Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6922 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6922 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9606/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso l’ AVV_NOTAIO e l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA, n. 2181/2022 depositata il 26/10/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Svolgimento del processo
La società RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, avverso la sentenza n. 2181 della Corte d’Appello di Bologna del 26/10/2022.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
La vicenda processuale trova la propria genesi nel decreto ingiuntivo con cui la RAGIONE_SOCIALE ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE -società proprietaria di due campi fotovoltaici siti in Viterbo -il pagamento di una somma pari a € 73.663,90 per il servizio di erogazione di energia elettrica, giusta bollette emesse nel periodo compreso tra il 21/10/2011 e il 12/10/2012.
Successivamente, la società ingiunta si opponeva al decreto ingiuntivo sull’assunto che il consumo effettivamente dovuto da RAGIONE_SOCIALE fosse inferiore e pari a € 3.666,56, deducendo l’erroneità della fatturazione, e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall’ingiustificata interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica perdurata per circa 300 giorni, quantificati sulla base della CT di parte in € 248.000,00.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 186/2018 accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma dovuta, pari ad € 3.666,56, oltre interessi.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure accertava la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l’ingiustificata interruzione del servizio anche successivamente alla comunicazione dell’errore da parte di RAGIONE_SOCIALE -avvenuta in data 27/12/2012 -e condannandola al risarcimento del danno conseguenza quantificato in € 60.000,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite, accertando la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure interponeva gravame la RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’erroneità della statuizione circa la propria responsabilità.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, che resisteva al gravame e proponeva appello incidentale, censurando la limitazione del periodo risarcibile alla sola fase successiva al 27/12/2012 sino ai primi giorni di giugno 2013, e non a quella anteriore accertando la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE solo per il periodo seguente la comunicazione dell’errore da parte di RAGIONE_SOCIALE avvenuto in data 27 dicembre 2012 (mentre, l’interruzione della fornitura era avvenuta il 23 luglio 2012 e ripresa solo dopo la cessione degli impianti a RAGIONE_SOCIALE in data 19 novembre 2013), nonché l’erronea quantificazione del danno, valutato in via equitativa, sollecitando una liquidazione commisurata alla mancata produzione di energia da parte degli impianti fotovoltaici, come quantificata dal CTU nominato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deduce ‘violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (violazione del principio ‘ tantum devolutum quantum appellatum ‘). In particolare, censura la sentenza per avere esteso l’esame a profili sulla liquidazione del danno non investiti dall’impugnazione principale di RAGIONE_SOCIALE, la quale si era limitata a censurare la sentenza di primo grado solo nella parte in cui essa aveva individuato la responsabilità
dell’appellante principale nella causazione del danno, senza sollevare alcuna contestazione relativa alla quantificazione o alla prova del danno stesso. La Corte territoriale, invece, aveva fondato la decisione solo sul danno da liquidarsi, ritenendola come la ‘ragione liquida’, e la sentenza risulterebbe sostenuta da una motivazione solo apparente e priva di un effettivo percorso argomentativo, non essendosi confrontata con le specifiche deduzioni delle parti.
Con il secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.’. L’incoerenza logica della motivazione comporterebbe la nullità della sentenza siccome difforme dal modello previsto dal combinato disposto degli artt. 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e dal canone costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
Tanto premesso, questa Corte rileva come, ai fini di un’esposizione organica, sia opportuna una trattazione unitaria dei primi due motivi, attesa l’evidente connessione tra i medesimi.
I motivi sono infondati.
Nella specie non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, né di motivazione, nel fatto che la Corte di merito si sia concentrata non tanto sull’inadempimento contestato, ma sul pregiudizio derivatone, oggetto anche dell’appello incidentale, che costituisce uno degli elementi per fondare la responsabilità civile. La giurisprudenza ha sancito che il potere -dovere di qualificare correttamente la domanda proposta non consente al giudice d’appello di sostituirla con una diversa, fondata su altra causa petendi : dunque, di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente enunciate, si dimostrano tuttavia, direttamente connesse con quelle espressamente dedotte.
La società RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello avverso la decisione del tribunale di Bologna, contestando di avere alcuna responsabilità contrattuale nella vicenda, attribuibile a una erronea ricezione dei dati da parte dell’ente gestore della rete elettrica (RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui era stata condannata al risarcimento del danno. Il giudice del gravame ha accolto l’impugnazione principale nella parte relativa alla condanna al risarcimento, valutando come più liquida (per ordine logico) la questione, contenuta anche nell’appello incidentale, relativa alla quantificazione del danno, dichiarando che la fornitrice non fosse tenuta ad alcun risarcimento in mancanza di prova del pregiudizio da parte di NOME che, invece , chiedeva una riforma in melius del risarcimento di € 60.000,00 riconosciutole nel primo grado.
Il divieto di ultrapetizione, invero, impedisce al giudice di attribuire ad una parte un bene della vita non richiesto, o comunque di pronunciare al di fuori dell’oggetto della domanda, ma non incide sulla possibilità per il giudice di fondare la decisione su una propria ricostruzione in fatto e in diritto, diversa da quella prospettata dalle parti. ‘ Il potere -dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ‘ (Cass. Sez 5 -, Ordinanza n. 644 del 10 gennaio 2025; Cass. Sez. Lav -, Sentenza n. 8604 del 3 aprile 2017; Cass. Sez 2 -, Sentenza n.
8773 del 12 maggio 2020). Consegue che il vincolo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c, riguarda il petitum -da determinarsi in relazione al bene sostanziale richiesto e alle eccezioni sollevate -non anche le argomentazioni giuridiche o fattuali che sorreggono la pronuncia.
Con particolare riferimento al secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, va osservato che esso è intrinsecamente collegato al primo, poiché entrambi ineriscono alla medesima questione relativa ai limiti del devolutum e alla pretesa ultrapetizione. Una volta esclusa la fondatezza del primo motivo, la censura sulla motivazione non può condurre a diverso esito, dovendosi ritenere conseguentemente assorbita. La motivazione, inoltre, è esente da ogni vizio di motivazione apparente, risultando incentrata sulla insufficienza degli elementi documentali offerti dalla parte appellata, appellante incidentale, che neanche ha reiterato le istanze di prova orale sul punto.
A tale stregua, non è invero configurabile la denunziata apparenza di motivazione di cui a Cass. SU 8053/2014.
Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente denunzia ‘violazione dell’art. 115 c.p.c.’, per avere la Corte d’appello errato nella percezione del materiale probatorio e, in particolare, delle risultanze da parte del CTU con riferimento alla quantificazione del danno. In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata alla mera disamina letterale di quanto verbalmente affermato dal CTU alla udienza del 05/10/2017, senza analizzare i risultati del suo elaborato, dal quale invece appare assai chiaro come sia la mancata produzione, sia il prezzo di vendita fossero stati oggetto di autonoma ponderazione da parte del CTU, peraltro con un margine di discostamento, da quanto proposto dallo stesso CTP di RAGIONE_SOCIALE -neanche considerato dalla Corte -del tutto trascurabile. Si deduce pertanto che la decisione sia stata fondata
su una erronea percezione delle prove, in violazione dell’art. 115 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
La censura, sotto la veste di error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, della CTU e della documentazione prodotta in giudizio. È principio consolidato che la violazione della suddetta norma sia configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero abbia dichiarato di non tenere conto di prove ritualmente acquisite. Non ricorre tale evenienza nel caso in esame, essendosi la Corte d’appello limitata ad una valutazione -non condivisa dalla ricorrente -del materiale probatorio in atti acquisito (Cass Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6 -3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016). Sicché la censura è inammissibile perché, anziché porgere argomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni di norme, tende a indurre questa Corte a rivalutare i fatti di causa attraverso gli elementi di prova presi ampiamente e coerentemente in esame dalla Corte di merito, senza mettere in discussione i parametri normativi per valutarle.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi
euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 30/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME