Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25242-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Licenziamento dirigente
–
Gruppo di società
–
Unicità centro d’interesse
R.G.N. 25242/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 3916/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2020 R.G.N. 2154/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 5 febbraio 2020, la Corte d’appello di Roma ha accertato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal giugno 2008 al dicembre 2011, tra NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il diritto de l predetto all’inquadramento di dirigente, l’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 30 dicembre 2011 e condannato le società, in via solidale, al pagamento, in suo favore, delle somme di € 45.990,82 per T.f.r., di € 79.484,02 per inden nità sostitutiva del preavviso e di € 79.484,02 per indennità supplementare, oltre accessori di legge. Essa ha così riformato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore e di restituzione di RAGIONE_SOCIALE, in via riconvenz ionale, della somma di € 64.948,87 per rimborsi di spese indebitamente percepiti da NOME COGNOME;
dato preliminare conto, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, del mutamento di denominazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in cui RAGIONE_SOCIALE era stata
fusa per incorporazione, la Corte territoriale, in applicazione dei richiamati insegnamenti giurisprudenziali e in esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, ha accertato la natura effettiva del rapporto (al di là di quello fittizio di consulenza, non formalizzato con RAGIONE_SOCIALE dal giugno 2008 al 30 dicembre 2011) di subordinazione di NOME COGNOME, compatibile con l’incarico di amministratore unico dal giugno 2008 al 31 ottobre 2011 di RAGIONE_SOCIALE e qualificato dirige nziale (per l’importanza e il livello di autonomia delle mansioni svolte), tra il medesimo e le tre società suindicate, partecipanti allo stesso gruppo, in quanto ad esse imputabile, quale unico centro di interesse, l’attività del predetto;
la Corte capitolina ha quindi qualificato la lettera di cessazione del rapporto, ricevuta dal dirigente il 30 dicembre 2011 da parte di RAGIONE_SOCIALE, licenziamento non giustificato e ha pertanto liquidato i superiori emolumenti (con determinazione i n particolare dell’indennità supplementare in misura identica a quella di mancato preavviso, pari a sei mensilità) e rigettato, in difetto di prova, le altre sue domande risarcitorie da demansionamento e controlli vietati dagli artt. 4 legge n. 300/1970, 11 e 114 Codice Privacy;
con atto notificato il 2 ottobre 2020, RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo, cui la società ha replicato con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2094 c.c., quest’ultimo anche in relazione agli artt. 2103, 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2697 c.c., 112, 115, 414, 416 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (di natura dirigenziale), in assenza di prova dei requisiti tipici ad esso propri, secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale di legittimità (primo motivo);
esso è in parte inammissibile e in parte infondato;
3. giova preliminarmente richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale -nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro nei suoi confronti si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma, essenzialmente, nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente -e ribadire che il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di suo coordinamento funzionale con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurla ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata (Cass. 15 maggio 2012, n. 7517; Cass. 10 maggio 2016, n. 9463; Cass. 12 febbraio 2020, n. 3640). E che, quando il dirigente sia titolare di cariche sociali che ne facciano un alter ego dell’imprenditore (preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), è necessario -ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di
lavoro subordinato di dirigente -verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, sicché egli possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro (e, in particolare, dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso), nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (Cass. 1 agosto 2013, n. 18414; Cass. 10 maggio 2016, n. 9463);
3.1. nel caso di specie, in coerente applicazione dei suenunciati principi (con esclusione pertanto degli errores in iudicando formalmente denunciati), la Corte territoriale ha accertato i requisiti di subordinazione conformi alla qualità di dirigente del lavoratore, caratterizzata da ampi margini di autonomia e dall’espressione del potere di direzione del datore di lavoro essenzialmente attraverso indicazioni generali di carattere programmatico, in riferimento a quelle in particolare ricevute dai ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , con i quali pure com ‘partecipava ad un comitato direttivo’ , gestendo ‘sulla base di un contratto di collaborazione’ quale ‘direttore operativo … il personale … per tutte le società del gruppo’ , essendo ‘presente tutti i giorni … in ufficio’ (così dal quart’ultimo al penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza). E che tali ‘mansioni di direttore operativo’ fossero ‘confermate dal biglietto da visita’ (così al secondo capoverso di pg. 10 della sentenza), avendo ‘per l’attività svolta … per tutta l a durata del rapporto di lavoro un compenso fisso e determinato di euro 6.000,00 mensili per dodici mensilità’ , diversamente ripartito per entità e titolo tra le tre società del gruppo ( ‘euro 2.000,00 mensili a carico di RAGIONE_SOCIALE e … circa euro 4.000,00 mensili a carico di RAGIONE_SOCIALE in parte per il
ruolo di amministratore, circa euro 1.000,00 mensili … ‘ : così all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza).
La censura si risolve sostanzialmente in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), in quanto spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato (dal secondo capoverso di pg. 9 al secondo di pg. 11 della sentenza) a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;
le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2497, 2697 c.c., 115 e 414 c.p.c. e 31 legge n. 276/2003, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza di un unico centro di imputazione d’interesse, i n assenza di prova dei requisiti tipici, secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale (secondo motivo);
anch’esso è in parte inammissibile e in parte infondato;
in via di premessa, occorre avviare l’esame dal consolidato indirizzo di questa Corte, che ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, non già per il solo collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo (in sé insufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra), ma ogni volta che vi sia: a ) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva; b )
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c ) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d ) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1, 6.2). E l’accertamento di tali requisiti, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.to 6.3; Cass. 24 gennaio 2022, n. 2014);
6.1. è indubbio che, nella definizione di unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, il riferimento ad ‘una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economicofunzionale’ risenta di una preoccupazione per le frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate alla elusione delle norme imperative (con particolare riferimento al requisito occupazionale rilevante per la tutela c.d. reale o all’ampiezza dell’obbligo di repêchage ); non diversamente, seppure sotto altro profilo e come osservato da un’attenta dottrina, dall’omessa considerazione del fenomeno del gruppo di imprese, da parte della legge fallimentare del 1942, pure coeva al codice civile, il quale lo aveva tuttavia indirettamente regolato (art. 2359: società controllate e società collegate), non tanto nella prospettiva dell’impresa (ed allora della sua possibile crisi), quanto piuttosto in quella diversa del ‘rischio di elusione di norme imperative’ , attraverso ‘il
collegamento finanziario, e specificamente partecipativo, fra società giuridicamente autonome l’una dall’altra’ , segnatamente ‘poste a tutela da un lato dell’integrità del capitale sociale, dall’altro della libertà di formazione e di espressione del voto nelle assemblee’ .
Q uesta Corte ha preso atto dell’evoluzione dell’ordinamento, attraverso principalmente la riforma del diritto societario del 2003, che, al Capo IX del Libro V (artt. 2497 ss. fino a septies ), ha introdotto la nozione di ‘Direzione e coordinamento di società’ (e, prima ancora, si è settorialmente occupato del fenomeno in materia di crisi del gruppo di imprese, segnatamente con la normativa di amministrazione straordinaria delle grandi imprese: d.l. 26/1979 conv. in legge n. 95/1979, d.lgs. 270/1999; cui hanno fatto seguito analoghi provvedimenti mirati, più che a settori determinati, a specifiche grandi imprese), così progressivamente riconoscendo il gruppo di imprese. Essa ha pertanto affermato la necessità di valorizzarne l’elemento di genuinità e di forte integrazione al suo interno, necessaria per una presenza più competitiva sul mercato economico, così superando quell’iniziale riferimento individuativo ad elementi sintomatici di una frode alla legge, essendo piuttosto divenuti tratti caratteristici della fattispecie la direzione e il coordinamento di società (Cass. 9 gennaio 2019, n. 267, in motivazione sub p.ti da 10 a 15; ripresa da Cass. 27 giugno 2024, n. 17736, in motivazione sub p.ti da 11 a 14).
In proposito, merita sottolineare, sia pure rapidamente, l’importanza del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.: d.lgs. 14/2019 e succ. modd.), che ha per la prima volta regolato a livello generale la crisi o l’insolvenza del grupp o, disciplinandone strumenti e procedure (Titolo VI, Capi I – IV: artt. 284 -292) e fornendo una definizione della ‘nozione di gruppo che funge da fattispecie
della disciplina dettata dal codice civile’ , come è stato opportunamente rilevato.
Secondo l’art. 2 (Definizioni), lett. h ) C.C.I.I., ‘<>’ è infatti ‘l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi dell’art. 2497 e 2545 septies del codice civile’ (regolante il gruppo cooperativo paritetico, che evoca un modello di gruppo di comune sottoposizione di più società alla direzione e al coordinamento di un’altra entità, frutto di una determinazione convenzionale delle società sottoposte) ‘esercitano o sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto’ .
E tuttavia, il gruppo di imprese resta fenomeno unitario sotto il profilo economico, ma non sotto quello giuridico, per l’insuperabilità del principio di separatezza e reciproca autonomia delle società o imprese del gruppo, per effetto della distinta personalità giuridica di ognuna. Sicché, occorre ogni volta individuare -nella modulazione delle modalità e della misura di contemperato bilanciamento dei collegamenti economici, finanziari e organizzativi tra i soggetti partecipanti con tale principio -il punto di equilibrio fra unità economica e pluralità giuridica: in una flessibilità di soluzioni, per restare sul terreno della crisi d’impresa, a seconda della finalità, liquidatoria piuttosto che di risanamento o di ristrutturazione, della procedura concorsuale ovvero, nel più specifico ambito dei concordati di gruppo come segnala un’avvertita dottrina, di
‘coordinamento tra procedure’ , piuttosto che ‘concentrazione delle procedure’ o ancora ‘consolidamento delle procedure’ ; 6.2. del tutto analogamente, il tema della modulazione flessibile del fenomeno del gruppo di imprese si pone in riferimento all’imputabilità datoriale dei rapporti di lavoro, da risolvere evidentemente con accertamento di merito, da condurre volta per volta in stretta aderenza alla realtà strutturale ed organizzativa dell’impresa (unitaria economicamente, ma plurale giuridicamente) fisiologicamente gestita attraverso tale strumento, così che ad essa si conformi coerentemente la tutela giuridica dei rapporti.
E allora se, all’esito di un tale accertamento, la risultanza sarà quella di una condivisione della prestazione del lavoratore, inserito nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, la qualificazione giuridica dell’imputazione sarà quella di codatorialità (Cass. 9 gennaio 2019, n. 267, in motivazione sub p.ti da 16 a 18; ripresa da Cass. 27 giugno 2024, n. 17736, in motivazione in particolare sub p.ti 15 e 16);
6.3. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 13 al primo periodo di pg. 14 della sentenza) la focalizzazione dei requisiti di modello organizzativo adottato (di comunanza di proprietà delle quote delle società del gruppo tra i fratelli NOME, di integrazione tra le loro attività d’impresa in funzione di un comune interesse, mediante un coordinamento tecnico ed amministrativo orientato ad uno scopo comune e l’utilizzazione contemporanea dell e prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, in quanto svolte in modo indifferenziato e contemporaneo in loro favore) verso ‘una funzione di comando
in capo ai soci, i fratelli COGNOME‘ (così al secondo capoverso di pg. 13 e al primo periodo di pg. 14 della sentenza), deponente per la ‘sussistenza di un centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro … facente capo alle società … che debbono rispondere in solido, quali datori di lavoro sostanziali’ (così al primo capoverso di pg. 14 della sentenza).
In fondo, al di là della diversa qualificazione giuridica del rapporto di direzione del lavoratore, più formale in un caso ( ‘codatorialità’ ), più sostanzialistica nell’altro ( ‘unicità di centro di imputazione’ , depurata da ogni riferimento elusivo o fraudolento), poco cambia tanto per il lavoratore tanto per la parte datoriale complessa, trattandosi comunque di istituzione di una responsabile solidale della seconda nei confronti del primo (art. 1292 c.c.);
il lavoratore controricorrente ha dedotto a propria volta, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione dell’art. 30 CCNL Dirigenti Commercio ed omessa o apparente motivazione in ordine ad esso, per non avere la Corte territoriale tenuto conto di tutti gli elementi caratterizzanti il caso (ma solo degli elementi di anzianità e di assenza di ingiuriosità del recesso), in assenza di una motivazione di effettiva spiegazione della misura (di sei mesi) di determinazione dell’indennità supplementare (a fronte di una forbice contrattuale tra i sei e i diciotto mesi) (unico motivo);
8. esso è inammissibile;
occorre ribadire che il giudizio sulla misura dell’indennità supplementare, in base alla contrattazione collettiva in caso di licenziamento non giustificato di dirigenti, spetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito e che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (Cass. 17 gennaio 1998, n. 389; Cass. 16 marzo 2015, n. 5175, che nella specie ha confermato la sentenza del
giudice di merito, che aveva liquidato l’indennità nella misura minima, in considerazione della limitata anzianità di servizio e dell’assenza di allegazioni idonee a giustificare il riconoscimento in misura superiore; Cass. 29 settembre 2021, n. 26449, in motivazione sub p.to 12);
9.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha liquidato l’indennità supplementare, in conformità alla previsione edittale dell’art. 30, sedicesimo comma CCNL Dirigenti Commercio 27 maggio 2004 (prodotto dal lavoratore), tra un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente, a norma del l’art. 35 (ossia da 6 mesi fino a 4 anni di servizio e un massimo pari a 18 mesi preavviso), in base ad una valutazione di merito, adeguatamente giustificata (per le ragioni esposte agli ultimi quattro alin ea del terz’ultimo capoverso di pg. 15, anche in riferimento ai primi sedici alinea di pg. 16 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità;
10. in esito alle superiori argomentazioni il ricorso principale deve allora essere rigettato e l’incidentale dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza prevalente, a carico delle società ricorrenti, con la compensazione tra le parti in misura di un terzo e i residui due terzi, liquidati come in dispositivo, a carico delle medesime con il raddoppio per entrambe le parti ricorrenti del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio in misura di un terzo e condanna le società ricorrenti principali alla rifusione, in favore del controricorrente, dei due terzi residui,
che liquida in € 140,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti ricorrenti principali e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024