Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19754 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al n. 3233/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante dott. NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante dott. NOME COGNOME, rappresentate e difese per procura alle liti a margine del ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante dottAVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 3998/2019 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 14. 6. 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impugnarono dinanzi al Tribunale due provvedimenti con cui la RAGIONE_SOCIALE, nel 2014, a seguito di controlli esterni sui servizi resi tra il 2009 ed il 2011 nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra le parti , aveva applicato nei loro confronti delle sanzioni e disposto il recupero di altri importi.
Con sentenza del 2015 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda ed annullò le ordinanze ingiunzioni opposte.
Proposto gravame, con sentenza n. 3998 del 14. 6. 2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE dichiarò d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia, attenendo alla valutazione circa la congruità e appropriatezza dei servizi rese dalla due strutture nell’ambito di rapporti assimilabili alla concessione amministrativa, fosse di competenza del giudice amministrativo. La Corte romana precisò che il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione non trovava ostacolo dalla decisione di merito emessa dal giudice di primo grado, non potendo in essa rinvenirsi, in difetto di esplicita statuizione, un giudicato sulla giurisdizione e che era inoltre in fondata l’ec cezione di tardività dell’appello , per essere stato introdotto con atto di citazione depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, invece che con ricorso, in quanto la controversia, avendo ad oggetto l’accertamento negativo di un credito, doveva ritenersi sottoposta al rito ordinario di cognizione e non a quello del lavoro applicabile alle cause di opposizione a ordinanza ingiunzione.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 9. 1. 2020, hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, 99, 112 e 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di tardività dell’appello, proposto invece che con ricorso con atto di citazione, essendo stato esso depositato, dopo la sua notifica, oltre il termine lungo per appellare. Rappresentano le odierne ricorrenti che nel procedimento di primo grado era stato seguito, senza contestazioni, il rito processuale previsto per l’opposizione ad ordin anza ingiunzione, sicché l’appello av rebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso, con conseguente onere di deposito dell’atto entro il suddetto termine. A nulla rilevava per contro la diversa qualificazione dell’azione operata dalla Corte di appello, che l’ha ritenuta estranea alla procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, atteso che, per il principio della ultrattività del rito, la causa era sottoposta, ai fini della proposizione dell’appello, alle norme disciplinanti il rito seguito in primo grado.
Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti di causa, nonché riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che la domanda proposta in primo grado dalle società oggi ricorrenti ha assunto la forma della opposizione ad ordinanza ingiunzione, sulla premessa che i due provvedimenti impugnati emessi dalla RAGIONE_SOCIALE costituissero ingiunzioni ed i crediti con essi portati avessero natura di sanzioni amministrative. Risulta altresì che il procedimento di primo grado si è svolto secondo il rito del lavoro, dichiarato applicabile ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa dall’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne discende che l’appello avrebbe dovuto proporsi, per l’espresso richiamo all’art. 433 c.p.c. operato dalla disposizione sopra citata, nel forma del ricorso, che come è noto prevede il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice e la sua successiva notificazione alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell ‘udienza, laddove l’atto introduttivo che assume la forma dell’atto di citazione è direttamente
R.G. N. 3233/2020.
notificato alla controparte , con l’importante conseguenza che il giudizio, anche in appello, può considerarsi instaurato nel primo caso con il deposito del ricorso, nel secondo con la notifica dell’atto.
La Corte di appello ha ritenuto di poter superare il rili evo che l’appello era stato proposto con atto di citazione e che esso era stato depositato oltre il termine di decadenza per la proposizione dell’appello sulla base della considerazione che la domanda proposta non andava qualificata come opposizione ad ordinanza ingiunzione, ma come azione di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che essa rimaneva sottratta al disposizioni processuali previste per la prima e sottoposta al rito ordinario di cognizione.
Questa conclusione non è condivisibile non tenendo conto del principio della ultrattività del rito, secondo cui la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase della impugnazione ( Cass. n. 2329 del 2023; Cass. n. 17646 del 2021; Cass. n. 210 del 2018; Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n. 15897 del 2014 ). Il principio, che mira a garantire l’esigenza di certezza nella applicazione delle norme processuali fondato sui crite ri oggettivi dell’apparenza e dell’affidamento, si basa sul rilievo che se la scelta del rito è di fatto lasciata alla parte che introduce il processo, essa, una volta effettuata, si cristallizza nelle forme prescelte, salvo l’esercizio del potere del giudice, nei casi in cui la legge lo prevede, di disporne il mutamento. La parte è pertanto tenuta ad introdurre il giudizio di impugnazione secondo il rito seguito in primo grado, senza facoltà di mutarlo, non essendo ormai la scelta più disponibile. In tale prospettiva la circostanza che il giudice di appello ritenga che in realtà la causa non fosse sottoposta al rito seguito e che pertanto, in ipotesi, la diversa forma dell’atto di appello prescelta sarebbe stata corretta, è di fatto del tutto ininfluente, trattandosi comunque una evenienza successiva alla proposizione dell’appello, il quale non può che ritenersi soggetto alla disciplina processuale applicabile al momento della sua proposizione.
R.G. N. 3233/2020.
Tanto precisato, deve farsi applicazione del principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui quando l’atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l’atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge ( Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015 ). Nel caso di specie l’atto di appello è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 20. 10. 2015, oltre il termine lungo di 6 mesi giorni previsto dall’art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza appellata è stata pubblicata il 13. 3. 2015. L’appello era pertanto inammissibile.
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata senza rinvio, dovendosi dichiarare l’appello inammissibile.
Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti
Le spese di giudizio, comprensive di quelle dell’appello, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.