Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31717 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13225-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1147/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 215/2019;
Oggetto
Estratto ruolo
R.G.N.13225/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 13/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’opposizione ad estratto di ruolo svolta da COGNOME NOME per far valere la prescrizione di una pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risalente al 2008 ma conosciuta solo nel 2017 a seguito di presa visione dell’estratto.
Secondo la Corte d’appello l’opposizione avverso l’estratto di ruolo doveva reputarsi ammissibile; la stessa era anche fondata poiché, diversamente da quanto asseriva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la conoscenza dell’avviso di addebito sottostante all’estratto di ruolo non era s tata acquisita nel 2016, al tempo della sua notificazione: l’avviso di ricevimento non recava il nome di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME era riferibile.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per tre motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso, mentre è rimasto intimato il concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.112 c.p.c. , per avere la Corte pronunciato con ultrapetizione : l’opposizione riguardava i soli contributi del 2008, ma la Corte aveva dichiarato la prescrizione di tutti i contributi relativi all’avviso di addebito n.33020160001995523, nonostante esso concernesse contributi per annualità anche del 2012, 2013, 2015.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce che, in mancanza di riconoscimento del vizio di ultrapetizione, la Corte ha comunque violato l’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95 , dichiarando la prescrizione dei contributi anche per gli anni 2012, 2013, 2015.
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.416, co.3 c.p.c. per avere la Corte ritenuto, riguardo al debito contributivo del 2008, l a mancata notificazione dell’avviso di addebito nel 2016, nonostante tale circostanza non fosse stata specificamente contestata da ll’opponente alla prima udienza successiva alla produzione dell’avviso di ricevimento avvenuta in primo grado da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In via preliminare va rilevato che: a) il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non è inammissibile, contenendo l’esposizione dei fatti di causa mediante indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’opposizione svolta in primo grado, RAGIONE_SOCIALE difese dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del contenuto RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito e RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’appello . Né il ricorso risulta inammissibile per suo assemblamento, poiché la trascrizione di passi di atti processuali e documenti del giudizio di primo grado è funzionale al rispetto del principio di autosufficienza, facendo valere il ricorso violazione anche di norme processuali; b) l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato la statuizione di
ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo, sicché sul punto è caduto il giudicato interno.
Il primo motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza che l’opposizione riguardava la sola annualità contributiva del 2008, per intervenuta prescrizione. Risulta altresì dalla sentenza che, in dispositivo, è stata dichiarata la prescrizione di tutti i crediti contributivi portati dall’a vviso di addebito n. 33020160001995523. Infine, risulta dagli atti di causa che l’avviso di addebito era emesso non solo per l’annualità 2008, ma anche per crediti del 2012, 2013, 2015. Sul punto il motivo si mostra autosufficiente poiché trascrive il cont enuto essenziale dell’avviso di addebito.
La sentenza , dichiarando prescritto l’intero credito portato dall’avviso di addebito, ha COGNOME pronunciato oltre i limiti dell’opposizione, facendo questa valere la sola prescrizione del credito contributivo relativo all’anno 2008.
Il secondo motivo resta assorbito
Il terzo motivo è infondato.
Dagli atti di causa -e anche sul punto il motivo è autosufficiente trascrivendo stralci della memoria difensiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE deduzioni a verbale del ricorrente -emerge che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in primo grado, si era costituito facendo valere la regolare notifica dell’avviso di addebito in data 2016. In sede di prima udienza, l’opponente aveva genericamente contestato le difese dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ora, il principio di tempestiva e specifica contestazione di cui all’art.416 c.p.c., si applica ai soli fatti storici, non invece a giudizi, ed è giudizio quelle vertente sulla regolarità o meno della notifica dell’avviso di addebito; regolarità poi accertata d’ufficio dalla Corte d’appello in senso negativo. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in sede di memoria costitutiva, non ha dedotto un fatto storico, non ha allegato che l’opponente fosse comunque venuto a conoscenza dell’avviso di addebito ; ha invece dedotto un fatto processuale -avvenuta regolare notifica dell’avviso di addebito -che, quale fatto processuale, è stato apprezzato nella sua valenza giuridica dalla Corte, mediante esclusione della regolarità della notifica.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio. La Corte deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.