Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8628  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30376-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  NOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, nella qualità di Liquidatore  RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
OPPOSIZIONE CARTELLE ESATTORIALI
R.G.N. 30376/2019
Ud. 26/02/2025 CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2112/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019 R.G.N. 6622/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, avverso otto cartelle esattoriali  convenendo  in  giudizio  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  e  la  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il  rigetto  RAGIONE_SOCIALE‘op posizione.  Il  Tribunale  di  Napoli  accoglieva  il ricorso e dichiarava che nulla era dovuto in virtù RAGIONE_SOCIALEe cartelle.
Proponeva appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE notificando il gravame al difensore costituito per la società nel giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio il liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società NOME COGNOME rappresentando che la società era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace. Con la sentenza n. 2112/2019, depositata in data 03/04/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro dichiarava inammissibile l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si è costituito con  controricorso  NOME  COGNOME  chiedendo  il  rigetto  del ricorso. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasta intimata.
 Il  ricorso  è  stato  trattato  dal  Collegio  nella  camera  di consiglio del 26/02/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso la difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2945 cod. civ., 300 e 330 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sent enza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello perché la notifica è stata considerata inesistente in quanto effettuata al procuratore costituito per la società in primo grado dopo che la società era già stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese invece che ai soci.
Il motivo è fondato. La decisione impugnata non si è attenuta ai principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione. Si consideri, in proposito, che: in caso di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, l’appello può essere notificato presso il procuratore RAGIONE_SOCIALEa società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche RAGIONE_SOCIALEa capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l’ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l’interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALEa società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (Cass. 17/05/2024, n. 13777).
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza appena richiamata ricostruisce in modo chiaro lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di
legittimità sul punto e può essere come di seguito richiamata: «le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione con la sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625324-01) hanno posto il principio secondo il quale, in caso di estinzione RAGIONE_SOCIALEa società in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, si determina un meccanismo di tipo successorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si ha effetto interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori RAGIONE_SOCIALEa società, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 cod. proc. civ.; se però l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. Il rigore di tale regola ha trovato una attenuazione con la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 15295 del 4/07/2014 (Rv. 63146601), perché questa sentenza ha statuito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., morte e perdita di capacità RAGIONE_SOCIALEa parte, è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola RAGIONE_SOCIALE‘ultrattività del mandato alla lite; in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ultrattività del mandato, qualora l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento no n si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di
quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (nello stesso senso, Cass., Sez. L., 18/01/2016 n. 710, per tutte). Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano, per il caso che qui interessa, i soci successori RAGIONE_SOCIALEa società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 31/10/2014 n. 23141 Rv. 633443-01, Cass., Sez. 3, 29/7/2016 n. 15762 Rv. 641152-01, Cass., Sez. 3, 25/01/2024 n. 2439 Rv. 670065-01). Ne deriva che è sicuramente ammissibile l’atto di impugnazione notificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 330, primo comma, cod. proc. civ. presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘evento (Cass. Sez., 5, 17/12/2014 n. 26495 Rv. 634009-01, Cass., Sez. 3, 27/07/2015 n. 15724 Rv. 63618901, Cass., Sez. 1, 05/01/2022 n. 190 Rv. 663552-01)».
4. Appare opportuno richiamare, ulteriormente, il principio di diritto espresso da Cass. 05/01/2022, n. 190, secondo il quale: il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese in data successiva alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore RAGIONE_SOCIALEa società estinta non abbia
inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicchè quest’ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed  estinta,  il  ricorso  per  cassazione  presso  il domicilio del suddetto difensore.
Tale ultimo principio è stato enunciato in una fattispecie del  tutto  analoga  a  quella  del  presente  giudizio,  in  cui  la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società è intervenuta dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e nelle more RAGIONE_SOCIALEa proposizione del gravame, ma senza che il procuratore costituito per la parte lo abbia comunicato o notificato all’altra parte.
Il Collegio intende dare continuità al costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte e ad esso non si è attenuta la sentenza impugnata.  Deve,  così,  accogliersi  il  ricorso,  la  sentenza  va cassata  con  rinvio  alla  Corte  di  Appello  competente  per  un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE‘appello già dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  del  26