Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18084/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
COGNOME NOME; NOME COGNOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 3529/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La Corte d’appello di Roma, rigettato il reclamo proposto dal comune di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermò la statuizione del AVV_NOTAIO per la liquidazione degli usi RAGIONE_SOCIALE di Lazio, Umbria e Toscana, con la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda dei reclamati, aveva
dichiarato non essere gravati da usi RAGIONE_SOCIALE i fondi posseduti dagli appellati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, censiti nel catasto terreni del Comune di Roma a fg. 1.000, all. 263, particelle 1745, 1746, 1747 e 1748.
La sentenza di secondo grado rigettò la prospettazione impugnatoria, secondo la quale lo stacco di terreno apparteneva al demanio civico RAGIONE_SOCIALEa collettività di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Questo il ragionamento decisorio che qui rileva.
I terreni di cui si discute, già di proprietà privata, erano stati acquistati nel 1921 dalla locale RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE. Sia l’una che l’altra non rappresentavano l’intera comunità del Comune, ma solo i <>, di conseguenza non sussisteva <> e, comunque non era rinvenibile titolo che <>.
Non poteva un tale mutamento rinvenirsi <>.
Né poteva reputarsi che le terre per cui è causa avessero acquisito la qualità RAGIONE_SOCIALEa demanialità con l’acquisto dalle RAGIONE_SOCIALE, <>, mancando il requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa <>.
Il decreto di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non era utile a fondare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘appellante, in quanto non aveva operato
distinzione tra beni di natura collettiva e beni patrimoniali e, anzi, confermato la mancata utilizzazione utile per i cittadini.
Doveva, in definitiva, concludersi <>.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Roma insorgeva il comune di RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte rimaneva intimata.
Il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALEa Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 12 settembre 2024.
Occorre premettere che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte -ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di
contro
llo sulla proposta stessa (S.U., n. 9611, 10/04/2024, Rv. 670667 -01).
Ciò posto il consigliere proponente NOME COGNOME legittimamente compone il Collegio.
In via di ulteriore preliminarietà deve stigmatizzarsi il contenuto largamente improprio RAGIONE_SOCIALE‘istanza con la quale la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Con essa, infatti, la ricorrente non si è limitata, come avrebbe dovuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ., a chiedere la decisione, ma si è spesa in apprezzamenti giuridici, come si trattasse d’una integrazione del ricorso o, comunque, d’una memoria atipica, che precede la fissazione RAGIONE_SOCIALEa trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa, invece che seguirla, con deposito nel termine perentorio di cui all’art. 380 bis 1 cpc. Di un tale contenuto, pertanto, non deve tenersi conto (Sez. 2, n. 8303, 27/03/2024, Rv. 670576 -01).
Con i quattro motivi, tra loro correlati, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 397/1894, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 168/2017, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1766/1927, del r.d.l. n. 751/1924; nonché degli artt. 61, 115, 116, 168 cod. proc. civ. e 74 disp. attuaz. cod. proc. civ..
Questo, in sintesi, il portato RAGIONE_SOCIALE‘assunto impugnatorio:
-i terreni di cui si discute, facenti parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE QuadratoRomanina, erano passati nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con atto notarile del 21/7/1921, allo scopo di destinarli <>, acquisto deliberato dall’RAGIONE_SOCIALE degli utenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, approvata il 6/2/1920 e non poteva ipotizzarsi una gestione ‘iure privatorum’ in violazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 397/1894, all’epoca vigente;
al contrario di quel che assume la sentenza impugnata in relazione ai beni di enti collettivi, proprio perché questi sono
istituzionalmente e funzionalmente destinati al demanio civico, come per quelli RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE agrarie, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 397/1894, non occorre fornire la prova RAGIONE_SOCIALEa loro destinazione;
-la prova RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘uso civico è richiesto, per contro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1766/1927 solo per i terreni d’uso civico sui beni dei privati;
-l’art. 3, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 168/2017 non richiede la prova RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di uso civico, reputando <>;
il passaggio RAGIONE_SOCIALEe terre al Comune di RAGIONE_SOCIALE in forza del decreto ministeriale del 10/2/1925, non ne poteva mutare la destinazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del r.d.l. n. 751/1924, in definitiva, con l’estinzione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i terreni non avevano variato destinazione e regime giuridico;
-la legge n. 168/2017 aveva riconosciuto il rango costituzionale dei domini collettivi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 Cost. e, quindi, alla luce di essa disposizione non poteva nutrirsi dubbio sul fatto che, in assenza di prova contraria, il patrimonio di una RAGIONE_SOCIALE dovesse essere concepito come bene collettivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, co. 1, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 168/2017 e qui si verteva nell’ipotesi di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con passaggio dei suoi beni al Comune RAGIONE_SOCIALE, a norma degli artt. 23 e 24 del r.d.l. 25/5/1924, 571; la legge in parola non aveva introdotto nuove regole o principi, essendosi limitata a riconoscere principi già facenti parte del sistema giuridico (in particolare la disposizione indicava fra i beni collettivi le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, e proprio dallo scioglimento di una comunità RAGIONE_SOCIALE r.d. n. 751/1924 del RAGIONE_SOCIALE– quelle terre erano pervenute al Comune di RAGIONE_SOCIALE, nella corrispondente categoria cui essi appartenevano, con
apertura all’uso di tutti i cittadini), quindi avrebbero dovuto considerarsi di civica demanialità;
-la Corte d’appello aveva errato a ritenere che fosse onere del Comune produrre in giudizio la relazione di consulenza disposta d’ufficio dal AVV_NOTAIO, al fine di sollecitare una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dal AVV_NOTAIO.
Il complesso censuratorio merita di essere accolto.
9.1. Le RAGIONE_SOCIALE agrarie risultano prevedute e definite dalla l. 4/8/1894, n. 397, la quale regolò l’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie RAGIONE_SOCIALE‘ex Stato pontificio. All’art. 1 veniva stabilito quanto segue: <>.
Si trae abbastanza agevolmente dalla disposizione riportata che l’uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini (allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l’intiera comunità. Il collocamento pubblicistico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE agrarie, all’interno RAGIONE_SOCIALEa più vasta categoria degli usi RAGIONE_SOCIALE, risulta confermato dalla legislazione successiva. In particolare, la l. 16/6/1927, n. 1766, di conversione del r. d. 22/5/1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi RAGIONE_SOCIALE, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le RAGIONE_SOCIALE agrarie.
La ben più recente l. 20/11/2017 n. 168, all’art. 1, lett. a), include espressamente fra i beni collettivi <>.
L’anzidetto art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili ‘bene collettivo’. Né potrebbe sostenersi che il richiamo a quest’ultima legge debba non prendersi in esame perché nuovo: non si verte, infatti, in ipotesi di domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica.
9.2. La ricostruzione normativa sopra evocata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1695, 26/5/1937, la quale ebbe ad affermare: <>.
In epoca più recente il principio è stato confermato con la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, la quale ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province RAGIONE_SOCIALE‘ex stato pontificio, come l’RAGIONE_SOCIALE, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua RAGIONE_SOCIALEa normativa sul riordinamento degli Usi RAGIONE_SOCIALE la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un’organizzazione priva dei connotati RAGIONE_SOCIALE‘impresa (Rv. 406922).
Sotto altra correlata angolazione, successiva decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ha affermato che con riguardo a immobili appartenenti ad RAGIONE_SOCIALE agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province RAGIONE_SOCIALE‘ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto RAGIONE_SOCIALEa loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, anche per la parte in cui si richieda l’adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEe cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEe cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749, 24/7/1986, Rv. 447452).
9.3. I terreni di cui si discute, già di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, vennero successivamente trasferiti, nel 1921, all’RAGIONE_SOCIALE, col fine di destinarli ai bisogni RAGIONE_SOCIALEa popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell’atto pubblico. Avvenuta l’acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 397/1894.
Estinta l’RAGIONE_SOCIALE, il passaggio RAGIONE_SOCIALEe terre al Comune di RAGIONE_SOCIALE non ne ha mutato il loro regime giuridico, ex art. 25 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1766/1927: <>.
Val la pena soggiungere che questa Corte ha deciso negli stessi termini, con le ordinanze nn. 4004/2023 e 20772/2023, sostanzialmente identici ricorsi avanzati sempre dal comune di RAGIONE_SOCIALE.
A quanto esposto consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Il Giudice del rinvio deciderà la causa adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, altra composizione.