Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17603 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 17603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2023
NOME COGNOME
COGNOME Consigliere
NOME
COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16703/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOMECOGNOME9> , elettivamente domiciliata COGNOMEINDIRIZZO> in COGNOMEINDIRIZZO> presso lo studio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME COGNOME FARO COGNOME COGNOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) NOME che COGNOME la COGNOME rappresenta COGNOME e COGNOME difende, -ricorrente-
contro
che la
TABLE
-controricorrente-
nonché contro
PROCURA DISTRETTUALE PER I MINORENNI DI CATANIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE -intima ti- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, nel proc.to n. 362/2022, depositato il 03/06/2022.
COGNOME
Numero registro generale 16703,2022
Numero sezionale 3155,2023
Nu i eioidtme Udita la relazione svolta nella camera di consiglio d r- n 3dd143ale 17603f2023 e / Data u’61: t Itzione 20,1116,2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale per i minorenni di Catania, con decreto «conclusivo» n. cronol. 3107/22, pubblicato il 3/6/22, nell’ambito di un procedimento, iscritto al n.R.G. 362/22, in camera di consiglio ex artt.737 e ss. c.p.c., ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME I, «ai sensi COGNOME comma 1, 1.64/1994», al fine di sentire riconoscere ed eseguire in Italia la nomina RAGIONE_SOCIALEa ricorrente quale tutore internazionale RAGIONE_SOCIALEa minore COGNOME NOME (nata in Ucraina il DATA_NASCITA) «e di tutti i minori che si trovano nel distretto del Tribunale per i minorenni di Catania rappresentati dalla predetta, giusta provvedimenti emessi dall’autorità ucraina in data 8/3/2022 e 6/4/2022, con conseguente revoca del tutore locale nominato, cui segue per legge l’affidamento come minore non accompagnato», con decreto del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania del 4/4/2022, per difetto dei presupposti «nominativi e (attuali per riconoscere l’istante COGNOME. tutore internazionale RAGIONE_SOCIALEa minore
A.A.
Il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale del 4/4/2022 adottato in via temporanea e d’urgenza, nell’ambito di un procedimento n.R.G. 321/22 «per nomina del tutore e altro» aperto su ricorso del pubblico RAGIONE_SOCIALE – di nomina di un tutore italiano, nella persona RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME per la minore, nel presupposto che la stessa fosse giunta in Italia, a seguito del conflitto bellico Ucraina/Russia, priva di un «rappresentante legale», con conseguente operatività RAGIONE_SOCIALEa 1.47/2017, e di affidamento RAGIONE_SOCIALEa minore medesima al Servizio sociale del Comune di RAGIONE_SOCIALE e collocamento presso affidatari in RAGIONE_SOCIALE Nel suddetto decreto presidenziale del 4/4/22, si dava, peraltro, atto che la minore ucraina era giunta in Italia ed era stata affidata,
insieme ad altri minori, dalla
NOME.
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a unaDat 9 pn 1 1 h è lr mero di rtccolta i ge i
.1:Aci alone INDIRIZZO,1116,2023
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I. presentatasi presso scelta dalla medesima e che la I COGNOME D.Y. la Questura di Catania, aveva affermato di «essere stata delegata dal Console Generale RAGIONE_SOCIALE‘ucraina a Napoli per l’accoglienza di diciassette minori», tutti provenienti da un istituto per minori ucraino; il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al Console Generale RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina di fornire più dettagliate informazioni in ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore» dalla
NOME COGNOME I.
8/3/22, dal Comune dil RAGIONE_SOCIALE I, distretto regione di COGNOME RAGIONE_SOCIALE . Ad avviso del Tribunale, la normativa applicabile, trattandosi di cittadino extraeuropeo (con conseguente non applicabilità del Reg. CE 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis), era la Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 19/10/1996, che ha sostituito la Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 1961, entrata in vigore in Ucraina nel 1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015, relativa a «competenza e legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione di minori», il cui art.6 contempla il caso di «minori rifugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionale», essendo la minore, cittadina ucraina, con residenza abituale nella COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME I Il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento in questa sede di legittimità impugnato, ha ritenuto, anzitutto, erroneo il richiamo alla legge 64/1994, di ratifica ed esecuzione in Italia RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Lussemburgo del 20/5/1980 e RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 25/10/1980, in difetto di violazione dei diritti di custodia assegnati a persona, istituzione o ente, titolare del diritto in base alla legislazione RAGIONE_SOCIALEo stato di residenza abituale RAGIONE_SOCIALEa minore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italia, considerato che doveva ritenersi lecito il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa minore dall’orfanotrofio in cui viveva in Italia, perché autorizzato, in data RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
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N COGNOME d COGNOME e urnero i raccolta i l l temporaneamente trasferita in Italia a seguito de u ila ggrra uat a p ubb ica9one 20,1116,2023 affligge dal 24/2/2922 l’Ucraina, e richiama l’art.5 · a norma del quale la competenza a provvedere sulle misure di protezione spetta all’Autorità giudiziaria dove il minore è stat temporaneamente trasferito e, quindi, in concreto al Tribunale per i minorenni di Catania, ove la minore ed altri minori ucraini temporaneamente dimorano.
ierale CODICE_FISCALE
In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamente trasferiti in Italia, il Tribunale ha ritenuto che: a) i minori ucra giunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o d pregressa conoscenza con la I D.Y. L. presidente RAGIONE_SOCIALE‘associazione « COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME », la quale non risulta essere stata nominata tutore del minore per effetto di un provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giurisdizionale competente RAGIONE_SOCIALEa regione ucraina di residenza abituale del minore; b) invero, è stato prodotto un documento, proveniente dall’Ucraina e corredato da traduzione in lingua italiana, relativo a ordinanza amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘8/3/2022, firmata dal direttore s.s. per conto del Comune di RAGIONE_SOCIALE COGNOME del COGNOME distretto I COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME ‘RAGIONE_SOCIALEa COGNOME regione COGNOME di I RAGIONE_SOCIALE I , con la quale si autorizzava il viaggio dei minori
dall’orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile COGNOME NOME.
– persona diversa dalla ricorrente «educatrice RAGIONE_SOCIALE‘orfanotrofio», la quale, trovandosi già in Italia, avrebbe dovuto iscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il Consolato Ucraino in Italia, provvedendo al loro rientro nel territorio ucraino, al termine RAGIONE_SOCIALE’emergenza RAGIONE_SOCIALEa guerra; c) è stato altresì prodotto un atto del Console Generale RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina a Napoli, in data 6/4/22, nel quale si attesta, visionata documentazione prodotta da parte RAGIONE_SOCIALEa D.Y. « soggetto conosciuto dal Consolato ucraino a Napoli come presidente RAGIONE_SOCIALE‘associazione « COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME l», COGNOME precisamente «atti notarili, autenticati in territorio ucraino nn. 769, 529, 531 e 153/154,
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uata ‘p uhObil ca lione INDIRIZZO,1116,2023
ordinanza del RAGIONE_SOCIALE,, l’autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva l permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato, in territorio italiano, inizialmente dall’8/3/2022 e sino all’8/6/2022 (c successiva proroga, sempre disposta, il 10/6/2022, dal Console Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato Ucraino «sino al termine del conflitto»), accompagnati dal suddetto nominato «responsabile», autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore che da questo Consolato viene altresì delegata e riconosciuta».
Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, la ricorrente non può essere qualificata come rappresentante RAGIONE_SOCIALEa minore, con delega di responsabilità genitoriale, in forza di «meri atti privati» quali quelli notarili (Cass. 41930/2021 e Cass. 9199/2019, in punto di qualità di minore straniero non accompagnato del minore affidato di fatto dai genitori residenti all’AVV_NOTAIO ad un parente nominato con atto notarile, presente in Italia; cfr. anche Cass. 19058/2011, in punt di impossibilità per il Console di attestare, oltre all’ident personale RAGIONE_SOCIALEe parti, anche la veridicità RAGIONE_SOCIALEe qualifiche che le par ritengono di attribuire a sé medesime), anche tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011, sull’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (art.33, in particolare), non essendo il Conso Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minori comunque «non residenti a Napoli», al di fuori dei casi di urgenza, cosicché il minore oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza deve ritenersi rientrante nella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» (MSNA, acronimo), come correttamente ritenuto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, il quale ha, nell’aprile 2022, provveduto a nominare un tutore italiano, nella persona RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME ; si deve, al riguardo, anche richiamare la Circolare ministeriale del 10/3/2022, dal titolo «Misure di protezione temporanea in favore RAGIONE_SOCIALEe persone sfollate
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dall’ucraina a seguito RAGIONE_SOCIALE‘invasione militare RAGIONE_SOCIALEe /orze armate uata puomicazione 20,1116,2023 russe» (pag.2), e il Piano Minori Stranieri non accompagnati, contenuto nella Circolare del 5/5/22 del Commissario delegato per il «Coordinamento RAGIONE_SOCIALEe misure e RAGIONE_SOCIALEe procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto» (pa r. 5.2, dedicato alla tutela e nomina del tutore).
NOME COGNOME NOME. in qualità di tutore internazionale del minore , propone ricorso per cassazione, notificato il A.A. Avverso COGNOME la COGNOME suddetta COGNOME pronuncia, COGNOME notificata COGNOME il COGNOME 6/6/22022,
4/7/2022, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO
1, in qualità di tutore RAGIONE_SOCIALEa minore, NOME (che resiste con controricorso, notificato 1’11/9/22) e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e del Procuratore distrettuale presso il Tribunale per i minorenni di Catania.
La causa è stata rimessa all’udienza pubblica del 13/6/23, con istanze di discussione orale RAGIONE_SOCIALEe parti.
Il P.G. ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2023, la causa, sentite le parti ed il P.G., è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DNOME DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto in punto di qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘ «istanza» e RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4 1.64/1994, di ratifica RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 1980, nonché RAGIONE_SOCIALEe regole del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE‘art.101 c.p.c., stante la mancata audizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente; con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto in punto di qualificazione del minore come «minore straniero non accompagnato» e degli artt.2-11 d.lgs. 4772017, in punto di ritenuta mancanza di un legame di parentela
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e RAGIONE_SOCIALEa nomina di un tutore da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorita giurisdizionale Data pubblicazione 211E6,2023 RAGIONE_SOCIALEo Stato ucraino.
La ricorrente deduce, anzitutto, di avere correttamente presentato, quale tutore nominato dal Console Ucraino a Napoli (essendo stati tutti i minori al loro ingresso in Italia registrati presso d Consolato per la loro identificazione e tutela), un ricorso, degradato erroneamente ad «istanza» dal Tribunale, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa 1.64/1994, di ratifica ed esecuzione in Italia RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja de 1961, sostituita da quella del 19/10/1996, resa esecutiva in Ital con L.101/2015, sul riconoscimento e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe decisioni in materia di affidamento dei minori, in relazione ai provvedimenti emessi dall’autorità ucraina di affidamento dei minori all’orfanotrofio di I RAGIONE_SOCIALE COGNOME in Ucraina, al direttore’ COGNOME S.S COGNOME I, la quale aveva nominato il tutore NOME che si trovava in Italia, e di nomina temporanea operata (essendo sorta la necessità di nominare altri tutori dato il numero dei minori accolti in varie parti d’Italia) dal Console ucraino a Napoli competente anche per la Sicilia, RAGIONE_SOCIALEa D.Y. in data 6/4/2022, prorogata il 10/6/22 «sino al termine del conflitto», cui erano stati anche affidati i minori, al fine di sentire riconosce l’efficacia in Italia RAGIONE_SOCIALEa nomina a rappresentante legale dei minori la stessa lamenta che, con decreto inaudita altera parte, non notificato ad essa COGNOME D.Y. COGNOME (malgrado la stessa si fosse immediatamente rivolta al questore RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Catania ed al Tribunale per i minorenni), il Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania aveva provveduto a nominare un tutore italiano perls minore.
Aggiunge la ricorrente che avrebbe dovuto essere applicata la Direttiva 2001/55CE, che, all’art.2 lett. f), definisce la categoria «minori non accompagnati» («i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Sta membri senza essere accompagnati da una persona adulta
,Nurnero sezionale 3155,2023 responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finche non ne Numero di raccoita generale 17E03,2023 assuma effettivamente la custodia una persona per p ubeSSion e 20/08,2023 responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»), direttiva «trasfusa nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022», con il quale sono state dettate le misure temporanee di protezione RAGIONE_SOCIALEe persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, e che la minore non poteva essere definita come «minore non accompagnata», ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.47/2017, essendo giunta in Italia accompagnata dal suo rappresentante legale, nominato dallo Stato Ucraino, e dal tutore, in Italia, nominato dal Console ucraino.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la tutela sulla minore cittadina ucraina, residente all’AVV_NOTAIO (continuando la stessa ad avere residenza abituale in Ucraina, e trovandosi solo temporaneamente in Italia), ovvero sul bambino straniero residente in Ucraina si deve intendere regolata dalla legge ucraina e secondo tale legge non occorre che a nominare un soggetto tutore sia esclusivamente un’autorità giurisdizionale, poiché il codice RAGIONE_SOCIALEa famiglia ucraino attribuisc anche il potere di nomina agli «organi di tutela», tra i quali vi è l’autorità amministrativa, giudiziaria e consolare.
Il caso trattato dal precedente di questa Corte (Cass. 41930/2021), citato nel provvedimento impugnato, risulta, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa D.Y. COGNOME L del tutto diverso, in quanto il minore, nel presente giudizio, non è entrato in Italia «affidato di fatto dai genitori ad un parente» ma è entrato in Italia affidato alle cure RAGIONE_SOCIALEa sig.r NOMECOGNOMENOME COGNOME nominata tutore da un’autorità amministrativa, e quindi è stato affidato alla’ D.Y. I, nominata dal Console Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ucraino a Napoli, con competenza sulla circoscrizione territoriale RAGIONE_SOCIALEe Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, da ultimo con nuova attestazione del 10/6/2022, pienamente efficace in Italia anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.50 n. 2 del
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Convenzione Consolare Ucraina-Italia del 261121201 Néprn . e p gilAcic t oi ltA g e %rale 17603f2023
IÒlata p unlicazione 20,1116,2023
NOME COGNOME rappresenta per la minore una «figura amica», condividendo con lo stesso la lingua, usi e costumi.
In COGNOME sede di COGNOME udienza COGNOME pubblica, COGNOME la COGNOME ricorrente COGNOME ha COGNOME insistito nell’accoglimento del ricorso, rilevando, peraltro, che il Console ucraino ha fatto successivamente richiesta all’Autorità centrale e al Tribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucraini presenti in Sicilia per trasferirli, con l’accompagnatrice designata nella persona RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in zona sicura RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina, su disposizione del RAGIONE_SOCIALE competente ucraino, ma che il tribunale di Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori. 2. Il P.G., esclusa anzitutto una lesione nel procedimento in oggetto del principio del contraddittorio, ha ritenuto, sulla bas degli atti, del tutto corretta la qualificazione operata n provvedimento impugnato del minore come minore straniero non accompagnato, rilevando che: a) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 1996, in ipotesi di «minori rifugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese si siano trasferiti a livello internazionale», le autorità giudiziarie RAGIONE_SOCIALEo stato in cui il minore è stato temporaneamente trasferito sono competenti ad adottare le misure finalizzate alla protezione del minore e dei suoi beni; b) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2 Legge n. 47/2017 ( e il DPCM 28/3/2022, emesso per l’adozione di misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina, richiama espressamente tale normativa), la definizione di «minore straniero non accompagnato» riguarda il minore «privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lu legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano», con necessaria concorrenza di entrambe le condizioni, e la Direttiva 2013/33/UE pone l’accento sulla necessità che il minore straniero sia accompagnato da un adulto «che ne sia responsabile per legge o per prassi RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato, fino a
e 20,1118f2023
Nyprél zionale 3155,2023 quando non sia effettivamente affidato a un tale adul to» k i Num l ero di raccoita . genirale 17E03,2023 lett. e); c) l’unico documento prodotto è un «atto ammiri iste~on l’ordinanza de11 1 8/3/22 RAGIONE_SOCIALEa Direttrice RAGIONE_SOCIALE‘orfanotrofio, per conto del Comune ucraino, per autorizzare il viaggio di alcuni minori, e non è dato conoscere l’iter in base al quale i bambini sono poi passati alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEa I COGNOME NOME COGNOME educatrice RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, alla COGNOME NOME. COGNOME e poi alla COGNOME NOME COGNOME , la quale comunque, pur condividendo con i minori ucraini la lingua e la cultura, non risulta avere «rapporti qualificati con i bambini, non conoscendoli prima del loro arrivo in Italia» (cosicché la fattispecie in esame risulta diversa da quella oggetto di altre decision adottate dal Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Lecce, allegate dalla ricorrente, risultando, in quei casi, che i bambini erano sta accompagnati personalmente dai responsabili RAGIONE_SOCIALE‘orfanotrofio in cui si trovavano o da persona che si qualificava come madre affidataria); d) è fondamentale, nell’ambito di minori che giungono in Italia da paesi esteri, in una situazione di estrema vulnerabilit non avendo con sé né i genitori né i tutori, che sia l’autori giudiziaria competente – nella specie il tribunale per i minorenni a designare i tutori.
Risulta utile una ricostruzione del quadro normativo.
3.1. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995, la giurisdizi la legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 19 ottobre 1996, che ha sostituito la Convenzione del 5/10/1961, resa esecutiva in Itali con legge 24 ottobre 1980, n. 742.
La Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101, entrat in Italia in vigore dal 1°/1/2016, che vede tra gli Stati contraen
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anche l’Ucraina (Paese al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘UE), essendo entVgi o a d COGNOME 9 . 4 . ? t r iga I e 17603f2023 data p uecazione 20,1116,2023 in tale Paese nel 2008, si applica invero alla fattispecie in esame.
L’art.5 stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrativ RAGIONE_SOCIALEo Stato contraente di «residenza abituale» del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione RAGIONE_SOCIALEa sua persona o dei suoi beni, mentre, salvo quanto disciplinato dall’art. 7 (per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito d minore), in caso di trasferimento RAGIONE_SOCIALEa residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALEa nuova residenza. L’art.6, al primo comma, prevede che «Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale le autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato contraente sul cui territorio tali minori vengono a trovare a causa del foro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5». Quindi si è scelto di attribuire, in queste situazioni, alle autorità RAGIONE_SOCIALEo Stat cui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generale normalmente spettante alle autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza abituale del minore.
Per i casi di urgenza, l’art.11 prevede poi che «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio s trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione».
Sotto il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autori competenti, l’art.13 così recita: «1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione RAGIONE_SOCIALEa persona o dei beni del minore
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devono astenersi dal decidere se, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘introduznne de/la uata p uobiicazione 20,1116,2023 procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza». La regola di risoluzione dei conflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materi litispendenza: l’autorità competente, a norma degli artt. da 5 a 10, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure, se le misure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altr Stato contraente, anch’esso competente a norma degli stessi articoli, e siano ancora in fase di esame. Invece, se l’autori originariamente adita abbia già adottato la misura richiesta, non si tratterà più di affrontare una situazione di litispendenza, ma di occuparsi RAGIONE_SOCIALE‘efficacia in uno Stato contraente RAGIONE_SOCIALEa misura adottata in un altro Stato, ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14, le misure adottate in applicazione degli artic da 5 a 10 «restano in vigore nei (imiti loro propri, anche quando un mutamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze dovesse far scomparire l’elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa convenzione non (e avranno modificate, sostituite o abolite».
Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile, prevedendo: a) all’articolo 15, che «1. Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, fe autorità degli S contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione RAGIONE_SOCIALEa persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento RAGIONE_SOCIALEa residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire
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sopravvenuto il cambio e la eqqe ata ruoolicazione 20,1116,2023 quest’altro Stato che regola le condizioni di applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza»; b) all’articolo 16, che «1. L’attribuzione o l’estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza abituale del minore. 2. L’attribuzione o (‘estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza abituate del minore nel momento in cui l’accordo o l’atto unilaterale entra in vigore. 3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato. 4. In caso di trasferimento RAGIONE_SOCIALEa residenza abituale del minore, l’attribuzione di pieno diritto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato di nuova residenza abituale». dal momento in cui è
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In definitiva, si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli S contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente.
L’art.23 (Riconoscimento ed Esecuzione), recita: « 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.2. Tuttavia riconoscimento può essere negato: a) qualora la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del capitolo II; b) qualora fa misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la
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‘ f·urnero d raccolta grerale NUMERO_DOCUMENTO possibilità di essere sentito, in violazione dei principi tonaamen all puoi° icazione 20,1116,2023
di procedura RAGIONE_SOCIALEo Stato richiesto…».
I successivi artt. 24 e 25 disciplinano, invece, l’ipotesi in cui chieda, al fine di dirimere, senza COGNOME indugio, ogni dubbio, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia di provvedimenti adottati da uno Stato contraente (art.24: «Senza pregiudizio RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato richiesto»; a rt. 25 «L’autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l’autorità RAGIONE_SOCIALEo Sta che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza»).
L’art.33 stabilisce che «1·Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l’Autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi RAGIONE_SOCIALEa sua proposta di collocamento o assistenza. 2. La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente RAGIONE_SOCIALEo Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore» e l’art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele…».
Infine, l’art. 40, nel Capitolo VI, Disposizioni di carattere generale detta «1. Le autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato contraente di residenza abituale
Nurnero sezionale 3155,2023 del minore o RAGIONE_SOCIALEo Stato contraente in cui sia stata, adottata una Numero di raccoita generale 17E03,2023 misura di protezione potranno rilasciare al detentom p data on e 20,1118f2023 responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione RAGIONE_SOCIALEa persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferit La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le
autorità competenti a rilasciare il certificato».
All’art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».
3.2. Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per i minorenni il riconoscimento e l’esecuzione in Italia del provvedimento di nomina a tutore del minore, «giusta provvedimenti emessi dall’autorità ucraina in data 08/03/2022 e 06/04/2022, con conseguente revoca del tutore locale nominato».
In effetti, la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994, di ratifica ed esecuzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione europea di Lussemburgo sul riconoscimento e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, del 20 maggio 1980, e RAGIONE_SOCIALEa convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja sugli aspetti civili RAGIONE_SOCIALEa sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, contiene anche «norme di attuazione» non soltanto RAGIONE_SOCIALEe predette convenzioni, ma anche «RAGIONE_SOCIALEa convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il DATA_NASCITA ottobre 1961, e RAGIONE_SOCIALEa convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L’Afa 1128 maggio 1970».
La Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 19/10/1996, ritenuta applicabile, nel provvedimento impugnato, alla fattispecie dal Tribunale. All’art.4 RAGIONE_SOCIALEa 1.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato dei
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Numero di raccolta gerierale NUMERO_CARTA
provvedimenti COGNOME adottati COGNOME dalle autorità COGNOME strantere la Lima pubblicazione 20,1116,2023 protezione dei minori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa convenzione de L’Afa del 5 ottobre 1961», dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione, con decisione assunta con decreto in camera di consiglio, sentito i pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trovavano, su ricorso degli interessati, decre impugna bile con ricorso per cassazione.
La Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 1996, resa esecutiva in Italia dal 2016, ha, invece, stabilito, all’art.23, che gli Stati attribuiscano efficac provvedimento adottato dall’autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato contraente per la protezione del minore in questione, in modo «automatico», cioè senza che si renda necessario alcun provvedimento, in quanto, nella logica RAGIONE_SOCIALEa cooperazione e fiducia tra gli Stati che impronta nuovo testo normativo internazionale, gli Stati contraenti, in comunicazione fra loro, debbono assicurare la continuità RAGIONE_SOCIALEa protezione del minore attraverso le frontiere, quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità, toccando più paesi.
La Convenzione del 1996 non preclude, tuttavia, una procedura preventiva di accertamento – positivo o negativo – RAGIONE_SOCIALEa riconoscibilità RAGIONE_SOCIALEa misura, in quanto l’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, sopra richiamato, ammette che ogni parte interessata possa chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità una misura adottata in un altro Stato contraente.
E, nella specie, la ricorrente, sia pure facendo richiamo all 1.64/1994, di attuazione RAGIONE_SOCIALEa vecchia Convenzione sulla protezione dei minori del 5/10/1961, ha inteso chiedere, conformemente a quanto disposto dall’art.24 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione vigente del 19/10/1996, applicabile alla fattispecie, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE piena efficacia in Italia RAGIONE_SOCIALEa nomina a tutore operata dall’autorità consolare ucraina il 6/4/2022.
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3.3. La competenza del Nostro Paese sussiste, pertanto ne c aso in Numbro rl’ a lu e C coita generale 17E03,2023 esame: sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, che, rispetto all’art.5 (nararn r abeheon e 20,NUMERO_DOCUMENTO prevede quale principio generale, la competenza in materia di protezione dei minori RAGIONE_SOCIALE‘ autorità RAGIONE_SOCIALEo Stato contraente nel quale il minore ha la «residenza abituale»), previsione che contempla la competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato in cui si trova il minore «che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, sia trasferito a livel internazionale», trattandosi di un trasferimento «temporaneo», in quanto destinato a COGNOME protrarsi fino alla COGNOME fine del conflitto Russia/Ucraina; sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.11, in virtù del quale «In tutti casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti», sempre ove si ritenga che la condizione del minore, presente in Italia senza gli esercenti la responsabilità genitoriafe, renda necessario un intervento urgente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa stessa Convenzione, in entrambi i casi, legge applicabile è la lex fori, pur essendo consentito, in virtù del paragrafo 2, l’applicazione in via eccezionale, RAGIONE_SOCIALEa legge di un alt Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, «nella misura in cui la protezione RAGIONE_SOCIALEa persona o dei beni del minore lo richieda».
3.4. In relazione alla disciplina specifica sui MSNA (acronimo per Minori Stranieri Non Accompagnati), una tra le prime definizioni si rinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999, recante il «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 commi 2 e 2 bis, del d. igs. n. 286 del 1998», che all’art. 1, comma 2 definisce il «minore straniero non accompagnato presente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato… il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato privo di assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente re,r 1:31grgo ase i. tifin a le 3155,2023 humero . Waccol?a generale 17E03,2023 in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano». COGNOME Data pubblicazione 20,1118f2023
Il d. Igs. n. 142 del 2015 c.d. «decreto accoglienza», che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/33/UE, ha ricalcato, in parte, l definizione contenuta nel d.p.c.m., definendo all’art. 2, comma 1, lett. e), il minore straniero non accompagnato come «lo straniero di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, n territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale». La disposizione si inserisce all’interno di una disciplina organica a regime giuridico dei minori stranieri non accompagnati, con l’intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado di superare, almeno tendenzialmente, la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti protezione, esprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essere accolti presso strutture non specializzate.
Quanto all’apertura RAGIONE_SOCIALEa tutela per tali minori, l’art. 19, comma 5, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1 lett. b) del d. Ig n. 220 del 2017 ( c.d. correttivo del d.lgs. 142), ha stabilito ch relativa competenza, prima attribuita al giudice tutelare, sia ora di competenza del tribunale per i minorenni, al quale «l’autorità di pubblica sicurezza da’ immediata comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presenza di un minore non accompagnato,..per l’apertura RAGIONE_SOCIALEa tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica RAGIONE_SOCIALEe misure di accoglienza predisposte, nonché al RAGIONE_SOCIALE, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio RAGIONE_SOCIALEa presenza dei minori non accompagnati».
La successiva I. n. 47 del 2017, c.d. «Legge Zampa», in parte ricalcando la previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 2 d.p.c.m. 13.4.1999, n. 535, definisce il MSNIA come «minorenne
Numero sezionale 3155,2023 non avente cittadinanza italiana o RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che si trova MI ero di raccolta generale 17E03,2023 per qualsiasi causa nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato o che 0 1 arifffimentio n e 20,111812023 sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lu legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano». Tale legge prevede, procedure certe per l’identificazione dei minori (art. 5 che introduce nel d. Igs. n. 142 del 2015 il nuo art. 19-bis), attribuendone, dopo le modifiche introdotte dal d. Igs n. 220 del 2017, la competenza al tribunale per i minorenni.
Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto», non formalmente, ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione a coloro che non siano parenti entro il quarto grado (c.d. MISA)
La L. n. 183 del 1984, in materia di adozione, all’art. 9, comma 4 stabilisce che «chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione RAGIONE_SOCIALEa segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’uffi tutelare». Il comma 5 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma prosegue poi affermando che «nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione RAGIONE_SOCIALEa segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 c. c. e l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di adottabilità».
Da tali disposizioni, a contrario, si è dedotta l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa categoria dei minori «affidati di fatto», cioè di quei minori che sono stati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori, esonera da qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gli affidamenti a parenti oltre il quarto grado.
Nurnero s?zn;Inale 3155,2023 3.5. Nello specifico RAGIONE_SOCIALE’emergenza relativa agli sfollat ucrai Numero di i raccoita generale 17E03,2023 sfuggiti al conflitto bellico con la Russia, il Decreto del ppes Ideinteon e 20,1118f2023 del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 , intitolato «Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», a partire dal 24/2/2022, richiama – nella premessa – anche la Legge n. 47/2017, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nel quadro RAGIONE_SOCIALEa situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha adottato l’ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione RAGIONE_SOCIALE per assicurare, sul territor nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazion in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina, e sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, il Capo RAGIONE_SOCIALE è stato nominato Commissario delegato, al fine di assicurare il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe misure e RAGIONE_SOCIALE procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti d minori stranieri non accompagnati.
Quindi, è stato adottato un «Piano» che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme le competen istituzionali previste dalle normative vigenti, in particolare dall Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 1996 sopra citata e le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 101/2015 di ratifica. Nel suddetto «Piano», nell’ultimo aggiornamento del 5/5/22, si richiama la definizione (contenuta nell’art.2 1.47/2017) del minore straniero non accompagnato e si prevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura RAGIONE_SOCIALEa foro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di “‘minori stranieri non accompagnati “» e che ad es. «è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore RAGIONE_SOCIALE‘istituto ove erano accolti
Numero sezionale 3155,2023 in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne lega/mente Numero orrraccolta generale 17E03,2023 responsabili ». COGNOME Data pubblicazione 20,1118f2023
3.6. Le funzioni dei Consoli stranieri in Italia sono regolate dal Convenzione di Vienna del 1963, entrata internazionalmente in vigore il 19 marzo,1967 e ratificata dall’Italia con Legge n. 804 de 9 agosto 1967. Tra le funzioni consolari, che possono essere esercitate anche dalle Missioni diplomatiche, riassunte dall’art. 5 vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato RAGIONE_SOCIALE nonché altre a carattere amministrativo RAGIONE_SOCIALEo Stato d’invio, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe leggi e dei regolamenti RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza»
La legge 71/2011 disciplina, invece, la funzione dei nostri Uffic consolari , prevedendo (art.28) che essi esercitino anche funzioni notarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale». All’art.33, la legge n. 71 così recita: «Tutela, curatela, amministrazione di sostegno 1. Il capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadin minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti a amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assisten pubblica e privata, che le leggi RAGIONE_SOCIALEo stato attribuiscono al giudice tutelare,.. Essi cessano dall’ufficio dal giorno in cui é loro notifica la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o RAGIONE_SOCIALE‘ incapace».
La Convenzione consolare tra Italia e Ucraina, pubblicata nel dicembre 2016, che qui interessa, prevede: a) all’art.42 (Atti notarili e legalizzazione consolare), che i funzionari consolari possono redigere «in forma notarile» una serie di atti (tra cui
COGNOME
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rne urc r ii d i g i úclt aA
testamenti e atti e contratti relativi al matrimonio ili Data p Adicazione 20,1116,2023 RAGIONE_SOCIALEo Stato di invio), nonché «2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli; 3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato d’invio purché le leggi ed i regolamenti RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza non lo impediscano»; all’a rt.43 (Efficacia degli atti e dei documenti consolari), che «Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Auto competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza, purché siano state rispettate le formalità richieste in materia da detto Stato»; c) all’art.50 (RAGIONE_SOCIALE dei minori, degli inabilitati e degli incapaci), che «2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsias dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interes dei minori e RAGIONE_SOCIALEe altre persone incapaci, cittadini RAGIONE_SOCIALEo Stato d’invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti RAGIONE_SOCIALEa presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l’esercizio del loro mandato».
i e r liga I e P_IVA
4. Questa Corte, in materia di efficacia RAGIONE_SOCIALEe attività svolte d Console nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe funzioni notarili o certificative pur affidategli, ha precisato (Cass. 19058/2011) che «Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni notarili a lui spettanti, il console, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar RAGIONE_SOCIALEa legge 16 febbraio 1913, n. 89, attesta l’identità personale RAGIONE_SOCIALEe parti ma non anche la veridicità RAGIONE_SOCIALEe qualifiche che le stesse ritengano di attribuirsi; ne consegue che, qualora un soggetto si dichiari legale rappresentante di una società, l’atto pubblico redatto dal console (nella specie autentica di procura) fa fede RAGIONE_SOCIALEa
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Nurnero di raccolta enerale NUMERO_DOCUMENTO , circostanza che il comparente si è dichiarato tale, ma non an he uata p ubb icazione 20,1116,2023 RAGIONE_SOCIALE‘effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati». Nella specie, si discuteva RAGIONE_SOCIALEa validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE‘attestazione ci la qualità di legale rappresentante di una società ad opera del capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio consolare italiano nella capitale yemenita, un’autentica RAGIONE_SOCIALEa procura medesima vergata in base ai poteri notarili di cui all’art. 19 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, rinvio all’art.49 RAGIONE_SOCIALEa legge notarile n. 89/1913.
In generale, invero, sulla efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico, si è chiar che «la indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato» (Cass. 9380/2011) e che «l’efficacia probatoria privilegiata RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico è limitata fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti» (Cass. 11012/2013; Cass. 22903/2017). Così (Cass. 20214/2019), si è ribadito che «L’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitat agli elementi estrinseci RAGIONE_SOCIALE‘atto, indicati all’art. 2700 c.c., e non estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E’ pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all’esatte RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti» (nella specie, si è escluso che fossero munite di fede privilegiata dichiarazioni dei contraenti, riportate nell’atto pubblico d «finanziamento ipotecario», relative all’esigibilità del credito garantito).
5. Sempre questo giudice di legittimità, in relazione alla tutela d apprestare ai minori stranieri non accompagnati ed alla relativa qualifica del soggetto meritevole di protezione, con specific
Numero registro generale 18703,2022 Nurnero 9emp,nale 3155,2023 riguardo ai MISA (acronimo per «Minori Stranieri Ac f f u gwgnap con ge nerale 17E03,2023 Fatto»), ha già chiarito che « ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. mta417bid &une 20,1118f2023 2017 si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all’apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega RAGIONE_SOCIALEa responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento ». Questa Corte – che era stata investita del regolamento di competenza da parte del tribunale per i minorenni di Torino, che riteneva non potesse essere considerato MSNA un minore che si trovata in Italia con il fratello, al quale era stato affidato genitori – ha affermato che la dizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 47 d 2017 richiede, perché possa escludersi la riconducibilità alla categoria dei MSNA, che, essi si trovino sul territorio nazionale, non solo debitamente assistiti da persone che se ne prendano cura sotto tutti i profili, ma anche che sul territorio nazionale sia presenti persone che possano legittimamente esercitare la responsabilità genitoriale su di loro. Diversamente, mancando anche uno solo dei predetti requisiti (come nella specie, ove i fratello del minore pur provvedendo alla sua assistenza, non era tuttavia in grado di rappresentarlo legalmente), il minore deve considerarsi come «non accompagnato». Confermerebbe tale interpretazione l’uso da parte del legislatore nella formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa congiunzione «e» tra l’espressione «assistenza» e 24 di 31 Firmato Da: COGNOME NOME NOME Da: CA DI FIRrs iA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Ser ia l NUMERO_DOCUMENTO FirmEito Da: COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ia l: c 1edbad189059a76e7a52ea8c738b3c FirmEi to Da: COGNOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NurnerQ se.zionale 3155,2023 «rappresentanza». Né l’atto notarile con il quale il minore era stato Numero di raccolta generale 17E03,2023 affidato al fratello avrebbe valore nel nostro ordinamentopubnonone 20106,2023 essendo consentita alcuna delega RAGIONE_SOCIALEa responsabilità genitoriale. E’ stato successivamente ribadito che:
– « Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 47 del 2017 si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori affidati di fatto d loro genitori residenti all’AVV_NOTAIO ad un parente che sia in grado di prendersene cura in Italia (in giudizio, per regolamento di competenza, in cui si è dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni e non del Tribunale ordinario, all’apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di genitori sul territori nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile – nel qu «il AVV_NOTAIO aveva attestato semplicemente che, effettivamente, genitori del minore hanno dichiarato, in sua presenza, quanto riportato nell’atto, sottoscrivendolo» – , alle cure ed alla rappresentanza legale RAGIONE_SOCIALEa sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma di delega RAGIONE_SOCIALEa responsabilità genitoriale (Cass. 41930/2021);
– «Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa L n. 47 del 2017 si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, il minore che, in bas ad un rapporto di affidamento intrafamiliam goda in Italia di assistenza materiale ma sia, nello stesso tempo, privo di rappresentanza legate per l’impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega RAGIONE_SOCIALE‘affidamento del minore non
COGNOME
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riconosciuto nell’ordinamento di provenienza come attributívo d lia uata p uob icazione 20,1116,2023 rappresentanza legale del minore. La condizione di minore straniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studi formazione professionale, non potendo ritenere tale categoria ristretta ai minori che accedono al territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano all scopo di presentare domanda di asilo», in fattispecie in cui i genitori albanesi avevano con dichiarazione notarile acconsentito che una minore potesse restare in Italia presso la zia, la qual aveva chiesto di essere nominata tutore) (Cass. 9648/2022).
In conclusione, i MISA devono tendenzialmente essere riconducibili alla categoria dei MSNA, poiché la responsabilità genitoriale non è delegabile con pattuizione privata, in base alla legge italian nemmeno con procura notarile.
6. Nella fattispecie in esame nel presente giudizio, tuttavia, assum rilievo centrale l’atto, prodotto dalla ricorrente, corredato d traduzione in lingua italiana, con il quale il Console ucraino a Napoli in data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazione consolare» alla ricorrente, nella quale, visionata la documentazione prodotta da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME D.Y. COGNOME soggetto «conosciuto dal Consolato ucraino a Napoli» come presidente RAGIONE_SOCIALE‘associazione «RAGIONE_SOCIALE» (precisamente gli «atti notarili, autenticati in temtorio ucraino nn. 769, 529, 531 e 153/154, ordinanza del RAGIONE_SOCIALE»), si attesta l’autenticità dei suddetti documenti dai quali «emerge» che si consente la permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato, in territorio italiano, inizialmente da11 1 8/3/2022 e sino all’8/6/2022 (e, con successiva proroga, sempre disposta, con atto del 10/6/2022, dal Console Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato Ucraino, «sino al termine del conflitto»), accompagnati dal suddetto nominato «responsabile», autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni
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La I COGNOME NOME COGNOME L in effetti, è stata nominata tutore direttamente dal Console ucraino, in quanto la nomina a tutore, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione comunale ucraina e del nominato affidatario dei minori, la Direttrice RAGIONE_SOCIALE‘orfanotrofio RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato altra persona, la RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, che aveva avuto il compito, per quanto esposto in ricorso, di accompagnare i minori in Italia, iscriverli nell’elenco del consolato, rappresentarli fuori dal territor ucraino.
Entra quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare alla suddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel Console ucraino, competente per territorio (e non come erroneamente opinato dal giudice a quo), in Italia.
Non si tratta tanto di un atto compiuto nell’esercizio di funzioni propriamente notarili, espletate dal Console straniero, nel nostro Paese, in relazione alla documentazione amministrativa formatasi in Ucraina, quanto di un atto di esercizio del potere di effettiv «nomina» a tutore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente da parte del Console ucraino a Napoli, di cui occorre vagliare l’efficacia nel nostro ordinamento, anche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente.
Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte nei precedenti sopra richiamati, in quanto, in quelli, vi era una semplice dichiarazione raccolta dal AVV_NOTAIO da parte dei genitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore di un famigliare presente in Italia.
7.0rbene, attraverso l’istituzione consolare, alcuni organi statal sono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una serie di funzioni.
Secondo una dottrina, «i! console è all’AVV_NOTAIO, rispetto ai suoi connazionali, ciò che all’interno sono contemporaneamente il
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prefetto e il questore, COGNOME notaio e l’ufficiale di stato RAGIONE_SOCIALE., il capit n Data p uo icazione 20,1116,2023 di porto e il provveditore agli studi».
Indipendentemente dalla fonte normativa che le prevede e ne disciplina l’esercizio, convenzionale o consuetudinaria, le funzion consolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie: quelle attinenti alla protezione dei diritti e degli interessi dei connazion nonché alla protezione degli interessi e diritti RAGIONE_SOCIALEo Stato di invio quelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il console esercita in qualità di organo interno RAGIONE_SOCIALEo Stato di invio, nei riguard RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo del cittadinanza o RAGIONE_SOCIALEa nazionalità (e nei confronti degli stranieri pe ciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti l’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALEo Stato di invio)
Con il consenso RAGIONE_SOCIALEo Stato territoriale, i consoli possono svolger attività giurisdizionali, anziché di risoluzione di controversie, collaborazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEo Stat di invio, partecipando o provvedendo direttamente alla formazione di atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato d invio.
Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione non seguono, di regola, il sistema RAGIONE_SOCIALE‘esercizio diretto dei poteri sono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento e sollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certi provvedimenti in favore dei connazionali, cioè a quella funzione comunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare la protezione dei connazionali
Cosi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezione dei minori e degli incapaci, il cons non ha normalmente il potere di provvedere, se del caso direttamente, alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltanto il potere di richiedere l’intervento RAGIONE_SOCIALEe autorità locali competent eventualmente proponendo la persona da nominare, e salva, in ogni caso, la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgent
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per la conservazione del patrimonio degli inter permane l’inerzia RAGIONE_SOCIALEe autorità locali.
La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari subordina la competenza del console all’atteggiamento RAGIONE_SOCIALEa legislazione locale.
Nella specie, all’art.50 (RAGIONE_SOCIALE dei minori, degli inabilitati e degli incapaci), RAGIONE_SOCIALEa Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 2016, è stabilito espressamente che «i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutel dei diritti e degli interessi dei minori e RAGIONE_SOCIALEe altre persone incapaci cittadini RAGIONE_SOCIALEo Stato d’invio, ed a tale fine, qualora necessario possono, conformemente alla legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti RAGIONE_SOCIALE presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare curatori o tutori di tali persone e controllare l’esercizio del lo mandato».
Utile è a questo punto il richiamo sia all’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa convenzion RAGIONE_SOCIALE‘Aja del 1996, sulla competenza in materia di protezione dei minori, che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti», sia allrart.24, che regolamenta
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l’azione di accertamento negativo o positivo intraprerluamecioadir Dàtag ghtli ca mon e 20,1116,2023 portatore di interesse. COGNOME E l’art. 43 RAGIONE_SOCIALEa stessa convenzione chiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità».
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Orbene, nella specie, l’autorità consolare ucraina, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione amministrativa proveniente dall’Ucraina, ha altresì «conferito e riconosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale atto, adottato dall’autorità consolare RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina, Paese ove i minori hanno conservato la loro residenza abituale, deve essere il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento.
Vero che l’attestato consolare circa la delega e il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa funzione di tutore alla D.Y. reca la data del 6/4/2022 successiva a quello adottato, in via però soltanto di urgenza dall’autorità giurisdizionale italiana, con decreto del Presidente de Tribunale per i minorenni di Catania di nomina a tutore RAGIONE_SOCIALEa minore ucraina, in data 4/4/2022, COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME I. nel presupposto che la stessa minore fosse, insieme agli altri sedici provenienti tutti da un istituto per minori ucraino, priva di un rappresentante legale.
Il che si è rivelato non corretto, in quanto il Console ucraino, olt ad attestare la piena regolarità RAGIONE_SOCIALEa documentazione amministrativa prodotta dalla ricorrente, ha provveduto ad esercitare, conformemente alle disposizioni consolari ed alla Convenzione di Vienna del 19/10/1996, il potere diretto di nomina RAGIONE_SOCIALEa D.Y. a tutore dei minori ucraini, tra cui quella RAGIONE_SOCIALEa cui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorso, temporaneamente trasferiti in Italia, nell’emergenza legata al conflitto armato in corso nel Paese, attraverso l’intervento di una macchina organizzativa che ha visto direttamente coinvolta l’amministrazione Centrale RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina.
Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia priy l iSi m a dsii r ffinza sezionale 3155,2023 generale 17E03,2023 e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione,osepondeone 20106,2023 la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultando urgente la decisione per la materia trattata, va dichiarata l’efficaci in Italia RAGIONE_SOCIALEa nomina RAGIONE_SOCIALEa sig.ra NOME quale tutor RAGIONE_SOCIALEa minore NOME A.A. COGNOME ad opera del Console Generale RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina a Napoli, con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto trattat ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’efficacia in Italia RAGIONE_SOCIALEa nomina del sig.ra COGNOME NOME COGNOME quale tutore RAGIONE_SOCIALEa minore COGNOME NOME.
ad opera del Console Generale RAGIONE_SOCIALE‘Ucraina a Napoli, con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio .
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, sia omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffu del presente provvedimento.
Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno