Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16601 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16601 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
OGGETTO:
disciplinare notarile
RG. 8653/2023
camera di consiglio
partecipata 12-6-2025
SENTENZA
sul ricorso n. 8653/2023 R.G. proposto da: CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VITERBO E RIETI, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ricorrente
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME controricorrente, ricorrente incidentale
avverso l ‘ordinanza n. cron. 1164/2023 della Corte d’Appello di Roma R.G. 3187/2022 rep. 898/2023, depositata in data 8-2-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 12-6-2025 dal consigliere NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, udito l’avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con decisione depositata il 3-12-2021 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina -Lazio ha dichiarato che non costituivano illecito disciplinare i fatti addebitati al notaio NOME COGNOME con sede in Ronciglione e sede secondaria in Valentano nella richiesta del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti pervenuta il 23-6-2021, relativa all ‘applicazione: A)della sanzione pecuniaria di Euro 240,00 di cui all’art. 137 co.2 legge notarile, con riferimento alla violazione dell’art. 26 co. 1 legge notarile, per avere aperto un ulteriore -rispetto a quello già presente di Valentano- ufficio secondario nel Comune di Sutri, aggregato al Comune di Ronciglione con decreto del Ministero della Giustizia del 28-2-2013, senza l ‘autorizzazione della Corte d’appello prevista dall’art. 8 co. 3 R.D.L. 1666/1937 ; B)la sanzione della censura di cui all’art. 147 legge notarile con riferimento alla violazione degli artt. 10, 21 e 24 del Codice Deontologico per l’apertura stessa di cui al capo A) e al relativo comportamento tenuto nei confronti del Consiglio Notarile Distrettuale e del Consiglio Nazionale del Notariato, con conseguente applicazione dell’art. 147 lett. b) legge notarile.
Avverso la decisione il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti ha proposto alla Corte d’appello di Roma reclamo ex art. 26 d.lgs. 150/2011, rigettato con ordinanza depositata in data 8-22023. L’ordinanza, richiamando testualmente il proprio precedente con il quale aveva annullato sanzione disciplinare comminata per la violazione degli artt. 7 e 12 del Codice Deontologico per avere costituito una sede secondaria all’interno del territorio dello stesso Comune ove
era ubicata la sede di assegnazione del notaio , ha rilevato che l’art. 26 co. 2 legge notarile, come riformulato dalla legge 124/2017, consentiva l’apertura di ufficio secondario in qualunque comune della regione o in tutto il distretto della corte d’appello ove tale distretto comprendesse più regioni.
2.Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto quattro motivi di ricorso incidentale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la camera di consiglio partecipata del 12-6-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente Consiglio Notarile deduce ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 26 co.1 legge 16 -21913 n. 89, la falsa applicazione dell’art. 26 co.2 della stessa legge notarile e la violazione dell’art. 8 r.d. l. 14-7-1937 n. 1666. Evidenzia come l’oggetto del contendere sia riferito all’obbligo di assistenza, previsto dall’art. 26 co. 1 legge 89/2013, nei casi di aggregazione di comuni previsto dall’art. 8 r.d.l 1666/1937 e in particolare alla corretta procedura da seguire per aprire un ufficio nella sede del comune aggregato ex art. 8 r.d.l. 1666/1937 e alla configurabilità di illecito disciplinare nella condotta del notaio già titolare di ufficio secondario che abbia aperto una sede aggregata in assenza del provvedimento del Presidente della Corte d’appello. Rileva come il Consiglio Notarile abbia ritenuto che aprire lo studio nel comune aggregato di Sutri senza autorizzazione costituisse da parte del notaio COGNOME già titolare di sede secondaria in Valentano, violazione del dovere di unicità della
sede secondaria. In sostanza il ricorrente sostiene che l’art. 8 r.d.l. 1666/1937 non faccia riferimento al provvedimento della Corte d’appello di cui al testo originario dell’art. 26 legge notarile, inerente la sola fissazione dei giorni e degli orari in cui il notaio doveva prestare assistenza nella sede, ma sia il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d’appello individua il notaio tenuto ad assistere anche i comuni aggregati alla sede principale; quindi sostiene che l’art. 8 richieda un provvedimento di nomina del notaio obbligato a prestare assistenza nel comune aggregato, ponendosi come presidio di una procedura caratterizzata da ragioni di terzietà decisoria in un iter di valenza pubblicistica; ciò in quanto non sarebbe comprensibile la ratio sottesa a sostituire alla nomina da parte del Presidente della Corte d’appello la libera scelta del notaio della contigua sede principale di insediarsi nella sede aggregata.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 26 co.2 legge 89/1913, degli artt. 10, 21 e 24 del codice deontologico notarile e la falsa applicazione dell’art. 7 del codice deontologico notarile. Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia deciso facendo riferimento all’art. 7 del codice deontologico notarile, mentre l’oggetto del giudizio è riferito all’art. 10 del codice deontologico, riferito al divieto di apertura di un ufficio secondario in più di un comune sede notarile; evidenzia come le novelle dell’art. 26 co. 1 e 2 legge 89/1913 non abbiano fatto venire meno il principio dell’unicità della sede e come a tale principio si riconnetta quello dell’unicità dell’ufficio secondario, nonché come la fattispecie oggetto del giudizio sia quella dell’apertura di un ufficio secondario in più di un comune sede notarile, vietata dall’art. 10 codice deontologic o. Quindi lamenta che la Corte d’appello abbia ignorato il principio di unicità della sede, che la legge riferisce sia alla sede principale che alla sede secondaria, abbia ignorato il disposto dell’art. 10 codice
deontologico e anche la violazione degli artt. 21 e 24 del codice deontologico, con riferimento alla condotta tenuta dal notaio.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 8 co. 3 r.d.l. 1666/1937, per non avere la Corte d’appello considerato che il notaio COGNOME aveva inviato in data 9-10-2020 una formale richiesta al la Corte d’appello al fine di conseguire la nomina quale notaio della sede aggregata di Sutri e per non avere considerato che, in attesa dell’adozione del provvedimento, in data 13-10-2020 il notaio aveva comunicato la chiusura dello studio aperto a Sutri senza autorizzazione; lamenta che la Corte d’appello, oltre a ignorare l’art. 8 r.d.l. 1666/1937 che individua la procedura applicabile alla fattispecie, non abbia considerato che il notaio aveva prestato acquiescenza al procedimento ex art. 8 sia nel 2020, sia nel 2022, allorché ha presentato un’altra istanza di autorizzazione ad assistere al Comune di Sutri, che è stata accolta con provvedimento 8112022 del Presidente della Corte d’appello.
4.Con il primo motivo di ricorso incidentale la ricorrente incidentale NOME COGNOME deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96 co. 1 e 3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 cod. civ. alla luce del parametro di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Evidenzia che aveva proposto la domanda alle pagg. da 23 a 26, cap. G, paragrafi da n. 63 a n. 72 della comparsa di costituzione e risposta, che trascrive, al fine di sostenere che il Consiglio Notarile aveva abusato del processo, agendo in giudizio in violazione del principio di buona fede.
5.Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente incidentale deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ.
dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché error in procedendo, per l’omessa disamina delle prove documentali poste a sostegno della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 co. 1 e 3 cod. proc. civ., il cui contenuto espone analiticamente.
6.Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’intervenuta abrogazione dell’art. 8 r.d.l. 1666/1937 per effetto dell’entrat a in vigore dell’art. 1 co. 1 d.l. 1/2012 conv. in legge 27/2012 e dell’art. 3 co. 1 e 8 d.l. 138/2011 conv. in legge 148/2011; lamenta che l’ordinanza impugnata non si sia pronunciata sull’abrogazione dell’art. 8 da lei sostenuta, in ragione delle disposizioni sulla libera concorrenza nell’offerta dei servizi professionali e della modifica dell’art. 26 co. 2 legge notarile in forza della legge 124/2017, che ha attribuito al notaio il diritto potestativo di recarsi, in ragione delle sue funzioni, in qualsiasi Comune compreso nel territorio della Regione dove ha la sede principale.
7.Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente incidentale deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. dell’art. 15 preleggi , per avere l’ordinanza impugnata implicitamente rigettato la domanda di accertamento dell’intervenuta abrogazione dell’art. 8 r.d.l. 1666/1937 per effetto dell’art. 1 co.1 d.l. 1/2012 conv. in legge 27/2012.
8.Sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso principale, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, con il conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso principale. Alla fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso principale consegue, per le ragioni che saranno di seguito esposte, l ‘infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso incidentale, da qualificare esattamente come volti a dedurre la violazione dell’art. 8 r.d.l.
1666/1937 in ragione dell’intervenuta abrogazione non rilevata dall’ordinanza impugnata.
L’art. 26 legge 16 febbraio 1913 n. 89, al primo e al secondo comma di interesse ai fini della decisione, nella versione originaria disponeva:
« Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’uffici o, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll’orario che saranno fissati dal presidente della Corte d’appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’appello in cui trovasi la sede notarile, sempreché ne sia richiesto ».
L’art. 26 co. 1 e 2 legge 89/1913 come modificato dall’art. 12 co. 4 decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 conv. con mod. dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, in vigore dal 25-3-2012, ha disposto:
« Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnategli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa ».
Ferma la previsione del primo comma, il secondo comma dell’art. 26 è stato ulteriormente modificato dall’art. 1 co. 144 lett. b) legge 4
agosto 2017 n. 124, per cui dal 29-82017 il secondo comma dell’art. 26 dispone:
« Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell’articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello se tale distretto comprende più regioni ».
Quindi, sulla base del testo dell’art. 26 legge notarile attualmente vigente e già vigente all’epoca dei fatti, il notaio deve avere lo studio nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli e deve assistere allo studio almeno per i tempi indicati al primo comma dell’art. 26 , che spetta allo stesso notaio fissare (cfr. Cass. Sez. 2 30-12-2015 n. 26146 Rv. 637976-01); oltre a potersi recare, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione o in tutto il distretto comprendente più regioni, può altresì tenere ‘ un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione o in tutto il distretto della Corte d’appello se tale distretto comprende più regioni ‘ . Come evidenziato da Cass. 26146/2015, pag.14, la modifica risp onde a un ‘bisogno di concorrenza’ che investe anche le attività libero -professionali, ma non ha fatto venire meno il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile, che è espressione del fatto che l’attività notarile continua a caratterizzarsi come esercizio di una pubblica funzione. In questa prospettiva, rimane insuperabile il dato che l ‘art. 26 consente l’apertura di ‘un unico ufficio secondario’, senza alcuna indicazione nel senso che il notaio possa tenere nel comune aggregato un ufficio secondario ulteriore o nel senso che l’ufficio che il notaio abbia scelto di aprire nel comune aggregato non valga come ufficio secondario in quanto da ritenersi ricompreso nell’ufficio del comune di assegnazione .
La facoltà di aprire un unico ufficio secondario è riconosciuta dall’art. 26 al notaio con riguardo a ‘qualunque comune’ della regione o del distretto che comprenda più regioni, senza altre specificazioni o limitazioni e perciò senza alcun elemento utile a ritenere che in tale dizione non sia compreso il comune aggregato. L ‘unico riferimento dell’art. 26 al comune aggregato è ai tempi di assistenza minimi per ciascun comune o frazione di comune aggregati (un giorno ogni quindici giorni); ciò significa che l’unica regola enucleabile dal disposto dell’art. 26 con riguardo al comune aggregato è nel senso dell’obbligo , per il notaio assegnato al comune aggregato, di rispettare i tempi di assistenza ivi indicati.
Infatti, nessun elemento consente di ritenere l’integrale abrogazione tacita dell ‘art. 8 regio decreto-legge 14 luglio 1937 n. 1666 ‘Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili’ , il quale, non oggetto di modifiche nel corso del tempo, tuttora dispone:
« I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con regio decreto, sentito il parere del consiglio notari le e della corte d’appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.
I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazione della tabella ai sensi dell’art. 4 della legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d’appello, previo par ere del consiglio notarile.
Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro, si può per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della corte d’appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o a uno dei notari del comune di prestarvi assistenza. In questi casi agli effetti dell’art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve prestare assistenza, per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza ».
La sentenza del T.A.R. Lazio, sez. 1, 3-4-1998 n. 1211 ha chiaramente interpretato la disposizione, evidenziando come con i primi due commi dell’art. 8 r.d.l. 1666/1937 il legislatore abbia inteso disciplinare il problema dell”aggregazione di sede’ , che ha carattere reale, e con il terzo comma abbia fornito la disciplina completa del distinto e diverso problema, di carattere personale, della ‘ individuazione del notaio tenuto a prestare assistenza notarile obbligatoria ‘ , e cioè abbia inteso disciplinare il problema di assegnazione alla sede aggregata. Come evidenziato nella sentenza, l ‘attività posta in essere dal Presidente della Corte d’appello è vincolata nell’ an, essendo egli obbligato ad adottare il provvedimento di assegnazione alla sede aggregata, sempre che si sia creata vacanza, come pone in risalto la lettera della norma, laddove il legislatore ha utilizzato l’espressione ‘ sarà fatto obbligo…con provvedimento del Presidente della Corte di Appello ‘. Quindi, il Presidente della Corte d’appello deve assicurare l’assistenza notarile nel comune aggregato, perché la relativa necessità è stata oggettivamente accertata con l’atto di ‘ aggregazione reale ‘ . Rimane altresì valido quanto osservato dal T.A.R. nella sentenza citata, in ordine al fatto che altro è la presenza in loco di studi notarili -determinata da libere e sempre revocabili scelte
professionali- e altro è l’obbligo di assistenza imposto dalla legge, atteso che il notaio a tal fine designato dal Presidente della Corte d’appello deve in ogni caso garantire, nel pubblico interesse, la presenza, allo scopo di soddisfare oggettive esigenze pubbliche e non anche meri interessi libero-professionali.
Invece, è solo con riguardo all ‘individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato che può ritenersi l’abrogazione tacita dell’art.8, per l’incompatibilità con le modifiche dell’art. 26 legge notarile introdotte nel 2012 e nel 2017. N el testo originario dell’art. 26 legge notarile i giorni e gli orari di apertura dell’ufficio notarile erano sempre oggetto di determinazione da parte del Presidente della Corte d’appello e per questo l’art. 8 r.d.l. 1666/1937 disponeva che il Presidente della Corte d’appello, nell’assegnare il notaio al comune aggregato, prevedesse anche i tempi di assistenza nel comune medesimo. Però, secondo il testo attuale dell’art. 26 , i tempi di apertura dell’ufficio sono oggetto di determinazione da parte del notaio, con i limiti minimi ivi fissati sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato; ciò significa che il notaio designato per il comune aggregato può determinare i relativi tempi di assistenza nel rispetto della previsione dell’art. 26 legge notarile, senza che tali tempi siano pre stabiliti dal provvedimento del Presidente della Corte d’appello di assegnazione al comune aggregato.
In effetti, fino a che i decreti ministeriali di revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile emessi ex art. 4 legge 89/1913 novellato dall’art. 1 co. 144 lett. a) legge 124/2017 continueranno a prevedere i comuni aggregati ex art. 8 r.d.l. 1666/1937 (come ha fatto, da ultimo, il D.M. 18 aprile 2023), e cioè i comuni che non sono sede notarile ma per i quali è riconosciuta la necessità dell’assistenza notarile, è evidente che si porrà la questione di assicurare l ‘assistenza notarile nel comune aggregato ; quindi,
spetterà al Presidente della Corte d’appello, ex art. 8 r.d.l. 1 666/1937, valutare se sussistano i presupposti per la nomina e, in caso positivo, spetterà a l Presidente della Corte d’appello individu are il notaio obbligato, senza che lo svolgimento di tale attività obbligatoriamente prestata in esecuzione del provvedimento emesso ex art. 8 valga per il notaio designato quale apertura di sede secondaria. Diversamente, secondo l ‘erronea tesi dell’ integrale abrogazione tacita della disposizione sostenuta dalla ricorrente incidentale, sarebbe rimessa solo alla scelta professionale libera e revocabile del singolo notaio l’apertura di un ufficio secondario in un comune aggregato, con il rischio di non garantire l’assistenza notarile nel comune medesimo, nonostante il decreto ministeriale ne abbia ritenuto la necessità. Però, in mancanza di assegnazione al comune aggregato con provvedimento del Presidente della Corte d’appello, non vi è ragione per ritenere che l’ufficio liberamente aperto dal notaio nel comune aggregato alla sua sede di assegnazione non costituisca sede secondaria ai sensi dell’art. 26 legge notarile.
10.Dalle ragioni esposte consegue che l’ordinanza impugnata deve essere cassata, in quanto tutti gli addebiti disciplinari contestati al notaio NOME COGNOME , riferiti alla violazione dell’art. 26 legge notarile, degli artt. 10, 21 e 24 del codice deontologico devono essere esaminati facendo applicazione dei principi esposti. Sono assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale, perché la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. che il notaio aveva formulato dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio all’esito della nuova valutazione della responsabilità disciplinare del notaio.
Il giudice del rinvio, nel giudizio ex art. 26 co. 2 d.lgs. 150/2011 al quale parteciperà anche il Pubblico Ministero, deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale, assorbiti il terzo motivo di ricorso principale e il primo e secondo motivo di ricorso incidentale; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione