Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28637 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28637 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26318/2022 R.G. proposto da: PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME
Ir COGNOME B.A.
B.V.
S.O.
5.S
-intimati- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CAGLIARI, nel proc.to n. 160/2022, depositato il 09/08/2022.
COGNOME
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4310..2023
Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del Orkii rópa621,12 gan a erle 28637..2023 Itata p do ltilicazione 16/162023 Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il PG nella persona della AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari, con decreto pubblicato il 9/8/2022, ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del 5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari, con il quale era stato respinto il ricorso della Procura della Repubblica, ai sens dell’art.19 d.lgs. 142/2015, volto alla nomina di un tutore (o di u protutore) ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore de minori RAGIONE_SOCIALE
I COGNOME
B.V.
omissis nati in Ucraina, rispettivamente, il
omissis COGNOME I, giunti in Italia dall’Ucraina l’8/3/2022.
Il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso, aveva rilevat che i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle persone responsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina, quali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore i applicazione dell’art.245 del Codice di famiglia dell’Ucraina, che riconosce ai preposti agli istituti per l’infanzia tale qualif essendo tale disposizione, in forza dell’art.23 della Convenzione dell’Aja del 19/10/1996 (cui ha aderito, oltre l’Italia, anc l’Ucraina) di diretta applicazione. Il Tribunale aveva comunque incaricato il Servizio Sociale competente di «verificare le condizioni di ciascun minore, adottare eventuali interventi di sostegno opportuni», dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale in caso di eventuali elementi di pregiudizio
In particolare, i giudici di appello, nel respingere il reclamo del Procura, hanno rilevato che tali minori (non rientrati in Ucraina, come altri minori ucraini pure giunti in Italia a seguit dell’invasione delle forze armate russe) non possono essere
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omissis » r q ualificati come «minori non accompagnati», in b a se Nu nazionale n. 47/2017, in q uanto essi sono g iunti in Italia accompa g nati da un tutore le g ale nominato secondo le disposizioni dell’ordinamento di provenienza, considerato che, in forza dell’art.245 del Codice della fami g lia dell’Ucraina , essendo stato costituito «l’orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia deve essere considerata per la Zione 16/10/2023 S.S
le gg e NOME tutrice le g ale dei due minori, loro rappresentante le g ale, e tale nomina, in forza dell’art.23 della Convenzione dell’Ala del 1996, deve essere riconosciuta in Italia.
La Corte d’appello, all’esito della discussione orale, a fronte del importanti difficoltà per la tutrice dei minori (derivanti dall mancata conoscenza della lin g ua italiana e del funzionamento delle istituzioni italiane), sollecitava con forza l’attivazione d g li interventi di supporto e soste g no necessari da parte dei Servizi RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suddetta pronuncia la Procura g enerale presso la Corte d’appello di Ca g liari propone ricorso per cassazione, notificato il 5/8/2022, affidato d unico motivo, nei confronti di I K.A.
non svol g ono difese).
E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il PG presso la Corte Suprema di Cassazione ha concluso per il ri g etto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Procura ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., de g li artt.245 del Codice della Fami g lia dello Stato Ucraino e 5, 6, 14, 23 della Convenzione dell’Aja del 19/20/1996, in materia di misure di protezione dei minori, rilevando che le funzioni della tutrice NOME, amministratrice dell’istituto per l’infanzia ove i minori in Ucraina erano stati collocati, sono «indissolubilmente legate alla stabile presenza dei minori negli istituti stessi», cosicché al di fuori di tale
Numero sezwale 4310..2023 contesto COGNOME tali funzioni cessano ed i minori risultano , COGNOME sensi Numerodi raccolta generale 28637..2023 dell’art.2 della COGNOME legge n. COGNOME 47/2017, COGNOME privi di assistenzabhcaeione 16/10..2023 rappresentanza legale e quindi «non accompagnati», secondo la definizione della nostra norma nazionale, e, ai sensi degli artt. 6 14 della Convenzione dell’Aia, lo Stato italiano, nel quale i minor ucraini si sono venuti temporaneamente a trovare, avendo abbandonato il proprio paese, a seguito di gravi disordini, è competente ad adottare le misure necessarie di protezione; in ricorso, si rileva che la stessa tutrice NOME aveva manifestat preoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano i minori rispetto ad esigenze fondamentali, non solo scolastiche, ma anche sanitarie, psicologiche, abitative, etc…, con conseguen necessità di apertura della tutela e gestione dell’accoglienza, sensi della legge n. 47/2017.
I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle persone responsabili della struttura (orfanotrofio) in cui erano inseriti Ucraina e si pone questione della efficacia in Italia, in for dell’art.23 COGNOME della COGNOME Convenzione COGNOME dell’Aia COGNOME che COGNOME disciplina il riconoscimento di pieno diritto negli Stati contraenti «delle misure adottate» nell’interesse dei minori, della nomina degli stessi a tutore dei minori, in Ucraina ai sensi dell’art. 245 del Codice d Famiglia dell’Ucraina.
Ai sensi dell’art. 42 della I. n. 218 del 1995, la giurisdizione legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996, che ha sostituito la Convenzione del 5/10/1961, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742.
La Convenzione dell’Aia del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione i materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101, entrat in Italia in vigore dal 1°/1/2016, che vede tra gli Stati contrae
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anche l’Ucraina (Paese al di fuori dell’UE), essendo en Ninfi data p uCcazione 16/162023 in tale Paese nel 2008, si applica invero alla fattispecie in esame.
L’art.5 stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrativ dello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, mentre, salvo quanto disciplinato dall’art. 7 (per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito d minore), in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza. L’art.6, al primo comma, prevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livel internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell’art. 5». Quindi si è scelto di attribuire, in queste situazioni, al autorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovan competenza generale, normalmente spettante alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore.
Per i casi di urgenza, l’art.11 prevede poi che «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a lig hanno adottato le misure imposte dalla situazione».
Sotto il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autori competenti, l’art.13 così recita: «l. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 19 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore
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devono astenersi dal decidere se, all’atto dell’éntroduzione della uata p ubbiicazione 16/162023 procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 19 e siano ancora in corso di esame, 2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza». La regola di risoluzione dei conflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia litispendenza: l’autorità competente, a norma degli artt. da 5 a 10, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure, se le misure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altr Stato contraente, anch’esso competente a norma degli stessi articoli, e siano ancora in fase di esame. Invece, se l’autori originariamente adita abbia già adottato la misura richiesta, non si tratterà più di affrontare una situazione di litispendenza, ma di occuparsi dell’efficacia in uno Stato contraente della misura adottata in un altro Stato, ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.
Ai sensi dell’art.14, le misure adottate in applicazione degli artico da 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l’elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non re avranno modificate, sostituite o abolite».
Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile, prevedendo: a all’articolo 15, che «l. Nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli S contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire
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dal momento in cui è sopravvenuto il cambio e la eqqe ara Funiolicazione 16/10,2023 quest’altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza»; b) all’articolo 16, che «1. L’attribuzione o l’estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituate de! minore. 2. L’attribuzione o l’estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l’accordo o l’atto unilaterale entra in vigore. 3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituate in un altro Stato. 4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l’attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriare ·ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale»,
In definitiva, si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli S contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito dell’autorità competente.
L’art.23 (Riconoscimento ed Esecuzione), recita: « 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato: a) qualora fa misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo H; b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la
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‘ Numero lì . 10’accolta Tneple 28637..2023 possibilità di essere sentito, in violazione dei pnricIpt tori men af ata p unio icazione 16/10/2023 di procedura dello Stato richiesto…».
I successivi artt. 24 e 25 disciplinano, invece, l’ipotesi in c chieda, al fine di dirimere, senza COGNOME indugio, ogni dubbio, l’accertamento dell’efficacia di provvedimenti adottati da uno Stato contraente (art.24: «Senza pregiudizio dell’art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto»; art.25 «L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l’autorità dello Sta che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza»).
L’art.33 stabilisce che «1.Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafata o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l’Autorità centrate o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. 2. La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore» e l’art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele,..».
Infine, l’art. 40, nel Capitolo VI, Disposizioni di carattere general detta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale
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del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una uata p ubbiicazione 16/162023 misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitorfafe o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante fa sua qualità e i poteri che le sono conferiti 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considera efficaci, fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le
autorità competenti a rilasciare il certificato».
All’art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».
4. La Corte d’appello ha correttamente rilevato che, avuto riguardo all’art.245 del Codice della famiglia dell’Ucraina, che attribuisce l qualifica di tutore ai preposti agli istituti per l’infanzia (e n specie tale qualità, documentata, in capo alla è pacifica) e agli artt. 5,6,14,23 della Convenzione dell’Aja de 1996, essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio dal tutore, e quindi rappresentante legale, nominato nello Stato di provenienza, secondo la legge NOME, nomina che deve essere riconosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi, a seguito conflitto bellico che affligge il Paese di residenza abituale minori, sono stati temporanea mente trasferiti, i minori in questione «minori stranieri non S.S.
non possono essere qualificati come accompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017.
Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore / tutore italiano, in quanto ciò inoltre comporterebbe, come rilevato nel decreto impugnato, necessariamente «l’esautorarnento del tutore ucraino, al quale esso si sostituirebbe, che non potrebbe decidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che gli sono stati affidati dallo Stato di provenienza, venendo esse rimesse al tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne le indicazioni».
COGNOME
Peraltro, nel decreto impugnato si è dato atto COGNOME herci ida Nuíri t e lit T r ie c zg n l a I e 24 8 3 63 1 0 7..2 023 NOME, che conosce i minori e condivide con gli stes giat ‘ COGNOME one i 6/1 0..2023 abitudini di vita, etc… , sentita in udienza, ha confermato di ess in continuo contatto con lo Stato Ucraino, con i suoi servizi social precisando che i minori hanno seguito la scuola NOME in DAD sino a fine maggio 2022, ricevendo anche la pagella.
La Corte d’appello poi, a fronte delle difficoltà sul territorio italia manifestata dalla tutrice ucraino, ha nuovamente (ciò avendo fatto già il giudice di primo grado) sollecitato i Servizi sociali a forn supporto e sostegno alla tutrice NOME.
Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v ‘ è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento attivato dalla Procura Generale presso la Corte d’appello. Peraltro, essendo il procedimento esente, non si applica in ogni caso l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sian omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffu del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.
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