Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10509 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16929/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME ;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 657/2020 del la CORTE d’APPELLO di POTENZA, depositata il 3 marzo 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con ordinanza ex art.702ter cod. proc. civ., deliberata il 30 settembre 2018, depositata il 3 novembre 2018 e comunicata il 6 novembre 2018, il Tribunale di Matera, rilevata la precarietà del titolo, condannò NOME COGNOME a rilasciare a NOME COGNOME l’immobile che quest’ultima le aveva concesso in comodato gratuito e senza termine;
avverso questo provvedimento NOME COGNOME propose appello, ai sensi dell’art. 702 -quater cod. proc. civ., dinanzi alla Corte territoriale di Potenza, con citazione notificata in data 5 dicembre 2018, e si costituì nel giudizio di secondo grado depositando l ‘ atto di citazione in data 15 dicembre 2018;
costituitasi anche l’appellata, la Corte d’appello, all’udienza del 10 dicembre 2020, celebrata con la modalità della trattazione scritta, pronunciò sentenza, pubblicandone il dispositivo, con cui respinse l’appello per « l’ intempestività della sua proposizione»; in pari data, la Cancelleria diede comunicazione del dispositivo letto in udienza; la motivazione della sentenza fu depositata in data 3 marzo 2021;
avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME sulla base di due motivi; non ha svolto difese in sede di legittimità l’intimata NOME COGNOME
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo, proposto in via principale, viene denunciata la ‘ nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360
co.1 n.4 -con riferimento agli artt. 702 quater cpc. 132 co.2 n.4 cpc, 281 sexies cpc e 111 co.6 Cost. ‘;
la ricorrente sostiene che il giudizio di impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario, di cui all’art. 702 -ter cod. proc. civ., segue il rito ordinario, sicché la sentenza che lo definisce può essere esclusivamente ‘ di tipo ordinario o ex art. 281sexies cod. proc. civ. ‘ e deve pertanto recare, a pena di nullità, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dovendosi ritenere che la motivazione redatta in un momento successivo rispetto a quello di lettura del dispositivo sia formata in totale carenza di potere;
reputa, quindi, che nella fattispecie la sentenza d’ appello sia nulla, in quanto, pur essendosi svolto il processo con il rito di cui agli artt.702bis ss. cod. proc. civ., (e pur essendo stato quindi introdotto l’appello ai sensi dell’art. 702 -quater cod. proc. civ.), alla lettura e alla pubblicazione del dispositivo (avvenuta all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2020, celebrata nelle forme della trattazione scritta) non si era accompagnata quella della contestuale motivazione, che era stata depositata solo il 3 marzo 2021.
1.2. con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene denunciata la ‘ nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co.1 n.4 -con riferimento agli artt. 702 quater cpc e 342 cpc ‘;
la ricorrente sostiene che, in ossequio al principio di ultrattività del rito, pur ove esso sia errato, l’individuazione del mezzo di impugnazione deve avvenire in base al principio dell’ apparenza; pertanto, correttamente essa aveva appellato con atto di citazione l’ ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, emessa ai sensi dell’art. 702 -ter cod. proc. civ. e comunicatale in data 6 novembre
2018, così come altrettanto correttamente , ai sensi dell’art. 702 -quater cod. proc. civ., aveva notificato tale atto alla parte appellata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato (ovverosia, in data 5 dicembre 2018), senza incorrere in alcuna decadenza;
la sentenza d’appello sarebbe quindi viziata nella parte in cui ha respinto il gravame per tardività, sull’erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, ai fini della tempestività dell’impugnazione avrebb e dovuto guardarsi non alla notifica ma al deposito dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, nella specie avvenuto il 15 dicembre 2018, dunque dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata;
il secondo motivo, pur essendo stato proposto in via subordinata, assume priorità logica e deve essere esaminato per primo, in quanto se l’appello proposto avverso l’ordinanza conclusiva del processo di primo grado fosse effettivamente inammissibile, perderebbe di rilevanza la questione della nullità della sentenza d’ appello, per essersi formato il giudicato su quella di primo grado;
2.1. il motivo è, peraltro, fondato;
secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, affermato sin da epoca risalente e più volte ribadito, in ossequio al principio della ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio per cui l ‘ individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell ‘ apparenza, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell ‘ appello, che,
dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa, mentre, invece, se la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell ‘ appello segue le forme della cognizione speciale (Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 9/08/2018, n. 20705);
l’ individuazione del mezzo d ‘ impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, in altre parole, va operata, a tutela dell ‘ affidamento della parte e in ossequio al principio dell ‘ apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell ‘ azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (Cass. 23/10/2020, n. 23390; Cass. 21/06/2021, n. 17646);
2.2. nel caso in esame, il processo, introdotto con le forme del giudizio sommario e secondo le norme (ora abrogate ma vigenti ratione temporis ) di cui agli artt. 702bis ss. cod. proc. civ., era proseguito secondo questo rito sino al provvedimento conclusivo, avente la forma di ordinanza ex art. 702ter cod. proc civ., senza che ne fosse stato disposto il mutamento nel rito speciale del lavoro in considerazione dell’oggetto della controversia ;
avverso questa ordinanza, comunicatale in 6 novembre 2018, correttamente e tempestivamente la parte soccombente aveva dunque proposto appello, con citazione notificata in data 5 dicembre 2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 702quater cod. proc. civ.;
erroneamente, pertanto, la Corte d’ appello, sul rilievo che alla controversia (avente ad oggetto un rapporto di comodato ad uso abitativo) fosse applicabile il rito del lavoro e che l’atto introduttivo del
giudizio d’ appello avrebbe dovuto assumere la forma del ricorso, ha reputato tardiva l’impugnazione per essere stato tale atto depositato (in data 15 dicembre 2018) oltre il citato termine di trenta giorni;
ai fini della tempestività del gravame, infatti, avrebbe dovuto guardarsi alla data della notifica (che, come detto, era perfettamente rispettosa del suddetto termine), mentre la data del deposito assumeva rilievo solo al diverso fine della costituzione del l’appellante e della procedibilità dell’impugnazione (arg. ex artt. 347 e 348 cod. proc. civ.), costituzione peraltro avvenuta nel pieno rispetto del termine di cui all’art.165 cod. proc. civ.;
in conclusione, l’ appello era tempestivo e, quindi, ammissibile, non essendo incorsa la parte appellante nella decadenza erroneamente dichiarata dalla Corte di merito, la quale avrebbe invece dovuto esaminare il merito dei motivi in cui esso era articolato;
2.3. il secondo motivo va dunque accolto e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il primo;
ad abundantiam , può tuttavia osservarsi che, allorché, come nella fattispecie, il giudizio sia stato introdotto e si sia svolto secondo le forme del giudizio sommario di cui agli abrogati artt. 702bis ss., (applicabili ratione temporis ), in mancanza di un provvedimento di mutamento di rito (il quale ha natura formale e deve adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato: Cass. 19/01/2023, n. 1554), il grado d’ appello si caratterizza, rispetto alla struttura deformalizzata del primo grado, per il ripristino dell’attività procedimentale non sommaria, del tutto sovrapponibile, salvo talune peculiarità, a quella del giudizio ordinario;
pertanto , l’atto decisionale conclusivo di tale grado deve caratterizzarsi per la contestuale emissione della motivazione e del dispositivo, eventualmente nelle forme dell’art. 281 -sexies cod. proc. civ. (nella specie, nella formulazione, ratione temporis vigente, ante d.lgs. n. 149/2022, che ha interpolato la norma in parola, aggiungendovi il terzo comma), qualora la sentenza sia pronunciata immediatamente all’esito della discussione in udienza;
ove questa contestualità venga meno, per essere stato letto o comunque pubblicato il dispositivo all’esito dell’udienza senza il deposito della motivazione, la sentenza è nulla poiché non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria; la pubblicazione del dispositivo, infatti, consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell ‘ atto processuale ormai compiuto (Cass. 30/03/2015, n. 6394; Cass. 23/03/2016, n. 5689; Cass. 27/07/2018, n. 19908);
3.1. nel caso in esame, non essendovi stato un mutamento di rito, la sentenza pronunciata dalla Corte potentina con lettura del dispositivo ma senza contestuale motivazione -pur conservando la sua natura di atto decisionale (il che comportava che il termine lungo per l’impugnazione decorreva, non dalla irrituale pubblicazione della motivazione, avvenuta il 3 marzo 2021, bensì dalla sottoscrizione del verbale della precedente udienza del 10 dicembre 2020, ex lege equiparato alla pubblicazione della sentenza, dovendosi quindi reputare tempestivamente proposto il ricorso per cassazione, in quanto notificato il 10 giugno 2021) -è effettivamente viziata da nullità, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria
per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione;
in definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto con assorbimento del primo, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che esaminerà nel merito i motivi dell’appello già proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Matera comunicatale il 6 novembre 2018;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
Per Questi Motivi
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’ appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione