Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3442-2022 proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1221/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 1502/2018;
Oggetto
Licenziamento del dirigente
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, ha respinto ‘le domande relative all’illegittimità del licenziamento e le domande risarcitorie di cui al ricorso di primo grado’ propost e dal dirigente NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; ha confermato le altre statuizioni di merito di prime cure con cui era stata respinta la domanda del COGNOME ‘relativa al pagamento e trasferimento delle azioni gratuite’; ha anche condannato il soccomb ente al pagamento delle spese del doppio grado e ‘alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione’;
la Corte territoriale, dopo aver espletato prova testimoniale, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha ritenuto provata la riorganizzazione societaria che aveva coinvolto le divisioni Commercial e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Società e che aveva condotto alla so ppressione RAGIONE_SOCIALE ‘posizione di OEM RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE divisione RAGIONE_SOCIALE‘ ricoperta dal dirigente; il Collegio ha anche escluso che le ‘registrazioni di conversazioni tra presenti allegate nell’interesse del COGNOME‘, acquisite al giudizio , fossero ‘idonee a dimostrare, come invece ritenuto dal primo giudice, che la decisione del COGNOME di usufruire del congedo parentale avesse rappresentato un evento non gradito dalla società e soprattutto avesse costituito un elemento decisivo nella attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di estromissione dello stesso dal consesso lavorativo, fino ad integrare la vera ragione del
licenziamento. Soprattutto -continua la Corte – non hanno smentito né la riorganizzazione né la conseguente soppressione RAGIONE_SOCIALE posizione ricoperta da COGNOME‘;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con nove motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie; la società ha anche chiesto la liquidazione delle spese relative al subprocedimento ex art. 373 c.p.c. avviato dal COGNOME per la sospensione dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza, conclusosi con provvedimento di rigetto;
all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. il primo motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato gli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perché ha ritenuto che la posizione di COGNOME fosse stata soppressa e che per conseguenza il licenziamento fosse legittimo fondando la propria decisione su un ‘informazione probatoria (il mutamento RAGIONE_SOCIALE scala gerarchica nella divisione) che è del tutto inesistente e che comunque è contraddetta inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME all’udienza del 15 giugno 2021. Questo costituisce un evidente travisamento probatorio che fa crollare l’intero percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello. Per conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360, co. 1, n. 3 e/o n. 5 c.p.c.’;
1.2. il secondo motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato gli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perché ha ritenuto che la posizione di COGNOME fosse stata soppressa e che per conseguenza il licenziamento fosse legittimo travisando o addirittura omettendo completamente di considerare il contenuto delle registrazioni non validamente disconosciute di alcune conversazioni di COGNOME con il AVV_NOTAIO COGNOME, la AVV_NOTAIOssa COGNOME e la AVV_NOTAIOssa COGNOME, da cui emergeva chiaramente che tutte le posizioni dirigenziali RAGIONE_SOCIALE divisione RAGIONE_SOCIALE divenuta RAGIONE_SOCIALE erano rimaste anche a seguito RAGIONE_SOCIALE riorganizzazione. Questo costituisce un evidente travisamento probatorio e comunque un omesso esame di un fatto decisivo che fa crollare l’intero percorso argomenta tivo RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello. Per conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360, co. 1, n. 3 e/o n. 5 c.p.c.’;
1.3. il terzo mezzo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato gli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perché ha ritenuto che la posizione di COGNOME fosse stata soppressa e che per conseguenza il licenziamento fosse legittimo travisando o addirittura omettendo completamente di considerare il contenuto delle registrazioni di alcune conversazioni di COGNOME con il AVV_NOTAIO COGNOME e la AVV_NOTAIOssa COGNOME, nonché le testimonianze del signor COGNOME e RAGIONE_SOCIALE stessa AVV_NOTAIOssa COGNOME, da cui emergeva chiaramente che la AVV_NOTAIOssa COGNOME ha mantenuto il ruolo che era stato di COGNOME anche a seguito RAGIONE_SOCIALE riorganizzazione. Questo costituisce un evidente travisamento probatorio e comunque un omesso esame di un fatto decisivo che fa crollare l’intero percorso argomenta tivo RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello. Per conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360, co. 1, n. 3 e/o n. 5 c.p.c.’;
1.4. il quarto motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato gli artt. 2697, 2712 c.c., 115 e 116 c.p.c. perché la Corte d’Appello non ha dato prevalenza alle registrazioni aventi prova legale e le ha invece valutate alla stregua di tutte le altre prove. Così facendo ha erroneamente ritenuto che la posizione di COGNOME fosse stata soppressa e che per conseguenza il licenziamento fosse legittimo sulla base di una prova testimoniale quando al contrario dalle registrazioni aventi valore di prova legale emergeva chiaramente che nessuna posizione dirigenziale (e quindi neppure quella di COGNOME all’epoca occupata dalla AVV_NOTAIOssa COGNOME) era stata toccata dalla riorganizzazione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’;
1.5. il quinto motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato artt. 2697 c.c., 1 l. 604/1966 e 39 CCNL per i dirigenti di aziende del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE perché ha ritenuto legittimo il licenziamento nonostante RAGIONE_SOCIALE non abbia assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la sussistenza dell’esigenza ‘economicamente apprezzabile in termini di risparmio’ RAGIONE_SOCIALE soppressione RAGIONE_SOCIALE figura dirigenziale. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ ;
1.6. il sesto motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato l’art. 34 CCNL per i dirigenti di aziende del RAGIONE_SOCIALE nella misura in cui non ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento e non ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo l’indennità sostitutiva nella misura massima, ossia nella somma di € 228.701,20, a fronte dell’estrema gravità del comportamento tenuto da RAGIONE_SOCIALE al rientro di COGNOME. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360 n. 3 c.p.c.’;
1.7. il settimo motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato l’art. 2043 c.c. nella misura in cui non ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento e non ha riformato la sentenza di primo grado che si era illegittimamente discostata dalla valutazione fatta dal prof. COGNOME nonostante il Giudice non avesse le competenze tecniche per farne una sua. Inoltre, ha violato la norma nella misura in cui non ha riformato la sentenza riconoscendo la massima personalizzazione del danno biologico prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano a fronte del gravissimo comportamento tenuto da RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360 n. 3 c.p.c.’;
1.8. l’ottavo motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato l’art. 92 c.p.c. nella misura in cui ha condannato COGNOME al pagamento di entrambi i gradi di giudizio quando avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE e per conseguenza avrebbe dovuto liquidare a favore del ricorrente non solo le spese del secondo grado ma anche riformare la sentenza di primo grado che erroneamente aveva compensato per un terzo le spese di lite nonostante le pretese di COGNOME fossero state sostanzialmente accolte integralmente. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360 n. 3 c.p.c.’;
1.9. il nono motivo deduce: ‘La sentenza impugnata ha violato l’art. 2118 c.c. nella misura in cui ha condannato COGNOME alla restituzione anche RAGIONE_SOCIALE differenza sull’indennità di mancato preavviso e alle conseguenti differenze contributive, oltre interessi e rivalutazione. Infatti, queste somme spettano al ricorrente anche ammettendo (ma così non è) che il licenziamento sia legittimo perché RAGIONE_SOCIALE ha operato un recesso con effetto immediato e dunque doveva corrispondere
l’indennità di mancato preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ex art. 360 n. 3 c.p.c.’;
il ricorso non può trovare accoglimento;
è opportuno premettere che l’indagine in ordine alla effettiva soppressione RAGIONE_SOCIALE posizione dirigenziale ricoperta dal COGNOME nella concretezza RAGIONE_SOCIALE vicenda storica, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, rappresenta inevitabilmente una quaestio facti che può essere sindacata innanzi a questa Corte nei ristretti limiti in cui può esserlo ogni accertamento di fatto in sede di legittimità;
2.1. ciò posto, i primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto, al di là delle formali prospettazioni, sono tutti volti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, attività di sicura pertinenza del giudice del merito, così travalicando i limiti del giudizio di cassazione;
in ordine alla reiterata denuncia di ‘travisamento probatorio’, questa Corte, a Sezioni unite, ha oramai chiarito, sconfessando l’indirizzo cui viene fatto cenno nei motivi di ricorso in esame, che: «Il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALE riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto , in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,
a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. SS.UU. n. 5792 del 2024);
per quanto riguarda il vizio di cui al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c. -nella specie neanche prospettato -esso ricorre esclusivamente, per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, nella quadruplice nota declinazione che le stesse Sezioni Unite più volte ne hanno dato: la «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la «motivazione apparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);
mentre i presupposti di legge per evocare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sono stati definiti nei rigorosi ambiti posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, le cui prescrizioni sono largamente disattese dalle censure in scrutinio, in particolare non evidenziando un fatto storico realmente decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame dai giudici d’appello;
invero, Cass. SS.UU. n. 5792/2024 cit. ha pure evidenziato che, ‘se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, , rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimi tà neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più’, assegnando ‘alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito’;
il che è proprio quanto sollecitato dai primi quattro motivi di ricorso che, pertanto, già per questo decisivo verso, risultano inammissibili;
parimenti inammissibile la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. così come dell’art. 2697 c.c.;
come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);
parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente
apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin dalle già citate Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; circa la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. la disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura -come nella specie -sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018);
infondata, infine, la doglianza pure contenuta nel quarto motivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire ‘prevalenza alle registrazioni aventi prova legale e le ha invece valutate alla stregua di tutte le altre prove’; non viene indicat o il fondamento normativo di tale pretesa ‘prevalenza’, mentre, nel caso di registrazione fonografica, dal mancato disconoscimento deriva solo che il “fatto” rappresentato è la voce umana e la sua appartenenza ad un individuo piuttosto che ad un altro (cfr. Cass. n. 1250 del 2018); nella specie la Corte di merito ha dichiarato utilizzabili le registrazioni tra presenti, in quanto solo genericamente disconosciute dalla società, ma ben poteva valutare il contenuto delle dichiarazioni alla stregua di tutto il compendio probatorio acquisito;
2.2. anche il quinto motivo è inammissibile; infatti, lungi dall’enucleare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanza si limita a contestare
che sia stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE giustificatezza del licenziamento del dirigente, ancora una volta invocando impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c.;
2.3. confermata la legittimità del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale anche in seguito al vaglio di questa Corte, risultano inammissibili il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, in quanto fondati sui presupposti, rivelatisi errati, RAGIONE_SOCIALE illegittimità del licenziamento, RAGIONE_SOCIALE conseguente illiceità RAGIONE_SOCIALE condotta datoriale causativa di danno, del difetto di soccombenza ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese di giudizio;
2.4. infine, non merita accoglimento l’ultimo motivo di ricorso, neanche coltivato in memoria da parte ricorrente, atteso che la condanna restitutoria pronunciata dalla Corte di Appello al pagamento di ‘ quanto eventualmente corrisposto da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata’ non può che riferirsi ai capi RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado che sono stati oggetto di gravame, non quindi alle differenze sull’indennità di mancato preavviso comunque dovute;
pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenuto altresì conto del procedimento ex art. 373 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17975 del 2023);
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nonché del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corte territoriale, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME