Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5729  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1990/2020 R.G. proposto da:
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO;
-ricorrente- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO;
-controricorrenti- nonché contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 5003/2019, depositata il 19/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. Con ricorso del 6 febbraio 2017 NOME COGNOME ha convenuto innanzi al Commissario RAGIONE_SOCIALE il Comune di Frascati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo di accertare la nullità della compravendita intervenuta il 24 novembre 2004 tra il Comune, quale venditore, e gli altri convenuti, quali acquirenti, e avente ad oggetto un terreno sito in Roma, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 9 della legge 1766/1927 e dell’art. 102 c.p.c., e conseguentemente dichiarare senza effetto il trasferimento di proprietà in capo agli acquirenti e dichiarare la proprietà dei terreni in capo al Comune di Frascati.
Con sentenza 2 ottobre 2017, n. 75, il Commissario per gli usi RAGIONE_SOCIALE dichiarava il ricorso inammissibile, affermando che la questione posta dal ricorso è coperta da giudicato, considerato il provvedimento n. 331/2006 con cui il medesimo Commissario, in relazione ai terreni oggetto del processo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, attesa la conciliazione intervenuta tra le parti. I convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano promosso due distinti giudizi davanti al Commissario, aventi ad oggetto il riconoscimento della natura privata del terreno; in pendenza di tali giudizi, era stato promosso dal Commissario un esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge 1766/1927 al quale hanno aderito le parti, che hanno poi sottoscritto, il 19 luglio 2004, una conciliazione omologata dal Commissario il 22 settembre 2004 dalla quale risulta che ‘il terreno fosse divenuto allodiale’; i COGNOME hanno poi acquistato il terreno
oggetto del contenzioso dal Comune di Frascati e, con provvedimento  del  5  aprile  2006,  il  Commissario  ha  dichiarato cessata la materia del contendere.
La sentenza n. 75/2017 è stata impugnata da NOME. La Corte d’appello di Roma, sezione usi RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 5003/2019 ha rigettato l’impugnazione. La Corte d’appello osserva che non è contestato che originariamente il lotto fosse gravato di uso civico e che per effetto della conciliazione il lotto medesimo sia divenuto allodiale; la circostanza che alla conciliazione non abbia preso parte NOME, portatrice di un proprio interesse confliggente con l’uso civico, non rileva ad avviso della Corte in ordine alla perdita della qualità demaniale del bene, anche se tale perdita sia l’effetto di una conciliazione non raggiunta nei confronti di tutti i controinteressati all’uso civico. Il fatto poi che il primo processo sia stato chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere non rileva in quanto vanno considerati i presupposti anche di carattere sostanziale che hanno determinato il provvedimento, ossia nel caso in esame la conciliazione che ha comportato il venire meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha poi concluso che NOME fa valere diritti relativamente a un bene ormai non più demaniale, chiedendo che ne sia riaccertata la natura demaniale, così che la sua domanda andava respinta.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME.
Resistono con distinti atti di controricorso da un lato il Comune RAGIONE_SOCIALE Frascati,  che  anzitutto  eccepisce  l’inammissibilità  del  ricorso  per mancanza di interesse, e dall’altro lato NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Memoria  è  stata  depositata  sia  dal  controricorrente  Comune  di Frascati che  dai controricorrenti NOME  COGNOME  e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo contesta violazione dell’art. 9 della legge 1766/1927, che ha convertito il regio decreto 751/1924: la disposizione invocata legittima a proporre azione di accertamento e liquidazione degli usi RAGIONE_SOCIALE gli occupanti delle terre, purché vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni e l’occupazione duri almeno da dieci anni; nel caso in esame NOME COGNOME e NOME COGNOME non erano in possesso dei predetti requisiti, in quanto non avevano apportato alcuna miglioria che invece era stata apportata dal padre e dalla madre della ricorrente e, per quanto concerne NOME COGNOME, era insussistente anche il requisito dell’occupazione ultradecennale.
 Il  secondo  motivo  contesta  violazione  dell’art.  102  c.p.c.:  al momento  dell’instaurazione  del  primo  processo,  i  genitori  della ricorrente  erano  contraddittori  necessari,  in  quanto  occupanti  i terreni gravati da usi RAGIONE_SOCIALE per i quali veniva richiesta la liquidazione, come emergeva dalla documentazione in possesso del Comune di Frascati, che aveva ricevuto le domande di concessione in  sanatoria  dei  fabbricati  costruiti  abusivamente  avanzate  dai genitori della ricorrente.
Il ricorso pone la questione dell’efficacia del riconoscimento della natura allodiale di terreni compiuto dal Comune in una conciliazione omologata da un Commissario, conciliazione sulla cui base è stato concluso un contratto di compravendita dei medesimi terreni, nei confronti di soggetti che si affermino occupanti dei terreni medesimi e che, rimasti estranei al giudizio nel quale è stata raggiunta la conciliazione, si affermino legittimati a proporre azione di nullità del contratto di compravendita dei terreni.
Il  Collegio  ritiene  che  per  le  questioni  poste  dai  motivi  si  renda opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così  deciso  in  Roma,  nella  adunanza  camerale  della  sezione