Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31020 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17257/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
GATTO NOME,
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PAVIA n. 918/2024 depositata il 29.5.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 2021, COGNOME NOME conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vigevano la RAGIONE_SOCIALE per fare accertare il vizio di uno dei due apparecchi acustici da essa acquistati il 10.6.2020 al prezzo complessivo di €3.750,00 (sottodimensionamento, rispetto al padiglione auricolare, dell’apparecchio destinato all’orecchio sinistro, che essendo troppo piccolo e non saldo e quindi inidoneo all’uso, sarebbe andato smarrito subito dopo il ritiro in negozio il 15.12.2020 per una precedente riparazione), e dichiarare la conseguente risoluzione contrattuale, e per ottenere la condanna della venditrice, rifiutatasi di sostituire gratuitamente l’apparecchio acustico smarrito, alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni subiti per complessivi € 4.950,00.
Costituitasi, la convenuta eccepiva l’intervenuta decadenza dall’azione per mancata denuncia dei vizi entro otto giorni dalla loro scoperta ex art. 1495 cod. civ., in quanto il vizio era stato denunciato dal legale dell’attore solo con la pec del 27.1.2021, e nel merito contestava che lo smarrimento dell’apparecchio acustico sinistro fosse stato causato dal suo sottodimensionamento, evidenziando che gli apparecchi acustici erano stati utilizzati dall’attore fin da giugno 2020 senza mai dolersi di quel vizio, essendo stati oggetto di un intervento di pulizia con riconsegna in data 14.9.2020, e poi, nel mese di novembre 2020, di un intervento della casa madre per una modifica estetica che li rendesse meno visibili esternamente con rifacimento del guscio ricevitore, con successiva riconsegna all’attore in data 15.12.2020. La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle pretese attoree. Con la sentenza n. 213/2022, il Giudice di Pace di Vigevano, escusso come testimone il figlio dell’attore, NOME NOME, ed acquisiti documenti, rigettava le domande attoree ritenendo fondata l’eccezione di decadenza e non provati sulla base della testimonianza assunta, la denuncia verbale che sarebbe stata fatta
nell’immediatezza della riconsegna degli apparecchi acustici del 15.12.2020, né il vizio lamentato e contestato dalla convenuta, e condannava l’attore anche al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96, comma 3° c.p.c..
Avverso questa sentenza, l’attore proponeva appello, al quale resisteva la convenuta, eccependone l’inammissibilità e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
Con la sentenza n. 918/2024 del 28/29.5.2024, il Tribunale di Pavia, in riforma della sentenza gravata, senza attività istruttorie ulteriori, ponendo a base del suo convincimento le informazioni probatorie tratte dalla testimonianza del figlio dell’attore e dal report della riparazione compiuta a novembre 2020 sull’apparecchio matricola TARGA_VEICOLO, indicante il difetto ‘ fuoriesce -poco estetico ‘, accertava e dichiarava ex art. 1490 cod. civ. che la convenuta aveva consegnato all’attore un apparecchio inidoneo all’uso, in quanto di dimensioni inferiori rispetto al padiglione auricolare, con conseguente smarrimento, e che il vizio era stato denunciato verbalmente dall’attore due giorni dopo la riconsegna degli apparecchi acustici del 15.12.2020, e per l’effetto dichiarava la risoluzione del contratto stipulato in data 10.6.2020 e condannava la convenuta alla restituzione all’attore del prezzo pagato, ed al risarcimento del conseguente danno attinente alla sfera esistenziale ed al patema d’animo dell’appellante, liquidato equitativamente in € 700,00.
Avverso tale pronuncia, la convenuta ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di quattro censure, mentre l’originario attore é rimasto intimato.
È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed a seguito di tempestiva istanza di decisione, è stata fissata adunanza in camera di consiglio, nell’imminenza della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, precisa che non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis 1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Col primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 360, comma 1°, nn. 4) e 5) c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., in quanto il Tribunale di Pavia ha travisato le informazioni probatorie oggettivamente desumibili dalla testimonianza resa dal figlio dell’attore, in merito allo smarrimento dell’apparecchio acustico sinistro, alla sussistenza del vizio di sottodimensionamento rispetto al padiglione auricolare di quell’apparecchio e di una denuncia tempestiva del vizio.
Attraverso la seconda censura, la ricorrente denuncia la violazione ex art. 360, comma 1°, nn. 4) e 5) c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe travisato le prove in merito all’auricolare di cui l’attore lamentava lo smarrimento, atteso che il report che il Tribunale ha preso a base del proprio ragionamento è quello relativo all’apparecchio acustico destro (cod. 6 del fascicolo di primo grado recante l’annotazione ‘ fuoriesce -poco estetico ‘) e non a quello sinistro, che invece non recava quell’annotazione.
Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di
inammissibilità dell’appello dell’originario attore, che era stata sollevata ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi di gravame.
Con la quarta doglianza, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato sulle eccezioni in merito alla decadenza dall’azione per mancanza di una tempestiva denuncia del vizio da parte dell’attore ai sensi dell’art. 1495 cod. civ..
Preliminarmente va esaminato il terzo motivo di ricorso, col quale si assume in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., che l’impugnata sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello di COGNOME NOME per difetto di specificità dei motivi di gravame, così violando l’art. 112 c.p.c. e determinando la nullità della decisione di secondo grado.
Il motivo é infondato per due ordini di ragioni.
Anzitutto secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti, come in questo caso, il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. ord. 14.10.2025 n. 27476; Cass. ord. 14.2.2024 n. 4024; Cass. ord. 17.1.2024 n. 1863; Cass. ord. 17.1.2024 n. 1798; Cass. 29.1.2021 n. 2151; Cass. ord. 6.11.2020 n. 24953). Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, atteso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e
singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che: i) il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre laddove, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. ord. 14.10.2025 n. 27476; Cass. ord. 17.1.2024 n. 1863; Cass. ord. 25.6.2020 n. 12652); ii) la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. ord. 14.10.2025 n. 27476; Cass. ord. 14.2.2024 n. 4024; Cass. ord. 17.1.2024 n. 1863; Cass. ord. 8.5.2023 n. 12131; Cass. ord. 6.11.2020 n. 24953).
In secondo luogo l’impugnata sentenza, pur non contenendo in proposito una specifica statuizione, ha implicitamente ritenuto infondata l’eccezione, dal momento che ha accolto l’appello dell’originario attore, riformando totalmente la sentenza di primo grado, essendo la decisione di merito adottata incompatibile col difetto di specificità dei motivi di impugnazione (vedi in tal senso Cass. ord. 13.5.2018 n. 29191; Cass. ord. 6.12.2017 n. 2919).
Passando all’esame dei primi due motivi del ricorso, da trattare congiuntamente, perché assumono che l’impugnata sentenza abbia utilizzato informazioni probatorie oggettivamente non desumibili dalla testimonianza resa dal figlio dell’attore e dal report relativo all’apparecchio acustico sinistro che l’attore assume di avere smarrito subito dopo averlo ritirato presso il negozio della convenuta il 15.12.2020 perché sottodimensionato rispetto al padiglione auricolare, troppo piccolo e non saldo e quindi inidoneo all’uso, si deve ritenere che essi siano fondati e meritino accoglimento.
Questa Corte regolatrice, infatti, ha già avuto modo di precisare che il travisamento della prova si distingue dal travisamento del fatto, in quanto implica (non una valutazione del fatto, ma) una constatazione o un accertamento che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. In particolare, in epoca recente si è anche osservato che, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa della fonte di prova non è mai sindacabile in sede di legittimità, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., l’errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 2.5.2025 n. 11573; Cass. sez. un. 5.3.2024 n.5792; Cass. civ. 21.12.2022 n. 37382).
Ciò in quanto il principio di cui all’art. 115 c.p.c., nell’imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (oltre ai fatti non specificamente contestati), rende censurabile non soltanto la sentenza nella quale il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa (al di fuori dei poteri ufficiosi che gli sono riconosciuti) ma rende altresì censurabile, in sede di legittimità, la sentenza nella quale il
giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito.
Il giudice di merito, attraverso l’osservazione e la valutazione, trae dall’elemento di prova e/o dal mezzo di prova informazioni che, in misura più o meno diretta, porrà a fondamento della conferma, positiva o negativa, circa la sussistenza (o insussistenza) del fatto decisivo in contestazione. Il giudice di merito, quindi, nell’esprimere in sentenza il risultato della prova, è chiamato a selezionare da ogni elemento o mezzo di prova, ritualmente assunto, uno specifico contenuto informativo che, alla luce delle informazioni desunte dagli altri elementi e mezzi disponibili, utilizzerà nel comporre il ragionamento probatorio, in cui si articola la decisione. Orbene, è indubbio che l’attività di selezione di un dato informativo tra tutti i dati informativi astrattamente desumibili da un elemento o da un mezzo di prova, in quanto espressione del prudente apprezzamento del giudice di merito, è attività riconducibile in via esclusiva al sindacato del giudice di merito ed è estranea al sindacato della Corte di legittimità, con la conseguenza che non è denunciabile come vizio della decisione di merito. Parimenti indubbio è che la parte interessata non può più, una volta esaurito il corso dei giudizi di merito, ridiscutere in sede di legittimità le modalità attraverso le quali il giudice di merito ha valutato, dopo averlo selezionato, il materiale probatorio ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
Tuttavia, in sede di legittimità, la parte interessata – oltre a poter denunciare ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l’omesso esame (da parte del giudice di merito) di specifici fatti (di ordine principale o secondario e comunque di carattere decisivo), che siano stati oggetto di contraddittorio processuale -può denunciare l’inesistenza di una informazione probatoria, che, proprio perché inesistente, illegittimamente è stata posta a fondamento della
decisione di merito. La verifica di tale inesistenza (la verifica, cioè, dell’inesistenza di una qualsivoglia, reale connessione giuridicamente significativa del singolo dato probatorio, ritenuto in concreto decisivo, con l’elemento o con il mezzo di prova dal quale il giudice ha inteso ricavarlo) si risolve in una operazione di raffronto tra l’elemento o il mezzo di prova utilizzato e il dato probatorio da esso desunto e, pur risentendo in ogni singolo caso della natura della prova in concreto acquisita (se libera o legale, dichiarativa o documentale, ecc.), non può rimanere estraneo al giudizio di legittimità. Il punto è che l’errore di percezione della prova esclude in radice, sul piano processuale, la stessa “esistenza” di un giudizio (tanto è vero che deve essere rilevato, qualora non abbia costituito “punto controverso”, dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza: cfr. art. 398 primo comma c.p.c.), mentre l’errore di valutazione della prova dà luogo ad un giudizio errato, che deve essere denunciato al giudice dell’impugnazione (sempre che la relativa disciplina lo consenta) (Cass. civ. 21.12.2022 n.37382).
Pertanto, ha osservato la Corte, ” i dati informativi riferibili a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato dedotto o, pur essendolo stato, non è stato mai sentito; un documento che non è mai stato richiamato o che, pur essendo stato richiamato, non è mai stato prodotto, ecc.), ovvero i dati informativi che si riferiscono a fonti appartenenti al processo (uno specifico documento, in concreto ritualmente depositato; un determinato testimone, in concreto regolarmente escusso, ecc.), ma che si sostanziano nell’elaborazione di contenuti informativi che non si lasciano in alcun modo ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, alla fonte alla quale il giudice di merito ha viceversa inteso riferirle, non possono essere legittimamente posti a fondamento di una decisione di merito. Se ciò avviene, va riconosciuta alla parte interessata, una volta esaurito il corso dei
giudizi di merito, la possibilità di farne denuncia a questa Corte. Diversamente opinando, in sede di legittimità, del tutto paradossalmente, sarebbe non censurabile la sentenza del giudice di merito che abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistono nel processo: una simile decisione, infatti, sfuggirebbe all’ambito di applicabilità sia dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (trattandosi di fatti il cui esame non fu omesso) che dell’art. 395 n. 4 c.p.c. (trattandosi di fatti su cui il giudice di merito si è espressamente pronunciato) (Cass. civ. 21.12.2022 n. 37382).
Resta inteso che la violazione di legge, consistita nell’avvenuta illegittima decisione della causa sulla base di prove inesistenti (art. 115 c.p.c.), è deducibile sempre che la parte interessata abbia assolto ad un duplice onere: quello di prospettare, sul piano argomentativo, l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti al giudizio i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; nonché quello di specificare in che modo la sottrazione al giudizio di detti contenuti informativi (illegittimamente utilizzati dal giudice) si converta in un percorso argomentativo destinato a condurre ad una decisione a sé necessariamente favorevole. Il che si traduce nella più volte ribadita necessità che l’errore commesso dal giudice di merito nella percezione della prova sia stato decisivo, cioè un errore in assenza del quale la decisione del giudice di merito sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza ” (Cass. civ. 21.12.2022 n. 37382 confermata da Cass. sez. un. 5.3.2024 n. 5792).
Calando questi principi nel caso di specie, la sentenza impugnata alle pagine 12 e 13 ha dato espressamente atto, nell’esaminare la testimonianza del figlio dell’attore, riportando testualmente i capitoli di prova E, F, G ed H e le risposte fornite dal testimone, che egli aveva accompagnato il padre per la sostituzione degli apparecchi acustici nel dicembre 2020 al negozio della convenuta,
ma era rimasto all’esterno nel parcheggio, per cui nulla poteva riferire sul fatto capitolato se al momento dell’installazione degli apparecchi all’interno del negozio l’attore avesse lamentato che l’auricolare sinistro non era della dimensione corretta perché troppo piccolo e non fermo; che nulla aveva potuto riferire il teste sul fatto che le osservazioni compiute in quell’occasione dal l’attore fossero state minimizzate e che egli fosse stato invitato dalla convenuta ad indossare gli apparecchi acustici per qualche giorno fissando in seguito una visita di controllo; che il teste non aveva assistito alla perdita dell’auricolare sinistro e non aveva potuto quindi riferire sulla riconducibilità della stessa alla sua misura troppo ridotta rispetto alle dimensione dell’orecchio del padre, che tornato a casa non aveva più l’auricolare in questione e gli aveva semplicemente chiesto di cercarlo nel furgone, avendo lui compiuto operazioni di carico e scarico merci; che interrogato su un capitolo volto a dimostrare che l’attore dopo lo smarrimento l’aveva comunicato alla venditrice, che non aveva però inteso provvedere alla sostituzione, aveva solo ricordato che il padre era andato al negozio, non sapeva esattamente quando, forse due giorni dopo, ma non lo aveva accompagnato.
Da questa testimonianza, peraltro la sola addotta in giudizio, la stessa sentenza impugnata ha dedotto al penultimo capoverso di pagina 13 che il teste escusso, non essendo presente nel negozio alla riconsegna degli apparecchi acustici al padre pacificamente avvenuta il 15.12.2020, non aveva potuto confermare la circostanza che in quell’occasione il padre avesse contestato alla convenuta la misura troppo piccola dell’auricolare sinistro ed il conseguente difetto di stabilità nell’orecchio, ed a ciò va aggiunto che da questa testimonianza non era neppure desumibile alcuna informazione probatoria circa la causa dello smarrimento dell’auricolare sinistro, che ben poteva essere stato determinato sia da un sottodimensionamento dell’apparecchio acustico rispetto alla
conformazione dell’orecchio dell’attore, sia da un’altra causa diversa dall’inidoneità funzionale dello stesso, connessa alle riferite operazioni di carico e scarico compiute dall’originario attore.
Anche sulla comunicazione dello smarrimento dell’auricolare alla venditrice, che sarebbe avvenuta due giorni dopo il ritiro degli apparecchi acustici del 15.12.2020, l’impugnata sentenza ha tratto dalla testimonianza del figlio dell’attore un’informazione probatoria oggettivamente inesistente, in quanto non solo il teste non ha saputo dire quando esattamente il padre si sarebbe recato al negozio per chiedere la sostituzione dell’apparecchio smarrito, esprimendosi in forma dubitativa sulla distanza temporale di due giorni, ma ha ammesso di non avere accompagnato il padre in quell’occasione, di talché quanto da lui riferito doveva ritenersi verosimilmente proveniente da quanto a lui dichiarato dallo stesso attore e quindi totalmente privo di valore probatorio, o da una fonte informativa non identificata e quindi comunque privo di efficacia probatoria.
Del pari non desumibile dalla testimonianza del figlio dell’attore era la circostanza che il 15.12.2020, giorno stesso del ritiro in negozio degli apparecchi acustici, l’originario attore avesse smarrito l’auricolare sinistro a causa del suo sottodimensionamento, come invece indicato a pagina 13 dell’impugnata sentenza, in quanto il teste ha riferito di non essere stato presente allo smarrimento, e sulle cause dello stesso, si è limitato a dire che quello stesso giorno il padre gli aveva chiesto di cercarlo nel furgone perché aveva compiuto operazioni di carico e scarico, senza nulla dire del fatto che l’avrebbe perso perché troppo piccolo, ed in ogni caso si trattava di fatti riferiti al teste dal padre, che era parte in cui causa, con conseguente mancanza di qualsivoglia valore probatorio a favore dell’attore.
