L’indennità per uso del computer spetta anche al lavoratore distaccato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema molto comune nel pubblico impiego: il diritto del lavoratore distaccato a percepire specifiche voci retributive. Il caso riguarda la richiesta di una indennità uso videoterminale, un compenso previsto da un contratto collettivo per chi utilizza un computer per un numero minimo di ore giornaliere. La sentenza chiarisce chi deve pagare e come si può dimostrare di averne diritto, anche quando si lavora fuori dalla sede principale.
I fatti: la richiesta delle dipendenti in distacco
Tre lavoratrici, dipendenti di un Ente pubblico regionale, erano state temporaneamente assegnate a lavorare presso tre diversi Comuni. Il loro contratto collettivo prevedeva un’indennità di rischio e di disagio per chiunque utilizzasse un videoterminale per almeno quattro ore al giorno. Le dipendenti, ritenendo di rientrare in questa categoria, hanno chiesto al loro Ente di appartenenza il pagamento di queste somme.
Per dimostrare il loro diritto, hanno prodotto delle attestazioni firmate dai Sindaci dei Comuni presso cui prestavano servizio. Questi documenti certificavano l’uso quotidiano e prolungato del computer. L’Ente pubblico datore di lavoro si è opposto, sostenendo di non poter verificare le reali modalità di lavoro svolte in un’altra sede e che quelle attestazioni non fossero una prova sufficiente.
Il datore di lavoro originario è sempre responsabile
La Corte di Cassazione ha prima di tutto chiarito un punto fondamentale. Anche quando un dipendente è in distacco, il rapporto di lavoro principale non cambia. Il datore di lavoro originario rimane l’unico soggetto tenuto a corrispondere l’intero trattamento economico, incluse le indennità accessorie. La questione di eventuali rimborsi tra l’ente di appartenenza e quello utilizzatore è una faccenda interna alle amministrazioni, che non riguarda il lavoratore. Pertanto, le lavoratrici hanno agito correttamente citando in giudizio il loro Ente di appartenenza.
La validità della prova e l’indennità uso videoterminale
Il nodo centrale della questione era la prova. L’Ente sosteneva che le attestazioni dei Sindaci non bastassero. La Cassazione, però, ha dato torto all’Amministrazione. I giudici hanno spiegato che, nel processo del lavoro, il datore di lavoro non può limitarsi a una negazione generica. Se le lavoratrici presentano documenti che attestano una certa circostanza, l’Ente ha l’onere di contestarli in modo specifico, dimostrando perché non sarebbero veritieri. Affermare semplicemente di ‘non poter sapere’ non è una difesa valida. Questo comportamento fa scattare il ‘principio di non contestazione’, secondo cui i fatti non specificamente negati si considerano provati.
Le motivazioni: perché le lavoratrici hanno vinto
La vittoria delle dipendenti si fonda su due pilastri giuridici. Il primo è l’onere della prova: le lavoratrici hanno fornito elementi concreti, come le certificazioni dei Sindaci, che costituivano un solido inizio di prova (la cosiddetta semiplena probatio). Il secondo pilastro sono i poteri del giudice del lavoro. Quest’ultimo non è un semplice arbitro, ma ha il dovere di cercare la ‘verità materiale’. Di fronte a prove significative, anche se non complete, il giudice può e deve usare i suoi poteri per accertare i fatti. In questo caso, le attestazioni erano più che sufficienti a dimostrare il diritto all’indennità uso videoterminale, dato che l’Ente non ha fornito alcuna prova contraria.
Le conclusioni: il principio affermato dalla Corte
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Ente pubblico, condannandolo al pagamento delle indennità richieste e delle spese legali. La decisione stabilisce un principio importante: il lavoratore in distacco mantiene tutti i suoi diritti economici nei confronti del datore di lavoro originario. Per dimostrare le condizioni di lavoro che danno diritto a un’indennità, sono valide le attestazioni provenienti dall’ente utilizzatore, a meno che il datore di lavoro non le contesti con prove concrete e specifiche. Una semplice dichiarazione di ignoranza non è sufficiente a negare un diritto.
Se sono un dipendente pubblico distaccato, a chi devo chiedere le indennità?
Devi rivolgerti al tuo datore di lavoro originario, cioè l’ente da cui dipendi, anche se lavori temporaneamente presso un’altra amministrazione.
Come posso provare di aver usato il computer per le ore richieste?
Un’attestazione scritta dal tuo responsabile presso l’ente dove sei distaccato è considerata una prova valida, come confermato da questa sentenza.
Il mio datore di lavoro può rifiutarsi di pagare dicendo che non può controllarmi?
No. Se il datore di lavoro non contesta in modo specifico e dettagliato le prove che fornisci, queste vengono considerate valide. Non può semplicemente affermare di non sapere.