Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20598/2022 R.G. proposto da:
NOME, INDIRIZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -ricorrenti- contro
INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 103/2022 depositata il 17/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso per reintegra in possesso del 10 agosto 2016, promosso nei confronti dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, NOME COGNOME chiese al Tribunale di Caltanissetta di disporre la reintegra nel
possesso di una servitù di passaggio, esercitata da oltre vent’anni, ubicata nella parte retrostante l’edificio condominiale e per tutta la sua lunghezza, che dava accesso alla INDIRIZZO, da una parte, e dall’altra alla INDIRIZZO. NOME COGNOME espose che in data 12 luglio 2016 i resistenti coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, avvalendosi di operai dagli stessi incaricati, avevano occupato la porzione dell’area pertinenziale al confine con la loro proprietà inglobandola al loro fabbricato, e congiungendola con un loro fabbricato abusivo, impedendo in tal modo ad essa ricorrente l’esercizio della servitù di passaggio per accedere alla detta INDIRIZZO.
2.Il Tribunale impose agli odierni ricorrenti di reintegrare la ricorrente nella servitù di passaggio sull’area retrostante la propria abitazione, identificata al foglio 24 part. 1525, e per l’effetto ordinò agli stessi di ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione dei manufatti realizzati, condannandoli alle spese di giudizio.
NOME COGNOME e COGNOME NOME proposero, quindi, reclamo al fine di far annullare detta ordinanza, nonché quella resa successivamente ai sensi dell’art. 669 -duedecis c.p.c.
Il Tribunale, dopo aver disposto la rinnovazione degli atti stante un pregresso vizio di notifica del ricorso introduttivo, ordinò agli odierni ricorrenti di reintegrare NOME COGNOME nel possesso della servitù di passaggio sull’area retrostante la propria abitazione, identificata in catasto al foglio 27, part. 1526, e, per l’effetto, di ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dei manufatti dagli stessi realizzati.
3.I predetti ricorrenti proposero, quindi, ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c. chiedendo di dichiararsi infondata la richiesta di reintegra avanzata da INDIRIZZO e conseguentemente la revoca della ordinanza resa il 27 marzo 2018.
Il giudizio di merito si concluse con la conferma della ordinanza del 27 marzo 2018.
Avverso tale decisione venne interposto appello, anch’esso disatteso.
La Corte territoriale affermò che nella specie erano sussistenti i presupposti per l’azione intrapresa di cui all’art. 1168 c.c. atteso che era rimasto’ pacificamente accertato che nel fondo degli appellanti è stato esercitato per lungo tempo il passaggio per accedere all’area retrostante l’abitazione di NOME di cui la stessa ha lamentato lo spoglio, attraverso la realizzazione di manufatti da parte degli appellanti medesimi’.
Quanto allo spoglio, rilevò il giudice di merito, che non coglievano nel segno le deduzioni degli appellanti in ordine alla legittimità delle opere realizzate in conseguenza dell’ottenuta sanatoria, in quanto dette opere, seppur sanate, avevano certamente sovvertito la situazione possessoria esercitata dall’appellata, configurando l’animus spoliandi.
4.Avverso questa decisione è interposto ricorso affidato a due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrenti hanno chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione di incompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata del ricorso atteso.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione, come avvenuto nella specie, può far parte – ed eventualmente essere nominato
relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (v., Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611).
2.Possono ora trattarsi i motivi di ricorso.
Con la prima censura proposta i ricorrenti denunciano la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e 2909 c.c in relazione all’art 360 cpc comma 1 n 4 – omessa decisione sugli effetti del giudicato interno formatosi sulla domanda petitoria di usucapione proposta dalla sig.ra COGNOME NOME rispetto alla tutela del possesso invocata all’esercizio di servitù di passaggio sull’area retrostante la propria abitazione in MussomeliINDIRIZZO foglio 27 part. 1526′.
Il giudice di prime cure aveva escluso la sussistenza del diritto reale il cui riconoscimento era stato invocato dalla controricorrente con la propria domanda riconvenzionale, e tale profilo decisorio non era stato oggetto di specifica impugnazione in sede di appello.
Da ciò derivava l’impossibilità per la Corte dell’appello di riconoscere tutela giuridica al possesso. Nella sostanza, poiché NOME COGNOME aveva formulato domanda di usucapione del diritto di servitù e poi non aveva impugnato la statuizione con cui tale domanda era stata respinta, sarebbe sceso il giudicato su tale aspetto della controversia sicché, non essendo stata accertata l’usucapione del diritto di servitù, non avrebbe potuto essere concessa la tutela possessoria invocata ed ottenuta dalla COGNOME.
Con il secondo motivo se denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 1168 c.c., in correlazione con gli artt. 703, 704 e 705
c.p.c. La sentenza di appello, nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado, accordando la tutela possessoria, nonostante l’accertata inesistenza di un sottostante diritto reale, avrebbe violato l’art 1168 c.c., in quanto non ha dichiarato la caducazione degli effetti della pronuncia di reintegrazione nel possesso in presenza di deliberato, passato in giudicato, con il quale veniva rigettata la domanda di usucapione di servitù di passaggio attraverso l’identico sito.
Dal confronto fra la pronuncia del giudice dell’appello e il petitum della domanda come avanzata e precisata in corso di causa emergerebbe la invocata nullità della decisione.
3.Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata riproduce le conclusioni rassegnate da NOME COGNOME nel giudizio di merito possessorio, dando atto che costei aveva invocato, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della proprietà dell ‘area ‘retrostante l’edificio condominiale limitrofo all’alloggio di proprietà della ricorrente, avendolo posseduto ininterrottamente animo domini per oltre venti anni e conseguentemente emettere i relativi provvedimenti… avendolo posseduto ininterrottamente animo domini da oltre vent’anni e conseguentemente emettere i relativi provvedimenti’. Non sussiste alcuna incompatibilità logica tra il rigetto di una domanda di usucapione della proprietà di un’area e l’accoglimento della tutela del possesso del diritto di transitarvi, poiché la tutela possessoria si riferisce ad un diritto reale diverso (servitù di passaggio) da quello oggetto della domanda di usucapione (proprietà dell’area retrostante l’edificio condominiale).
4.Anche il secondo motivo segue la sorte del primo.
Con esso la parte ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe riconosciuto la tutela possessoria in relazione ad un diritto di passaggio la cui esistenza sarebbe stata esclusa mercè il rigetto della riconvenzionale di usucapione di cui anzidetto. Valgono, al riguardo, le medesime
considerazioni esposte in relazione alla prima doglianza: poiché la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto un diritto diverso da quello oggetto dell’invocata tutela possessoria, relativa lo si ripete al diritto di passaggio sull’area stessa , nessuna incompatibilità logica sussiste tra rigetto della prima ed accoglimento della seconda.
Errato è, quindi, il richiamo a Cass. Sez. 2 n. 6644/2022 secondo cui in tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità. Ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell’esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica.
Nella decisione innanzi invocata l’oggetto del giudizio petitorio e possessorio era lo stesso (servitù di passaggio) laddove nella specie, come innanzi evidenziato, l’oggetto dell’usucapione e della tutela del possesso erano differenti: il diritto di proprietà (di un’area) ed il diritto di servitù di passaggio (sull’area).
5.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. L’art. l’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 28540/2023) configura uno strumento di agevolazione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 2.000,00 e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Da atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME