Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7003 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7003 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2023
SENTENZA
Distanze legali tutele ripristinatoria e risarcitoria sul ricorso (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO;
– con troricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna – Sezione I Civile, n. 2956/2017 (pubblicata il 12 dicembre 2017 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dai difensori di entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 17 aprile 1994, i sigg. NOME e NOME COGNOME esponevano che: – erano proprietari in Mondavio di un palazzo sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, confinante con un fabbricato di minore altezza, di proprietà dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME; – che questi ultimi, nell’eseguire opere di sopraelevazione del loro immobile (assentite da una mera autorizzazione per lavori di ristrutturazione), avevano posto in essere una comunione forzosa del muro a confine delle due proprietà, in violazione degli artt. 877 e 879 c.c., alterandone l’originario disegno architettonico, mediante l’occlusione di un’antica finestrella e l’apertura di un’altra difforme, modificando l’armonia estetica costituita dall’originario posizionamento delle linee di gronda dei due edifici contigui, così compromettendo l’equilibrio ponderale e statico dell’edificio di essi attori. Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio i predetti confinanti dinanzi al Tribunale di Pesaro, chiedendo che gli stessi venissero condannati al ripristino della situazione
preesistente o, in ipotesi, per l’ipotesi di impossibilità tecnica di tale soluzione, al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la domanda, instando per il suo rigetto.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 129/2002, accoglieva la domanda con riferimento alla subordinata richiesta di risarcimento dei danni, liquidati in lire dieci milioni, con gli interessi legali dal 16 dicembre 1994, condannando i convenuti al pagamento di un terzo delle spese giudiziali, compensandole per i residui due terzi.
La citata sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza depositata il 10 aprile 2004, con il rigetto sia dell’appello principale degli COGNOME che di quello incidentale degli appellati, rilevando che l’intervento realizzato da questi ultimi non aveva arrecato alcuna illegittima alterazione dell’edificio degli attori, pur riconoscendo – conformemente alla decisione di primo grado – che i lavori di demolizione delle due falde di copertura avevano comportato illecite sollecitazioni al sottostante muro di confine, ragion per cui solo per questi interventi si giustificava l’adottata condanna di tipo risarcitorio.
La menzionata sentenza di appello veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte degli COGNOME, resistito con controricorso da entrambi gli intimati. Con sentenza di questa Corte n. 26016/2010 (pubblicata il 23 dicembre 2010) venivano accolti i primi due motivi del ricorso, rigettato il terzo ed assorbito il quarto, con la conseguente cassazione della citata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna.
In particolare, veniva ritenuta fondata la prima censura, con la quale i ricorrenti avevano denunciato la violazione degli artt. 872, 877 e 879 c.c., sul presupposto della illegittima limitazione dell’accoglimento della domanda soltanto sul piano risarcitorio, pur in presenza dell’accertata violazione del divieto di assoggettamento alla comunione forzosa prescritto dal citato art. 879 c.c. per gli edifici di interesse storicoartistico, il cui vincolo era stato previsto – nel caso di specie – con provvedimento ministeriale del 30 agosto 1974. Veniva, altresì, accolta anche la seconda doglianza, con la quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c., in relazione al D.M.L.L.P.P. 24 gennaio 1986, n. 342800, con connesso vizio di motivazione circa il punto decisivo della controversia concernente il rispetto della normativa antisismica.
Il giudizio era, quindi, riassunto dagli COGNOME dinanzi alla Corte emiliana. Si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali instavano, in via pregiudiziale, per l’estinzione del giudizio in virtù dell’asserita intempestività della riassunzione, poi per la declaratoria di difetto di interesse ad agire dei riassumenti e, in ogni caso, per il rigetto della domanda.
Dopo aver disposto un’integrazione della c.t.u. esperita in primo grado, l’indicata Corte di rinvio, con sentenza n. 2956/2017 (depositata il 12 dicembre 2017), disattesi i motivi preliminari attinenti alla supposta tardività della riassunzione e al prospettato difetto di interesse ad agire degli COGNOME, in riforma della menzionata sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro n. 129/2002 ed in accoglimento della originaria domanda principale degli attori, dichiarava tenuti e condannava, in solido e a loro cura e spese, COGNOME NOME e COGNOME NOME al ripristino della situazione relativa all’immobile di loro proprietà nelle
condizioni preesistenti alla realizzazione degli interventi edilizi oggetto di causa, provvedendo alla demolizione e ricostruzione circa 30 cm più in basso delle due falde di copertura della loro proprietà e, di conseguenza, alla riapertura della posizione originaria della luce sul muro di confine dell’edificio COGNOME (INDIRIZZO Giorgi), ubicato in INDIRIZZO, secondo le modalità – tecnicamente realizzabili – riportate nella relazione del nuovo c.t.u. .
Precisava la Corte di rinvio che, all’atto degli accertamenti del c.t.u., era stato possibile constatare che il tetto del fabbricato COGNOME non gravava più sul muro a confine, che non aveva più un’esigenza statica funzionale e preordinata al mantenimento del citato tetto, per cui il muro a confine avrebbe potuto essere oggetto di restauro o ristrutturazione autonoma per la parte sovrastante la copertura COGNOME–COGNOME, ragion per cui sussisteva la possibilità di procedere al ripristino della precedente situazione in condizioni di sicurezza. Aggiungeva, infine, detta Corte che risultava irrilevante, ai fini della decisione, che l’accertata possibilità di procedere alla riduzione in pristino derivasse anche dal fatto che gli COGNOME avevano legittimamente – eseguito opere di ripristino e consolidamento della copertura del loro edificio nel tratto a confine con la proprietà RAGIONE_SOCIALE.
Infine, il giudice di rinvio provvedeva a regolare le spese di tutti i gradi di giudizio, ponendole a totale carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso la suddetta sentenza adottata in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Gli intimati COGNOME NOME ed NOME hanno resistito con controricorso.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte e anche le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte di rinvio non si era conformata alla sentenza di questa Corte n. 26016/2010 perché – pur essendo stato, con quest’ultima, fissato il principio in base al quale l’art. 879 c.c. prevede una tutela ripristinatoria non commutabile dal giudice (fatte salve l’irreversibilità dell’artefatto che determini la comunione forzosa o la sopravvenuta rinuncia dei titolari al diritto all’ottenimento di tale tipo di tutela) – aveva preteso di applicare detto principio anche nella parte in cui la Corte di cassazione aveva ritenuto che gli attori avessero condizionato la richiesta risarcitoria all’impossibilità tecnica della demolizione, così superando il vincolo derivante dalla suddetta sentenza di annullamento con rinvio (a fronte della sopravvenuta rinuncia degli attori alla domanda di accertamento dell’impossibilità di ripristino).
Con la seconda, articolata, censura, i ricorrenti hanno, di conseguenza, prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., per aver il giudice di rinvio pronunciato al di là del “thema decidendum”, ormai limitato alla sola domanda risarcitoria (dovendosi considerare rinunciata quella formulata in via principale), donde l’ultroneità dell’accertamento peritale disposto nel giudizio di rinvio, a mezzo del quale la Corte di appello di Bologna aveva impropriamente esteso il “thema probandum” (senza tener conto che, con la c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado, era stata esclusa la possibilità di ordinare la riduzione in pristino,
siccome tecnicamente implicante gravi rischi per la tenuta del muro di confine già molto ammalorato).
Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno lamentato l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre ad un vizio di motivazione mancante, avuto riguardo alla circostanza della ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, che l’accertata possibilità di procedere alla riduzione in pristino derivasse anche dal fatto che gli COGNOME avevano – legittimamente – eseguito opere di ripristino e consolidamento della copertura del loro edificio nel tratto a confine con la proprietà di essi ricorrenti.
Rileva il collegio che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente, siccome all’evidenza connessi e riguardanti la medesima questione processuale.
Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono.
Infatti, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, non si sono affatto venute a configurare le dedotte violazioni degli artt. 112 e 394 c.p.c., dal momento che – per come accertato nella sentenza di rinvio qui impugnata (sulla base dei principi espressi nella sentenza di questa Corte n. 26016/2010, con la cassazione della sentenza di secondo grado della Corte di appello di Ancona) e come in questa sede documentalmente riscontrato – i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano, con il loro atto di appello principale, univocamente contestato la sentenza di primo grado proprio con riferimento alla parte della decisione con la quale non era stata ordinata la “restitutio in integrum” (invocata, in via principale, con la domanda originaria e
come reiterata con l’atto di appello), in virtù di una ravvisata impossibilità tecnica per la sua realizzazione, deducendo l’illegittimità della pronuncia con cui era stata accordata la sola tutela risarcitoria.
Infatti, con la sopracitata sentenza di annullamento di questa Corte (i cui principi vengono correttamente riportati nella sentenza di rinvio oggetto dell’odierno ricorso per cassazione), era stato accertato che pur a fronte dell’alternativa possibilità di chiedere la riduzione in pristino o il solo risarcimento dei danni, come previsto dall’art. 872 c.c. – gli COGNOME non avevano inteso abdicare alla tutela ripristinatoria, pur condizionando il suo riconoscimento all’accertamento della possibilità tecnica di procedere alla demolizione dell’opera denunciata.
Tuttavia, con l’indicata di questa Corte n. 26016/2010, si provvide a cassare con rinvio l’impugnata sentenza di appello proprio perché, con essa, non era stata compiutamente accertata (incorrendo in un vizio di insufficiente motivazione, allora ancora denunciabile “ratione temporis”) – nei termini di assolutezza ed impossibilità a cui gli attoriappellanti avevano subordinato la gradata richiesta risarcitoria, dal momento che la Corte anconetana (come già il Tribunale di Pesaro) si era limitata solo ad ipotizzare rischi, peraltro a carico di un immobile già sottoposto – dalla nuova opera – a notevole carichi ponderali, che sarebbero potuti derivare da eventuali sollecitazioni nel corso delle operazioni demolitorie.
Con la menzionata sentenza di cassazione si ebbe, altresì, a chiarire che tali difficoltà avrebbero potuto essere valutate in sede di esecuzione forzata per obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 c.p.c., ma la Corte di appello di Ancona aveva, pur tuttavia, mancato di rilevare l’assoluta impossibilità di procedere all’effettiva riduzione in pristino del precedente stato dei luoghi.
A fronte di tale sviluppo processuale la Corte di rinvio ha proceduto, rinnovando legittimamente – rientrando nei suoi poteri (cfr., in particolare, Cass. n. 341/2009) – la c.t.u., al fine di verificare la sussistenza o meno di tale impossibilità tecnica, nella cui sola ricorrenza si sarebbe potuta accogliere la subordinata domanda accessoria. A tal proposito, all’esito di tali accertamenti integrativi, il giudice di rinvio ha appurato che la possibilità di procedere al ripristino della precedente situazione in condizioni di sicurezza era in concreto attuabile e, di conseguenza, ha deciso nel senso dell’accoglimento della domanda principale degli COGNOME, così mantenendosi nei limiti del petitum e della causa petendi originari (e ribaditi in sede di appello), senza fuoriuscire nemmeno dal thema probandum, con esclusione delle prospettate violazioni degli artt. 112 e 394 c.p.c. .
5. Anche il terzo ed ultimo motivo è privo di fondamento e va respinto.
Occorre, infatti, osservare al riguardo che – con l’impugnata sentenza – la Corte di rinvio ha legittimamente ritenuto (motivando adeguatamente il suo convincimento sulla scorta delle risultanze della rinnovata c.t.u.) che fosse irrilevante, ai fini della possibilità di procedere alla riduzione in pristino, la circostanza che gli COGNOME avevano – nel rispetto della prescritta normativa – eseguito opere di ripristino e consolidamento della copertura del loro edificio nel tratto a confine con la proprietà NOME–COGNOME. Trattasi, all’evidenza, di accertamenti derivanti da operazioni tecniche ai cui esiti la Corte di rinvio si è correttamente uniformata, allo scopo, per l’appunto, di ritenere che la riduzione in pristino invocata dagli COGNOME non fosse impedita da altri ostacoli, né – tantomeno – dagli interventi edilizi stessi legittimamente eseguiti.
Al riguardo, è, peraltro, opportuno evidenziare, sul piano generale, che le sopravvenienze fattuali lecitamente intervenute – come l’esecuzione di opere migliorative del proprio immobile (evenienza venutasi a verificare proprio nel caso di specie per effetto delle attività edilizie successivamente compiute dagli COGNOME sul loro edificio) – non producono alcuna incidenza sul giudizio da esprimere con riferimento alla persistenza delle altrui opere illegittime (rimaste tali, nella presente vicenda, per come accertato dal giudice di rinvio, ovvero senza il ristabilimento delle condizioni dell’immobile degli odierni ricorrenti nello stato antecedente alle rilevate violazioni, unica eventualità che avrebbe potuto determinare la caducazione dell’interesse degli COGNOME ad ottenere la tutela ripristinatoria fatta valere in via principale: cfr., per riferimenti, Cass. n. 17635/2013), dal momento che il riconoscimento della tutela ripristinatoria in relazione alla sua realizzabilità in concreto deve essere valutata con riguardo al momento della decisione finale. Proprio ciò è stato compiutamente appurato dalla Corte di rinvio con la sentenza qui impugnata, per effetto della ritenuta persistenza delle condizioni per ordinare la riduzione in pristino invocata dagli COGNOME, senza che le opere dagli stessi successivamente realizzate nella loro proprietà avessero avuto un’incidenza impeditiva sulla riconoscibilità finale della invocata tutela demolitoria, accertata come (ancora) oggettivamente possibile sul piano tecnico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26 ottobre 2022.