ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00005396 2025 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA –
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
giudice rel. est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. promosso
da
, nato a Mereto di Tomba (UD) il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pordenone;
– reclamante –
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con sede legale in INDIRIZZO, e , nato a Palmanova il DATA_NASCITA, entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del
Foro di Udine;
– reclamati –
Con ricorso depositato il 15 settembre 2025 (R.G. 4169/2025), adiva il Tribunale di Trieste -Sezione Specializzata in materia di Impresa con ricorso per tutela cautelare atipica ante causam ex art. 700 c.p.c., chiedendo: (I) la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in ragione dell’asserito conflitto di interessi dell’Amministratore Unico di AVV_NOTAIO ; (II) l’adozione di un provvedimento cautelare che inibisse al Targato l’esercizio dei poteri di Amministratore Unico, in quanto il ricorrente si qualificava ancora quale legittimo Presidente del Consiglio di Amministrazione; (III) in via subordinata, le misure atipiche ritenute più opportune per consentirgli di esercitare le funzioni gestorie.
Il giudice, con decreto del 30 settembre 2025, fissava l’udienza di comparizione segnalando immediatamente profili di perplessità circa le condizioni di esistenza dell’azione cautelare, evidenziando in particolare l’assenza di un’impugnazione di atti sociali specifici e il difetto di strumentalità rispetto a un giudizio di merito individuato.
Si costituivano in giudizio e il Targato, eccependo in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva e l’insussistenza di un diritto soggettivo tutelabile, nonché contestando nel merito la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
All’udienza del 6 novembre 2025, le parti davano atto delle dimissioni rassegnate dal Targato dalla carica di Amministratore Unico in data 29 ottobre 2025; ciononostante, il ricorrente insisteva per l’accoglimento delle domande sub I e III.
Con ordinanza di pari data, il giudice rigettava il ricorso per difetto originario e inemendabile delle condizioni dell’azione cautelare -rilevando la carenza di legittimazione attiva, l’inesistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelabile e l’assenza di strumentalità rispetto a un giudizio di merito -e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate in complessivi € 5.291,50 oltre accessori.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. chiedendo, in via principale (sub A), la riforma dell’ordinanza con accoglimento del ricorso di primo grado e, in via subordinata (sub B), la dichiarazione di cessata materia del contendere con regolamentazione delle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonché la riduzione del quantum liquidato in primo grado. I reclamati si costituivano chiedendo il rigetto integrale del reclamo e la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
All’udienza del 18 febbraio 2026, l’AVV_NOTAIO dichiarava di rinunciare alle conclusioni sub A) e di insistere esclusivamente nelle conclusioni sub B). L’AVV_NOTAIO si richiamava alle conclusioni agli atti, insistendo in particolare sull’inammissibilità della mutatio libelli , e chiedeva la rifusione delle spese del reclamo. Il Collegio si riservava.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che seppur è pacificamente cessata la materia del contendere e il reclamante non ha insistito per la concessione della tutela originariamente invocata, la fondatezza del reclamo va comunque valutata in quanto si deve valutare la correttezza della decisione di primo grado per decidere la domanda di riforma della decisione sulle spese processuali.
Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che il ha agito nella veste di ex presidente del Consiglio di Amministrazione, rivendicando il diritto di esercitare funzioni gestorie che, per effetto della decadenza dell’intero organo collegiale a seguito delle dimissioni dei consiglieri e nell’agosto 2025, non gli spettavano più. L’interesse dedotto in giudizio non integra un diritto soggettivo patrimoniale o della personalità autonomamente tutelabile ex art. 700 c.p.c., bensì una mera posizione di potere interno all’ente, per sua natura precaria e revocabile, inidonea a integrare il presupposto sostanziale del rimedio cautelare atipico.
Questo difetto del diritto sostanziale è strutturalmente indipendente e logicamente anteriore rispetto alle dimissioni del Targato dalla carica di Amministratore Unico, intervenute il 29 ottobre 2025: anche in loro assenza, il ricorso sarebbe stato ugualmente infondato per la medesima ragione. Le dimissioni hanno al più privato di oggetto la domanda sub II (inibizione al Targato dall’esercizio dell’attività gestoria), ma non hanno in alcun modo sanato il vizio originario dell’azione, né avrebbero potuto farlo, poiché quel vizio attiene all’inesistenza del diritto sostanziale e, dunque, al fumus cautelare.
Il reclamante sostiene che la propria qualità di creditore di era già dedotta nel ricorso introduttivo -segnatamente al § 98 e al § 99 -e costituiva un autonomo titolo di legittimazione attiva fondato sull’art. 2476, comma 6, c.c., norma che legittima il creditore sociale all’azione di responsabilità contro gli amministratori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti.
L’argomento non merita accoglimento per due distinte ragioni.
In primo luogo, il § 99 del ricorso menziona la posizione creditoria del soltanto quale elemento descrittivo del novero dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla mala gestio del Targato -accanto al socio unico, ai dipendenti e ai creditori in generale -senza articolarla come titolo autonomo di legittimazione e senza sviluppare i presupposti applicativi della norma invocata (insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, condizione cui l’art. 2476, comma 6, c.c. espressamente subordina l’azione).
In secondo luogo, e in modo ancor più dirimente, il § 98 del ricorso -paradossalmente addotto dal reclamante a sostegno della propria tesi -assolve una funzione radicalmente opposta a quella che gli si vorrebbe attribuire. In quella sede, il ricorrente elenca la «causa di revoca e/o responsabilità ex art. 2476 co. 3 e co. 6 c.c.» tra i rimedi che dichiara espressamente di non voler o poter utilizzare, in quanto incompatibili, per i tempi necessari, con l’urgenza prospettata. Non si tratta dunque di
una deduzione della qualità di creditore come fondamento dell’azione cautelare proposta, bensì dell’esplicita esclusione di quel rimedio da quelli che il ricorrente intenderebbe promuovere.
Ne emerge con chiarezza che il ricorso ex art. 700 c.p.c. non è stato strutturato come richiesta di una misura cautelare accessoria a un’azione di merito fondata su un diritto soggettivo effettivo e individuato, bensì come rimedio autonomo e ulteriore rispetto alle tutele di merito tipiche che l’ordinamento mette a disposizione del socio, del creditore sociale e dell’amministratore revocato. Tale utilizzo è estraneo alla funzione propria della tutela cautelare atipica, che richiede necessariamente l’esistenza di un diritto sostanziale tutelabile con un’azione di merito che deve essere precisamente individuata nel ricorso e cautelata con il provvedimento d’urgenza.
Inammissibile è poi la mutatio libelli operata in sede di reclamo, ove la qualità di creditore viene per la prima volta articolata come titolo autonomo dell’azione. Il procedimento ex art. 669terdecies c.p.c. ha natura revisoria del provvedimento cautelare impugnato e non consente l’introduzione di nuove causae petendi , rimaste estranee alla cognizione del giudice di primo grado.
In ogni caso, e ad abundantiam , va detto che il terzo creditore della società ha una tutela solo patrimoniale del proprio diritto di credito, del caso conservabile con il rimedio cautelare tipico del sequestro conservativo, e non ha legittimazione sostanziale per l’impugnazione di atti della società o per chiedere la revoca degli amministratori.
Per queste ragioni, già chiaramente esplicitate nell’ordinanza reclamata, anche a prescindere dalle dimissioni del Targato, il ricorso era ab origine inemendabilmente infondato.
Il giudice di primo grado lo ha pertanto correttamente rigettato condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.
A tal riguardo, il reclamante contesta la liquidazione di fasi processuali che afferma non essersi celebrate, in particolare la fase istruttoria e quella decisionale, sostenendo che il totale avrebbe dovuto attestarsi a € 3.808,00 anziché a € 5.291,50.
Anche questa censura è infondata.
La fase di trattazione e istruttoria è unitaria e coincide con l’udienza del 6 novembre 2025, che si è regolarmente celebrata e nel corso della quale le parti hanno svolto le proprie difese e illustrato le rispettive posizioni. Atteso che non si è trattato di un’udienza meramente formale, la quantificazione del compenso al valore mediano tra i medi e i minimi tabellari di fase è pienamente giustificata e congrua.
Quanto alla fase decisionale, l’assenza di concessione di un termine per note scritte autorizzate non ne esclude la liquidabilità. A parte il fatto che la mancata concessione di memorie illustrative, non previste dalla legge, era giustificato dal fatto che il contraddittorio sui temi decisivi era stato già ampiamente sollecitato con il decreto di fissazione dell’udienza del 30 settembre 2025 e ha potuto dunque pienamente svilupparsi all’udienza, va detto che a nche solo il richiamo alle conclusioni agli atti determina lo svolgimento della fase decisionale. Il riconoscimento del valore minimo per tale fase, operato dal giudice di primo grado, è pertanto corretto e non merita censura.
La liquidazione complessiva di € 5.291,50, effettuata d’ufficio in assenza di nota spese sulla base della Tabella 10 del DM 55/2014, valore indeterminabile, complessità media, con valori medi per le fasi di studio e introduttiva, a metà tra il minimo e il medio per la fase di trattazione/istruttoria, e minimo per quella decisionale, si colloca entro i parametri di legge ed è sorretta da motivazione congrua.
Quanto alla richiesta dei reclamanti di condanna del al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., va ricordato che la norma presuppone, oltre alla colpa grave o al dolo in chi ha promosso l’azione , anche l’allegazione e la prova, almeno presuntiva, di un danno concreto e
specifico che vada al di là del pregiudizio già indennizzato con la condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. Nel caso di specie, i reclamati non hanno allegato né dimostrato l’esistenza di un siffatto danno ulteriore e distinto, limitandosi a invocare il disagio derivante dalla necessità di resistere in giudizio in questa e altre sedi: pregiudizio che trova piena e adeguata copertura nella condanna alle spese processuali.
Non vi è peraltro ragione di disporre la cancellazione di espressioni ai sensi dell’art. 89 c.p.c., atteso che le affermazioni censurate dai reclamati, pur connotate da toni polemici, si inscrivono nell’esercizio del diritto di difesa e non travalicano la soglia della sconvenienza giuridicamente rilevante, anche tenuto conto delle scuse comunque rivolte dal difensore all’udienza .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico del reclamante .
La liquidazione è effettuata d’ufficio, in assenza di nota spese, in base alla Tabella 10, DM 55/2014, valore indeterminabile, complessità media, con riconoscimento del valore medio per le fasi di studio e introduttiva e del valore minimo per le fasi di trattazione e decisionale, stante la semplicità delle questioni trattate e l’esiguità dell’attività difensiva richiesta in questa sede, per complessivi € 4.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale,
rigetta il reclamo proposto da avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste del 6 novembre 2025 (R.G. 4169/2025);
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai reclamati;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di e di , unitariamente considerati, liquidate in € 4.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002 e che è tenuto al versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Trieste, il 18/2/2026
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME