Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5805 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5805  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 6560/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME  che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 5853/2022, depositata il 23/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto sanzionatorio con il quale il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE irrogava a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, nella sua qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALEa filiale di San Severo (FG) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania (oggi: RAGIONE_SOCIALE), nonché alla stessa banca in solido, la sanzione amministrativa di €. 21.705 ,00 pari al 10% RAGIONE_SOCIALEa violazione contestata, per aver omesso la segnalazione di alcune operazioni finanziarie sospet te RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di €. 217.505,00.
Nel periodo compreso tra gennaio 2007 e giugno 2009 erano state poste in essere da un cliente RAGIONE_SOCIALEa banca, titolare di due conti correnti e iscritto all’albo dei promotori finanziari, 53 operazioni di versamento. L’operatività ritenuta anomala riguardava la tipologia dei versamenti di contante e di assegni bancari e circolari liberi in seconda e terza girata, non in linea con la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 108, comma 1, n. 5 (Regole di presentazione e comportamenti nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti) del Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 gennaio 1998, n. 58.
1.1. Il Tribunale di Roma, pur rigettando nel merito l’opposizione, riduceva la sanzione amministrativa alla misura minima edittale di €. 2.170,00 pari all’1% RAGIONE_SOCIALEe complessive operazioni di versamento.
La  pronuncia  di  prime  cure  veniva  appellata  dal  RAGIONE_SOCIALE,  che chiedeva  di  ristabilire la sanzione  nella  misura  originaria  di €. 21.705,00.
La Corte d’Appello di Roma, ritenendo applicabile all’ipotesi di specie (caratterizzata da violazioni gravi, ripetute e sistematiche) l’art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007, come ridelineato dal d.lgs. n. 90 del 2017, alla  luce  del  principio  del favor  rei rideterminava  in  dispositivo  la sanzione nella misura di €. 150.000,00.
 Avverso  la  suddetta  sentenza  hanno  proposto  ricorso  per cassazione  NOME  COGNOME  e  RAGIONE_SOCIALE,  sulla  scorta  di quattro motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). A giudizio dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare le molteplici circostanze -già evidenziate nei giudizi di merito, da intendersi come fatto storico rilevante oggetto di discussione tra le parti – dalle quali emergeva il carattere non grave RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata alla COGNOME con il decreto sanzionatorio.
1.2. Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007 e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). La sentenza impugnata lascia del tutto inesplicata la ragione per cui la condotta del trasgressore (NOME COGNOME) dovesse qualificarsi come grave e, quindi, meritevole di una sanzione invero del tutto sproporzionata rispetto al quantum RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette non segnalate. Oltre al fatto che la sanzione irrogata con il decreto è incomparabilmente superiore alla richiesta formulata dal RAGIONE_SOCIALE nel proprio appello, nonché 75 volte superiore alla penalità irrogata in esito al primo grado.
1.3  Con  il  terzo  motivo  si  deduce  l’illegittimità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). A giudizio dei ricorrenti la Corte  d’Appello,  nel  valutare  la  presunta  gravità  RAGIONE_SOCIALEa  condotta  del trasgressore, si è limitata ad accogliere le argomentazioni elevate dal
MEF: il che si risolve in una palese violazione nelle regole di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, più precisamente in un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, con conseguente attribuzione agli odierni ricorrenti di un obbligo di dimostrazione di un fatto negativo, cioè del carattere non grave RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
1.4 Con il quarto motivo si deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, in relazione alla disciplina sanzionatoria più favorevole applicabile alla fattispecie concreta (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). La pronuncia viene impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto più favorevole il regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 applicando l’attuale formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 . E’ fuor di dubbio , precisano i ricorrenti, che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina più favorevole si debba operare una valutazione in concreto: nel caso di specie, alla luce del quantum di operazioni non segnalate pari complessivamente a circa €. 217.500,00, tanto il minimo edittale RAGIONE_SOCIALE‘1% (corrispondente alla sanzione di €. 2.175,00 irrogata dal giudice di prime cure) quanto il massimo del 40% (pari a €. 86.000,00) risultano comunque inferiori ai limiti edittali RAGIONE_SOCIALE‘illecito come riconfigurato d.lgs. n. 90 del 2017, essendo il minimo edittale ivi previsto in caso di violazioni gravi pari a €. 30.000,00, ed il massimo pari a €. 300.000.
Osservano inoltre che la sanzione di €. 150.000,00 è ‘ larghissimamente  superiore  a quella  di  €.  21.750,00  irrogata  dal RAGIONE_SOCIALE….. e per il cui ripristino era stato presentato appello da parte del RAGIONE_SOCIALE ‘.
Inoltre,  la  sanzione  di  €.  150.000,00  determinata dalla  Corte d’Appello è  largamente  superiore  anche  all’importo  RAGIONE_SOCIALEa  penalità massima irrogabile sulla scorta del pregresso regime sanzionatorio.
2. Il secondo e il quarto motivo sono fondati sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘ultrapetizione, sostanzialmente dedotto dai ricorrenti ( nel nostro sistema processuale non si richiedono formule sacramentali nella formulazione dei motivi di ricorso per cassazione: per tutte, v. Cass. SSUU n. 32415/2021); infatti, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica richiesta del RAGIONE_SOCIALE appellante di ristabilire la sanzione ‘ nella misura di €. 21.705,00 ‘ (cfr. conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE trascritte a pagina 1 RAGIONE_SOCIALEa sentenza e richieste nell’atto di appello ), la Corte di merito, ha invece applicato una sanzione di €. 150.000,00 , di gran lunga superiore alla domanda di parte.
Il RAGIONE_SOCIALE ritiene trattarsi di un mero materiale (v. controricorso a pagg. 12-14, ove si afferma che la Corte d’Appello di Roma in motivazione ha, da una parte, voluto adeguarsi al principio RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità, anche retroattiva, RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina sanzionatoria, se più favorevole agli obbligati ; dall’altra, ha identificato quale normativa più favorevole quella indicata dall’art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007 nella formulazione vigente ratione temporis , che comporta l’irrogazione di una sanzion e pecuniaria compresa tra l’1% e il 40% RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘operazione sospetta; infine, ha erroneamente quantificato in dispositivo la somma di €. 150.000,00 in palese contraddizione con quanto argomentato nella parte motiva e con il petitum RAGIONE_SOCIALE‘appello).
Questa tesi non può essere condivisa.
Il  procedimento di correzione degli errori materiali (o di calcolo) previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un  difetto  di  corrispondenza  tra  l’ideazione  del  giudice  e  la  sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento  mediante  il  semplice  confronto  RAGIONE_SOCIALEa  parte  che  ne  è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione; difetto causato
da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 31/05/2011, Rv. 618091 -01; conformi, ex plurimis : Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023, Rv. 669538 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3442 del 03/02/2022, Rv. 663964 -01; Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019, Rv. 652679 -01). La pronuncia impugnata non consente, invece, alcuna individuazione ictu oculi di una svista RAGIONE_SOCIALE‘estenso re perché la motivazione non offre alcun elemento che possa far propendere con certezza alla svista. Contrariamente a quanto affermato nel controricorso, il giudice di seconde cure ha esplicitamente escluso quale disciplina più favorevole quella prevista dall a precedente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007, concludendo che: « … il sopra richiamato principio del favor rei RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 importa l’applicazione (del)l comunque più favorevole disciplina sanzionatoria del d.lgs. n. 90 … » (v. sentenza p. 4, righi 18-20).
Nella sentenza impugnata sembra, piuttosto, affermata l’appli cabilità del nuovo art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche addebitabili alla COGNOME (statuizione questa passata in giudicato, non avendo l’incolpata proposto appello incidentale sul punto), salvo poi procedere alla determinazione, in dispositivo, di una sanzione di importo (€. 150.000,00) decisamente superiore alla somma richiesta nel petitum dall’Amministrazione appellante (€. 21.705,00, determinata dal MEF nella misura del 10% RAGIONE_SOCIALE‘importo totale RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa previgente normativa di cui all’art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007) .
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere cassata perché si provveda a rimediare al vizio emerso.
Spetterà al giudice del rinvio ri determinare l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa nei limiti non solo del principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma anche del favor rei espresso nel nuovo art. 69, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231 del 2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, art. 4, comma 1, lettera m), che così recita: «Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALEa commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto del pagamento in misura ridotta».
I restanti motivi restano logicamente assorbiti.
Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Roma in diversa composizione) regolerà anche  le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti  e  rinvia  la  causa  alla  Corte  d’Appello  di  Roma  in  diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, l’ 8 ottobre 2024.