Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20273 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18456/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4012/2023 depositata il 1 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE perché fosse accertata l’inesistenza del credito di cui alla fattura M157150725 del 6 novembre 2015 per fornitura di gas. Esponeva di avere stipulato contratto di somministrazione con Eni dall’1 ottobre 2014 per un’attività commerciale in Roma e che il 12 ottobre 2015 era stato cambiato il contatore con una lettura di chiusura di mc 18.7521; chiedeva quindi di accertare i consumi effettivi.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva resistendo e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice a pagare la suddetta fattura per euro 49.697,25 a saldo (l’originario importo era di euro 57.043,99) o, in subordine, a pagare la differenza tra quanto dovuto quale corrispettivo del gas erogato dall’1 ottobre 2014 al 21 settembre 2015 (arco temporale indicato nella suddetta fattura) al netto del corrispettivo per mc 18.215 già fatturati quale acconto per lo stesso periodo.
Il Tribunale, con sentenza n. 11953/2018, accertava i consumi dall’1 ottobre 2014 al 12 ottobre 2015 come di mc 19384 e, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta – nelle more diventata Eni Gas e Luce S.p.A. -, condannava l’attrice a pagare controparte per mc 19384, compensando le spese di lite.
In motivazione, il primo giudice spiegava che Eni aveva ritenuto che il consumo iniziale fosse di mc 114383, ma non l’aveva adeguatamente provato; dalle fatture del precedente somministrante Enel S.p.A. risultava che, al subentro, si era giunti a mc 168137, sommando a mc 167323 (l’ammontare fino al 31
agosto 2014) mc 814 (l’ammontare del mese di settembre 2014; qui, per lapsus calami , il Tribunale indica 2018). Pertanto la fattura per il periodo 1 ottobre 2014-12 ottobre 2015 riguardava mc (187521 -168137 )= mc 19384. Così concludeva appunto il primo giudice, compensando le spese.
COGNOME proponeva appello, cui resisteva controparte. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4012/2023, rigettava il gravame.
L’appellante aveva censurato il Tribunale per non avere scomputato, dal risultato finale di mc 19384, mc 18215, già fatturato e pagato come acconto, benché Eni avesse chiesto la condanna a pagare il corrispettivo del gas effettivamente erogato nel periodo ‘al netto del corrispettivo relativo ai 18.215 mc già fatturati a titolo di acconto in relazione al medesimo periodo’.
La corte territoriale ha rigettato affermando che l’appellante avrebbe dovuto provare di avere pagato le fatture emesse a titolo di accredito per mc 18215, e che non l’avrebbe fatto. Ha riconosciuto come vero che Eni ha chiesto il pagamento ‘al netto del corrispettivo’ per mc 18215 ‘già fatturati a titolo di acconto’, ma al riguardo ha dichiarato, a pagina 8 della sentenza: ‘Pur essendo equivoca l’espressione utilizzata, risulta che Eni non ha mai affermato che i consumi di cui alle fatture emesse in acconto erano stati pagati’. Dalla fattura di conguaglio relativa al pagamento del saldo, secondo Eni, risultava il consumo totale nell’intero periodo di mc 65789, ‘da cui erano stati già detratti i consumi fatturati in acconto per 18.215 mc’, onde dal minor consumo accertato di mc 19384 ‘non possono essere detratti nuovamente’ mc 18215, già non considerati nella fattura di conguaglio.
COGNOME ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difesa con controricorso controparte, attualmente RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 99 c.p.c. nonché 2907 c.c. per violazione della corrispondenza chiesto/pronunciato.
Controparte, nella domanda riconvenzionale, avrebbe escluso l”accertamento dell’eventuale consumo di … 18.215 mc già fatturati a titolo di acconto, in comparsa di risposta affermando di avere, nel periodo in questione (1 ottobre 2014-21 settembre 2015), ‘emesso fatture … a titolo di acconto … per complessivi 18.215 mc’, e ha concluso chiedendo la condanna dell’attrice a pagare il corrispettivo di quel periodo ‘al netto del corrispettivo relativo ai 18.215 mc già fatturati a titolo di acconto in relazione al medesimo periodo’. Le conclusioni di Eni non sarebbero state più modificate. Pertanto il giudice d’appello sarebbe incorso in ultrapetizione.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice d’appello attribuito all’attuale ricorrente onere probatorio quanto al ‘pagamento per consumi non costituenti oggetto di domanda giudiziale’.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per pronuncia ‘del tutto sproporzionata’ in ordine ‘al regime della reciproca soccombenza accertata nel giudizio di primo grado anche in relazione alla fase cautelare’.
I primi due motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Eni ha chiesto la condanna ‘al netto del corrispettivo’ per mc 18215; ha dunque escluso tale quantità da quella di cui chiedeva il pagamento, presumibilmente in quanto già pagata.
Il giudice d’appello ha perciò commesso ultrapetizione chiedendo all’attuale ricorrente di provare, come se il relativo pagamento costituisse oggetto della presente causa, di avere pagato tali mc 18215, addivenendo quindi al rigetto in parte qua della domanda nel ravvisato difetto della relativa prova.
In tale contesto, l’ apodittica affermazione del giudice d’appello nel senso che la detrazione sarebbe già stata effettuata depone invero solamente in termini di contraddittorietà inidonea a superare la violazione in argomento.
Alla fondatezza nei suindicati termini del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a