Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7170 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7170 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 26855/2022 R.G., proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli n. 1756/2022 pubblicata
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.1.2026 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’11.7.2017, accolse le domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -ciascuno proprietario di distinti terreni agricoli siti nel Comune di Avellino, danneggiati dall’esondazione del Rio Aiello, avvenuta nel corso dei dieci anni precedenti, sì da renderli impraticabili -, condannando la Regione Campania a risarcire loro i danni e ad eseguire le necessarie opere di sistemazione della sponda, degli argini e delle opere di bonifica (da determinarsi di concerto tra il RAGIONE_SOCIALE Civile e gli organi della Regione), una volta acquisiti i necessari pareri e autorizzazioni.
Proposto gravame dalla Regione, nella resistenza di tutti gli originari attori, la C orte d’appello di Napoli, con sentenza del 27.4.2022, accolse in parte l’appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla disposta condanna della P.A. ad un facere , riducendo l’importo del danno in favore di ciascun appellato e rigettando invece le domande avanzate da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Osservò in particolare il giudice d’appello per quanto qui ancora interessa – che la domanda di condanna ad un facere avrebbe dovuto proporsi dinanzi al giudice amministrativo; che la differenziazione operata dal CTU, circa i costi di ripristino dei terreni, tra pulizia eseguita a mano e scavo con mezzi meccanici
non era giustificata, sicché il relativo importo andava corrispondentemente diminuito; che nel dispositivo della sentenza di primo grado constava il nominativo di NOME COGNOME, che tuttavia non risultava aver promosso alcuna azione, sicché il relativo capo condannatorio andava riformato; che non sussisteva ultrapetizione in relazione alla condanna della Regione per i danni subiti dai terreni rappresentati in catasto con le partt. 521/522 (intestate a NOME COGNOME), 520 (intestata a NOME COGNOME) e 519 (intestata a NOME COGNOME); che, per contro, in relazione alle partt. nn. 302/303, 1011/1012, 1331/1332 e 1019, l’associazione tra le stesse e i relativi intestatari era stata dimostrata con documentazione prodotta solo in appello e, dunque, in violazione del divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c. , sicché le domande ad esse relative, proposte da NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, andavano rigettate.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo nella qualità di erede di NOME COGNOME, sulla scorta di cinque formali motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Regione Campania. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.1c.p.c. Contestata la dichiarazione del difetto di giurisdizione ‘. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe
dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di condanna della Regione Campania ad un facere specifico, così accogliendo la relativa eccezione, giacché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è giudice specializzato e i rapporti tra lo stesso e il giudice ordinario attiene alla competenza, non alla giurisdizione. Nella specie, a dire dei ricorrenti, non v’è dubbio che la domanda da essi proposta attiene all’inosservanza dei canoni di diligenza e prudenza nell’ambito della sistemazione e manutenzione idrogeologica del territorio, sicché essa rientra senz’altro nella giurisdizione del giudice ordinario.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia ‘ violazione di norme processuali ex art. 360 comma 1 n. 4 e art. 116 cpc violazione della regola che sancisce il dovere del giudice di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento (art. 116 cpc). Violazione del contraddittorio ‘ , per aver la Corte partenopea valutato le risultanze probatorie rivenienti dalla relazione di ATP, dalla relazione di CTU e da quella suppletiva, modificando discrezionalmente i calcoli effettuati dal consulente, in ordine alla quantificazione dei danni arrecati ai terreni; per di più, la Corte avrebbe tenuto conto dei rilievi tecnici dell’appellante, contenuti nei propri scritti difensivi, reputando inammissibile la produzione in appello della propria perizia di parte . 1.3 Con il terzo motivo si denuncia ‘ Violazione di motivazione ex art. 360
comma 1 n. 5 cpc. Omessa motivazione perché i giudici di Appello hanno OMESSO di considerare le risultanze istruttorie e probatorie del giudizio di primo grado violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano il
processo di appello ed il formarsi del giudicato, con la conseguente illegittimità della sentenza impugnata. Contraddittoria motivazione ‘ . Si sostiene che erroneamente il giudice d’appello avrebbe accolto il gravame della Regione, rigettando le domande proposte da NOME e NOME COGNOME, figli di NOME COGNOME (che aveva promosso il giudizio di ATP), nonché da NOME COGNOME (nipote di NOME COGNOME, anch’egli promotore dell’ATP), benché la Regione avesse solo lamentato, col gravame, la carenza di legittimazione attiva degli ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, degli ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘ e di NOME COGNOME , non già dei predetti appellati, peraltro ritenendo che la contestazione della titolarità delle relative particelle di terreno (indicate in parte espositiva) avesse natura di mera difesa e non già di eccezione in senso stretto.
1.4 Con il quarto motivo si denuncia ‘ Violazione delle risultanze processuali ex art. 360 comma 1 n. 4. Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione dell’art. 112 cpc. I motivi indicati nell’atto di appello dalla Regione Campania sono motivi inammissibili, basati su deduzioni che non hanno trovato ingresso nel processo di primo grado ‘ . Si rileva che, in relazione al dispositivo della sentenza di primo grado, la Regione appellante aveva eccepito la non rispondenza dei nominativi aggregati (‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘), non anche la carenza di prova della titolarità dei terreni in capo agli NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME.
1. 5 -Con il quinto motivo si denuncia ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360 I° comma n.5- c.p.c. Contestata la compensazione delle spese del DOPPIO grado di giudizio perché l’appellante e l’appellato hanno chiesto solo
la vittoria degli onorari relativi al giudizio di appello. Inoltre l’appellante era totalmente soccombente nel primo grado di giudizio e parzialmente soccombente nel secondo grado, quindi illegittima è stata la compensazione delle spese anche relative al primo grado di giudizio, che nessuno aveva richiesto ‘ .
2.1 -Il primo motivo, proposto da tutti i ricorrenti, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza , sul punto in discussione. Pronunciando sul difetto di giurisdizione del G.O., la Corte partenopea ha accolto l’appello della Regione in relazione alla condanna della P.A. ad un facere (seppure genericamente determinato) disposta dal Tribunale, stante il divieto assoluto posto dall’art. 2 r.d. n. 523/1904. E dopo aver rilevato che l’esercizio di un’azione risarcitoria o di condanna ad un facere specifico è ammissibile solo se abbia ad oggetto la richiesta di un danno patrimoniale arrecato al privato, ha evidenziato che la domanda attorea in parola avrebbe dovuto proporsi dinanzi al giudice amministrativo.
Pertanto, le disquisizioni sui poteri del TRAP, operate nel mezzo in esame, sono del tutto non pertinenti. Il motivo è dunque completamente aspecifico, perché non si confronta con la decisione impugnata.
3.1 -Il secondo motivo, proposto da tutti i ricorrenti, è in parte inammissibile e in parte infondato.
Anzitutto, esso è inammissibile laddove si contesta la violazione dell’art. 116 c.p.c., perché la doglianza è generica e comunque non in linea con i dettami di Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, sui limiti di denunciabilità in cassazione
della violazione della regola del prudente apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
Il mezzo è invece infondato nella parte in cui si lamenta che la C orte d’appello avrebbe errato nel ritenere l’ inutilizzabilità della perizia di parte (e dei suoi allegati), prodotta da parte dei ricorrenti solo in appello e dunque tardivamente, ex art. 345, comma 2, c.p.c.
Infatti, pur vero essendo che la perizia di parte può anche essere prodotta in appello, se diretta a confutare le risultanze della CTU (v. la recentissima Cass. n. 30996/2025), nel caso che occupa la perizia non aveva tale finalità, ma, come accertato dalla Corte territoriale, consisteva in una attività volta a colmare un gap di allegazione e prova originario, in capo agli attori.
Di conseguenza, se questo era il contenuto della perizia di parte, le allegazioni fattuali non potevano trovare ingresso nel giudizio d’appello, stante il chiaro superamento del termine di fase, consumatosi nel giudizio di primo grado.
4.1 -Il terzo e il quarto motivo -proposto nell’interesse dei soli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME) e da valutarsi congiuntamente perché connessi – sono fondati.
Con essi si sostiene che il sesto motivo d’appello della Regione, accolto dalla Corte campana, non concernesse specificamente la titolarità dei terreni in capo a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; con detto motivo d’impugnazione , invece, la Regione si lamentava solo del fatto che il Tribunale l’ avesse condannata al pagamento in favore di entità soggettive indeterminate ( ‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOME ‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘ ), tanto da aver chiesto la Regione stessa la
correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado; ma l’ente non avrebbe mai messo in discussione la titolarità del rapporto sostanziale in capo ai predetti originari attori.
Ora, premesso che non si tratta di mera legittimazione attiva e che la contestazione della titolarità del rapporto può essere sollevata anche nel giudizio d’ appello (v. Cass. n. 8175/2012), dalla lettura dell’atto di gravame della Regione -il cui esame è consentito in quanto con i motivi in esame si sono denunciati errores in procedendo, sicché questa Corte è giudice del fatto processuale – non si evince alcuna specifica contestazione in relazione alla titolarità dominicale in capo ai predetti originari attori, ma solo quella sulla (obiettivamente anomala) condanna disposta dal Tribunale irpino in favore degli ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ecc., e quindi sulla non oggettiva identificabilità di alcuni attori risultati vittoriosi.
Del resto, il tema della esatta individuazione dei terreni degli attori in parola rientrava nel mandato del CTU, come si evince dagli atti.
Da tanto discende che, poiché la effettiva titolarità delle particelle in capo ai predetti attori non era stata mai prima messa in discussione dalla Regione, è evidente che la Corte è incorsa un ultrapetizione, donde la nullità della sentenza impugnata, in parte qua .
5.1 -Il quinto motivo, proposto da tutti i ricorrenti, resta conseguentemente assorbito quanto alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (per quest’ultimo, dell’erede NOME), stante l’automatica caducazione
della statuizione sulle spese, per effetto della cassazione della sentenza in parte qua , ex art. 336, comma 1, c.p.c.
Riguardo agli altri ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), esso va invece esaminato e ne va dichiarata l’ infondatezza, perché dalla riforma parziale della sentenza di primo grado in pejus discende la necessità di riliquidare le relative spese, se non altro al fine di ricondurne l’entità allo scaglione di valore di riferimento (la giurisprudenza invocata in ricorso non è pertinente).
Del resto, il mezzo non censura i presupposti della soccombenza reciproca affermati dalla Corte territoriale.
6.1 -In definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è in parte inammissibile e in parte infondato, il terzo e il quarto sono accolti, mentre il quinto è in parte assorbito e in parte infondato. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, in relazione al rapporto processuale tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME) e la Regione Campania, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Per quanto concerne invece il rapporto processuale tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la Regione Campania, stante la definitività della decisione d’appello al riguardo per effetto della presente sentenza, occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, che possono integralmente compensarsi , stante l’alterno esito del giudizio di merito.
In relazione alla data di proposizione del ricorso principale da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto in relazione alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME n.q. e rigetta nel resto; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME n.q. e la Regione Campania. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la Regione Campania.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME