Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7578-2021 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME
ricorrente principale -controricorrente incidentale –
Oggetto
R.G.N. 7578/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 03/04/2025
CC
avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 89/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello principale spiegato da NOME Mario avverso la sentenza del tribunale con cui era stata rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale intesa ad ottenere l’accertamento che il rapporto professionale come avvocato svolto in favore di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. fosse un rapporto di lavoro parasubordinato.
2.- La Corte d’appello ha invece ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato spiegato dalla Mediolanum Assicurazioni S.p.A. avverso la stessa sentenza che aveva ritenuto inammissibile la domanda principale azionata da Mediolanum, trattandosi di azione di mero accertamento finalizzata alla quantificazione del credito vantato dal professionista nei suoi confronti.
3.- La Corte respingeva perché generica e comunque infondata la riconvenzionale pure spiegata da Mediolanum Assicurazioni S.p.A per ottenere la ripetizione delle somme già corrisposte dalla medesima Compagnia di assicurazione al Costa sull’indimostrato presupposto che non fossero dovute.
4.- In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che dalle prove documentali, ferma restando la dimostrazione della continuità e della personalità della prestazione, non emergesse invece la prova della coordinazione, la quale richiedeva l’assoggettamento ad ingerenze e direttive, pur compatibili con l’autonomia professionale, limitatamente all’indicazione del risultato da ottenere.
Le prove testimoniali dedotte dal Costa sarebbero state ultronee rispetto al tema decidendum.
5.- Il rigetto dell’appello principale comportava l’assorbimento dell’appello incidentale condizionato spiegato dalla società appellata ed incentrato in caso di accoglimento dell’appello principale sulle inammissibili domande di revoca dell’ordinanza di mutamento del rito e di accertamento delle somme dovute all’appellante.
In ogni caso l’azione di mero accertamento per i diritti di credito era inammissibile perché ammessa solo nell’ipotesi in cui fosse stata espressamente prevista dalla legge.
6.- La Corte d’appello ha infine condannato COGNOME NOME al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite che ha liquidato in dispositivo richiamando il criterio della soccombenza.
7.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Mario con nove motivi di ricorso ai quali ha resistito Mediolanum Assicurazioni Spa con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato al quale COGNOME Mario ha opposto controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi del ricorso principale
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 409 n. 3 cpc perché la Corte di appello, pur avendo accertato la sussistenza degli indici della parasubordinazione, ne aveva escluso la sussistenza, commettendo un errore di sussunzione della fattispecie nella norma di legge.
2.- Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la violazione art. 112 cpc perché la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi
sulla domanda di pagamento dei compensi, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto.
3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione delle norme processuali in punto di ammissione della prova, posto che non erano state ammesse le testimonianze richieste dal lavoratore nonostante esse fornissero la prova ritenuta necessaria dalla Corte d’appello, con particolare riferimento all’obbligo di rendere puntuale informativa alla mandante.
4.- Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione delle norme processuali in punto di ammissione della prova, perché la Corte non ha ammesso neppure l’interrogatorio formale richiesto dal lavoratore nonostante la sua decisività, in quanto inteso a provare la circostanza su come la società impartisse direttive di massima in relazione alle modalità di gestione dei processi affidati (secondo quanto richiesto dalla sentenza impugnata come elemento decisivo della coordinazione).
5.- Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione avendo la Corte di appello rigettato la domanda per mancanza di prova di ciò che essa stessa non ha consentito al ricorrente di provare.
6.- Con il sesto motivo si prospetta la nullità del procedimento e della sentenza in quanto la decisione nel merito era avvenuta in esito all’udienza destinata esclusivamente al c.d. filtro di ammissibilità.
7.- Con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 e la nullità del procedimento e della sentenza per illegittimo rigetto dell’istanza di parte di trattazione orale della causa.
Con l’ottavo motivo si sostiene la violazione dell’art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 per il mancato rispetto del termine di
trenta giorni per la comunicazione del decreto di trattazione scritta.
9.Con il nono motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. e del DM n. 55/2014, per avere la Corte di appello liquidato unitariamente spese ed onorari e per non avere applicato il principio della soccombenza in base all’esito complessivo della lite che vedeva soccombente anche la Mediolanum le cui domande non avevano trovato accoglimento.
Sintesi del motivo di ricorso incidentale condizionato 10.- Con il ricorso incidentale condizionato Mediolanum ha chiesto, in caso di accoglimento anche parziale del gravame, la riforma parziale della sentenza là dove non era stata esaminata la domanda volta a far accertare l’esatto ammontare degli importi dovuti all’avv. Costa per lo svolgimento degli incarichi professionali indicati nei Prospetti 1 e 2 riportati negli atti del primo grado di giudizio, nonché di quelli relativi alle notule allegate alla controparte.
11.- Il collegio rileva che le doglianze di carattere processuale sollevate con i motivi 6 e 7 del ricorso principale rivestono valore preliminare ed assorbente ai fini della decisione della causa. Essi sono fondati.
Ed invero in primo luogo va rilevato che la decisione di appello è avvenuta in esito all’udienza destinata esclusivamente al c.d. filtro di ammissibilità.
Risulta infatti che la difesa del ricorrente, a seguito del decreto che disponeva la discussione della causa mediante trattazione scritta, abbia depositato istanza per la trattazione orale della causa che è stata rigettata ‘trattandosi di mera udienza filtro’; ed in ragione di quanto riportato nel decreto, il ricorrente non depositava le cosiddette note di trattazione scritta, ritenendole irrilevanti ai fini della ammissibilità dell’impugnazione. La Corte
d’appello invece, come già detto, dopo aver dichiarato che si trattava di udienza filtro, mirato alla possibile inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 436 bis c.p.c., ha invece deciso la causa nel merito.
Si è con ciò prodotta una evidente lesione del diritto di difesa del ricorrente dal momento che non è stata data alla parte possibilità di interloquire né di esercitare alcuna facoltà difensiva (di natura istruttoria o di merito) prima della decisione, né oralmente (nonostante l’espressa richiesta di discussione orale) né per iscritto.
Il motivo va perciò accolto perché una volta fissata l’udienza filtro, il giudice può solo emettere l’ordinanza di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., oppure fissare altra udienza per la discussione, ma non può decidere la causa (Cass. 10409/2020; Cass. 4996/2024), tanto più che, nel caso in esame, la parte aveva richiesto alla Corte di appello la trattazione orale come previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, come convertito con la L. 17 luglio 2020, n. 77, articolo 221, comma 4 (in vigore dal 29 ottobre 2020) e tale richiesta era stata rigettata per la ragione che l’udienza era destinata alla verifica di ammissibilità dell’appello.
Ed ai fini della nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio non occorre in questo caso la specifica indicazione di una lesione del diritto di difesa non essendo stato consentito in assoluto alla parte di esplicitare le sue difese.
13. Sulla base dei medesimi presupposti risulta fondato inoltre il motivo settimo con il quale si deduce la violazione dell’art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 e la nullità del procedimento e della sentenza per illegittimo rigetto dell’istanza di parte di trattazione orale della causa.
Ed invero benché secondo la giurisprudenza di legittimità non esista l’obbligo di accogliere l’istanza di discussione orale della causa, occorre tuttavia che a giustificazione della scelta di rigetto venga addotta l ‘esistenza di una ragione di carattere organizzativo (Cass. n. 594/2024; Cass. n. 20420/2024).
Nel caso in esame, però, non solo è mancata una giustificazione di carattere organizzativo a sostegno del rigetto della richiesta di discussione orale, ma la ragione di carattere processuale addotta (perché si trattava di ‘ mera udienza filtro ‘ ) si è rivelata incongrua perché non vera e quindi illegittima per definizione, avendo la Corte deciso in realtà nel merito.
15. Per le ragioni esposte i motivi sesto e settimo devono essere accolti, mentre restano assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato.
La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e decidere su tutte le istanze e domande (principali e se del caso subordinate) che sono state azionate in giudizio. Il giudice di rinvio dovrà provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME