Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6530 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16846/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi NOME‘AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore ed RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, che li rappresenta e difende ex lege,
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITARAGIONE_SOCIALE ORGANIZZATA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO n.784/2019 depositata il 9.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata in data 4.2.2009, COGNOME NOME conveniva innanzi al Tribunale di Palermo il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare che gli stessi non avevano titolo al rilascio RAGIONE_SOCIALEa porzione di circa 4 are RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo in base RAGIONE_SOCIALE confisca disposta nel 1984, quale misura di prevenzione patrimoniale, a carico di COGNOME NOME, in quanto tale porzione era stata da lei acquistata con l’atto del AVV_NOTAIO del 21.12.1972, o comunque per usucapione maturata prima RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rilascio.
In primo luogo, la COGNOME deduceva di aver acquistato con atto pubblico del 12.12.1972 due appartamenti con un annesso terreno (la particella 6006 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo di circa 4 are derivante NOMEa particella 1457), e rappresentava che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, a seguito del sequestro del 1983 e RAGIONE_SOCIALEa successiva confisca del 1984, del confinante fondo di are 14,00, identificato come particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo, di proprietà di COGNOME NOMENOME NOME NOMENOMEimmissione in possesso di tali 14 are da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministratore giudiziario dei beni RAGIONE_SOCIALE al COGNOME, le
aveva chiesto solo nel 2007, avendo constatato in base ai rilievi effettuati che la particella confiscata presentava una maggiore estensione di are 19,24, che la comprendeva, il rilascio RAGIONE_SOCIALEa porzione di terreno da lei posseduta e recintata di circa 4 are, sulla quale aveva realizzato, prima dei box auto, e poi la casa di abitazione del figlio COGNOME NOME, adibendola per la residua parte a deposito di materiali edili.
Con provvedimento del 9.11.2007 l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria le aveva quindi ordinato il rilascio RAGIONE_SOCIALEa porzione di circa 4 are occupata, comunque ricompresa nel nuovo catasto terreni nella particella 1457, e l’aveva denunciata RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica per l’occupazione del terreno demaniale, ed il TAR Sicilia aveva dichiarato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso da lei proposto contro il provvedimento che le aveva ordinato la consegna del terreno, indicando che la questione doveva essere rimessa al Giudice Ordinario.
La COGNOME aveva quindi proposto il 18.4.2008 incidente di esecuzione davanti al Tribunale penale, sezione misure di prevenzione, di Palermo, per opporre il proprio possesso in buona fede RAGIONE_SOCIALEa porzione oggetto del provvedimento di rilascio del 9.11.2007, sostenendo di averla in precedenza usucapita, tenendo anche conto che la confisca aveva riguardato, in conformità all’atto di acquisto di NOME del 1978, solo una porzione di 14 are RAGIONE_SOCIALEa particella 1457, per la quale era stata regolarmente eNOME, e che la maggiore estensione di tale particella nel nuovo catasto terreni, in cui era riportata per are 19,24, dipendeva dal fatto che erroneamente non si era tenuto conto, nel 1953, di un precedente frazionamento RAGIONE_SOCIALEa particella 1457, dal quale era derivata una riduzione RAGIONE_SOCIALEa sua estensione, e chiedendo quindi la revoca RAGIONE_SOCIALEa disposta confisca.
Con decreto del 9.3.2009, il Tribunale penale, sezione misure di prevenzione, di Palermo, respingeva la richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa
confisca avanzata NOMEa COGNOME nel promosso incidente di esecuzione, ritenendo che la particella 1457, oggetto di confisca, dovesse riferirsi all’intera estensione di are 19,24, comprensiva anche RAGIONE_SOCIALEa porzione posseduta NOMEa COGNOME, e ritenendo incidentalmente che il titolo di acquisto di COGNOME NOME fosse una vendita a corpo e non a misura, considerando irrilevante l’estensione di 14 are in essa riportata, valorizzando invece il fatto che nel titolo di acquisto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME la porzione oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di rilascio non fosse ricompresa, ed escludendo quindi che all’epoca RAGIONE_SOCIALEa confisca (1984) fosse maturata in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME l’usucapione.
I convenuti si costituivano nel giudizio civile, contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, chiedendone la reiezione, e nelle more del primo grado, il Tribunale penale di Palermo, con sentenza del 24.10/17.12.2012, e previa perizia RAGIONE_SOCIALE‘ingAVV_NOTAIO, assolveva COGNOME NOME, perché il fatto non sussiste, NOME‘imputazione di arbitraria occupazione di terreno demaniale, accertando che la porzione di 4 are nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME non faceva parte RAGIONE_SOCIALEa particella 1457, acquistata da COGNOME NOME nel 1978, ed oggetto di confisca nel 1984.
Con sentenza n. 3981/2015 del 30.6.2015, il Tribunale civile di Palermo dichiarava improcedibili le domande proposte NOMEa COGNOME a seguito RAGIONE_SOCIALEa definitiva confisca RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 nei confronti di COGNOME NOME, e del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione col quale la COGNOME ne aveva chiesto la revoca limitatamente RAGIONE_SOCIALE porzione posseduta, e la condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Proposto appello dai germani COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, nelle more deceduta, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e previa chiamata in causa, quale successore avente causa, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE Sequestrati, – RAGIONE_SOCIALE quale era stata affidata la gestione ed utilizzazione del terreno confiscato -, che restava contumace, la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 784/2019, pubblicata il 9.4.2019, rigettava l’appello, condannando gli eredi RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALE rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di secondo grado in favore degli appellati costituiti.
La Corte d’Appello confermava la statuizione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEa COGNOME del giudice di primo grado, evidenziando che gli immobili RAGIONE_SOCIALE in base RAGIONE_SOCIALE legislazione antimafia erano inalienabili, con l’unica eccezione RAGIONE_SOCIALEa vendita finalizzata al risarcimento RAGIONE_SOCIALEe vittime dei reati di tipo mafioso e quindi assoggettati ad un’impronta rigidamente pubblicistica, che ne consentiva l’assimilazione ai beni demaniali, come confermato NOME‘art. 47 comma 2 del Codice antimafia, con conseguente indisponibilità da parte dei privati ed inusucapibilità di tali beni NOMEa data RAGIONE_SOCIALEa confisca; che conseguentemente il soggetto che assumeva di essere titolare di un diritto di proprietà sul bene sequestrato per averlo usucapito, doveva intervenire nel procedimento per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa confisca, per dimostrare in quella sede la sua buona fede; che nella specie la COGNOME non era intervenuta nel procedimento per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa confisca a carico di COGNOME NOME, ed aveva visto respinto dal Tribunale penale di Palermo, sezione misure di prevenzione, l’incidente di esecuzione che aveva promosso per conseguire la revoca parziale RAGIONE_SOCIALEa confisca, promuovendo le sue domande nel giudizio civile solo dopo l’esecuzione del sequestro del terreno, ancorché, secondo l’art. 55 del D.Lgs n. 159/2011, quelle domande potessero trovare ingresso solo se trascritte nei registri immobiliari prima RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del sequestro del terreno; che pertanto non vi era spazio per il riconoscimento di qualsivoglia diritto degli eredi RAGIONE_SOCIALEa COGNOME sul bene confiscato.
In pendenza del termine lungo d’impugnazione, sopravveniva la sentenza di Cassazione penale n. 49346 del 17.11.2009, che confermava in via definitiva la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione promosso NOMEa COGNOME, col quale era stata chiesta la revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca.
Avverso la sentenza n. 784/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Palermo, gli eredi RAGIONE_SOCIALEa COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 22.6.2020, affidandosi a cinque motivi, ed hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE é rimasta intimata.
Nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, i soli eredi RAGIONE_SOCIALEa COGNOME hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno lamentato:
1 A) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 651 e ss. c.p.p., RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1423/1956, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2ter RAGIONE_SOCIALEa L. n.575/1965, e degli artt. 23 e 55 del D. Lgs. n.159/2011, in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente presupposto che il giudice civile non potesse accertare il diritto di proprietà degli appellanti sui beni oggetto di controversia, sull’assunto che il procedimento di prevenzione avrebbe definitivamente disposto la confisca e quindi l’acquisizione al demanio dei predetti beni. Sul punto, secondo i ricorrenti, il giudice di seconde cure avrebbe violato l’art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), il quale si limita a sancire la sospensione dei giudizi civili introdotti con domande trascritte anteriormente RAGIONE_SOCIALE trascrizione del sequestro, non prevedendo alcuna preclusione RAGIONE_SOCIALE proposizione di domande davanti al giudice civile in data successiva RAGIONE_SOCIALE stessa, né ponendo limiti all’accertamento del giudice civile rispetto a quanto accertato dal
giudice RAGIONE_SOCIALEa prevenzione, peraltro applicando tale disposizione retroattivamente ad una confisca intervenuta nel 1984, per la quale doveva ritenersi inoperante. Osservano i ricorrenti che il giudizio per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione, che non é volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ha lo scopo di accertare, sulla base di elementi indiziari, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa pericolosità generica, o qualificata del soggetto proposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione, e di accertarne la concreta pericolosità, e nel caso RAGIONE_SOCIALEa confisca, di accertare se i titoli, o i beni nella disponibilità del predetto, siano sproporzionati rispetto al suo reddito ed RAGIONE_SOCIALE sua attività economica. Aggiungono i ricorrenti, che gli accertamenti incidentali compiuti dal giudice penale, secondo l’art. 2 c.p.p., non hanno efficacia vincolante nei giudizi civili, penali, o amministrativi, fatta eccezione per le eccezionali ipotesi previste dagli artt. 651 c.p.p. e ss., e dopo avere ricordato che, perfino dopo che la confisca sia divenuta definitiva, l’accertamento sui suoi presupposti può essere rimesso in discussione per la scoperta di prove nuove decisive attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALEa revocazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1423/1956, poi art. 28 del D. Lgs. n.159/2011, ritengono che già da ciò derivi che l’accertamento incidentale compiuto dal giudice RAGIONE_SOCIALEa prevenzione attraverso una mera istruzione sommaria, non poteva avere efficacia preclusiva, o condizionante nel giudizio civile sulla proprietà RAGIONE_SOCIALEa porzione RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 posseduta NOMEa COGNOME confiscata. Sottolineano ancora i ricorrenti, che la stessa sentenza n. 49346/2009 di questa Corte, che ha rigettato l’impugnazione del decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione promosso NOMEa COGNOME, ha riconosciuto, sia pure incidentalmente, che la sede deputata all’accertamento dei diritti RAGIONE_SOCIALEa stessa sulla porzione RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 in contestazione era quella del giudizio civile.
1 B) La violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., degli artt. 24, 42 e 111 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 Prot. N. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, in quanto l’originaria attrice non era stata posta nelle condizioni di partecipare RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione in cui il provvedimento di confisca era stato emesso, e deducono che escludere che il diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALEa COGNOME potesse essere accertato fuori dal procedimento di prevenzione, significava negare la tutela giurisdizionale effettiva dei suoi eredi per un diritto quale quello di proprietà, che era anche costituzionalmente tutelato.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5) del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte non abbia tenuto conto di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, individuati nella circostanza che COGNOME NOME, con atto pubblico del 20.9.1978, aveva proceduto all’acquisto del terreno rappresentato NOMEa particella 1457 solo per are 14,00, e nella circostanza che il decreto di sequestro del 1983, poi confermato NOMEa confisca del 1984, aveva fatto riferimento al terreno ricadente nella particella 1457, non per l’intera estensione catastale (are 19,50), bensì solo per are 14,00. Ulteriormente sostengono i ricorrenti, che anche a voler considerare definitiva la confisca, la stessa non aveva comunque riguardato la porzione di are 4,00 RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 posseduta NOMEa COGNOME, e non poteva quindi precludere l’accertamento del giudice civile sulla proprietà di tale porzione.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno sostenuto:
3 A) la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, 55 e 117 del Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), in quanto le prime due disposizioni citate non sarebbero state ratione temporis applicabili al procedimento di prevenzione in questione, in quanto l’art. 117 del D. Lgs. n. 159/2011, contenente le disposizioni transitorie del nuovo Codice antimafia, escludeva l’applicazione del libro I sulle
misure di prevenzione ai procedimenti nei quali, RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del decreto medesimo, fosse già stata formulata proposta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, laddove nel caso in esame non solo la proposta RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione era stata anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2011, ma il procedimento relativo si era addirittura concluso prima RAGIONE_SOCIALEa stessa sopravvenienza del codice antimafia;
3 B) l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza oggetto di discussione tra le parti e decisiva, per cui il predetto decreto di confisca era stato emesso il 9.1.1984 e non era mai stato eseguito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘originaria attrice, in qualità di terzo detentore di porzione del bene sequestrato, né il possesso di tale porzione era mai stato RAGIONE_SOCIALE medesima contestato sino al 2007.
Col quarto motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, i ricorrenti lamentano:
4 A) la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 654 c.p.p., in quanto il giudice di seconde cure non ha rilevato il giudicato esterno penale di cui RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Palermo, sezione IV penale, n.5570/2012, che aveva assolto l’originaria attrice dei reati di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. Sul punto, secondo i ricorrenti, il Tribunale penale avrebbe escluso il carattere demaniale dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, in quanto non ricompresi nel provvedimento di confisca emesso nei confronti di COGNOME NOME, ed il diritto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME oggetto RAGIONE_SOCIALEe sue domande di accertamento davanti al giudice civile dipendeva NOME‘accertamento degli stessi fatti materiali che erano stati oggetto del processo penale a suo carico, per i quali era stata assolta per insussistenza del fatto, con conseguente efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p.;
4 B) l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza penale.
Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano in relazione al primo comma n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, la violazione degli articoli 92 e 93
c.p.c. per non avere la Corte d’Appello condannato le Amministrazioni appellate alle spese processuali del doppio grado a favore degli appellanti, avendo erroneamente respinto l’appello.
Ritiene la Corte che i primi tre motivi, inerenti tutti RAGIONE_SOCIALE motivazione addotta NOMEa Corte d’Appello di Palermo per giustificare la statuizione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate NOMEa COGNOME in sede civile, possano essere esaminati congiuntamente.
Vanno anzitutto ritenuti inammissibili ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. il secondo ed il terzo motivo, per la parte in cui si denunziano violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., per l’esistenza di una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado, circa l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate NOMEa COGNOME, atteso che il giudizio di appello é stato introdotto nel 2016, e quindi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, e che il giudizio di legittimità é stato introdotto nel 2020, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.Lgs. 31.10.2024 n. 164 (riforma Cartabia).
Venendo all’esame RAGIONE_SOCIALEe lamentate violazioni di legge dei primi tre motivi, la Corte d’Appello ha ritenuto improcedibili le domande RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, confermando la statuizione di primo grado, sia in quanto la stessa non aveva partecipato al giudizio per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa confisca RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo, da lei posseduta per una porzione di are 4,00, unica sede deputata all’accertamento del titolo di proprietà e RAGIONE_SOCIALEa buona fede del terzo, sia in quanto l’incidente di esecuzione da lei promosso davanti al Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, col quale aveva chiesto la revoca parziale RAGIONE_SOCIALEa confisca del suddetto terreno disposta nel 1984 assumendosi proprietaria a titolo derivativo, o per usucapione RAGIONE_SOCIALEa suddetta porzione, ed in buona fede, negando quindi la
disponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa in capo a COGNOME NOME, al quale la misura di prevenzione patrimoniale era stata applicata, era stato respinto, ed ha poi aggiunto, a conferma RAGIONE_SOCIALEa preclusività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento incidentale del giudice RAGIONE_SOCIALEa prevenzione, rispetto al giudizio civile successivamente introdotto NOMEa COGNOME, il richiamo all’art. 55 del D. Lgs. n. 159/2011.
I primi tre motivi di ricorso, per la parte in cui si basano sul vizio RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. sono infondati, pur richiedendosi una parziale correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.c..
Il rilievo dei ricorrenti circa l’inapplicabilità nella specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011 é fondato, in quanto l’art. 117 del D. Lgs. n.159/2011, contenente le disposizioni transitorie del nuovo Codice antimafia, escludeva l’applicazione del libro I sulle misure di prevenzione ai procedimenti nei quali, RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del decreto medesimo, fosse già stata formulata proposta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, e nel caso in esame non solo la proposta RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione, ma perfino la conclusione del relativo procedimento con l’adozione RAGIONE_SOCIALEa confisca, erano state anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011, per cui il nuovo Codice antimafia non era applicabile, ma la meritevolezza di tale rilievo, non incrina la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa residua motivazione, con la quale la Corte d’Appello ha giustificato l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
L’impugnata sentenza, infatti, ha aderito all’orientamento consolidato, che anche questo Collegio fa proprio, secondo il quale ‘ in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l’avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l’onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile, competente in via
esclusiva a pronunciarsi sulla fattispecie acquisitiva del diritto reale ‘ (Cass. pen. 9.5.2019 n. 26346).
In tale pronuncia, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa competenza a decidere in merito all’accertamento del diritto di proprietà acquistato per usucapione, si é data continuità a quanto espresso nella precedente sentenza n. 41428 del 5.3.2018 sempre RAGIONE_SOCIALEa Cassazione penale, in cui si era detto che il terzo che accampi un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, e che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione, può avere tutela in sede penale attraverso l’incidente di esecuzione, e che, solo dopo l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca, può rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘usucapione, dovendosi ritenere prevalente l’accertamento in sede penale sulla sussistenza o meno del presupposto di fatto del possesso del bene per oltre 20 anni, fatta salva la competenza propria del giudice civile diretta ad accertare l’avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene. Tale situazione é stata ritenuta assimilabile a quella del terzo proprietario del bene confiscato che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione regolato RAGIONE_SOCIALEa legge n.575 del 1965, e che in base RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione (tra le altre Cass. pen. 18.3.2008 n. 16709) in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘art. 667, comma 4, c.p.p., per il quale l’opposizione va proposta davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento come mezzo di impugnazione (Cass. pen. 7.10.2015 n. 49317).
Lo stesso principio per cui il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l’art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto RAGIONE_SOCIALEa cosa sottoposta RAGIONE_SOCIALE misura reale e prevede l’intervento del giudice civile, su sollecitazione del
giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale, solo ove quest’ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene, é stato enunciato anche in relazione RAGIONE_SOCIALE confisca disposta ex art. 240 cod. pen., anziché RAGIONE_SOCIALE confisca di prevenzione (Cass. pen. ord. n. 29596/2023; Cass. pen. 3.8.2022 n. 24061).
Questa stessa sezione (vedi Cass. ord. 27.6.2024 n. 17813), nello stesso solco interpretativo, ha affermato il principio di diritto che ‘ un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex L. n. 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente RAGIONE_SOCIALE confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALEa prevenzione o RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, e solo successivamente all’eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto’ .
Del resto é orientamento consolidato di questa Corte, che ‘ al titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, che sia rimasto estraneo al relativo procedimento, è data facoltà di proporre incidente di esecuzione davanti al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione per la tutela del proprio diritto, RAGIONE_SOCIALE duplice condizione che versi in buona fede e che abbia anteriormente trascritto il proprio titolo’ (Cass. civ. ord. 25.6.2024 n. 17437; Cass. pen. 6.3.2018 n.22899; Cass. pen. 18.3.2008 n.16709; Cass. pen. 27.6.1996 n.4399).
Sulla base RAGIONE_SOCIALEa complessiva ricostruzione sopra riportata, emerge come la Corte d’Appello abbia correttamente ritenuto che la tutela del terzo asseritamente titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale,
RAGIONE_SOCIALEa prevenzione o RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, assumendo altresì, in quella sede, particolare rilevanza l’indagine sulla buona fede RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che é stata esclusa con preclusione del giudizio civile, che non era stato introdotto con citazione trascritta prima RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del sequestro del terreno poi seguito NOMEa confisca, ritenendo giustificata la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa porzione oggetto di contestazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, da parte del soggetto proposto per la misura di prevenzione, COGNOME NOME, sulla base del provvedimento di confisca adottato per l’intera particella 1457, nella sua estensione catastale di are 19,24, derivante da una vendita a corpo e non a misura, e sulla base del fatto che il titolo di acquisto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, a rogito del AVV_NOTAIO, del 21.12.1972, non si riferiva RAGIONE_SOCIALE porzione di circa are 4,00 RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 sulla quale la COGNOME rivendicava la proprietà.
Non essendo stata revocata la confisca riferita all’intera particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo, nell’incidente di esecuzione promosso da COGNOME NOME, davanti al Tribunale di Palermo sezione Misure di Prevenzione, il cui decreto é anche divenuto definitivo con la sentenza di Cassazione penale n. 49346 del 17.11.2009, nell’ambito del quale la COGNOME é stata posta in condizione di tutelare il suo asserito diritto di proprietà e di dimostrare la propria buona fede, é risultato precluso l’accertamento in sede civile dei suoi pretesi diritti di proprietà sulla porzione di are 4,00 RAGIONE_SOCIALEa suddetta particella, che contrasterebbe con la disposta confisca, e con le connesse finalità pubblicistiche, che la legge considera prevalenti su quelle private che non abbiano portato ad una revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca nel giudizio di prevenzione.
Il quarto motivo di ricorso, da ritenere inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.p. per la parte in cui si lamenta la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Palermo, sezione IV penale, n. 5570/2012, che ha assolto l’originaria attrice dai reati di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen., per ‘doppia conforme’, é
infondato per la parte in cui si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 654 c.p.c. per la mancata attribuzione di efficacia RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza, passata in giudicato, che aveva assolto COGNOME NOME NOME‘imputazione di occupazione abusiva di terreno demaniale, riferita RAGIONE_SOCIALE porzione di are 4,00 oggetto di causa, per insussistenza del fatto, ritenendo che tale porzione non fosse demaniale, in quanto non ricompresa nella superficie di are 14,00 RAGIONE_SOCIALEa particella 1457 che era stata confiscata a COGNOME NOME. Ed invero la sentenza impugnata, avendo ritenuto improcedibili le domande RAGIONE_SOCIALEa COGNOME per le ragioni già esposte, non é scesa all’esame nel merito di quelle domande, precluso a seguito RAGIONE_SOCIALEa reiezione dei primi tre motivi di ricorso, ed in ogni caso poiché le Amministrazioni convenute nel giudizio di primo grado e la loro avente causa non erano state parti del processo penale, svoltosi a carico di COGNOME NOME davanti al Tribunale penale di Palermo, il giudicato formatosi in quella sede non era ad esse opponibile.
Il quinto motivo di ricorso, concernente la condanna dei ricorrenti alle spese processuali del doppio grado, é in realtà un non motivo, essendo volto solo ad ottenere una diversa liquidazione di quelle spese processuali nel caso in cui i primi quattro motivi di ricorso fossero accolti, per cui a seguito RAGIONE_SOCIALEa reiezione di quei motivi, il motivo in questione deve ritenersi assorbito.
In applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, oltre spese prenotate a debito, mentre nulla va disposto, quanto alle spese per la parte intimata.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € . 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31.1.2025