Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6903 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 872/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in proprio e quale mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con la RAGIONE_SOCIALE in Confisca Definitiva, già RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria e le altre mandanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in Confisca Definitiva , in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 285/2023 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 24.7.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’allora Provincia di RAGIONE_SOCIALE e un RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), di cui faceva parte anche l’attuale ricorrente, stipularono appalto per la realizzazione di un’opera pubblica all’esito del quale scaturì un contenzioso concluso, in primo grado, con l’accertamento e la compensazione integrale di reciproci crediti di esatto pari importo (€ 1.512.865,54).
La sentenza del tribunale venne impugnata dalla società mandataria del RAGIONE_SOCIALE, con intervento adesivo di RAGIONE_SOCIALE, nonché, in via incidentale, dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE. L a corte d’appello di quella città, rigettato il gravame delle RAGIONE_SOCIALE, accertò il credito dell ‘ente pubblico in misura superiore rispetto al primo grado, con conseguente condanna della controparte al pagamento di una differenza residua, dopo la compensazione, pari a € 2 .778.142,35.
Su ricorso delle due RAGIONE_SOCIALE coinvolte nel RTI, la decisione della corte d’appello venne cassata con rinvio da questa Corte (sentenza n. 14446/2017), essendosi riscontrato un evidente vizio di ultrapetizione, dal momento che la provincia non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva liquidato il credito dell’ente locale in € 1.512.865,54, ma soltanto con riguardo all ‘accertamento e all a liquidazione del credito di controparte.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in sede di rinvio, ha accertato il credito del RTI nella limitata misura di € 397.315,55 e, tenuto fermo il credito della provincia in € 1.512.865,54, ha condannato le RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento della differenza ( € 1.115.549,99 ), «oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20 settembre 2007 alla data di pubblicazione della presente sentenza».
Contro la nuova sentenza della corte nissena RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso, mentre è rimasta intimata la società mandataria del RTI.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione per falsa e/o omessa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e 12 e ss., c.c. in relazione agli artt. 112 e 329 e 324, c.p.c. (360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.)».
Secondo la ricorrente, la c orte d’ appello, in sede di rinvio, non avrebbe potuto aggiungere interessi e rivalutazione alla condanna al pagamento della somma capitale di € 1.115.549,99, in quanto l’ importo di € 1.512.865,54 sarebbe stato indicato nella sentenza n. 14446/2017 come «il limite massimo della domanda risarcitoria».
Il motivo è manifestamente infondato.
2.1. La sentenza di questa Corte n. 14446/2017, accogliendo uno dei motivi di ricorso proposti da RAGIONE_SOCIALE (e dalla società mandataria del RTI), ha statuito che « la condanna del RTI al pagamento della somma di Euro 2.778.142,35, emessa dalla Corte d ‘ appello, è decisamente superiore all’importo richiesto dalla Provincia nel giudizio di seconde cure, per cui la denunciata ultrapetizione deve ritenersi sussistente ». Decisione, del resto, coerente con il motivo di impugnazione accolto, che nella sentenza è così riportato: « Le istanti si dolgono del fatto che l’impugnata sentenza abbia quantificato in Euro 2.778.142,35 i danni arrecati dall’inadempiente RTI alla Provincia, condannando il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al relativo pagamento. In primo grado il Tribunale aveva, invero, liquidato in via equitativa il danno subito dalla stazione appaltante in Lire 2.929.316.161 (Euro 1.512.865,54) pari all’importo dovuto dalla Provincia alle RAGIONE_SOCIALE appaltatrici per le opere eseguite, con compensazione delle rispettive poste creditorie, e nel giudizio di appello l ‘ amministrazione appellata si era limitata a chiedere il rigetto della domanda della RTI di pagamento dei dette opere e, di conseguenza, l’esclusione della compensazione con i danni subiti dalla Provincia, quantificati dal Tribunale nel medesimo importo. Ne discenderebbe che il pregiudizio quantificato dalla Corte territoriale (Euro 2.778.142,35) supererebbe l’importo richiesto in giudizio dalla Provincia (Euro 1.512.865,54), con palese violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. ».
È dunque evidente che la questione posta e risolta nel precedente giudizio di legittimità era l’ultrapetizione consistente nell’avere la corte d’appello quantificato il credito dell’ente pubblico in un importo capitale (ben) superiore a quello
accertato in primo grado e sul quale l’ente medesimo non aveva proposto impugna zione. Non c’è nulla, nella sentenza n. 14446/2017, che faccia riferimento all ‘ eventuale condanna delle RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma residua dovuta in esito alla compensazione delle poste reciproche, né tanto meno al regime degli accessori da applicare su quella somma. È quindi del tutto infondato il tentativo di ravvisare una violazione, da parte del giudice del rinvio, dell’art. 384 c.p.c. (ovverosia dell’obbligo di «uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte») nel fatto che siano stati aggiunti interessi legali e rivalutazione sulla somma poi effettivamente accertata a debito delle RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Per quanto riguarda il vizio di extrapetizione -che viene prospettato di sfuggita dalla ricorrente , con l’indicazione , in rubrica, dell’art. 112 c.p.c. -è la stessa RAGIONE_SOCIALE a smentire tale ipotesi, riportando nel ricorso il testo delle conclusioni rassegnate da controparte davanti al giudice del rinvio: « Condannare (i convenuti in riassunzione) a versare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma liquidata, con rivalutazione e interessi al soddisfo ». Pertanto la domanda di condanna dell’ente pubblico non era limitata all’i mporto capitale, ma espressamente estesa a rivalutazione e interesse.
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15% , ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME