Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3220/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, deceduto in data 23/12/2016, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO per procura speciale rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica ed allegata in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti telematica allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del detto professionista all’indirizzo pec indicato
-controricorrente –
e
Banca Agricola Popolare di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE.
– intimate – avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1685/2019, depositata in data 10 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva atto di citazione in opposizione ai sensi dell’art. 3 e seguenti della legge 30 luglio 1951, n. 948, dinanzi al tribunale di Ragusa, convenendo in giudizio NOME COGNOME e la Banca agricola popolare di Ragusa (d’ora in poi BAPR).
In particolare, l’attore deduceva: che era erede universale di NOME COGNOME; che quest’ultima, disponendo della somma complessiva di euro 228.380,95, portata dal libretto di deposito a risparmio nominativo n. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO, voleva assicurarsi le prestazioni assistenziali da parte dei suoi due nipoti, NOME COGNOME e NOME COGNOME; che, allo scopo, aveva costituito due distinti libretti bancari, uno il 27 giugno 2013, intestato a NOME COGNOME (n. NUMERO_DOCUMENTO acceso presso la BAPR) e l’altro il 23 luglio 2013, n. 81/550/6491707-16, intestato a NOME e ad NOME COGNOME, su ciascuno dei quali aveva versato la somma di euro 114.000,00, prelevandola proprio dal libretto di deposito risparmio nominativo prima citato.
Aggiungeva l’attore che su entrambi i libretti la COGNOME aveva la delega a prelevare qualsiasi somma ed entrambi erano custoditi dalla stessa, in quanto, «per espresso accordo», le somme depositate su tali libretti appartenevano esclusivamente alla COGNOME, che avrebbe dovuto autorizzare espressamente qualunque operazione.
Precisava ancora il COGNOME che «nel caso in cui, da una parte, NOME COGNOME e, dall’altra, NOME e NOME COGNOME, assicurato le prestazioni assistenziali vita natural durante alla COGNOME, quanto rimaneva nei suddetti libretti, sarebbe stato percepito dai rispettivi interessati.
Tuttavia, il COGNOME aveva revocato la delega concessa alla COGNOME e l’aveva allontanata dalla propria abitazione, «informandola che non avrebbe più prestato alcuna assistenza il suo favore».
Pertanto, la COGNOME aveva richiesto, senza esito, la restituzione della somma di euro 114.000,00, portata dal libretto n. 81/550/6491702-11.
Dopo la morte di NOME COGNOME, NOME COGNOME aveva denunciato falsamente lo smarrimento di tale libretto «che era in possesso della COGNOME e, dopo la morte di questa, di NOME COGNOME, suo erede universale».
Pertanto, poiché l’intento del COGNOME era quello di appropriarsi della somma portata dal libretto suindicato, già appartenuta alla COGNOME e, alla di lei morte, all’attore, quale suo erede universale, COGNOME NOME chiedeva che il tribunale dichiarasse che il COGNOME «aveva falsamente denunciato lo smarrimento del libretto, legittimamente detenuto, prima, dalla COGNOME e, poi, dal COGNOME, con la dichiarazione che «le somme portate sulle libretto si appartenevano alla COGNOME e, poi, per successione testamentaria
della stessa, alla COGNOME», con la conseguente condanna del COGNOME alla consegna del libretto alle COGNOME ed alla restituzione della somma di euro 114.000,00.
Il difensore del COGNOME provvedeva dunque al deposito del libretto in cancelleria.
NOME COGNOME si costituiva in giudizio deducendo, per quel che ancora qui rileva, che in realtà, la COGNOME gli aveva consegnato il libretto che, però, a distanza di circa due mesi, era stato perduto, sicché aveva ritenuto necessario provvedere ad attivare la procedura di ammortamento del titolo.
Spiegava intervento NOME COGNOME, deducendo che la somma di euro 114.000, portata dal libretto in oggetto, apparteneva quanto ad euro 90.134, 51 alla stessa, «costituendo l’intestazione del libretto all’unico suo figlio NOME COGNOME un intestazione fiduciaria».
Il tribunale dichiarava inammissibili le domande svolte dall’attore nei confronti della BAPR e rigettava l’opposizione ai sensi della legge n. 948 del 1951 come pure le domande svolte nei confronti di NOME COGNOME, dichiarando «NOME COGNOME titolare del libretto nominativo», e ordinando a NOME COGNOME la restituzione del libretto a quest’ultimo.
In particolare, il giudice di prime cure reputava inammissibile la domanda presentata nei confronti della banca, in quanto la procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario aveva come unica funzione quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito.
Quanto alla domanda presentata nei confronti del COGNOME, il tribunale evidenziava che trattavasi di azione di ripetizione ereditaria, ma che la stessa era infondata, in quanto «è lo stesso attore ad aver rappresentato che l’intestazione del libretto a COGNOME NOME fu voluta dalla COGNOME (e accettata dal COGNOME) a
corrispettivo delle prestazioni assistenziali che quest’ultimo si era impegnato a disimpegnare in favore dell’anziana donna». Il convenuto, dunque, vantava un legittimo titolo negoziale giustificativo dell’attribuzione patrimoniale, per cui la somma di euro 114.000,00 era uscita dal patrimonio della COGNOME per atto inter vivos e non rientrava nell’asse ereditario «a nulla rilevando l’inadempimento del convenuto, non essendo stata avanzata domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto atipico di vitalizio assistenziale intervenuto tra il RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME».
Avverso tale sentenza proponeva appello NOME COGNOME deducendo, con il primo motivo di impugnazione, che il giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda avanzata nei confronti della banca. Inoltre, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione deduceva la violazione dell’art. 183 c.p.c, in quanto il giudice aveva erroneamente affermato che nessuna domanda di risoluzione del contratto di vitalizio era stata presentata ai sensi dell’art. 1453 c.c., mentre in realtà la somma di euro 114.000,00, portata dal libretto in contestazione, non era mai uscita dal patrimonio di NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Catania rigettava il gravame evidenziando, quanto al primo motivo di impugnazione, che la procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario aveva come unica funzione quella di individuare la persona legittima da riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, sicché correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda di consegna della somma giacente sul libretto proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della BAPR.
La Corte territoriale rigettava anche il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto non vi era la prova di quanto asserito dal COGNOME, circa il fatto che le somme portate dai due libretti bancari intestati
rispettivamente al COGNOME ed ai COGNOME, erano di proprietà esclusiva della COGNOME, mentre la residua provvista, «al netto di quanto necessario per vivere alla medesima COGNOME, sarebbe divenuta di proprietà dei beneficiari solo a condizione che gli stessi avessero assicurato le prestazioni assistenziali alla COGNOME e che si fosse verificato il decesso della stessa».
La Corte d’appello aggiungeva che tale circostanza, contestata dal COGNOME, era stata «oggetto di richiesta di prova orale che il primo giudice ha ritenuto di rigettare», aggiungendo che «l’istanza istruttoria, correttamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, è stata poi riproposta nel presente grado e rigettata con ordinanza depositata il 30 maggio 2017».
Tuttavia, precisava la Corte d’appello che l’istanza istruttoria «non essendo stata specificatamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado» doveva «reputarsi rinunciata», con conseguente carenza di prova delle deduzioni e delle domande di COGNOME NOME.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti nella qualità di eredi di NOME COGNOME, deceduto il 23 dicembre 2016, depositando anche memoria scritta.
Resisteva con controricorso NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
Restavano intimate la Banca agricola popolare di Ragusa e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui agli articoli 112,115,116,177,183,184, e 189 c.p.c. e degli articoli 24 e 111
Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. . Travisamento dei fatti esposti».
Il ricorrente si duole che la Corte di appello non ha ammesso la prova testimoniale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, pur avendone fatto espressa richiesta.
La Corte territoriale ha, infatti, erroneamente affermato che «non essendo stata specificatamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel presente grado, l’istanza istruttoria deve reputarsi rinunciata».
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto-violazione della legge 30/7/1951 n. 948, G.U. 21/9/1951 n. 217. Violazione dell’art. 4 della legge 30/7/1951. Difetto di motivazione. Motivazione contraddittoria».
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto – violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. – nullità della sentenza per omesso esame della denunciata violazione delle predette norme».
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Invero, dal fascicolo d’ufficio emerge che la notifica della sentenza di appello è stata fatta via PEC il 31 luglio 2019 all’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente in appello NOME, poi deceduto, dall’AVV_NOTAIO, legale di COGNOME.
Va, dunque, accolta l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente, in quanto la sentenza d’appello depositata il 10 luglio 2019 è stata effettivamente notificata al difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, in data 31 luglio 2019, dopo il decesso della parte avvenuto il 23/12/2016.
4.1. C orrettamente la banca ha provveduto alla notificazione del la sentenza d’appello presso il difensore del deceduto, che non aveva dichiarato la morte del suo assistito, trovando applicazione il principio della ‘ultrattività’ del mandato.
4.2. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza ” aliunde ” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295; che supera Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783, cui si richiama Cass., sez. 3, 7 gennaio 2011, n. 259). Tale pronuncia è stata poi seguita dalla giurisprudenza di legittimità successiva (Cass., sez. 5, 23 marzo 2021, n. 8037; Cass., sez. 2, 22 agosto 2018, n. 20964; Cass., sez. 5, 9 maggio 2018, n. 11072; Cass., sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26495).
Si è, dunque, ritenuto che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione
o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295). Ovviamente, si è precisato che un primo limite è rappresentato dalla circostanza che la parte abbia conferito procura alla lite, solo per il giudizio di prime cure, sicché il difensore, che non abbia dichiarato o notificato l’evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza dell’atto di impugnazione, ma non potrebbe mai né notificare validamente la sentenza né, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame; un secondo limite è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza, né resistere con controricorso, né, tantomeno proporre ricorso in via principale o incidentale (Cass., sez.un., 4 luglio 2014, n. 15295).
NOME COGNOME è deceduto il 23 dicembre 2016, dopo la proposizione del ricorso in appello, e tale circostanza non è stata mai dichiarata dal suo procuratore, né è emersa nei modi e nei termini di legge dagli atti del procedimento.
In data 31 luglio 2019 la sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC a NOME e, per esso, anche al suo difensore domiciliatario, AVV_NOTAIO.
Il ricorso per cassazione degli eredi è stato, però, spedito per la notifica solo il 7 gennaio 2020, mentre doveva essere notificato entro il 30/10/2019, nel termine di sessanta giorni di cui agli artt. 285, 325 e 326 c.p.c., pur tenendosi conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto del 2019.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo.
Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024