Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28085 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24523-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in unione di delega con l’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
MOCELLIN NOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 371/2022 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 29/03/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, chiedendo di essere reintegrata nel diritto di servitù, pedonale e carrabile, a carico di un fondo della società convenuta, necessaria per accedere, dal fondo dell’attrice, alla pubblica via.
Nella resistenza della convenuta, la quale eccepiva la natura demaniale dell’area asseritamente interessata dal diritto di passaggio, perché costituente sedime di un canale principale dell’acquedotto, il Tribunale, con sentenza n. 1871/2017, accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 371/2022, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame proposto dalla società odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1145 e 1168 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la natura demaniale dell’area interessata dalla domanda
proposta dalla COGNOME, sul presupposto che la società convenuta abbia natura privatistica, senza considerare l’effettivo asservimento della stessa alla pubblica funzione correlata alla presenza di un acquedotto.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha dato atto che la domanda non concerne l’esistenza di un diritto reale di servitù, ma soltanto la tutela del possesso del passaggio esercitato dalla COGNOME; ha poi ritenuto conseguita la prova dell’effettività del passaggio pluriennale ed ha escluso la configurabilità di una ipotesi di tolleranza. La società ricorrente attinge tale statuizione, che si risolve in un accertamento in punto di fatto, fondato sull’apprezzamento delle prove, evidenziando che nella specie la demanialità dell’area sarebbe dimostrata dal suo asservimento alla pubblica funzione, con conseguente impossibilità di costituire diritti di servitù in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione. La censura non considera che la COGNOME non aveva introdotto una domanda di carattere petitorio, né aveva invocato il riconoscimento dell’usucapione del diritto di servitù oggetto di causa, ma aveva soltanto agito, in sede possessoria, per la tutela del passaggio esercitato negli anni sull’area oggetto di causa. In considerazione della natura possessoria della domanda, la Corte di merito si è -correttamente- limitata a verificare l’effettività del passaggio e dello spoglio lamentato dalla COGNOME.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, poiché la censura proposta non coglie la ratio della decisione e si risolve nella contrapposizione, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda