Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4868 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4868 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 6846/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato n Roma, press lo studio dell’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO.
-ricorrente-
CONTRO
NOME, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato in calce al controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli in-
dirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 270/2021, depositata il 4/2/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME presentava il 3/2/1987 domanda di ricostruzione post sisma del 1980 con riferimento alla sua unica abitazione in INDIRIZZO INDIRIZZO, particella 447.
Successivamente il 29/8/1987 presentava il progetto.
Il 12/5/1989 la commissione comunale esprimeva parere favorevole alla concessione del finanziamento, per l’importo di lire 111.950.300, pari ad euro 57.817,51.
Con nota del 15/5/1989 il Sindaco del Comune riconosceva il finanziamento.
Il Comune inviava al MIT l’elenco degli aventi diritto nel quale era ricompreso l’attore.
In data 28/4/1995 l’attore donava al proprio figlio NOME il terreno, munito di fondazioni, di cui alla particella 842, poi foglio 19, particella 996, sub 3, di 8 vani, riservandosi l’usufrutto.
L’attore ereditava in data 2/11/2000 dalla propria nipote NOME COGNOME due appartamenti in Roma, oltre ad un fabbricato in Frigento, al foglio 14, particella 299, vani 4,5. L’immobile in Frigento veniva venduto al proprio nipote in data 8/5/2002. Del com-
pendio ereditario faceva parte anche il locale deposito, di cui alla particella 239, nel Comune di Frigento.
Con la determina n. 55 del 30/4/2002 l’attore veniva escluso dal finanziamento, in quanto proprietario di altro immobile, non al momento di presentazione della domanda, nel 1987, e neppure all’entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, ma al momento di erogazione del finanziamento.
COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Frigento, affinché venisse dichiarato il proprio diritto alla liquidazione ed erogazione del contributo per la ricostruzione della sua unica abitazione, con la priorità di cui alla lettera b) dell’art. 3 della legge n. 32 del 1992.
Si costituiva in giudizio il Comune deducendo: la mancanza in capo allo COGNOME del requisito dell’unicità dell’abitazione; l’assoluta irrilevanza del parere della commissione; la mancanza in capo allo COGNOME di una concessione ad edificare riconnessa al contributo.
Con la sentenza n. 1137/2020, depositata il 20/7/2020, il Tribunale accoglieva la domanda.
In particolare, il Tribunale, per quel che ancora qui rileva, accertava che l’attore, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 32 del 1992 (che inseriva i criteri di priorità), era proprietario dell’unica abitazione, ove risiedeva e dimorava, per la quale, essendo stata danneggiata dal sisma, aveva prodotto istanza di contributo al Comune di Frigento il 3/2/1987.
L’esistenza del requisito della unicità di abitazione – a giudizio del Tribunale – «non può che verificarsi al momento dell’entrata in vigore della legge n. 32/1992, come da circolare ministeriale sopra riportata, perché il requisito della persistenza nel tempo del requisito non è richiesto dalla disciplina applicabile attesa la irragionevolezza della pretesa verifica della persistenza del requisito fino all’effettiva
assegnazione del contributo, in presenza di pratiche che, come dimostra il presente giudizio, non hanno trovato definizione dopo ben 40 anni».
Tra l’altro – aggiungeva il Giudice di prime cure – «il suddetto requisito persisteva alla data di entrata in vigore (10 gennaio 1997) della legge n. 677/1996 che, modificando l’art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, fermi restando gli altri requisiti, aveva esteso le priorità a) e b) a tutti coloro che avevano presentato la prescritta domanda entro il 30 giugno 1988».
Il Tribunale evidenziava che il requisito dell’unicità di abitazione, da verificarsi al momento dell’entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, non ostava «alla proprietà di altra abitazione in Comune diverso da quello in cui è ubicata l’abitazione per cui è stato tempestivamente richiesto il contributo, purché l’abitazione sia necessaria al richiedente per esigenze abitative e purché il richiedente non abbia ottenuto altro contributo in tutto il territorio danneggiato».
Diveniva, quindi, irrilevante la proprietà in capo allo COGNOME, a partire dal 2001, «di un alloggio situato nel Comune di Roma e di altro alloggio, sino al 27 giugno 2011, sempre nel Comune di Roma».
Per il Tribunale, inoltre, l’attore non era proprietario dell’altra abitazione in Frigento, poiché prima dell’inizio dei lavori riferibili a tale diversa abitazione, assentiti con concessioni edilizie n. 20 del 1982 e n. 137 del 1983, aveva donato il suolo al figlio NOME, con atto del 21/6/1983; la costruzione era stata invece realizzata dal donatario, che vi abitava almeno dall’anno 1991, mentre solo nel 1995 lo COGNOME era divenuto usufruttuario dell’immobile in costruzione.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune sulla base di due motivi.
5.1. Con il primo motivo il Comune imputava al Tribunale di avere trascurato le difese e le prove fornite, non avendo tenuto conto di
talune circostanze, e segnatamente dell’eredità ricevuta dall’attore in data 2/11/2000, in relazione a due appartamenti a Roma, e ad un fabbricato in Frigento, successivamente rivenduto.
Inoltre, l’attore aveva donato al figlio la costruzione realizzata sulla particella n. 842, riservandosi l’usufrutto generale vitalizio.
Il requisito dell’unicità dell’abitazione non poteva ravvisarsi ove il richiedente fosse proprietario di immobili sul restante territorio nazionale, anche fuori dal Comune di residenza.
Proprio per questo l’attore si era liberato precipitosamente di tutti gli immobili di sua proprietà.
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante deduceva la necessità della permanenza del requisito dell’unicità dell’abitazione, anche alla data di assegnazione del contributo, mentre l’attore era usufruttuario generale di un alloggio in Frigento, sicché allo COGNOME poteva riconoscersi solo la proprietà di cui alla lettera c) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 32 del 1992.
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 270/2021, depositata il 4/2/2021, rigettava l’appello del Comune.
In realtà, ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale aveva correttamente valorizzato il complessivo quadro probatorio, sia al momento del sisma (23/11/1980), sia alla data di presentazione della domanda di contributo (3/2/1987), sia alla data di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992 (13/2/1992).
In tutte le date suddette l’attore non risultava proprietario di alcuna altra abitazione all’infuori di quella gravemente danneggiata dal sisma, nella quale risiedeva.
Non rilevava il fatto che lo COGNOME fosse anche titolare di un terreno edificatorio, oggetto di donazione, con riserva dell’usufrutto, al figlio NOME COGNOME nel 1983, e di un manufatto in corso di realizzazione
sul medesimo terreno, oggetto di donazione, con riserva dell’usufrutto, al figlio NOME nel 1995.
Tali cespiti non potevano essere definiti come abitazione.
La Corte d’appello sottolineava che il requisito dell’unicità di abitazione doveva essere verificato alla data di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992 e che, «come evidenziato in prime cure e non specificamente contestato, il requisito della persistenza nel tempo del requisito non è richiesto dalla disciplina applicabile».
Era del tutto irrilevante poi la proprietà degli immobili in Roma, acquisita solo nel 2000, per successione testamentaria apertasi il 2/11/2000, per il decesso della nipote, sicché tale acquisto sopravvenuto non poteva valere a far perdere un beneficio già riconosciuto dal Comune fin dal 1989, sulla scorta di requisiti effettivamente sussistenti.
Tale requisito persisteva alla data di entrata in vigore della legge n. 677 del 1996 (10/1/1997), che, modificando l’art. 3, comma 2, della legge n. 32 del 1992, fermi restando gli altri requisiti, aveva esteso le priorità di cui alle lettere a) e b) a tutti coloro che avevano presentato la prescritta domanda entro il 30 giugno 1988.
L’appello, dunque, non aveva alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso per cassazione il Comune, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo com –
ma, n. 4, c.p.c.; violazione degli articoli 115, primo comma, c.p.c., in relazione al precedente art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia)».
Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, non avrebbe valutato compiutamente le difese e le prove scritte fornite dal Comune.
Il ricorrente si sofferma su talune circostanze di fatto che sarebbero state neglette dal Tribunale: la proprietà esclusiva di due appartamenti Roma in capo all’attore, a seguito della morte della nipote deceduta il 2/11/2000; il fabbricato in Frigento, foglio 14, particella 299, ed un locale deposito, foglio 14, particella n. 239, anch’essi oggetto di devoluzione testamentaria; donazione da parte dell’attore al proprio figlio NOME della costruzione realizzata sulla particella n. 842, con riserva di usufrutto generale vitalizio; vendita in data 8/ 5/2022 al proprio nipote della particella n. 299, foglio 14, già pervenuta in successione; l’attore era usufruttuario generale dell’appartamento costruito sulla particella n. 842.
Su tali rilevanti aspetti primo Giudice avrebbe preferito sorvolare.
Sarebbe stato disatteso il principio di «corrispondenza tra chiesto e pronunciato».
Inoltre, l’opinione espressa per conto del dirigente generale del Mit, per cui «non osta la proprietà di altra abitazione in Comune diverso da quello in cui è ubicata l’abitazione per cui è richiesto il contributo» sarebbe neutralizzata dall’esistenza in Frigento, sia dell’appartamento venduto al nipote 8/5/2002, sia dell’usufrutto sull’immobile donato nel 1995.
2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge n. 32 del 1992, e dell’art. 11, comma 1, disposizioni preliminari al codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
In particolare, si deduce che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che il requisito dell’unicità dell’abitazione era da verificarsi al momento dell’entrata in vigore della legge n. 32 del 1992.
Tra l’altro, il convincimento del Tribunale si fonda su un parere ministeriale.
Per il ricorrente, invece, la sussistenza del requisito dell’unicità dell’immobile deve verificarsi al momento del pagamento integrale del contributo definitivamente determinato.
Il ricorso per cassazione è inammissibile nel suo complesso.
Ed infatti, per questa Corte nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348ter , terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass., sez. 6-3, 15/5/2014, n. 10722; Cass., 23/12/2016, n. 26936).
Si è chiarito che, nonostante la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento di secondo grado con quello originario di primo grado, però, mantiene pienamente vigore la regola generale dell’art. 329 c.p.c., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, in grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario (Cass. n. 10722 del 2014).
Pertanto, oggetto del ricorso per cassazione di cui all’art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al mo-
mento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348bis c.p.c.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.
Risulta necessario, allora, che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’art. 348ter, 3º comma, c.p.c., sia fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex art. 348bis e 348ter , primo comma, c.p.c., sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell’appello.
Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. non è stata in alcun modo trascritta, se non in alcuni stralci, e neppure sono stati riportati i motivi dell’atto d’appello; tra l’altro le lacune formali non possono essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, né con quelle dei controricorsi o di alcun atto successivo (Cass., n. 10722 del 2014).
Peraltro, il primo motivo è inammissibile anche per altra ragione.
5.1. Benché la rubrica del motivo rechi la dizione di nullità della sentenza per violazione degli art. 115 e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in realtà si chiede una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, già compiutamente scrutinati dal Giudice di prime cure.
Infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio
di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass., n. 5522 del 2020), purché restino immutati il petitum e la causa petendi , e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass., sez.L, 4/2/2016, n. 2209).
5.2. Oltre a ciò, non può non osservarsi che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. L, 18/3/2013, n 6715; Cass., sez. 1, 5/7/2016, n. 13716).
Ed infatti, il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei con-
tendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ( causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass., n. 21230 del 2019; Cass., 19/6/ 2004, n. 11455; Cass., 6/10/2005, n. 19475; Cass. 11/1/2011, n. 455; Cass. , 24/9/2015, n. 18838).
Inoltre, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito la specifica argomentazione (Cass. n. 21230 del 2019; Cass., 4/10/2011, n. 20311; Cass., 20/9/2013, n. 21612; Cass., 11/9/2015, n. 17956).
Allo stesso modo, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale, non può dare luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass., 10/10/2014, n. 21424).
Senza contare che l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell’osservanza dell’art. 112 c.p.c., bensì su quello del rispetto dell’obbligo di motivazione (Cass., n. 21230 del 2019).
Il secondo motivo di impugnazione è anch’esso inammissibile.
Anche in questo caso, benché la rubrica del motivo faccia riferimento alla violazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in realtà si chiede la rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal Giudice di primo grado, il quale ha affermato che il requisito dell’unicità della proprietà dell’immobile era sussistente sia alla data del sisma, sia alla data di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, sia successivamente alle modifiche apportate nel 1997.
Peraltro, dalla sentenza di primo grado emerge l’affermazione per cui «la esistenza del requisito dell’unicità di abitazione non può che verificarsi al momento dell’entrata in vigore della legge n. 32/ 1992 come da circolare ministeriale sopra riportata, perché il requisito della persistenza nel tempo del requisito non è richiesto dalla disciplina applicabile, ed in aderenza precedenti di questo Tribunale, attesa la irragionevolezza della pretesa verifica della persistenza del requisito fino all’effettiva segnatura del contributo, in presenza di pratiche che, come dimostra il presente giudizio, non hanno trovato definizione dopo ben 40 anni».
Tale passaggio motivazionale non risulta impugnato con l’appello da parte del Comune, che non ha provveduto a trascrivere i motivi d’appello, come dovuto.
6.1. Tra l’altro, il motivo è infondato anche nel merito.
L’art. 3 comma 2, della legge n. 32 del 1992 stabilisce che «le disponibilità finanziarie di cui all’art. 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore: a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 1990, sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la pre-
scritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative; b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione dell’unità abitative; c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma».
L’art. 3, comma 2, della legge n. 32 del 1992, è stato modificato a partire dal 10/1/1997, prevedendosi tra i requisiti che la domanda sia stata presentata entro il 30/6/1988.
Il Tribunale ha ritenuto che il requisito della unica proprietà non deve persistere sino al momento dell’effettiva assegnazione delle somme, ma è sufficiente che vi sia al momento di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992.
In realtà, questa Corte ha costantemente ribadito che i requisiti debbono sussistere al momento dell’entrata in vigore della legge che ha previsto il beneficio, nella specie della legge n. 39 del 1992, senza tenere conto dei fatti successivi.
In tal senso si è stabilito (Cass., sez. 1, 10/5/2007, n. 10693) che in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, l’art. 3 della legge n. 32 del 1992 stabilisce i requisiti occorrenti per l’inserimento dei proprietari danneggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorità al contributo di cui alla stessa legge, escludendo ogni possibilità di deroga. Solo in tale ambito l’art. 3, comma 5, della legge riconosce al Comune il potere di deliberare criteri attuativi. Pertanto,
avuto riguardo alla subordinazione, nella gerarchia delle fonti, delle deliberazioni attuative della predetta legge poste in essere dagli organi comunali, e delle deliberazioni del CIPE – destinatario, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 32 del 1992, di determinati compiti in tema di riparto dei fondi da erogare – , ai vincoli posti dalla legge stessa, è illegittima la deliberazione comunale che fissi, in ciò adeguandosi a delibere del CIPE, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (nella specie, quello di risiedere, all’epoca del sisma, nell’immobile danneggiato dall’evento calamitoso).
Non possono essere considerati dunque requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa originaria.
Si è reputato sufficiente, per ottenere il contributo previsto dall’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 76 del 1990, che l’immobile sia rimasto danneggiato dal sisma e che colui che ha subito il pregiudizio ne fosse proprietario alla data dell’evento (Cass., sez. 1, 5 del 2019, n. 6380).
Non risultano in termini le pronunce di legittimità indicate nel ricorso per cassazione; infatti, con la sentenza 8/7/2009, n. 16045, si affronta la diversa fattispecie relativa al mancato pagamento del contributo, non potendosi considerare quesito il diritto all’erogazione per effetto del decreto del Sindaco, essendo la corresponsione subordinata alle concrete disponibilità finanziarie del Comune. Per questa Corte, infatti, non era l’astratto riconoscimento del beneficio, bensì il suo concreto disfacimento – legato all’esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie – a costituire la premessa per l’applicazione della legge che disciplina l’ordine di graduazione degli aventi diritto al contributo.
Anche l’ordinanza di questa Corte n. 15926 del 2018, richiamata nel motivo di ricorso per cassazione, attiene alla diversa ipotesi di un soggetto, che aveva ottenuto il riconoscimento del contributo con
domanda presentata il 30/3/1984, ai sensi della legge n. 219 del 1981, ma successivamente il contributo non era stato interamente erogato dal Comune, in carenza dei criteri di priorità sopravvenuti di cui all’art. 3 della legge n. 32 del 1992.
Proprio l’intervento della legge n. 32 del 1992, che ha fissato nuovi ed inderogabili criteri di priorità nella distribuzione delle risorse disponibili, con riferimento alle disponibilità finanziarie, finalizzate alle esigenze abitative, aveva impedito l’erogazione del contributo completo.
Questa Corte (Cass., 15926 del 2018; anche Cass. 23/7/2014, n. 16750) ha confermato la sentenza della Corte d’appello, affermando l’applicabilità dei criteri di priorità a tutte le risorse destinate alla prosecuzione degli interventi, indipendentemente dal momento di approvazione della pratica e, quindi, anche per quelle non ancora concluse, per le quali non era stato ancora stabilito il contributo.
7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 Il Presidente NOME COGNOME