Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17543-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 368/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 896/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
integralmente il ricorso proposto da COGNOME NOME mediante il quale il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di incentivo all’esodo e quanto avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio fi no al raggiungimento dell’età pensionabile.
2.- La Corte d’appello, accogliendo il primo motivo del ricorso in appello di RAGIONE_SOCIALE, ha sostenuto che fosse affetta dal vizio di ultrapetizione la statuizione con cui il primo giudice di primo grado aveva dichiarato l’inefficacia dell’accordo sindacale del 16/10/2013 relativo al Piano di incentivo all’esodo del personale, stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e le OOSS il 16.10.13, a causa del mancato raggiungimento della percentuale delle adesioni al piano di esodazione prevista dall’art. 17 dello stesso accordo, trattandosi di una pronuncia che non era correlata ad alcuna domanda proposta in ricorso, nel quale il ricorrente aveva richiesto soltanto l’accertamento del carattere discriminatorio dell’accordo in quanto finalizzato ad espellere i lavoratori più vicini all’età pensionabile deducendone, altresì, l’illegittimità per l’insussistenza della rappresentata situazione di difficoltà finanziaria dell’azienda posta a giustificazione dell’asserita necessità di riduzione del personale, che lo aveva indotto in errore nel prestare la propria adesione all’esodo.
Tali premesse, secondo la Corte territoriale, costituivano la causa petendi della domanda risarcitoria esposta nelle conclusioni; sicchè il primo giudice aveva travalicato i limiti della domanda sia sul piano del petitum sia sul piano della causa petendi.
2.Inoltre, la pronuncia in oggetto era ‘altresì’ errata laddove aveva affermato che la clausola in questione -che era stata bensì prevista nell’interesse dell’azienda e non dei lavoratori –
avesse efficacia risolutiva, laddove per la Corte di appello, secondo quanto si ricavava dalla dichiarazione a verbale, annotata in calce all’accordo medesimo essa individuava soltanto un limite minimo al di sotto del quale l’azienda non si sarebbe dovuta ritenere vincolata alla sua esecuzione, se avesse voluto.
3.Della suddetta clausola nella specie l’azienda non si era avvalsa, preferendo dare esecuzione all’accordo, accogliendo com’era in suo potere le dimissioni rassegnate dai lavoratori che avevano aderito al fondo di solidarietà ai quali aveva pacificament e corrisposto l’incentivo pattuito.
4.’Per completezza’, la Corte d’appello ha poi aggiunto che l’inefficacia dell’accordo non avrebbe comunque potuto determinare automaticamente l’illegittimità delle dimissioni e ciò in quanto esse costituivano un atto negoziale, distinto ed autonomo risp etto all’accordo suddetto come tale dotato di distinti presupposti di validità, non necessariamente riconducibili a quelli dell’accordo sindacale che ne costituiva soltanto la piattaforma di riferimento.
5.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con nove motivi annunciati (ma i motivi realmente sviluppati all’interno del ricorso sono otto) ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Il collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi per come indicata dalla parte ricorrente.
Con il primo motivo si deduce ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 99 e 112 c.p.c. per aver dichiarato non proposta la domanda di declaratoria di inefficacia dell’accordo aziendale del 16 ottobre
2013 correttamente avanzata in seno al ricorso di primo grado ed accolta dal giudice di prime cure.
2.- Con il secondo motivo si deduce ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. error in iudicando, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 99 c.p.c. nella parte in cui giudica affetta da ultrapetizione la statuizione del giudice di prime cure.
3.- Con il terzo motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. si denuncia l’ omesso e/o erroneo esame del ricorso di primo grado sulla domanda di inefficacia dell’accordo del 16.10.2013.
4.- Con il quarto motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. si sostiene che la sentenza vada annullata per vizio di motivazione sul numero di aderenti all’esodo del 16 ottobre 2013, esplicazione e applicazione della clausola di inefficacia dell’accordo.
Con il quinto motivo si sostiene l’impugnazione della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 437 c.p.c. e artt. 228 e 229 c.c. nella parte in cui omette di rilevare il novum dell’appello in ordine alla prospettata volonta’ espressa con la dichiarazione a verbale della RAGIONE_SOCIALE
6.- Con il sesto motivo si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli 1362 e ss. c.c. e 1355 c.c. ove si interpreta l’art. 17 dell’accordo sindacale del 16.10.2013 con il filtro della dichiarazione datoriale quale condizione meramente potestativa e quindi nulla.
7.- Con il settimo motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c. ove impone l’onere della prova al lavoratore, ove considera non pacifico e quindi provato il dato numerico dei 13 aderenti al pian o di esondazione di cui all’accordo del 16.10.2013 ed in
ultimo ove non dispone ordine di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. del lul inerente il personale in forza ed esodato nel 2013. 8.Con l’ottavo motivo ex art. 360, co. 1, n. 3 si sostiene la violazione degli artt. 112, 99 e 115 c.p.c. ove, in assenza di gravame sul punto, la pronunzia riforma la statuizione in ordine alla inefficacia della domanda di adesione motivando in ordine alle dimissioni.
9.- Con il nono motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., co., 1, n. 3 la violazione dell’art. 91 c.p.c. atteso che, stante la illegittimità del decisum qui gravato, le spese andavano poste a carico della RAGIONE_SOCIALE per entrambi i gradi di giudizio.
10.- I primi tre motivi di ricorso impugnano la statuizione della Corte territoriale che ha riformato per ultrapetizione la sentenza di primo grado ed essi possono esaminarsi unitariamente in ragione della connessione delle censure le quali vertono sulla identificazione della domanda proposta dal ricorrente.
I motivi devono essere disattesi. Come è noto secondo il costante orientamento di legittimità ( Cass. n. 11103 del 10/06/2020) la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la
“qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso in esame nessuna delle predette ipotesi può ritenersi integrata, ove si consideri che la Corte di appello ha affermato che la pronuncia di primo grado – con cui il primo giudice di primo grado aveva dichiarato l’inefficacia dell’accordo sindacale del 16/10/2013 relativo al piano di incentivo all’esodo del personale, stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e le OOSS il 16.10.13, a causa del mancato raggiungimento della percentuale delle adesioni al piano di esodazione prevista dall’art. 17 dello stesso accordo -fosse affetta dal vizio di ultrapetizione trattandosi di una pronuncia che non era correlata ad alcuna domanda proposta in ricorso.
A tale proposito la Corte ha accertato che nello stesso atto introduttivo il ricorrente aveva effettivamente richiesto soltanto l’accertamento del carattere discriminatorio dell’accordo in quanto finalizzato ad espellere i lavoratori più vicini all’età pensionabile deducendone, altresì, l’illegittimità per l’insussistenza della rappresentata situazione di difficoltà finanziaria dell’azienda posta a giustificazione dell’asserita necessità di riduzione del personale, che lo aveva indotto in errore nel prestare la propria adesione all’esodo.
Inoltre la Corte di appello ha pure dato atto che nella parte espositiva del ricorso, il ricorrente aveva pure argomentato in ordine al verificarsi di una causa di inefficacia dell’accordo de quo, dallo stesso indicata nel mancato avveramento della
condizione di cui all’art. 17; ma si trattava, tuttavia, non già di un’autonoma domanda (di cui non vi era traccia nelle conclusioni) bensì di un argomento dedotto a sostegno dei già allegati aspetti di illegittimità dell’accordo e della condotta dell’azienda.
Si richiamava sul punto la deduzione nella quale il ricorrente affermava che ‘nonostante il mancato avveramento della condizione di cui sopra, RAGIONE_SOCIALE in spregio alle norme di cui all’accordo citato, e con ciò ingenerando un illegittimo conflitto intergenerazionale all’interno del personale, in data 31/10/2013 risolveva per dimissioni conseguenti all’esodo il rapporto di lavoro del COGNOME COGNOME, senza, tuttavia, nulla fare in ordine all’articolo 19 CCNL…..Tale condotta integra, senza dubbio, gli estremi della discriminazione posta in essere ai danni del COGNOME” (pag.4 del ricorso in primo grado).
Pertanto, la Corte d’appello ha correttamente osservato che, secondo l’assunto del ricorrente, la circostanza che l’azienda avesse dato esecuzione all’accordo nonostante il verificarsi della condizione risolutiva di cui all’art. 17, testimoniava l’insussis tenza di effettive ragioni finanziarie in grado di giustificare il piano di esodazione e, d’altro canto, confermava il dedotto intento discriminatorio di espellere i lavoratori più anziani che avevano aderito al programma di esodo; ma non comportava la esi stenza di un’autonoma domanda in tema di inefficacia dell’accordo.
Secondo questo Collegio, dunque, la statuizione con la quale la Corte di appello ha riformato la sentenza del primo giudice per aver travalicato i limiti della domanda proposta in giudizio sia sul piano del petitum sia sul piano della causa petendi risulta scevra da vizi logici e giuridici; sicchè la medesima pronuncia si
sottrae a tutte le infondate censure sollevate nei motivi in oggetto.
11.- Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Va anzitutto rilevato che tale motivo indicato nella ricostruzione sintetica dei motivi a pag. 2 del ricorso non compare invece nella parte dedicata alla specificazione ed argomentazione dei motivi di ricorso.
Si tratta in ogni caso di un motivo inconferente, non essendosi la Corte soffermata sul numero degli aderenti; sostenendo anzi che la stessa questione fosse irrilevante ai fini del giudizio sia perché non era stata proposta alcuna domanda sull’inefficacia dell’accordo per mancato raggiungimento del numero degli aderenti; sia perché il mancato raggiungimento del quorum non aveva immediati effetti risolutivi e la sua efficacia era rimessa alla volontà dell’azienda.
Nel quinto motivo si afferma che RAGIONE_SOCIALE non poteva sostenere in appello che il mancato raggiungimento del quorum non la vincolasse, dopo aver detto che in caso di mancato raggiungimento del quorum avrebbe potuto licenziare il personale.
In realtà non risulta che vi fosse una dichiarazione confessoria di RAGIONE_SOCIALE a verbale relativamente al mancato raggiungimento del quorum, rispetto alla quale sarebbe stato inammissibile sostenere con l’appello che l’attivazione del piano di esodo fosse rimesso alla volontà unilaterale di RAGIONE_SOCIALE. Non è vero perciò, in altri termini, che RAGIONE_SOCIALE avesse mai affermato che l’accordo la vincolasse a licenziare in mancanza di quorum e che non potesse dar corso alle dimissioni.
In ogni caso la stessa doglianza non coglie la ratio decidendi principale ed assorbente della impugnata sentenza e risulta
logicamente superata dalla decisione del ricorso adottata dalla Corte sulla preliminare questione della carenza di domanda in relazione all’inefficacia dell’accordo.
13.Il sesto motivo relativo all’interpretazione dell’art. 17 dell’accordo sindacale del 16.10.2013 è inammissibile, posto che la parte della sentenza impugnata con lo stesso motivo configura autonoma ratio decidendi il cui annullamento non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza già basata su altra decisiva ragione.
Infatti (Cass. n. 5102 del 26/02/2024) ‘qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definit ività delle altre, alla cassazione della decisione stessa’. La statuizione della sentenza impugnata con lo stesso motivo configura autonoma ratio decidendi il cui annullamento non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza già basata su altra decisiva ragione. Infatti (Cass. n. 5102 del 26/02/2024) ‘qualora l a decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decision e stessa’.
Ciò detto, va comunque osservato che la dedotta previsione non poteva integrare una condizione ‘meramente’ potestativa perché la sua attuazione comportava l’esistenza di costi rilevanti a carico di RAGIONE_SOCIALE. Inoltre la stessa condizione sarebbe stata comunque valida anche se fosse stata meramente potestativa, posto che il divieto di prevedere una condizione meramente potestativa riguarda la condizione sospensiva e non quella risolutiva, sicchè non rileva la previsione dell’art. 1355 c.c. che commina la nullità, nell’ambito delle condizioni meramente potestative, solo per quelle sospensive. ( Cass. n. 9879 del 20/04/2018).
Secondo la Corte di appello la clausola in questione era stata bensì prevista nell’interesse dell’azienda (e non dei lavoratori) e non aveva una immediata efficacia risolutiva; ciò in base a quanto si ricavava dalla dichiarazione a verbale, annotata in c alce all’accordo medesimo, espressa in questi termini: ‘Qualora il numero degli aderenti al piano di esodazione di cui all’art.2 risultasse inferiore al 78% del numero dei soggetti interessati, l’azienda si riserva di non dare luogo alle previsioni di cui agli artt. 2 e seguenti e dichiara di adottare gli strumenti previsti dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 in materia di eccedenze di personale, utilizzando via prioritaria il criterio della maturazione del diritto alla pensione e/o della maggiore prossimità alla maturazione di tale diritto, valutando ad esclusiva iniziativa aziendale, nel caso in cui il termine di scadenza del 31/10/2013 venisse prorogato, l’accesso di tali soggetti al fondo di solidarietà’.
Tale previsione, contenuta nell’accordo, secondo la plausibile interpretazione adottata dalla Corte di merito, individuava quindi soltanto un limite minimo al di sotto del quale l’azienda
non si sarebbe dovuta ritenere vincolata alla sua esecuzione, se avesse voluto.
Della predetta clausola nella specie l’azienda non si era però avvalsa, preferendo dare esecuzione all’accordo, accogliendo com’era in suo potere le dimissioni rassegnate dai lavoratori, che avevano aderito al fondo di solidarietà ai quali aveva pacificame nte corrisposto l’incentivo pattuito.
La tesi sostenuta dalla Corte d’appello è pure confortata dalla interpretazione letterale e logica della clausola. Né risultano violati criteri ermeneutici rispetto all’interpretazione dell’accordo aziendale adottata dalla Corte di merito. Sul punto si ricorda che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 4460 del 20/02/2020) il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella specie, nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012 “ratione temporis” applicabile), ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa.
14.- Con il settimo motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c. ove impone l’onere della prova al lavoratore, ove considera non pacifico e quindi provato il dato numerico dei 13 aderenti al
piano di esondazione di cui all’accordo del 16.10.2013 ed in ultimo ove non dispone ordine di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. del lul inerente il personale in forza ed esodato nel 2013; Il settimo motivo è inammissibile perché le censure sollevate investono una questione di merito ( la prova del numero degli aderenti al piano di esodazione) rimasta tuttavia assorbita. In nessun capo e/o punto della sentenza, infatti, la Corte territoriale si è pronunciata sulla questione dedotta, cioè sul numero effettivo di aderenti all’esodo.
15.Con l’ottavo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su un capo della sentenza di primo grado in assenza di proposizione di appello, così riformando la statuizione in ordine alla inefficacia della domanda di ades ione al Fondo RAGIONE_SOCIALE solidarietà di cui all’accordo del 16.10.2013.
Il motivo è parimenti inammissibile posto che la Corte ha argomentato sulla carenza di interesse dei lavoratori dimissionari ad invocare l’inefficacia dell’accordo che non avrebbe di per sé comportato l’illegittimità delle dimissioni considerate come atti autonomi -solo ‘per completezza’ .
Il motivo si dirige perciò contro un’argomentazione ultronea espressa ad abundantiam la quale è improduttiva di effetti giuridici (Cass. n. 317/02) e che non ha lo scopo di sorreggere la decisione, già basata su altra decisiva ragione, non suscettibile, quindi, di censura in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8087/07; Cass. n. 10420/05), in quanto le argomentazioni che non hanno efficacia determinante sulla decisione, non essendo destinate a sorreggerne la motivazione, non possono portare alla cassazione della sentenza.
16.- Il nono motivo, sulla condanna al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito, è infondato e va rigettato in conseguenza del rigetto degli altri motivi di ricorso.
17.- In base alle argomentazioni svolte, il ricorso principale deve essere quindi rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
18.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge; ai sensi dell’artico lo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 15.10.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME