Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23565 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
di abbandono del processo – che INFN, non depositando controricorso ma solo atto di costituzione, non ha neppure smentito -la menzionata equivocità dell’atto in sé considerato fa ritenere al collegio di dover valorizzare, come già avvenuto in altri precedenti
(Cass. 31 maggio 2023, n. 15311), la necessità di recupero dei possibili contenuti dialogici dell’udienza in luogo di un rigore formalistico che può allontanare il processo dalla sua effettiva realtà; l’udienza, come luogo dell’incontro fisico tra le parti ed il giudice (o di riscontro tangibile dell’assenza delle parti) consente di chiarire senza equivoci gli intenti e l’assetto processuale reale; ciò significa che in presenza di una situazione dubbia del rito c.d. cartolare, non va avallato il procedere comunque sulla base di dati formali in qualunque modo interpretati, ma va dato corso a richiesta di chiarimenti, che poi altro non sono che l’espressione tangibile del contraddittorio, il quale, come già si disse nel precedente citato, va non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore, espressione dell’esercizio inteso « pubblico dell’attività giudiziari a»;
detto altrimenti, il processo non può orientarsi, anche allorquando le sue regole siano semplificate, verso una decisione purchessia, al solo fine definitorio, dovendosi privilegiare invece, specie a fronte dell’introduzione di forme sostitutive dell’udienza ‘fisica’, in cui sono più naturali chiari accertamenti sugli intenti delle parti, un approccio che sia rispettoso di un procedere non puramente formalistico;
2.5
si deve pertanto ritenere che, nel caso concreto e stanti gli elementi di dubbio, quello fosse il percorso processuale da seguire, con richiesta di chiarimenti alle parti, attraverso fissazione di udienza destinata a quello specifico fine, in forme ancora cartolari o ‘fisiche’; in mancanza, ne deriva un vizio di nullità che, ponendosi in nesso causale diretto rispetto alla successiva definizione del grado di giudizio con la pronuncia di merito, comporta parimenti e per derivazione l’invalidità in rito della sentenza;
in proposito, è vero che il processo non serve a tutelare l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma ad eliminare i pregiudizi
conseguenti all’esercizio delle facoltà in cui s i esprime il diritto di difesa, ma quando il vizio afferisce direttamente alla fase decisionale ed ai suoi stessi requisiti e presupposti di svolgimento, essa assume la connotazione di una « lesione dei diritti processuali essenziali ai contraddittorio e alla difesa giudiziale », poiché la violazione delle regole processuali è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass., Sez. U., 25 novembre 2021, n. 36596);
3.
la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, la quale riprenderà il processo dal momento del verificarsi del vizio, procedendo a verificare, nella nuova udienza da fissarsi, l’effettivo intento processuale delle parti di insistere per la definizione o abbandonare il giudizio;
4.
può anche sintetizzarsi il seguente principio: «in mancanza, nelle note depositate in sostituzione dell’udienza, delle espresse ‘istanze e conclusioni’ attraverso cui si realizza la fictio impostata dall’art. 127 -ter c.p.c., il giudice può validamente assumere i provvedimenti per i quali l’udienza è stata fissata solo se sia certo, attraverso un’integrale interpretazione dell’atto nel contesto processuale, l’intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa, dovendo altrimenti formulare richiesta di chiarimenti, attraverso il rinvio a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta o, se sia al contrario già chiaro l’intento di non dare impulso alla causa, disporre ai sensi dell’art. 127 -ter , quarto comma, c.p.c.»;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6.6.2024.