Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31024 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 31024 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso 5194-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente AVV_NOTAIO avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI CASTELL’AZZARA, REGIONE TOSCANA;
– intimati –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio n. 18/2022 pendente dinanzi al RAGIONE_SOCIALE CIVICI di Lazio, Umbria e Toscana.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana e disporre la prosecuzione del giudizio innanzi a esso.
FATTI DI CAUSA
1.L’ RAGIONE_SOCIALE Amministrazione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nonché nei confronti del Comune di Caste ll’Azzara e della Regione Toscana, in relazione al giudizio pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, R.G. 18 del 2022.
– Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive in questa sede.
– Il Procuratore generale ha concluso chiedendo si dichiari la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana.
– Il giudizio prende origine da un esposto, indirizzato dalla RAGIONE_SOCIALE alla locale stazione dei carabinieri, con il quale l’Amministrazione denunciava un tAVV_NOTAIOo massiccio di piante non autorizzato, in corrispondenza delle presumibili esigenze di manutenzione della linea elettrica, che aveva verificato esser stato effettuato su di un terreno rientrante nella sfera di controllo della RAGIONE_SOCIALE. Prospettava, pertanto, la configurabilità di responsabilità, civili e penali, in relazione ad esso, in capo a chiunque lo avesse effettuato.
4.1. -Dopo l’esposto -denuncia, l’RAGIONE_SOCIALE inoltrava una nota al competente Commissario per gli usi civici, precisando che il tAVV_NOTAIOo di piante ricadeva in zona gravata da uso RAGIONE_SOCIALE, ove si trovava un elettrodotto, e chiedeva la reintegra nella disponibilità delle terre abusivamente occupate, il ripristino dello stato dei luoghi e la liquidazione dei frutti non percepiti.
4.2. – Il Commissario per gli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, adito, ritenuto che l’installazione di un elettrodotto su terreni gravati da uso RAGIONE_SOCIALE, con conseguente tAVV_NOTAIOo di alberi, potesse integrare una contestazione implicita della natura collettiva dei terreni sui quali era intervenuto il tAVV_NOTAIOo, fissava l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé ai fini di accertare la qualitas soli dei terreni, anche ai sensi della legge n. 168 del 2017 e per disporre sull’eventuale sequestro degli stessi.
4.3. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la stessa si costituiva (mentre il Comune e la Regione non svolgevano alcuna attività difensiva) eccependo il difetto di giurisdizione del giudice speciale commissariale, ed affermando che l’elettrodotto esisteva già da tempo sul posto e che i lavori non
costituivano altro che legittima attività di ordinaria manutenzione dell’elettrodotto già esistente.
4.4. – Dopo la costituzione di ERAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE formalizzava la propria costituzione, sostenendo nella propria comparsa la sussistenza della giurisdizione commissariale.
4.5. – Il Commissario per gli usi civici, discussa la questione di giurisdizione, nel gennaio 2023 si riservava di decidere.
4.6. Dopo l’assunzione della causa in riserva, l’RAGIONE_SOCIALE propo neva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del Commissario adito e precisando la sua intenzione di proporre anche domanda di risarcimento danni.
La ricorrente sostiene di contestare la legittimità della stessa installazione dell’elettrodotto e quindi la legittimità dell’occupazione di fatto delle terre gravate da uso RAGIONE_SOCIALE, sulle quali l’elettrodotto è stato abusivamente installato, da parte della società commerciale. Essa contesta la legittimità dell’occupazione di un terreno demaniale collettivo avvenuta con l’installazione dell’elettrodotto di cui si tratta, formulando una richiesta di reintegra sulla quale fonda la giurisdizione del giudice speciale commissariale; aggiunge che non si può negare la sussistenza della giurisdizione speciale commissariale sulla base di considerazioni attinenti alla fondatezza o meno della domanda, quindi insuscettibili di incidere sulla giurisdizione, ritenendo di poter espungere dall’oggetto della stessa ciò che ne costituisce parte essenziale (cita in proposito le Sezioni Unite civili n. 8673 del 1995, che hanno affermato rientrare nel potere giurisdizionale dei commissari per la liquidazione degli usi civici sia l’accertamento dello ius soli sia l’accertamento dell’abusività o meno dell’occupazione di terreni di demanio collettivo, per cui la giurisdizione commissariale potrebbe radicarsi anche nel caso in cui, pur non essendo contestata la qualitas soli , si tratti di dirimere una controversia tra ente esponenziale della
collettività e occupatore circa l’abusività o meno dell’occupazione di un terreno che sia di non contestata demanialità collettiva). Aggiunge che nel caso di specie è contestata la stessa qualitas soli sulla base della linea difensiva adottata dalla società convenuta.
La ricorrente afferma sussistere perciò, nella fattispecie in esame, la giurisdizione speciale commissariale in ordine all’oggetto della domanda formulata, dovendo il commissario adito accertare se l’occupazione delle terre di demanio collettivo sulle quali insiste l’elettrodotto da parte della società controricorrente sia stata abusiva o meno, e quindi l’esistenza e la validità dei provvedimenti di espropriazione, se esistenti, e il mutamento di destinazione in relazione alle predette, come effetto della sottrazione del terreno alla sua destinazione e all’utilizzo che per esso è previsto per legge sulla base della sua appartenenza al demanio RAGIONE_SOCIALE (richiama in proposito Cass. n. 34460 del 2022).
4.7. – RAGIONE_SOCIALE, nel proprio controricorso, invoca invece il difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sostenendo di aver effettuato il tAVV_NOTAIOo delle piante nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria dell’impianto di elettrodotto, già esistente sul terreno da lungo tempo. Esclude l’esistenza di una contestazione anche implicita sulla natura demaniale civica dei terreni e sostiene che non si pone quindi nessuna questione circa la qualitas soli atta a radicare la giurisdizione commissariale.
La società convenuta aggiunge che l’impianto di linee elettriche gestito da RAGIONE_SOCIALE è presente in loco da oltre cinquant’anni, e che si tratta di opera legittimamente realizzata in virtù delle autorizzazioni rilasciate a suo tempo dAVV_NOTAIO enti pubblici competenti, tra i quali la stessa RAGIONE_SOCIALE, che, in precedenza, in diverse occasioni, aveva autorizzato gli interventi di manutenzione richiesti. Sostiene quindi che, in realtà, la contestazione non ha ad oggetto la natura del terreno né tantome no l’abusività dell’installazione dell’elettrodotto , ma
si tratterebbe di contestazioni relative esclusivamente alle modalità dell’intervento effettuato nel bosco, e quindi di questioni che esulano dalla giurisdizione commissariale.
RAGIONE_SOCIALE osserva inoltre che la riserva assunta dal Commissario per gli usi civici non è stata ancora sciolta e che la società intimata si è costituita in quel giudizio deducendo il difetto assoluto di giurisdizione del predetto Commissario, e ribadisce che dalla denuncia e poi dall’atto introduttivo dell’ RAGIONE_SOCIALE sembrerebbe che l’impianto di elettrodotto sia stato realizzato dall’oggi al domani, e all’insaputa della Amministrazione, su di un territorio di sua pertinenza in quanto gravato da usi civici; sostiene al contrario che l’impianto è presente da oltre cinquant’anni nell’ area e che lo stesso è da sempre gestito da RAGIONE_SOCIALE sulla base di vari provvedimenti autorizzativi, alcuni dei quali emessi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe in precedenza autorizzato in varie occasioni gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti, in particolar modo lo stesso tAVV_NOTAIOo delle piante -l ‘episodio oggetto di contestazione differirebbe dal passato solo perché la società avrebbe fatto effettuare il tAVV_NOTAIOo delle piante senza chiedere preventivamente l’autorizzazione all’amministrazione.
Ribadisce che non esiste alcuna contestazione implicita della natura demaniale civica dei terreni, né è configurabile la necessità di accertare la qualità dei terreni né tantomeno è intervenuto uno spossessamento. Di conseguenza, afferma l’insussistenza dell a giurisdizione del Commissario AVV_NOTAIO usi civici, appartenendo alla giurisdizione commissariale soltanto le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l’appartenenza di un terreno al demanio RAGIONE_SOCIALE (in questo senso cita, da ultimo, Cass. n.9280 del 2020).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ciò premesso quanto alla ricostruzione delle contrapposte posizioni delle parti si deve affermare, conformemente alle conclusioni scritte del P.G., la giurisdizione dell’adito Commissario per gli usi civici.
Spetta ai Commissari per la liquidazione degli usi civici decidere se determinate condotte possano considerarsi poste in essere in violazione dei diritti civici o, invece, siano compatibili con essi: tale valutazione, infatti, investendo la natura e l’estensione del diritto RAGIONE_SOCIALE, rientra nell’ambito tipico della giurisdizione commissariale così come delineata nell’art. 29, 2° comma, della legge n. 1766 del 1927.
In particolare, l ‘accertamento se l’attività di fatto svolta da ERAGIONE_SOCIALE sul terreno gravato da uso RAGIONE_SOCIALE collettivo ricadente nell’amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -integrata dal massiccio tAVV_NOTAIOo di piante o, più radicalmente, come pure prospetta l’A SBUC, dalla installazione di mero fatto di un elettrodotto, sia o meno compatibile con il pacifico godimento delle terre di uso RAGIONE_SOCIALE appare rientrare nella giurisdizione del giudice speciale commissariale, ponendosi come attività di fatto su bene altrui gravato da uso RAGIONE_SOCIALE collettivo, idonea ad integrare una negazione o una contestazione implicita della demanialità del terreno, in quanto la soluzione della questione della qualitas soli appare porsi come antecedente logico-giuridico della decisione sulla legittimità o meno dell’intervento effettuato (v. Cass. S.U. n. 8252 del 2023; Cass. S.U. n. 8564 del 2021).
Non pare poi che possa essere determinante ad escludere, nel caso di specie, la giurisdizione commissariale la recente previsione normativa richiamata dalla controricorrente, rappres entata dall’art. 13 -bis, 1° comma, della legge n. 34 del 2022 (entrata in vigore il 29.04.2022), il quale, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, ha aggiunto i commi 1-ter e 1quater all’art. 4 del d.P.R. n. 327 del 2001 (testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità): il comma 1ter dispone che ‘ si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso RAGIONE_SOCIALE gli elettrodotti di cui all’articolo
52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura ; il comma 1 quater prevede e consente le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze ‘. Si tratta di norme volte a favorire lo sviluppo energetico, che introducono una prevalutazione di astratta compatibilità dell’istallazione di el ettrodotti con l’uso RAGIONE_SOCIALE esistente sul territorio, e sempre salvo diversa valutazione dell’ Autorità competente in riferimento al caso singolo, che appaiono destinate ad operare per le situazioni future, in mancanza di diversa indicazione normativa, non facendo venir meno l’interesse a decidere né in riferimento alla questione concernente la legittimità dell’ installazione in loco di un elettrodotto avvenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 34 del 2022, né, tantomeno, in relazione al la questione relativa all’abusività dell’occupazione e dello svolgimento di attività di fatto contrastanti con il godimento da parte della collettività del territorio per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 34 del 2022.
La ricostruzione della questione nel senso della sussistenza della giurisdizione commissariale non è poi contraddetta, ma al contrario trova conferma nel recente pronunciamento di codeste Sezioni Unite, in una causa in cui era parte sempre RAGIONE_SOCIALE, ed in cui si è affermato che i diritti di uso RAGIONE_SOCIALE gravanti su RAGIONE_SOCIALE collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) neppure per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica, assimilabile a quella demaniale,
lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione (Sez. U – Sentenza n. 12570 del 10 maggio 2023 (Rv. 667733 – 01).
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di