Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8573 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8573 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7015/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
nonché
sul ricorso iscritto al n. 31377/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11890/2021 depositata il 06/05/2021 nonché avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5054/2019 depositata il 23/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16 maggio 2016 il Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici per la Regione Abruzzo accertava e dichiarava la natura demaniale civica dei terreni censiti in agro del Comune di Isola del Gran Sasso al foglio 40, part. 5, 2, 4, al foglio 38, part. 16, al foglio 31 part. 244, 235, 191, 238, 239, 149, foglio 38 part. 14, foglio 31 part. 114, 202, 242, foglio 30 part. 23, foglio 23 part. 99, statuendo conseguentemente la nullità di ogni atto dispositivo inerente detti terreni e disponendone la reintegra in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S. RAGIONE_SOCIALE.
Su reclamo RAGIONE_SOCIALEa società soccombente RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5054 del 23 luglio 2019, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, annullava la declaratoria di demanialità civica dei terreni censiti al foglio 23 part. 99, al foglio 31 part. 149, 191, 238, 239, 244, al foglio 40 part. 2 e 5, confermando nel resto la pronunzia commissariale.
Osservava la Corte territoriale che l’originaria attrice non aveva lamentato, dinanzi al Commissario Regionale, l’occupazione dei predetti terreni, che invece l’organo giudicante aveva dichiarato di natura demaniale civica, incorrendo così in ultrapetizione. E neppure risultava che la domanda fosse stata estesa anche ai suddetti appezzamenti, in esito alla CTU espletata in corso di causa. Il gravame veniva accolto anche con riguardo all’ordine di reintegrazione, disposto dal commissario a mezzo RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo, giacché quest’ultima essendo estranea al giudizio -non avrebbe potuto essere destinataria di tale ordine.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha tempestivamente proposto controricorso, contenente altresì due motivi di ricorso incidentale.
Quest’ultimo ricorso è stato però iscritto con altro numero di registro generale e deciso dalla sesta sezione, sottosezione seconda, con ordinanza n. 11890 del 6 maggio 2021, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa pendenza del ricorso principale e del controricorso al ricorso incidentale. Con tale provvedimento, questa Corte ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla controricorrente.
La RAGIONE_SOCIALE ha allora proposto ricorso per la revocazione RAGIONE_SOCIALEa predetta ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (n. 31377/2021 R.G.) e con ordinanza interlocutoria n. 19713, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza del 10 giugno 2022, il Collegio ha ritenuto che il ricorso per la revocazione RAGIONE_SOCIALE ‘ordinanza non fosse inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, comma 1, c.p.c., rimettendo perciò la causa alla pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa sezione semplice, da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020 . All’udienza del 31 gennaio 2023 si è proceduto alla riunione del ricorso R.G. n. 31377/2021 R.G. al
ricorso n. 7015/2020, ma la causa riunita è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione di analoghe questioni rimesse alle Sezioni Unite.
In esito alla pronunzia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 12570 del 10 maggio 2023, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica del 12 marzo 2024.
Il Procuratore Generale ha concluso, sollecitando il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Preso atto RAGIONE_SOCIALEa già intervenuta riunione dei due giudizi, la Corte deve senz’altro procedere all’esame RAGIONE_SOCIALEa fase rescindente del procedimento di revocazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza 11890 del 2021, affidata a due motivi.
1.a) Col primo motivo, RAGIONE_SOCIALE lamenta l’errore di fatto, in relazione agli artt. 395 bis n. 4 e ss. c.p.c., giacché, pur avendo ritualmente iscritto e notificato il ricorso avverso la sentenza n. 5054/19 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, il conseguente controricorso con ricorso incidentale è stato iscritto -con diverso R.G. n. NUMERO_DOCUMENTO – come proposto contro una diversa sentenza di appello (n. 5454/19). Tale errore di fatto avrebbe determinato la Corte alla falsa percezione del mancato deposito del ricorso principale, anche per la differente intestazione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente (RAGIONE_SOCIALE), rispetto all’indicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (RAGIONE_SOCIALE).
1.b) Mediante il secondo motivo, viene riproposto l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto, sempre in riferimento agli artt. 395 bis n. 4 e ss. c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe patito l’erronea percezione del mancato deposito del ricorso principale. Infatti, lo stesso atto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe dimostrato l’intervenuta notifica di un ricorso principale, proposto da RAGIONE_SOCIALE.
1.c) I due rilievi, che possono essere scrutinati congiuntamente a cagione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logico-giuridica, meritano di essere accolti.
1.c.1) Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, portato contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 23 luglio 2019 n. 5054, era stato notificato il 10 febbraio 2020 e depositato il 27 febbraio 2020, recando R.G. n. 7015/2020. In data 2 marzo 2020 era stato poi notificato il controricorso con ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, per resistere al quale RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso il 29 maggio 2020. Il controricorso con ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, giacché erroneamente indicava come impugnata la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 23 luglio 2019 n. 5454, è stato iscritto con diverso R.G. n. NUMERO_DOCUMENTO. Su questo ultimo procedimento ha pronunciato l’ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890.
1.c.2) E’ noto come l’errore di fatto che legittima la revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assoluta evidenza e RAGIONE_SOCIALEa semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli RAGIONE_SOCIALE‘essenzialità e RAGIONE_SOCIALEa decisività ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito (Sez. U., n. 31032 del 27 novembre 2019; Sez. 5, n. 602 del 12 gennaio 2018).
1.c.3) Qualora l’atto difensivo depositato dalla parte sia stato falsamente rappresentato, e sia pertanto rimasto oggetto di un
errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ricorre il vizio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. (Sez. 5, n. 25752 del 1° settembre 2022).
In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione ed al deposito del ricorso ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., nonché al controricorso con eventuale ricorso incidentale. Può pertanto dirsi configurabile l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. in caso di inserimento del ricorso ritualmente depositato dalla parte interessata, per disguido non imputabile alla parte stessa, in un diverso fascicolo d’ufficio.
Deve dunque essere introdotta la fase rescissoria, costituita dall’esame dei motivi di ricorso principale e dei motivi di ricorso incidentale.
2.a) Per ragioni sistematico-espositive, contenendo il primo motivo dedotto da RAGIONE_SOCIALE una questione pregiudiziale, va esaminato con priorità il ricorso incidentale, del quale la ricorrente principale predica la tardività, rispetto alla data di deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza (23 luglio 2019).
2.a.1) Il rilievo è però da disattendere. L’orientamento ormai prevalente -inaugurato dalle Sezioni unite di questa Corte con le due decisioni n. 24627 del 27 novembre 2007 e n. 18049 del 4 agosto 2010 – ed a cui questo collegio ritiene di prestare adesione è nel senso che, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALE‘interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela RAGIONE_SOCIALEa reale utilità RAGIONE_SOCIALEa parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta le forme RAGIONE_SOCIALEa impugnazione rivolta contro il
ricorrente principale, sia quando rivesta le forme RAGIONE_SOCIALEa impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica RAGIONE_SOCIALE‘assetto RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Sez. 3, n. 26139 del 5 settembre 2022; Sez. 3, n. 25285 RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2020; Sez. 3, n. 14596 del 9 luglio 2020; Sez. 6 -2, n. 5876 del 12 marzo 2018; Sez. 2, n. 1879 del 25 gennaio 2018; Sez. 1, n. 23396 del 16 novembre 2015).
2.a.2) L’opinione contraria, secondo cui le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest’ultimo -pur autorevolmente sostenuta, è rimasta minoritaria (Sez. 2, n. 41254 del 22 dicembre 2021; Sez. 3, n. 17614 del 24 agosto 2020).
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto due motivi di ricorso incidentale.
3.a) Attraverso il primo, sostiene la violazione e falsa interpretazione di legge, ai sensi degli artt. 32 l n. 1766/1927, 33 l. n. 150/2011, 2 l. n. 1078/1930, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nel caso di specie, il Commissario per gli usi civici aveva provveduto d’ufficio a notificare alle parti la propria sentenza, e tale atto non avrebbe potuto essere scambiato con la comunicazione di cancelleria del dispositivo, abrogata dal D.L. n. 150/2011. Conseguentemente, avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere
che detta notifica fosse priva di rilievo, ai fini del computo del termine per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
3.b) Mediante il secondo, afferma la violazione e falsa interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 l. n. 1766/1927, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. In virtù del sistema disegnato dal legislatore, ai Commissari sarebbe consentito di iniziare e proseguire il giudizio, anche in deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, di assumere prove anche oltre l’onere RAGIONE_SOCIALEe parti e di modificare la domanda stessa, salvo solo il rispetto del principio del contraddittorio. La Corte d’appello avrebbe dunque errato nel reputare non consentita, nel giudizio demaniale, l’ultra e l’extra petizione.
3.c) Orbene, il primo motivo del ricorso incidentale ipotizza la tardività del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avanti la Corte d’appello di Roma.
Il suddetto motivo è infondato.
3.c.1) A prescindere dal fatto che le affermazioni ivi contenute circa la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza integrale, a mezzo di Ufficiale Giudiziario e ad opera RAGIONE_SOCIALEo stesso Commissario per gli usi civici, sono prive di qualunque indicazione di dettaglio o riscontro -il che confina la censura ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità -in ogni caso giova considerare come l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 10 luglio 1930 n. 1978, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 punto 42 del D. Lgs. n. 150/2011, abbia ricondotto la procedura di reclamo avverso le decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici nell’alveo generale RAGIONE_SOCIALEe notifiche RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni contro le pronunzie di natura giurisdizionale emesse da un organo monocratico di prima istanza.
In tal senso, deve reputarsi superata quella giurisprudenza secondo cui, nel vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 10 luglio 1930 n. 1078, la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza avrebbe dovuto essere assimilata, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa citata legge, alla comunicazione a mezzo del servizio postale del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria,
mentre la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza ad istanza RAGIONE_SOCIALEe parti non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Sez. U., n. 21193 del 5 ottobre 2009; Sez. 2, n. 6165 del 16 marzo 2007).
3.c.2) Il legislatore ha dunque inteso ricomprendere anche il procedimento di reclamo avverso le sentenze del Commissario agli usi civici nel sistema generale RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, come delineato dagli artt. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che la notifica, ad opera RAGIONE_SOCIALEo stesso Commissario, RAGIONE_SOCIALEa decisione integrale costituisce attualmente una procedura extra ordinem e non può determinare gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c., che invece necessitano di un’iniziativa RAGIONE_SOCIALEe parti.
Va allora enunciato il seguente principio di diritto: ‘Il procedimento di reclamo avverso le decisioni del Commissario agli usi civici va inquadrato nel sistema generale RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, sicché il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. decorre unicamente dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ad opera RAGIONE_SOCIALEe parti’.
3.d) Anche la seconda doglianza del ricorso incidentale è destituita di fondamento.
Assume la RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente che, fra i poteri d’ufficio del Commissario per gli usi civici, rientrerebbe anche la facoltà di modificare (ed ampliare) la domanda RAGIONE_SOCIALEe parti.
3.d.1) Osserva questo Collegio che, in mancanza di precedenti specifici rilevanti posteriori all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa Costituzione atteso il valore generale del principio di cui all’art. 111 comma 2° (‘ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata ‘) -neppure la Consulta ha avuto modo di occuparsi direttamente dei poteri commissariali. L’unica sentenza che tratta di tale materia (n. 46 del 1° marzo 1995) riconosce peraltro solo poteri di impulso processuale officioso (come accade per il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 c.p.c.) e
non incide, nel processo civile, sull’oggetto e sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda, che restano legate alla sola iniziativa di parte, ex art. 112 c.p.c.
3.d.2) Pertanto, non è possibile ipotizzare una potestà commissariale che si spinga addirittura a modificare, motu proprio , la richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte, senza -fra l’altro neppure l’assegnazione di termini per memorie contenenti eventuali osservazioni (art. 101 comma 2° c.p.c.), il che costituirebbe senz’altro un vulnus proprio del principio costituzionale di cui sopra.
Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: ‘I poteri officiosi del Commissario agli usi civici, nel processo civile, non possono incidere sull’oggetto e sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe domande, che restano una prerogativa RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.’ 4) Va allora esaminato il ricorso principale.
4.a) Attraverso la prima censura, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 840 c.c., in relazione agli artt. 100 e 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 l. 16 giugno 1927 n. 1766 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 10 luglio 1930 n. 1978, come modificati dal D. Lgs. 150/2011, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c.
Afferma che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa demanialità sarebbe stato fatto derivare da una CTU incompleta, laddove il motivo di reclamo era volto ad evidenziare il difetto di interesse avversario a far accertare la natura RAGIONE_SOCIALEe terre occupate (c.d. qualitas soli ), rispetto ad un canale sotterraneo di m. 1,50 di diametro. Infatti, l’accertamento circa la profondità RAGIONE_SOCIALE‘interramento sarebbe stato determinante, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘estensione verticale RAGIONE_SOCIALEo ius opponendi del proprietario.
La predetta doglianza è fondata.
4.a.1) Al motivo di gravame che assumeva l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘interesse dei cittadini all’accertamento del demanio civico rispetto a servizi collocati nel sottosuolo, la Corte d’appello ha
replicato che ‘ pur avendo il CTU evidenziato che alcuni tratti del canale di gronda corrono sotterranei, indicandone specificamente le particelle, non ha però indicato a quale profondità questi sono posti, mentre a pag. 68 RAGIONE_SOCIALEa relazione peritale ha precisato che il canale di gronda -avente una tubatura del diametro di ml. 1,50 -costituisce pur sempre un’occupazione sia nei tratti in cui corre emersa che nei tratti in cui è sotterranea ‘.
4.a.2) La risposta è evidentemente tautologica e frutto di una lettura assiomatica RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica, anche perché non risulta quale sarebbe stata la menomazione del godimento e RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del fondo, secondo la naturale destinazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, che sarebbe derivata dalla presenza interrata dei cavi. In altri termini, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto approfondire la questione -anche a mezzo di un ‘integrazione RAGIONE_SOCIALE‘elaborato peritale – in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, una volta che il proprietario non possa opporsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 840, comma 2° c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo (Sez. 2, n. 4664 del 28 febbraio 2018; Sez. 2, n. 33131 del 29 novembre 2023).
4.b) Con il secondo mezzo d’impugnazione, RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 l. 16 giugno 1927 n. 1766 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 10 luglio 1930 n. 1978, come modificati dal D. Lgs. 150/2011, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c.
Lamenta che non sia stata disposta l’integrazione o il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa CTU, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘equivoco ingenerato dalla perizia, che aveva
escluso la natura demaniale RAGIONE_SOCIALEe particelle fg. 31 nn. 235 e 242 e fg. 38 n. 16, dichiarate invece demaniali dalla sentenza impugnata. 4.b.1) Merita accoglimento pure il secondo motivo del ricorso principale.
Anche in questo caso, a fronte RAGIONE_SOCIALEa censura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE circa l’accertamento, da parte del Commissario, RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale RAGIONE_SOCIALEe particelle censite al fg. 31 nn. 235 e 242 ed al fg. 38 n. 16, che il CTU aveva invece specificato essere state inserite nel ricorso erroneamente, la Corte d’appello ha offerto una risposta criptica e generica. Ha infatti affermato ‘ La doglianza è infondata in quanto, a prescindere dal fatto che non è dato comprendere il motivo per cui il CTU ha dichiarato le particelle ‘ non in grassetto particelle presenti nel ricorso erroneamente’, le particelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa doglianza risultano indicate nella relazione del CTU in grassetto e non quali particelle non in grassetto per cui devono ritenersi ‘particelle presenti nel ricorso ‘. E’ evidente che , in tal modo, è stata elusa la questione sollevata con il reclamo e volta ad accertare la presenza o no nell’originario ricorso e la natura (demaniale o meno) RAGIONE_SOCIALEe particelle considerate.
4.c) La terza doglianza si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 l. 1766/1927, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2559/1865 e del D.P.R. n. 327/01, come modificato dall’art. 74 l. n. 221/2015, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente assimilato i beni di uso civico ai beni demaniali, tanto più che né la legge sugli usi civici né la legge in materia di espropriazione per pubblica utilità avrebbero escluso dall’espropriazione le terre di uso pubblico, anche senza necessità di un preventivo provvedimento di mutamento RAGIONE_SOCIALEa destinazione. In ogni caso, la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe intervenuta con D.P.R. 30 giugno 1951 n. 3491/5448 e dunque non di fatto. Solo col D.P.R. n. 327/2001, come modificato dalla legge n. 221/2015, l’espropriazione per
pubblica utilità dei terreni di uso civico sarebbe stata sottoposta al preventivo procedimento di mutamento di destinazione, naturalmente per il periodo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
4.c.1) Il terzo motivo è infondato.
terreni di cui alla lettera a) [
si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
I Comuni e le associazioni non potranno, senza l’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE, alienarli o mutarne la destinazione ‘ .
4.c.2) Pertanto, per i beni appartenenti al ‘demanio civico’, la modifica RAGIONE_SOCIALEa qualificazione avrebbe dovuto presupporre o l’alienazione previa autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE o il mutamento di destinazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 l. n. 1766/1927 e degli artt. 39 e 41 del Regolamento di attuazione n. 332/1928 di tale legge.
Sarebbe stato dunque necessario un formale provvedimento di sdemanializzazione, espressamente richiesto dalla legge, ex art. 12 l. n. 1766/27 e artt. 39 e 41 Reg. n. 332/1928.
4.c.3) La tesi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che il predetto provvedimento non fosse necessario, giacché il decreto di dichiarazione di pubblica utilità e espropriazione avrebbe determinato l’estinzione dei diritti d’uso civico gravanti sui beni espropriati, non trova consenso in giurisprudenza. Giova in proposito richiamare Sez. 3, n. 19792 del 2011, la quale, ancorché concerna il processo esecutivo, ha significativamente sostenuto ‘ i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata: l’incommerciabilità derivante dalle suddette norme RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE comporta come inevitabile conseguenza che, al di fuori dei più o meno rigorosi
procedimenti di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo RAGIONE_SOCIALE‘uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo. ‘ Per pervenire alle suddette conclusioni, la predetta sentenza muove da considerazioni di carattere generale: ‘ In giurisprudenza è corrente l’assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime (Cass. 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690), più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750). 10. Il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni: 10.1. è principio consolidato che l’espressa previsione RAGIONE_SOCIALE‘inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o cd. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri RAGIONE_SOCIALEa demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione; 10.2 nella giurisprudenza di merito sembra prevalente l’interpretazione per la quale detti beni sono insuscettibili di pignoramento e di espropriazione forzata, “eccezion fatta se la loro alienazione non venga fatta oggetto di espressa autorizzazione nei casi e nei modi di legge (art. 12 legge 16 giugno 1927, n. 1766; art. 39 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332) o, per i terreni sfruttabili per la coltura agraria, che non sia già effettuata l’affrancazione del canone enfiteutico da parte degli assegnatari ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 1. 16 giugno 1927, n. 1766’ (v. Comm. Usi Civici Lazio 4 giugno 1981, che ha affermato altresì doversi dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEe aggiudicazioni a seguito di espropriazione forzata; Comm. Usi Civici Emilia-Romagna 29 aprile 1994); 10.3. la giurisprudenza di legittimità affronta la problematica del regime dei beni gravati da
uso civico sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘assoluta ed insanabile nullità degli atti, che quelli hanno ad oggetto, posti in essere in violazione del divieto di alienazione, ad esempio in materia di concessione in enfiteusi per i beni suscettibili di sfruttamento agrario (Cass. 15 giugno 1974, n. 1750), o in materia di legittimazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927 (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589); ed afferma in modo netto che la cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. a) (“terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”, che non possono essere alienati neppure dall’ente pubblico, se non con l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa Regione) ed alla cat. b) (di cui agli artt. 11, 13 e 21, rispettivamente “terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria”, “terreni di cui alla lettera B RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o RAGIONE_SOCIALEa frazione” ed “unità fondiarie abbandonate o devolute, riassegnate ex artt. 13 e 19”) RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927 è nulla (non già per illiceità bensì) per impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto o per contrasto con norma imperativa (tra le altre, v.: Cass. 3 febbraio 2004, n. 1940; Cass. 22 novembre 1990, n. 11265); ‘ .
4.c.4) Né può essere fondatamente richiamata la sentenza n. 391/89 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, che aveva riguardo ad una disciplina settoriale RAGIONE_SOCIALEa Regione Piemonte ed a beni insuscettibili di mutare la loro funzione pubblica e dalla quale non si può dunque trarre l’esistenza di un principio generale, al fine RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione di un atto amministrativo.
4.c.5) Ad ogni modo, sul punto è intervenuta una recentissima pronunzia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Suprema Corte -componendo un contrasto di interpretazione e risolvendo una questione di massima rilevanza, il che determina la manifesta infondatezza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa causa, del dubbio di legittimità
costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 l. n. 1766/1927, come sollevato nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. -affermando che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione (Sez. U., n. 12570 del 10 maggio 2023).
4.d) La quarta censura si focalizza sulla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 840 c.c., degli artt. 11 e 12 l. 1766/1927, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2559/1865, del D.P.R. n. 327/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 l. 16 giugno 1927 n. 1766 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 10 luglio 1930 n. 1978 , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In buona sostanza, secondo la ricorrente principale, la Corte d’appello non avrebbe valutato, allo stato degli atti, se l’opera pubblica e di pubblica utilità realizzata, interrata, fosse incompatibile con l’esercizio degli usi civici, e, qualora non in grado di decidere allo stato degli atti, avrebbe erroneamente evitato di disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica.
La predetta lagnanza resta assorbita dall’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso
In definitiva, il ricorso incidentale va rigettato, mentre vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il quarto.
La sentenza di cui al ricorso va cassata in relazione alle censure accolte ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, provvederà ad accertare se le parti di cavo interrate determinino una qualche limitazione del
godimento RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti particelle del fondo soggetto ad uso pubblico e chiarisca -anche mediante un supplemento RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio se le particelle fg. 31 nn. 235 e 242 e fg. 38 n. 16 abbiano o no natura demaniale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine