestite ed amministrate – a beneficio, oltre che del l’intera comunità, anche di una frazione, ovvero di determinate classi di cittadini.
Il regime giuridico dei fondi oggetto di causa, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel 1921 ‘ per gli scopi di sua istituzione ‘ , non poteva che essere regolato, pertanto, dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 397 del 1894.
Il passaggio RAGIONE_SOCIALEe terre al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, conseguente all’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel 1925, non ha mutato detto regime giuridico, ritenuto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927, di conversione del R.D. n. 751 del 1924, ‘ in caso di scioglimento di uniRAGIONE_SOCIALE i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione cui essi appartengono ‘.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe superiori considerazioni, la previsione nel rogito del 1921 di una clausola di prelazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘alienante, ovvero la successiva concessione dei fondi, da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, non rilevano, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, quali elementi decisivi al fine di escludere la natura demaniale civica RAGIONE_SOCIALEe terre oggetto del giudizio.
D’ altra parte, la giurisprudenza più recente di questa Corte, in casi analoghi al presente, riguardanti altri stacchi di terreno inclusi nei territori pervenuti al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa locale uniRAGIONE_SOCIALE agraria, ha affermato che ‘ I terreni appartenuti alle uniRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regolate dalla l. n. 397 del 1894, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province RAGIONE_SOCIALE‘ex stato pontificio, espressamente destinati ai bisogni RAGIONE_SOCIALEa popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio sono compresi conservano, ex art. 25 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico ‘ (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 22772 del 27/07/2023, Rv. 668571; conf. Cass. Ord. n. 4004 del 09/02/2023; Cass. Ord. n. 25083 del 18/09/2024).
Nei suddetti precedenti, questa Corte, ricostruito il quadro normativo delineato dalla legislazione risalente ai secoli XIX e XX, ha osservato che la demanialità civica RAGIONE_SOCIALEe terre provenienti dallo scioglimento RAGIONE_SOCIALEe uniRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta confermata anche dalla recente legge n. 168 del 2017, la quale, nell’elencazione di cui all’art. 1, avente ‘ finalità evidentemente ricognitiva ‘, include espressamente tra i ‘ beni collettivi ‘ ‘ le terre di originaria proprietà collettiva RAGIONE_SOCIALEa generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni RAGIONE_SOCIALE comunque denominate ‘ .
Tali conclusioni, peraltro, trovano conferma anche nella giurisprudenza più risalente di questa Corte, la quale ha riconosciuto alle associazioni RAGIONE_SOCIALE disciplinate dalla legge n. 397 del 1894 natura di enti pubblici non economici, che svolgono, senza i connotati RAGIONE_SOCIALE‘impresa , attività di amministrazione e gestione RAGIONE_SOCIALEe
terre, diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico (Cass. S.U., Sent. n. 3135 del 13/05/1980, Rv 406922); sulla base di tali presupposti, è stata inoltre affermata la giurisdizione del AVV_NOTAIO regionale AVV_NOTAIO Usi Civici sulle controversie riguardanti la nullità degli atti di disposizione degli immobili appartenenti alle uniRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che tale competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa loro demanialità (Cass. S.U. Sent. n. 4749 del 24/07/1986, Rv. 447452).
4. Il ricorso è pertanto accolto.
Ne consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa per un nuovo esame del merito, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, alla Corte d’Appello di Roma, in