Ulteriormente la sentenza impugnata ha ritenuto, a pagina 16, di poter desumere l’informazione probatoria relativa al vizio
lamentato della misura troppo ridotta e conseguente instabilità dell’auricolare sinistro, che avrebbe provocato lo smarrimento, dal report prodotto dalla convenuta relativo all’intervento del novembre 2020 inerente all’apparecchio matricola 2021TO5W indicante il difetto ‘ fuoriesce -poco estetico ‘, affermando che l’indicazione ‘ fuoriesce ‘, alla quale la convenuta aveva omesso di riferirsi nella e.mail del 27.1.2021, in cui aveva parlato di avvenuta sostituzione dell’involucro, guscio su misura, per motivi estetici e miglior fruizione, fosse appunto significativa del fatto che l’auricolare sinistro fuoriusciva dal padiglione auricolare al momento della riconsegna all’attore del 15.12.2020.
In realtà però il report sopra indicato, come desumibile dal modello di auricolare riportato, recante la sigla TARGA_VEICOLO, era relativo all’auricolare destro e non a quello sinistro del quale si era lamentato lo smarrimento in conseguenza dell’asserito vizio funzionale della misura troppo ridotta, per la quale il report prodotto (matricola 2021T0X) indicava il diverso difetto ‘gracchia poco estetico ‘, e non ‘fuoriesce ‘, per cui anche in questo caso l’informazione probatoria desunta non corrisponde al contenuto oggettivo del documento pertinente ai lavori compiuti sull’auricolare sinistro nel novembre 2020, ma per un errore di percezione.
Non assume poi neppure la dignità di un ragionamento presuntivo il sillogismo compiuto alle pagine 14 e 15 dal giudice di secondo grado, per cui in considerazione delle caratteristiche oggettive degli apparecchi e dato che l’originario attore aveva in più occasioni riportato al negozio della venditrice gli apparecchi acustici per vizi estetici, ma anche funzionali, al momento della riconsegna del 15.12.2020 aveva certamente prestato attenzione alle caratteristiche degli auricolari e contestato quindi nell’immediatezza l’asserito vizio dimensionale dell’auricolare sinistro, trattandosi di una mera illazione priva di base e non legata da un vincolo di
conseguenzialità necessaria ai fatti presupposti, basata piuttosto su una presunzione di una presunzione e meramente ipotetica.
Orbene, se la sentenza impugnata non avesse erroneamente percepito l’oggettivo contenuto informativo probatorio della testimonianza del figlio dell’attore e del report prodotto dalla convenuta relativo all’intervento del novembre 2020 inerente all’apparecchio matricola TARGA_VEICOLO, non avrebbe commesso l’errore decisivo di ritenere dovuto lo smarrimento dell’auricolare sinistro alla sua misura troppo ridotta rispetto al padiglione auricolare dell’attore ed alla conseguente scarsa sua stabilità, e quindi all’inidoneità del bene venduto, ed immediatamente compiuta la contestazione del vizio al momento della consegna in negozio del 15.12.2020 e poi ribadita due giorni dopo.
Il travisamento probatorio nel quale é incorso il Tribunale di Pavia ha riguardato fatti controversi che sono stati oggetto di opposte valutazioni in primo ed in secondo grado, per i quali non era utilizzabile lo strumento dell’art. 395 n. 4) c.p.c., e deve quindi ritenersi ammissibile il ricorso in sede di legittimità ex artt. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., posto che il giudizio compiuto si é basato su fatti oggettivamente non provati dalle prove invocate a supporto e che senza tale errore di inferenza la decisione da adottare sarebbe stata certamente diversa.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che dovrà compiere le sue valutazioni sulla base di inferenze probatorie oggettivamente riconducibili alla testimonianza del figlio dell’attore ed al report del novembre 2020 relativo all’intervento compiuto sull’apparecchio matricola TARGA_VEICOLO inerente all’orecchio sinistro. Per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi, deve ritenersi assorbito il quarto motivo di ricorso, inerente alla mancanza di
un’espressa pronuncia di rigetto della sollevata eccezione di decadenza dall’azione ex art. 1495 cod. civ..
Sulla liquidazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio in base all’esito finale della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, dichiara assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME