Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6349 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6349 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31354/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 1497/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Sulmona San Paolo Banca dell’Adriatico (poi Banca dell’Adriatico spa, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa), riferendo di aver stipulato con tale Banca contratto di corrente bancario n. 27000132
acceso nel novembre 1993 ed estinto il 26/4/2004, che in data 7/4/1995 era stata autorizzata apertura di credito, con aumento di affidamento il 5/3/1996 e l’11/6/1996, e che erano nulle le pattuizioni relative al rapporto bancario sotto il profilo dell’anatocismo, del superamento del tasso soglia, degli interessi su CMS non dovute e di numerose variazioni delle condizioni contrattuali, e chiedendo pertanto la dichiarazione di nullità della clausola anatocistica e di tutte le altre pattuizione contra legem e la ripetizione dell’indebito per €. 305.356,73 o nella misura accertata da CTU.
La Banca convenuta si è opposta, tra l’altro eccependo la prescrizione dell’azione di ripetizione.
A seguito di svolgimento di CTU, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 139/2014, ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale e della CMS e condannando la banca alla restituzione della somma di euro 312.978,02, in particolare condividendo l’operato del CTU – che aveva preso in considerazione il periodo per il quale vi era documentazione, e/c e scalari (dal 1994 al 2004)-, ritenendo nulla la clausola sulla capitalizzazione trimestrale in mancanza di adeguamento alla normativa dopo il 2000, applicando la valuta coincidente con quella dell’annotazione, non essendo stata dimostrata dalle parti l’esistenza di una valuta fittizia o reale, e, quanto alla eccezione di prescrizione, osservando che nessuna delle parti aveva dimostrato se l’esposizione debitoria fosse rimasta entro i limiti del fido e pertanto condividendo l’impostazione del CTU che aveva quantificato gli importi extrafido prescritti (precedenti di dieci anni la messa in mora del 18/6/2007, cioè anteriori al 18/6/1997) nella somma di € 1.972,76.
La Banca ha proposto appello, contestando: l’indebita espunzione nella rielaborazione del c/c delle competenze relative alle operazioni salvo buon fine (per €. 132.080,32), con decisione ultra petita ; la mancata applicazione della prescrizione a tutte le rimesse solutorie eccedenti il fido
concesso; la sostituzione dei tassi-banca con il tasso legale ex art. 1284 c.c.; l’espunzione della CMS e l’ultrapetizione nella determinazione del quantum debeatur .
La società RAGIONE_SOCIALE contestava l’appello e proponeva appello incidentale circa la capitalizzazione annuale, il tasso legale di interesse, l’omessa decisione sull’usura e l’applicazione delle valute.
Svolta CTU in sede di appello, la Corte, con sentenza pubblicata il 5/11/2020, ha parzialmente accolto l’appello principale e quello incidentale e ha condannato la Banca restituire la minore somma di €. 285.810,21
In particolare, ha confermato l’espunzione, dal conteggio delle somme dovute alla Banca, delle competenze relative alle anticipazioni sbf, escludendo il vizio di ultrapetizione e rilevando l’assenza di convenzione sul rapporto di anticipazione sbf, ha ritenuto legittima la CMS e, circa la prescrizione, ha ritenuto operante la stessa solo per le rimesse antecedenti il contratto di apertura di credito del 7/4/1995, mentre per quelle successive (anche quelle del 1995 e 1996 considerate estinte dal primo giudice) ha ritenuto decorrere la prescrizione dalla data di chiusura del conto, presumendosi la natura ripristinatoria per via del predetto contratto di fido.
Circa l’appello incidentale, ha accolto solo il motivo relativo all’applicazione del meccanismo delle valute, rilevando l’assenza di pattuizione al riguardo ed espungendo pertanto ogni costo relativo al c.d. effetto valuta.
Con ricorso notificato il 6/12/2021 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, proponendo sette motivi di ricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla condanna della Banca alla restituzione delle competenze maturate sulle operazioni sbf’.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla condanna della banca alla restituzione delle competenze maturate sulle operazioni sbf’.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di gravame deAVV_NOTAIOo al punto 3.2 dell’atto d’appello della Banca’.
Quarto motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1284, 2033 e 2697 c.c., 117 TUB e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla condanna della Banca alla restituzione delle intere competenze maturate sulle operazioni sbf’.
I primi quattro motivi vengono trattati congiuntamente, vertendo sul medesimo tema delle competenze maturate sulle operazioni salvo buon fine.
La ricorrente riferisce che il Tribunale aveva fatto riferimento al conteggio operato dal CTU nell’ultima integrazione peritale, nella quale, per rispondere ad una istanza di parte attrice, aveva integralmente espunto, nella rielaborazione del conto corrente, anche tutte le competenze derivanti dalle operazioni salvo buon fine perfezionate dalla società su conti anticipi paralleli e regolate, quanto al pagamento delle competenze e all’erogazione delle anticipazioni, sul conto corrente; in tal modo il CTU aveva eliminato dal c/c addebiti per complessivi €. 132.080,32, specificando le varie competenze.
La Corte d’Appello ha confermato tale decisione del Tribunale.
La ricorrente sostiene, dunque, che sia la decisione del Tribunale, sia quella della Corte d’Appello siano affette dal vizio di ultrapetizione, dal momento che le doglianze della RAGIONE_SOCIALE, chiaramente elencate nell’atto di citazione, non hanno mai compreso l’addebito per le operazioni sbf e che la contestazione delle condizioni applicate ad un rapporto di c/c (come esposta nell’atto di citazione della società) è cosa ben diversa dal fare riferimento a competenze maturate indebitamente su operazioni di anticipazione sbf addebitate sul predetto c/c.
La ricorrente sottolinea che, in caso di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista, a differenza che in caso di azione promossa dalla Banca per recuperare il proprio credito, l’onere di precisare i termini della domanda grava sull’attrice e va adempiuto con l’atto di citazione.
Nega, inoltre, che sia rilevabile d’ufficio la nullità della convenzione regolante il rapporto di anticipazione sbf.
La ricorrente, dopo aver denunciato con il primo motivo, ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con il secondo motivo ripropone la stessa doglianza, sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.
Sottolinea anche che la decisione ultra petita della Corte d’Appello pregiudica il suo diritto di difesa, considerato che, in assenza adi contestazioni della società circa le operazioni sbf la Banca non aveva proAVV_NOTAIOo in giudizio contratti relativi alle anticipazioni sbf.
Con il terzo motivo la ricorrente afferma che, comunque, l’espunzione delle competenze sbf sarebbe anche errata e che essa aveva chiesto alla Corte d’Appello che non fossero espunte tutte le competenze sbf e lamenta l’omessa pronuncia della Corte su tale suo autonomo motivo di gravame.
Con il quarto motivo sostiene che la suddetta integrale espunzione comporta anche violazione di legge, non potendo essere espunti totalmente gli interessi su dette operazioni.
I motivi sono fondati.
1.1) In primo luogo, si ritiene infondata l’eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di inammissibilità per difetto di autosufficienza, in particolare perché non sarebbero stati riproAVV_NOTAIOi i passaggi salienti degli atti processuali oggetto dei singoli motivi di ricorso.
Tale contestazione è infondata perché il ricorso risulta rispettoso del principio di autosufficienza, dal momento che esso riporta i passaggi essenziali degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della decisione, con indicazione anche delle pagine degli atti in cui i passaggi sono contenuti e degli appositi fascicoli in cui sono stati proAVV_NOTAIOi i documenti relativi.
Né è fondata la contestazione della parte controricorrente, secondo la quale i motivi sopra esposti nasconderebbero solo una censura relativa alle motivazioni esposte dalla Corte d’Appello, dal momento che le censure della ricorrente non sono relative alle motivazioni spese dalla Corte per giustificare la sua decisione, ma riguardano la violazione di legge per avere la Corte riconosciuto al correntista un ‘bene della vita’ diverso da quello da esso richiesto ed eccedente l’oggetto della causa come individuato nell’atto di citazione.
1.2) E, appunto, i motivi sono fondati perché nell’atto di citazione originario della società RAGIONE_SOCIALE e nelle conclusioni dello stesso non si faceva alcun cenno e alcuna contestazione circa il carattere indebito delle competenze per le operazioni di anticipazione sbf maturate e pagate tramite addebito sul c/c principale.
In particolare, si riportano le conclusioni precisate dalla società originariamente attrice nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado:
‘ Piaccia all’ecc.mo Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, così provvedere: 1)- accertato che fra le parti è intercorso il rapporto di c/c n.
27000132 dal novembre 1993 al 20.04.2004, dichiarare la nullità della clausola anatocistica applicata, ai sensi degli artt. 1418 e 1283 c.c. e di tutte le altre pattuizioni contra legem; 2)- condannare la Banca convenuta a restituire all’attrice, ex art. 2033 c.c.: a)- in via principale, la somma di euro 305.356,73 per ripetizione di competenze passive dovute ex art. 1815 c.c.; b)- in via subordinata, della somma di euro 283.556,95, per ripetizione totale di competenze passive applicate in misura superiore al tasso legale; c) in via ulteriormente subordinata, della somma di euro 283.556,95 per ripetizione parziale di competenze passive superiori al tasso legale, esclusivamente per i periodi in cui il tasso effettivo globale (ex lege 108/96) ha superato il tasso soglia; d)- in via ancor più subordinata le somme indebitamente pagate nella misura accertata dalla disponenda ctu; e)- in ogni ipotesi, alla restituzione: – di euro 16.026,99 per commissioni di massimo scoperto non dovute; – di euro 43.647,56 per spese non riportate nel riepilogo del c/c; – di euro 111.197,10 per anatocismo; f)- gli interessi moratori dal 18 giugno 2007, giorno della ricezione della messa in mora, fino all’ effettivo soddisfo sulle somme che, a qualsiasi titolo, la convenuta fosse condannata a pagare; h)- al rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. ‘.
Le conclusioni prese in atto di citazione, dunque, come la narrativa che per ovvie ragioni non viene qui trascritta, non contengono il benché minimo riferimento ad addebiti di competenze per le operazioni SBF.
Si sottolinea che le espressioni ‘ dichiarare la nullità della clausola anatocistica applicata, ai sensi degli artt. 1418 e 1283 c.c. e di tutte le altre pattuizioni contra legem ‘ e ‘ condannare la Banca convenuta a restituire all’attrice… le somme indebitamente pagate nella misura accertata dalla disponenda ctu ‘, con evidenza non contengono alcun riferimento specifico alle competenze per le operazioni sbf.
Nessun riferimento al tema, inoltre, è contenuto nei quesiti che la società ricorrente, in atto di citazione, ha chiesto rivolgersi al nominando
consulente tecnico d’ufficio: ‘ Che venga ammessa consulenza tecnico contabile di ufficio volta a rideterminare, sin dall’inizio, i rapporti di dare/avere fra le parti e che: a) espunga: 1)- gli interessi ultralegali unilateralmente applicati dalla banca; 2)- la capitalizzazione trimestrale dei saldi passivi; 3)- ogni altra somma addebitata contro le ripassate pattuizioni o in assenza di pattuizioni, anche per valuta effettiva, nonché genericamente indicata come spese, ma mai giustificata dalla Banca né concordata fra le parti; 4)- gli interessi concordati e/o unilateralmente praticati dalla banca comprensivi dell’indebita aggiunta dell’anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, dell’effetto dei giorni di valuta (per assegni dello stesso Banco di Napoli, ma fuori piazza, erano previsti addirittura sei giorni fissi) e delle spese che possano considerarsi usurari e, dopo l’entrata in vigore della L. I 08/96, superino i tassi soglia; b) -accrediti i maggiori interessi attivi sulle somme a credito della società correntista, oltre quelli già riconosciuti, rispondendo ai seguenti quesiti: 1)- accerti il ctu l’effettiva durata del rapporto del conto corrente n. 27000132 inter partes, la consistenza, complessiva e trimestre per trimestre, dei prestiti effettivi erogati dalla banca e delle rimesse effettuate dal cliente, in maniera da evidenziare, nel complesso e trimestralmente, il costo subito dal cliente (rimesse effettuate meno prestiti ottenuti); 2)- calco1i l’importo delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e dell’effetto valuta rinvenibili nel rapporto complessivo e trimestre per trimestre; 3)- calcoli il costo dell’anatocismo applicato, complessivo e trimestre per trimestre; 4)- sempre sulla base del debito trimestrale effettivamente riconoscibile e dunque al netto degli effetti dell’anatocismo e degli altri costi non dovuti, calcoli il Teg (Tasso effettivo globale) del conto corrente secondo i criteri stabiliti dalla L. 108/96 tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni, ad eccezione di imposte e tasse, inclusi, quindi i costi degli interessi anche anatocistici applicati, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e dei giorni
di valuta, applicando la formula indicata dalla Banca d’Italia: TEG=competenze bancarie x 36500 numeri debitori dove alla voce numeri debitori vanno inseriti i numeri debitori trimestrali rettificati dall’effetto delle capitalizzazioni anatocistiche e dunque dall’aggiunta anatocistica delle competenze bancarie complessive come indicate dalla legge stessa e degli altri costi non dovuti, ed alla voce competenze bancarie vanno inserite tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse; 5)- verifichi il c.t.u. se i tassi, determinati secondo il punto precedente, abbiano superato in relazione a ciascun trimestre i Tassi Soglia pubblicati dal RAGIONE_SOCIALE in applicazione della L.108/96 o, in precedenza, siano comunque da ritenere usurari, eliminando, in caso di esubero, ogni competenza ex art. 1815 c.c. e ricalcoli il dovuto in base al tasso legale, senza anatocismo, ossia senza capitalizzazione delle competenze bancarie; 6)- ricalcoli trimestralmente i diversi saldi attivi derivanti anche dalla espunzione delle voci di costo di cui sopra non dovute, verifichi i tassi attivi riconosciuti dal-la banca e la loro coerenza rispetto ai tassi convenuti e/o a quelli legali, individuando, periodo per periodo, i maggiori tassi attivi che la banca avrebbe dovuto riconoscere al cliente e che, per contro, non ha riconosciuto; 7)- calcoli il c.t.u., dopo aver definito le maggiori somme percepite dalla banca e da restituire alla correntista, nonché le maggiori somme dovute a quest’ultima per interessi attivi sulle proprie giacenze attive effettive e non riconosciute, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettanti. L’esponente stessa nomina sin in da ora, proprio consulente tecnico il AVV_NOTAIO. prof. NOME COGNOME, con Studio in Teramo, al INDIRIZZO.Con invito alla Banca convenuta a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 164 bis del codice di procedura civile, con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’ articolo 167 dello stesso codice ‘.
L’espressione ‘ rideterminare, sin dall’inizio, i rapporti di dare/avere fra le parti e che: a) espunga…ogni altra somma addebitata contro le ripassate pattuizioni o in assenza di pattuizioni ‘ non comporta alcun riferimento alle predette operazioni sbf (mentre sia nelle conclusioni dell’atto di citazione, sia nei predetti quesiti le poste assunte come illegittime – anatocismo, CMS, ecc.- sono ben individuate e specificate).
1.3) Pertanto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza di primo grado ha recepito lo scomputo degli addebiti di competenze per le operazioni sbf effettuato dal CTU e la Corte d’Appello ha poi confermato tale statuizione.
In particolare, la Corte d’Appello ha così argomentato sul punto: ‘ Al riguardo deve osservarsi preliminarmente che nella determinazione e condanna alla ripetizione delle stesse non vi è stato alcun vizio di ultrapetizione da parte del primo giudice in quanto la domanda di parte attrice di primo grado appariva omnicomprensiva di tutte le clausole contrattuali contra legem e quindi anche di tutte quelle da ritenersi nulle in quanto prive di specifico accordo contrattuale scritto. Nella fattispecie non si rinviene tra i documenti proAVV_NOTAIOi dalle parti alcuna convenzione che regoli il rapporto tra banca e cliente di anticipazione salvo buon fine per cui tutte le competenze riversate sul conto corrente e rinvenute dal CTU negli estratti conto quali competenze a qualsiasi titolo legate alle operazioni di anticipazioni salvo buon fine sono da considerarsi effettuate in assenza di valida pattuizione scritta quindi nulle e conseguentemente devono essere espunte dalle voci di debito del correntista ed inserite tra le somme oggetto di ripetizione da parte della Banca in favore del correntista ‘.
Queste argomentazioni sono errate in diritto, per una pluralità di ragioni.
Anzitutto, è nozione elementare che i requisiti della causa petendi e del petitum , che concorrono all’identificazione della domanda, vengono individuati dalla parte attrice, e che su essi il giudice di merito non ha alcun potere di influire, se non a prezzo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, laddove attribuisca alla parte un bene non richiesto o comunque emetta una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito (a mero titolo di esempio tra le innumerevoli Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956): e, nel caso di specie, non era stata spiegata in causa -ciò che spetta a questa Corte rilevare, in quanto giudice del fatto processuale a fronte della deduzione di un error in procedendo quale la violazione dell’articolo 112 c.p.c.: v. per tutte Cass., ez. Un., n. 8077 del 2012 -alcuna domanda di ripetizione di indebito motivata dall’addebito di competenze per operazioni SBF.
Ed è parimenti errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale secondo cui ‘ la domanda di parte attrice di primo grado appariva omnicomprensiva di tutte le clausole contrattuali contra legem e quindi anche di tutte quelle da ritenersi nulle in quanto prive di specifico accordo contrattuale scritto ‘.
Da un lato, infatti, va sottolineata l’assoluta genericità del riferimento a non meglio identificate clausole contrattuali contra legem , genericità tale da paralizzare totalmente, se presa sul serio, la reazione difensiva della controparte, in spregio del principio del contraddittorio.
Dall’altro lato, si osserva che la corresponsione di un corrispettivo a fronte dell’esecuzione di operazioni SBF non è, di per sé, affatto contra legem , né poteva nel caso di specie diventarlo per mancanza ‘ di specifico accordo contrattuale scritto ‘, per l’ovvia considerazione che l’assenza di una previsione contrattuale in tal senso non era stata né allegata e tantomeno poi provata dalla parte che, secondo una regola basilare – che
la Corte territoriale ha ignorato – ne aveva l’onere ai sensi del primo comma dell’articolo 2697 c.c..
Versandosi in ipotesi di domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente introAVV_NOTAIOa dal correntista, con conseguente domanda di ripetizione di indebito, è difatti l’attore, correntista, a dover allegare e provare non soltanto l’effettuazione dei pagamenti asseritamente indebiti, ma anche l’insussistenza di una causa solvendi (anche in questo caso a mero titolo di esempio tra le innumerevoli v. Cass. n. 35979 del 2022), con l’ulteriore ovvia conseguenza che dovesse essere la RAGIONE_SOCIALE ad allegare e provare che, pur non essendovi una valida pattuizione che lo consentisse, la banca aveva operato l’addebito delle competenze in discorso.
Solo per completezza, è il caso di accennare che il passaggio motivazionale prima trascritto non può trovare alcuna giustificazione neppure sulla base della giurisprudenza di questa Corte che ammette (entro certi limiti anche in grado d’appello) il rilievo delle nullità negoziali, dal momento che qui la Corte d’Appello non ha rilevato alcuna nullità negoziale, visto che della verifica dell’esistenza di un negozio tra le parti che consentisse l’addebito di competenze per operazioni SBF il giudice di merito non si è per nulla fatto carico.
Al contrario, la Corte d’Appello ha dato per scontata l’inesistenza di una pattuizione che era il correntista a dover prima allegare e poi provare, mentre questi non aveva neppure allegato che non vi fosse pattuizione e, anzi, non aveva neppure sfiorato lontanamente il tema degli addebiti salvo buon fine.
Perdipiù, neppure poteva la Corte rilevare d’ufficio la nullità del contratto sulle operazioni sbf in ragione della mancata produzione dei relativi documenti: a prescindere da quanto sopra detto, il fatto che questi ultimi non siano stati proAVV_NOTAIOi in giudizio non autorizza certo a ritenere che il contratto in questione si sia perfezionato in una forma diversa da quella
scritta o non si sia per niente perfezionato; non può cioè affermarsi che i presupposti di fatto della nullità siano stati acquisiti al giudizio (come si richiede per il rilievo officioso della nullità contrattuale: v. p. es Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867).
1.4) L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso es ime dall’osservare che la Corte ha anche omesso di prendere posizione sul motivo d’appello concernente il quantum degli addebiti in esame.
Quinto motivo di impugnazione : ‘Violazione e fasa applicazione degli artt. 2697, 2934 e 2935 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’individuazione delle rimesse rispetto alle quali le pretese di parte attrice dovevano considerarsi prescritte’.
La ricorrente si lamenta del fatto che la Corte d’Appello abbia, in tema di prescrizione, erroneamente ripartito l’onere della prova, ritenendo che fosse la Banca a dover provare la natura solutoria delle rimesse affluite in conto.
Il motivo è fondato.
2.1) La Corte d’Appello ha preso in considerazione il contratto di apertura di credito del 7/4/1995 e ha ritenuto che dovesse presumersi che tutte le rimesse successive a tale data avessero natura ripristinatoria, con conseguente maturazione della prescrizione per il periodo precedente e decorrenza del termine di prescrizione per le rimesse successive al 7/4/1995 a partire dalla data di chiusura del conto.
Tale ragionamento è errato, dal momento che il principio inerente all’esistenza di una presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite su conto affidato, enunciato da alcune risalenti pronunce di legittimità, era stato ampiamente superato già al momento della emissione della sentenza qui impugnata.
L’ormai costante giurisprudenza id questa Corte così si esprime: ‘ In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di
prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata ‘ (Cass. civ., sez. I, 11/11/2022, n. 33334; nello stesso senso, per es.: Cass. civ., sez. un., 13/06/2019, n. 15895; Cass. civ., sez. I, 15/03/2024, n. 7030).
È pertanto onere del correntista dare la prova del carattere ripristinatorio delle rimesse sul conto corrente da lui effettuate.
Sesto motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. n. 3, c.p.c., in relazione al mancato rilievo dell’inammissibilità del terzo motivo d’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE‘.
La ricorrente censura il capo della sentenza d’appello con cui è stato accolto il gravame incidentale della RAGIONE_SOCIALE in punto illegittimità delle ‘valute fittizie’.
In particolare, la ricorrente censura il seguente capo della sentenza d’appello: ‘ Fondato appare invece il terzo motivo di appello incidentale relativo all’applicazione del meccanismo delle valute. Nel caso di specie
non risulta alcuna pattuizione tra le parti in ordine a determinazione della valuta con discrasia tra data valuta e data operazione e pertanto deve essere espunta dalle somme dovute dal correntista alla banca ogni costo e spesa relativo al c.d. ‘effetto valuta ‘.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dalla Banca, circa l’inammissibilità della formulazione del terzo motivo di appello incidentale, perché la società- di fronte alla decisione del Tribunale che, ritenendo non provata la natura fittizia delle valute, aveva applicato la valuta coincidente con quella dell’annotazione – nel formulare tale motivo non aveva tenuto conto della motivazione del Tribunale.
Il motivo è infondato, considerato che la Corte d’Appello, entrando nel merito dell’appello incidentale e accogliendolo, ha implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca.
Settimo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla determinazione dell’indebito’.
La ricorrente rileva che dall’accoglimento di uno o più dei precedenti motivi di ricorso discende l’erroneità della determinazione della somma indebitamente corrisposta dalla società alla Banca.
Il motivo è inammissibile, non avendo una sua autonomia, ma richiamandosi ai motivi precedenti.
Il ricorso va, pertanto, accolto (accolti i primi cinque motivi, respinto il sesto e inammissibile il settimo).
La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso, respinto il sesto ed inammissibile il settimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appell o dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME