Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25330 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06018/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME; rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura a margine del ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE il fiume Po , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis da ll’Avvocatura Generale dello Stato ; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di mandatario dell’ RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE , costituita dal medesimo consorzio con RAGIONE_SOCIALE fresatrici per alvei di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura allegata al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 906/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di TORINO, depositata il 10 agosto 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME Vito COGNOME, è proprietaria di una tenuta agricola (c.d. ‘Tenuta Mezzano’ ) situata nei pressi di Alessandria, tra i INDIRIZZO (a nord) e Bormida (a sud-est); lambita a nord dalla sponda destra del Tanaro e delimitata a nord-ovest dal canale INDIRIZZO.
Sulla sponda destra del Tanaro, in corrispondenza del lato nord della tenuta, era stata realizzata, nel 1967, sulla base di un provvedimento dell’allora Magistrato del Po (poi divenuto Agenzia Interregionale per il fiume Po : di seguito anche ‘A.I.Po’) , una ‘mantellata’ in blocchi cubici di calcestruzzo, in funzione di proteggere la sponda da ll’erosione e il terreno dall’inondazione in occasione delle piene del fiume.
La ‘ mantellat a’, che aveva resistito alla storica alluvione del 1994, fu invece asportata dalla piena straordinaria dell’aprile 2009.
In seguito a questo evento, non ostante le richieste della RAGIONE_SOCIALE, l’A.I.Po non provvide alla ricostituzione della ‘mantellata’; anzi, in esecuzione di quanto previsto dal PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po), nel 2012 iniziò -appaltandone la realizzazione ad una Associazione Temporanea di Imprese (di seguito anche ‘ ATI ‘ ), costituita dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE (Officina meccanica fresatrici per alvei di RAGIONE_SOCIALE) -una serie di diverse opere idrauliche, costituite, in particolare, dalla chiusura del INDIRIZZO (con la predisposizione di una chiavica sullo sbocco del INDIRIZZO) e dal prolungamento dell’argine sinistro del Tanaro fino all’attraversamento della Strada Provinciale 79.
Nel 2013, sul presupposto che l’ esecuzione di tali opere idrauliche, in luogo del ripristino della precedente ‘ mantellata ‘ ( comportando anche la chiusura dei ‘fornici’ che in passato avevano consentito il naturale ‘spagliamento’ e il rientro in alveo delle acque di piena), avrebbe esposto la ‘ Tenuta Mezzano’ al pericolo di inondazione o, comunque, di erosione del terreno in corrispondenza della sponda destra del Tanaro, la RAGIONE_SOCIALE agì in via cautelare dinanzi al Tribunale di Alessandria nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’ Associazione RAGIONE_SOCIALE con azione di nuova opera e di danno temuto.
Espletata CTU, il Tribunale accolse il ricorso, ordinando all’A.I.Po e all’ATI di provvedere: alla rimozione del materiale e al taglio della vegetazione accumulatasi sulla sponda sinistra, nonché al completamento della manutenzione del relativo argine; all’asportazione del materiale che ostruiva il guado dimenticato a monte della ‘mantellata’; al rimodellamento complessivo della
‘mantellata’ medesima nella parte superiore, al fine di limitare il pericolo di inondazione.
C on citazione dell’ottobre 2014, l’A.I.Po convenne in giudizio ordinario la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che i lavori compiuti dall’AT I non avevano determinato il sorgere di alcuna situazione di pericolo per la proprietà fondiaria della società RAGIONE_SOCIALE né un obiettivo mutamento dello stato dei luoghi idoneo ad ingenerare tale situazione in futuro.
Costituitasi la convenuta, nel processo intervenne altresì l’AT I, che formulò la medesima domanda.
Il Tribunale, previa acquisizione alla causa di merito degli atti del giudizio cautelare, con sentenza n.448/2019, rigettò la domanda proposta dall’attrice e dall’interveniente , condannandole, in solido, alle spese del giudizio.
Le convenute soccombenti proposero distinti atti di impugnazione.
Con sentenza 10 agosto 2022, n. 906, la Corte territoriale di Torino, disposto il rinnovo della CTU, affermata la giurisdizione del giudice ordinario (sul rilievo che, nella fattispecie, il petitum sostanziale afferiva alla tutela di un diritto soggettivo e, segnatamente, del diritto di proprietà), ha accolto gli appelli proposti dall ‘ A.I.Po e dall ‘ ATI e ha riformato la sentenza di primo grado, revocando l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Alessandria.
Avverso la sentenza della Corte piemontese propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Vito COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Rispondono con distinti controricorsi l ‘ RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE quale mandatario dell’ATI.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Il solo Consorzio ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello con quattro motivi, deducendo: la violazione degli artt. 1171 e 1172 cod. civ. (primo motivo); la nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sub specie di omessa pronuncia (secondo motivo); la nullità della sentenza per difetto o comunque contraddittorietà o illogicità della motivazione (terzo motivo); l’omesso esame di fatto decisivo e discusso (quarto motivo).
La censura per omessa pronuncia, veicolata con il secondo motivo, si basa sull’assunto che la C orte d’appello non avrebbe provveduto sulla domanda di accertamento proposta dall’A.IRAGIONE_SOCIALE , la quale aveva chiesto che fosse dichiarato che i lavori compiuti dall’ATI non avevano determinato il sorgere di alcuna situazione di pericolo per la proprietà fondiaria della società RAGIONE_SOCIALE, né un obiettivo mutamento dello stato dei luoghi idoneo ad ingenerare tale situazione in futuro.
Essa censura è, dunque, manifestamente infondata, atteso che, accogliendo le impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado dall’A.I.Po e dall’ATI e revocando l’ordinanza cautelare emessa nei loro confronti dal Tribunale di Alessandria, la Corte torinese, pur implicitamente, ha provveduto positivamente sulla predetta domanda.
L’omesso esame di fatto decisivo è dedotto, con il quarto motivo, sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la
circostanza evidenziata, a pag. 14 della propria relazione peritale, dal CTU nominato in sede d’appello, ovverosia che la piena del 2016 aveva avuto una portata minore di quella del 1994.
La censura è infondata per difetto di decisività della circostanza asseritamente non considerata. La Corte d’appello, infatti, dopo aver dato atto, sulla base delle osservazioni del CT di parte, che le opere appaltate dall’A.I.Po in esecuzione del Piano di Assetto Idrogeologico erano state definitivamente realizzate dal Consorzio ed ultimate in data 2 agosto 2015, ha espresso un giudizio di ‘correttezza’ di tali opere sulla base della considerazione che la piena verificatasi nel novembre 2016 (quindi, dopo la loro ultimazione) non aveva determinato alcun allagamento, né del centro abitato di Alessandria, né della proprietà della RAGIONE_SOCIALE
L’argomentazione, che -come si vedrà -è comunque concettualmente erronea e non corretta in iure , non sarebbe verosimilmente mutata per effetto della considerazione della portata dell’evento del 2016, ed in particolare d el rilievo della sua minore importanza rispetto alla storica alluvione del 1994, sicché la censura è infondata per difetto di decisività della circostanza ignorata.
Sono invece fondate le censure per violazione di legge e per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante (rispettivamente veicolate con il primo e il terzo motivo di ricorso), le quali, in quanto reciprocamente connesse, vanno esaminate congiuntamente.
4.1. La Corte d’appello, movendo dalla ricognizione del fondamento delle azioni di nunciazione, ha esattamente osservato che il loro esercizio, ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, è funzionale alla tutela della proprietà o altro diritto reale di godimento, nonché del possesso, « al fine, non solo di
conservare uno stato di fatto, ma anche di prevenire il danno che può derivare al bene oggetto del proprio diritto, o possesso, da una nuova opera o cosa altrui » (pag. 12 della sentenza impugnata).
Sulla base di tale esatta premessa, la Corte territoriale ha altrettanto esattamente reputato che l’oggetto del giudizio, stante il provvedimento invocato ed ottenuto dalla denunciante in sede cautelare (e avuto riguardo al correlativo accertamento negativo invocato dall’A.I.Po e dall’ATI in sede di merito), consisteva nella verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1171 e 1172 cod. civ..
In funzione di questo accertamento, la Corte piemontese ha proceduto, sul piano istruttorio, al rinnovo della CTU.
4.2. Ciò posto, nella motivazione della sentenza impugnata, pur affermandosi che « alla luce di quanto emerso nella nuova CTU espletata in appello … la Corte ritiene non sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui agli artt. 1171 e 1172 c.c. » (pag.15), non viene in alcun modo dato atto delle valutazioni effettuate dal CTU medesimo, né vengono svolte argomentazioni o considerazioni sulle stesse.
La motivazione della sentenza, senza dare alcun conto della situazione di fatto rilevata dal CTU e delle valutazioni tecniche da esso espresse, ‘vira’ sulla natura provvedimentale amministrativa del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po) e sull’efficacia vincolante dello stesso che, nella fattispecie, non avrebbe presentato « evidenze di illegittimità » e rispetto al quale sarebbe stata comunque esclusa « nel presente giudizio » la possibilità di un « controllo di legittimità » (pag. 16), così dimenticando la sua stessa premessa in ordine al fatto che l’oggetto del giudizio consisteva (non nell’impugnativa di un atto
amministrativo, bensì) nell’accertamento della situazione di pericolo di danno per la proprietà della RAGIONE_SOCIALE
In tal modo, la Corte piemontese è incorsa sia nella dedotta violazione di legge che nel denunciato vizio motivazionale; vizi che appaiono tanto più evidenti se si consideri che dalle risposte fornite dal CTU ai quesiti posti dal giudice d’appello (debitam ente trascritte dalla ricorrente nel ricorso per cassazione) risulta che il tecnico nominato nel secondo grado di giudizio d’appello aveva confermato la triplice esigenza già evidenziata dal CTU nominato in sede cautelare: ovverosia che, al fine di eliminare o, almeno, di ridurre, la situazione di pericolo di inondazione gravante sulla ‘tenuta Mezzano’, si procedesse alla rimozione del guado ‘dimenticato’, all’adeguata protezione dell’argine di delimitazione della proprietà della denunciante sulla riva destra del fiume e al taglio della vegetazione, nonché all’asportazione del materiale, accumulatosi nel tempo, sulla sponda sinistra.
4.3. La Corte d’appello non era tenuta, ovviamente, a recepire senz’altro le valutazioni tecniche del CTU, potendo anche prendere criticamente le distanze da esse, ma non poteva ometterne completamente la considerazione.
Invece, essa non solo ha del tutto trascurato le conclusioni del tecnico da essa stessa nominato (il quale avrebbe pure evidenziato che l’ultimazione delle opere da parte della società appellante aveva aggravato il pericolo di inondazione della proprietà dell’appellata: pag.19 del ricorso), ma proprio dalla circostanza dell’avvenuta ultimazione delle opere -aderendo alle valutazioni espresse dal CT di parte appellante -ha tratto argomento per affermare la correttezza delle medesime, soltanto perché non si erano verificati allagamenti in seguito alla successiva piena del 2016 e dimenticando che la loro
realizzazione era stata effettuata in spregio all’ordinanza cautelare del Tribunale di Alessandria, la cui persistente efficacia avrebbe invece imposto all’A.I.Po e alla ATI di svolgere le diverse incombenze in essa descritte.
4.4. In accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso per cassazione, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte torinese in diversa composizione, che riesaminerà la domanda tenendo conto delle valutazioni tecniche espresse dal consulente d’ufficio da essa stessa nominato, provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME