Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10062 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 10062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 23075-2018 proposto da:
COGNOME NOME, quale socio unico e totalitario (nonchØ ex liquidatore) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
Impugnazione
Ultrattività del
mandato alla
lite
R.G.N. 23075/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/11/2023
PU
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 164/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 3065/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sentenza con la quale il giudice di primo grado, in sede di giudizio di opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il pignoramento notificato da detta società, aveva ridotto l’importo RAGIONE_SOCIALEa somma oggetto di pignoramento e
condannato la società a restituire all’RAGIONE_SOCIALE la somma eccedente già assegnata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione.
Osservava la Corte territoriale che, dalla documentazione in atti, risultava che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese il 14 settembre 2009 e che tale evento, pur verificatosi durante il giudizio di primo grado, non era stato dichiarato in quel procedimento, talché, anche se la sentenza era stata pronunciata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, ciò impediva che la medesima società potesse agire o essere convenuta in giudizio, discendendo dalla cancellazione il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa legittimazione processuale in capo ai soci.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, socio unico ed ex liquidatore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base di unico motivo. L”RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’udienza camerale, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorrente depositava memoria, fissata dinanzi alla sesta sezione, il Collegio ha disposto la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla quarta sezione per la decisione in pubblica udienza, ravvisando una valenza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione in ragione di un contrasto sul punto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 83 cod.proc.civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1722 nr. 4 cod.civ. e dei principi generali in tema di conferimento, validità e ultrattività RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti.
Assume che la Corte d’appello si sarebbe discostata dal principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. nr. 15295 del 2014), secondo cui,
essendo i difensori RAGIONE_SOCIALEa società muniti di mandato anche per l’appello, si era di fronte ad una ipotesi di ultrattività RAGIONE_SOCIALEa procura ad litem.
Il Collegio RAGIONE_SOCIALEa sesta sezione ha osservato che la citata decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (cui sono seguite molte altre pronunce conformi, tra cui, Cass. nr. 20964 del 2018 e Cass. nr. 9213 del 2020), superando precedenti indirizzi di segno diverso, aveva affermato che la perdita di capacità RAGIONE_SOCIALEa parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comportava, tra l’altro, in forza RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALE‘ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, fosse legittimato a proporre gravame in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte che, deceduta o divenuta incapace, andava considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace (specificamente, in applicazione del suddetto principio, Cass. nr. 30341 del 2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima RAGIONE_SOCIALE‘estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ente a seguito RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese).
Tuttavia -a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rimessione alla udienza pubblicaha, al contempo, evidenziato come la sezione quarta di questa Corte si fosse espressa in termini dissonanti rispetto a ll’indicato principio (si veda il principio che segue, affermato da Cass. nr. 24853 del 2018: «La cancellazione volontaria da registro RAGIONE_SOCIALEe imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l ‘ estinzione interviene in
un giudizio del quale la società è parte, ove l’evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l ‘ appello successivo al verificarsi RAGIONE_SOCIALEa cancellazione deve provenire -o essere indirizzato- dai soci -o nei confronti dei socisucceduti alla società estinta, a pena di inammissibilità»).
Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte controricorrente. La legittimazione del ricorrente è, infatti, validamente comprovata dalla visura camerale prodotta in atti.
Nel merito, osserva questa Corte che il primo orientamento – già delineato da Cass., sez. un., nr. 15295 del 2014 -ha trovato conferma nei più recenti arresti di legittimità, anche RAGIONE_SOCIALEa sezione Lavoro (v. Cass. nr. 21860 del 2023 con richiamo a Cass. nr. 11193 del 2022 alla cui diffusa motivazione si rinvia anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp.att.cod.proc.civ.).
Allo stesso va, dunque, data continuità in questa sede.
Il suddetto indirizzo è pienamente condivisibile proprio perché valorizza la portata generale RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALE‘ultrattività RAGIONE_SOCIALEa difesa e l’implicazione che la medesima ha quale meccanismo di stabilizzazione processuale, volto a bilanciare le verifiche esigibili dalla controparte senza ricadute che vanifichino attività processuali svolte da e nei confronti di soggetto professionalmente assistito.
Deve, perciò, ribadirsi che, in caso di morte o perdita di capacità RAGIONE_SOCIALEa parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, per
l’ultrattività del mandato difensivo, che l’AVV_NOTAIO e procuratore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi RAGIONE_SOCIALEa parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod.proc.civ.
14. La sentenza impugnata che ha, invece, recepito il diverso orientamento, va, pertanto, cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Roma, senza vincolo di